Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22739/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22739/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e vertente
TRA
c.f.: , in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in Pozzuoli (NA), alla Via Celle n. 2, presso lo studio dell'Avv. BUONANNO
ROBERTO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
procura in atti.
- Ricorrente
E
, c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, elett.te dom.to in alla Via Santa Lucia n. 107, CP_1
presso lo studio dell'Avv. BACCARI ANTONIO, c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
Oggetto: azione di adempimento.
Conclusioni: all'udienza del 12 maggio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha chiesto “condannare Parte_1
l' , a pagare, in favore della ricorrente, la somma di € Controparte_2
2.177.610,96 nonché gli interessi maturandi, ex art. 1283 cod. civ.”.
A tal fine ha dedotto che:
➢ con ricorso monitorio del 26.2.2015 (procedimento n. R.G. 9865/2020 Tribunale di
Napoli), la ricorrente deduceva di essere creditrice dell' , della somma Controparte_3
di € 2.805.550,06, dovuta a saldo di prestazioni mediche, a fronte delle quali aveva emesso, tra il 3 febbraio 2014 e il 2 gennaio 2015, le fatture indicate in detto ricorso;
la richiesta aveva, inoltre, ad oggetto il riconoscimento degli interessi al tasso indicato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002;
➢ a fronte di detto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2605/2015, con la condanna della debitrice a "pagare … la somma di € 2.805.550,06, oltre interessi come richiesti nonché le spese della procedura …";
L'azienda sanitaria proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, opposizione che, con sentenza n. 2716/2024, il Tribunale di Napoli respingeva dichiarando esecutivo il decreto opposto.
In seguito, con atto notificato il 21.4.2020, l' proponeva appello avverso la succitata pronuncia e, con sentenza n. 1639/2024, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnativa, confermando la sentenza di primo grado;
la sentenza di gravame non veniva ulteriormente impugnata e passava in giudicato.
- 2 - Nelle more, con atto di precetto notificato il 20/1/2022, la ricorrente intimava all' il pagamento della somma complessiva di € 4.358.778,40 e, con Controparte_1
mandati del 7/2/2022, la debitrice provvedeva al pagamento della somma di €
4.358.778,40.
La ricorrente però ha ritenuto non satisfattivo detto pagamento, assumendo la spettanza di maggiori somme per interessi moratori e richiamando, a tal fine, l'art. 7 del contratto inter partes del 13.11.2014, pattuizione che, suo dire, avrebbe determinato la maturazione di somme a titolo di interessi moratori superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002; depositava, a tal fine, i relativi conteggi, da cui scaturiva la somma richiesta in pagamento con la presente iniziativa giudiziale.
Si è costituita l' , contestando la fondatezza della domanda;
ha eccepito Controparte_3
preliminarmente l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 I co. n. 4 c.c., del diritto della Società ricorrente ad ottenere il pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 7 del contratto, stipulato in data 13.11.2014. Ciò in quanto la Società ricorrente, sia nel procedimento monitorio instaurato con ricorso del 26.2.15, R.G. N. 9865/2020, che nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. N. 14735/15, non avrebbe mai formulato alcuna domanda in ordine agli interessi aggiuntivi di cui all'art. 7 del contratto del 13.11.2014, chiedendo solo gli interessi previsti dall'artt. 4 e 5 del
D.Lgs. 231/2002.
La resistente ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dalla in quanto sarebbe stata già oggetto di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., che Pt_1
copre non solo le domande espressamente proposte, ma anche quelle proponibili.
Inoltre, l' ha richiamato il divieto di frazionamento del credito, menzionando in tal senso la pronuncia della Cassazione n. 18562/21, ed il divieto di anatocismo ex art. 1283
c.c..
- 3 - Infine, ha rilevato la nullità della pattuizione di cui all'art. 7 del contratto per violazione del divieto di anatocismo, per contrarietà all'interesse pubblico.
All'udienza del 12 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
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La domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile dovendosi accogliere, sul punto,
l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente . Controparte_3
Invero, va preliminarmente evidenziato che il giudice del procedimento monitorio, nel riconoscere gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, ha inteso integralmente aderire alla richiesta della ricorrente, che ebbe, in tale occasione, espressamente ad invocare, nel calcolo degli interessi moratori, la predetta normativa, senza alcun richiamo alle pattuizioni contrattuali e senza operare alcuna riserva di agire per i maggiori interessi derivanti dall'applicazione di queste ultime.
In sede di giudizio di opposizione non è stata in alcun modo modificata e/o precisata la domanda relativa agli interessi e la statuizione di rigetto dell'opposizione si è limitata a confermare la statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo;
tale statuizione è, poi, passata in giudicato (circostanza incontroversa).
Orbene nel presente giudizio parte ricorrente pare assumere che le somme richieste in sede monitoria non equivalevano ad “un esatto adempimento, poiché alla ricorrente competevano ancora ulteriori altre somme per accessori in conseguenza dell'interpretazione fornita dalla parte in ordine all'art. 7 del contratto del 13.11.2014”.
Ha, quindi, ritenuto ammissibile un'ulteriore iniziativa giudiziale volta ad ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito in virtù della precedente iniziativa giudiziale e quanto spettante in base alla predetta interpretazione delle pattuizioni contrattuali.
Parte ricorrente assume che “il giudice dell'originario decreto ingiuntivo n. 2605/2015
(all. 1) aveva accolto il ricorso per ingiunzione, ordinando all' il pagamento della
- 4 - somma a titolo di capitale (€ 2.805.550,06), maggiorata dei soli interessi richiesti e, cioè, solo di quelli dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002, omettendo qualsiasi pronunzia sugli interessi come pattuiti sotto il citato art. 7. Va escluso dunque che vi sia stata una pronunzia e, meno che mai, una pronunzia di rigetto (per infondatezza o per altro) della domanda di pagamento degli interessi contrattualmente pattuiti e, cioè, una pronunzia con attitudine a un giudicato, preclusivo della proposizione di tale domanda”.
Orbene la ricorrente omette di considerare che il riconoscimento degli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002 corrispose esattamente alla domanda della parte, la quale, come chiarito, sia in sede di procedimento monitorio che di successivo giudizio a cognizione piena, non intese formulare alcuna richiesta di applicazione degli interessi in conformità delle pattuizioni contrattuali, tanto meno fornendo un'interpretazione
(di dubbia condivisibilità) di queste ultime nel senso di riconoscere importi maggiori di quelli derivanti dalla predetta normativa.
Ciò comporta, a parere di questo Giudice, un'assoluta preclusione da giudicato in quanto con le statuizioni sopra richiamate, il giudice ebbe ad esprimersi sulla domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi moratori, peraltro in termini pienamente conformi alla domanda di parte, priva di qualsivoglia riserva.
La presenza di una decisione esplicita impedisce la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio, poiché la questione è ormai coperta dal giudicato.
Va, inoltre, segnalato come parte ricorrente non si misuri con la natura dei crediti azionati nell'ambito dell'originario giudizio monitorio e del presente giudizio, assumendo, in maniera erronea, che gli stessi abbiano ad oggetto diritti di credito distinti.
Siamo, invece, in presenza del medesimo ed unitario diritto al risarcimento del danno per ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie.
- 5 - Si tratta, pertanto, del medesimo diritto di credito avente natura risarcitoria, dei medesimi danni e dei medesimi fatti costitutivi, ossia il ritardo nell'adempimento per un determinato lasso di tempo.
Invero gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e costituiscono una liquidazione forfettaria minima ex lege del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.
Le diverse norme ovvero le pattuizioni che fissano la misura degli interessi moratori dispensano il danneggiato dall'onere di provare il danno sofferto e rappresentano esclusivamente differenti modalità per procedere alla liquidazione forfettaria ex lege ovvero ex contractu di un danno ontologicamente unitario.
Ciò premesso e venendo al caso in esame, può affermarsi che, nel giudizio esitato nella sentenza n. 2716/2024, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto di credito di natura risarcitoria è stato espressamente esaminata ed accolta, in maniera conforme alla richiesta della parte che invocò il tasso di interesse previsto dagli artt. 4 e
5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002.
Nel presente caso, va affermata l'inammissibilità di una seconda iniziativa giudiziale volta a ricollocare il medesimo danno da ritardo nell'ambito di una fattispecie legale di liquidazione alternativa a quella utilizzata dal giudice della prima iniziativa in una sentenza, poi, passata in giudicato.
In breve può affermarsi che nel presente giudizio parte ricorrente ha finito con l'invocare un diverso criterio legale di liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo (con conseguente diverso tasso di interesse), criterio (quello derivante dall'applicazione delle pattuizioni contrattuali), tuttavia, che si pone in termini di alternatività ed incompatibilità (e non di cumulabilità) rispetto a quello affermato nella sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione (quello derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002).
- 6 - Non si verte, invero, nell'ipotesi di esercizio della facoltà di provare il maggior danno
(ipotesi che avrebbe, in ogni caso, incontrato una preclusione da giudicato); si è, piuttosto, in presenza nel tentativo giudiziale (nel secondo giudizio) di invocare una fattispecie legale di danno presunto diversa ed alternativa rispetto a quella affermata nella sentenza passata in giudicato.
Volendo operare un parallelismo con analoga fattispecie, si ipotizzi che un soggetto, che abbia subito un danno biologico di natura permanente (danno micropermanente) nell'ambito di una fattispecie risarcitoria di cui all'art.2051 c.c., invochi l'applicazione, per la liquidazione equitativa di tale danno, delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti di cui al Codice delle Assicurazioni e, nella sentenza resa su tale domanda, il Giudice provveda a liquidare il danno in conformità alle richieste della parte (in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) facendo applicazione delle predette tabelle.
Non pare potersi dubitare, nel caso di specie, che sia chiaramente inammissibile una seconda iniziativa giudiziale volta ad ottenere la differenza tra quanto concretamente ottenuto (in conformità, peraltro, alle proprie richieste) e quanto astrattamente ottenibile in applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del medesimo danno, ostandovi una chiara preclusione da giudicato.
Anche nel nostro caso, pertanto, va affermata l'inammissibilità di una seconda iniziativa giudiziale volta a ricollocare il medesimo danno da ritardo nell'ambito di una fattispecie convenzionale di liquidazione alternativa a quella utilizzata dal giudice della prima iniziativa in conformità alle richieste di parte ed in una sentenza, poi, passata in giudicato.
Si rammenta, inoltre, che il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, dunque, investe non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto prospettate in giudizio, ma anche tutte le
- 7 - possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, che, sebbene non specificamente sollevate, costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 16 agosto 2012,
n. 14535; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Le ragioni di cui sopra conducono alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente, stante la preclusione da giudicato, rendendo ininfluente la questione afferente alla (dubbia) condivisibilità dell'opzione interpretativa delle pattuizioni contrattuali fornita dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito azionato (€ 2.177.610,96), dei valori medi e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalla difesa della resistente . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in persona del Parte_1
l.r.p.t., nei confronti della resistente , in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
➢ condanna la ricorrente in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore della resistente , in persona del l.r.p.t., spese che si Controparte_3
liquidano in euro 30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed accessori di legge se dovuti.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli, il 27/05/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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