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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 6446 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti PECORARO – PERRUCCA) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti GABBA - BOCCI)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Appalto manodopera - Accertamento rapporto di lavoro subordinato
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 19/07/2024, il sig. espone: Parte_1
- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal CP_2
19.12.2019 sino al 30.06.2021 con contratto a tempo determinato più volte prorogato, all'interno della sede di Via Marenco n. 15, Torino;
CP_1
- di esser stato in seguito assunto, dopo un breve periodo di disoccupazione e pochi mesi di attività presso la società Bitfenix S.r.l., da a far data dal Controparte_3
3/12/2021, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ed applicazione del C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Contr lavoro, finalizzato a consentire la somministrazione di lavoro presso la società
- Il sig. veniva inquadrato con la qualifica di impiegato di livello V del Pt_1
CCNL Terziario – contratto collettivo applicato dall'utilizzatrice – con mansioni di
“Technical Support Representative” e assegnato, quale luogo di lavoro, alla sede
Unipol di Torino;
- di avere costantemente ricevuto direttive e ordini dal personale di CP_1 all'interno dell'ufficio “Assistenza Piattaforme Tecnologiche Sedi di UnipolSai”, prestando assistenza informatica a tutte le sedi aziendali ed alle società del Gruppo;
- il piano ferie veniva predisposto dai responsabili ai quali dovevano CP_1 essere comunicate le assenza per malattia;
- i formali datori di lavoro prima, e , poi, si sono sempre CP_2 CP_3 limitati ad autorizzare le assenze e le ferie, peraltro sempre concordate con i responsabili di CP_1
I.1 Ciò premesso, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
[...] chiedendo di: Controparte_4
- accertare e dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 6/12/2021, ed il diritto del ricorrente all'inquadramento di impiegato dell'Area Professionale B, livello 5 del CCNL Assicurazioni “Ania”;
- condannare la convenuta al pagamento in suo favore di € 18.706,00 a titolo di differenze retributive maturate dal 6.12.2021 al 31.05.2024, oltre accessori di legge;
II Tempestivamente costituita in giudizio, (nella sua Controparte_1 qualità di società che ha incorporato chiede di Controparte_4
2 accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande del sig. e comunque in subordine dichiarare inammissibili e Pt_1 infondate le avversarie pretese.
II.1 Nel merito, la resistente contesta l'avversaria ricostruzione fattuale, evidenziando come la prestazione lavorativa del ricorrente sia stata resa in adempimento del contratto di appalto di servizi intercorso fra la predetta compagnia assicurativa e la società avente ad oggetto la gestione in CP_2 outsourcing dei servizi di Workplace Management (Gestione Incident e IMAC) riguardanti le dotazioni informatiche di proprietà di (pag. 3, capo 5, CP_4 memoria difensiva . CP_1
III In corso di causa sono stati acquisiti gli atti introduttivi, i verbali istruttori e le sentenze emesse al termine di analoghi contenziosi promossi contro
[...] da altri lavoratori alle formali dipendenze di Ciò ha Controparte_1 CP_2 reso superflua - tenuto conto dei documenti versati in atti e degli argomenti difensivi spesi dagli odierni contendenti – l'assunzione anche nella presente causa della prova testimoniale dedotta dalle parti.
III.1 Per vero, i testimoni sentiti nelle altre cause hanno riferito (anche) sulle mansioni espletate dal nella sua veste di componente del medesimo ufficio Pt_1
“Assistenza Piattaforme Tecnologiche Sedi di;
si tratta di elementi CP_4 probatori liberamente valutabili dal giudice, tenuto conto del fatto che i dichiaranti hanno assunto il formale impegno a dire la verità (art. 251 c.p.c.), nell'ambito di procedimenti in cui è stata parte i cui difensori hanno dunque potuto CP_1 controinterrogare gli interessati.
III.2 Peraltro, la difesa di non ha in alcun modo contestato la veridicità di CP_1 quanto dichiarato dai testimoni nelle cause “sorelle”, perorando piuttosto una diversa interpretazione del dato fattuale, rispetto a quella fornita dal Tribunale di
Torino nelle vicende già giudicate in primo grado.
IV Ciò premesso, le domande proposte dalla parte ricorrente sono fondate e meritevoli di accoglimento.
IV.1 Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, atteso che il ricorrente domanda all'adìto Tribunale di
“accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del sig. alle dipendenze di a decorrere dal 6 dicembre Pt_1 Controparte_4
3 2021, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa”.
IV.2 La circostanza che il ricorrente fosse un lavoratore somministrato e non un dipendente diretto dell'appaltatore non è circostanza rilevante ai fini della domanda, poiché, come correttamente rilevato da Tribunale Torino con sentenza del
17/09/2025 (versata in atti), «oggetto dell'accertamento è il concreto svolgersi del rapporto e non la sua formale qualificazione, mentre il petitum sostanziale è la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, cui rimane estraneo tanto l'appaltatore quanto – nel caso in oggetto − il somministrante».
V Sul piano normativo, l'art. 29, c 1, d.lgs 276/2003 dispone che
«ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
V.1 Ai sensi del successivo comma 3 bis, «Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2».
V.2 La S. C. ci rammenta che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore” (Cass. 12251/2020).
VI Nella fattispecie in esame, il sig. risulta avere prestato servizio, sin dal Pt_1 mese di dicembre 2021 e senza soluzione di continuità, negli uffici di CP_1
Torino, ed in particolare all'interno dell'ufficio “Assistenza Piattaforme Tecnologiche Contr Sedi di , in assenza di referenti CP_4
VI.1 Il solo responsabile dott. aveva facoltà di CP_1 Persona_1
Contr indicare al ricorrente - così come agli altri dipendenti assegnati al medesimo
4 ufficio, e - le attività da svolgere Persona_2 Controparte_5 quotidianamente, ossia gli interventi sulle apparecchiature elettroniche e sui Contr software utilizzati dal personale In tutto ciò, non veniva in alcun modo CP_1 coinvolta e, di conseguenza, non operava alcun controllo sulle prestazioni del ricorrente.
VI.2 Sentito in qualità di testimone nella causa RG 6445/2024 promossa dal sig.
nei confronti di il sig. , dopo essersi Persona_2 CP_1 Persona_1 qualificato Responsabile dell'assistenza informatica della sede di Torino, ha così Contr descritto i rapporti con ed i compiti del personale da lui coordinato:
«In sostanza, quando noi abbiamo bisogno di sviluppare dei progetti o quando abbiamo bisogno di incrementare il personale per fare assistenza informatica, io mi Contr rivolgo a che è il nostro fornitore. L'assistenza informatica è svolta sia dal Contr personale che dal personale tutti fanno tutto, tranne la reperibilità che è CP_1 riservata al personale C'è stato un periodo in cui vi erano due dipendenti CP_1
Contr (CABRAS e DI LEGAMI) e gli altri erano poi uno è andato in pensione e CP_1
Contr abbiamo chiesto a di aumentare il numero di tecnici.
Inizialmente eravamo tutti nello stesso ufficio contraddistinto dalla targhetta “ufficio tecnico” che serviva per farci trovare. Poi, a un certo punto, sono stati divisi i locali, questo anche per motivi di spazio, perché non ci entravamo più. Quando sono iniziate ad arrivare le cause, l'azienda ci ha detto che dovevamo lavorare separati, questo nell'ultimo anno e mezzo, comunque questo stava già avvenendo con naturalezza per motivi di spazio”.1
VII Nella già citata causa RG 6445/2024 (oltre che nella causa RG 8471/2023) sono stati altresì escussi i sigg.ri Di EG e . Tes_1 Testimone_2
VII.1 Il primo ha riferito:
«Sono impiegato come addetto all'assistenza informatica, nell'ufficio diretto CP_1 da , insieme al ricorrente2. In questo ufficio tutti svolgiamo attività di Persona_1
Contr assistenza su pc, smartphone che stampanti, sia i dipendenti di che di CP_1
Quando è arrivato il ricorrente3 io gli ho insegnato alcune delle attività e altre le abbiamo fatte insieme con gli altri ragazzi presenti in quell'ufficio.
La reperibilità notturna e festiva la garantivamo solo noi dipendenti per il CP_1 resto le attività erano tutte gestite in modo promiscuo, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare per i colleghi in smart invalidi, preciso però che in 4/5 anni, ciò è capitato solo due volte”. Contr VII.2 Il teste - dipendente di e referente dell'appalto in questione - Tes_2 ricorda, fra l'altro, che «di quel gruppo di lavoro di tecnici (c.d. basket) facevano parte Contr sia dipendenti che dipendenti che svolgevano gli stessi interventi, il fatto CP_1 che tutti facessero tutto era dovuto anche alla necessità di poter fare le sostituzioni in caso di assenze per ferie, permessi o altro. Uno stesso ticket poteva essere gestito sia Contr da un dipendente che da un dipendente questo anche al fine di rendere CP_1 più varia e interessante l'attività lavorativa».
VIII Il sig. era tenuto a rivolgersi in prima battuta al per essere Pt_1 Persona_1 autorizzato a fruire di ferie e permessi;
la formale concessione da parte del datore di lavoro presupponeva sempre il placet del responsabile ottenuto il quale CP_1
Contr non sindacava mai le richieste dei dipendenti.
VIII.1 Con specifico riguardo al piano ferie aziendale, lo stesso includeva Contr indistintamente i dipendenti di ed i tre dipendenti di assegnati CP_1 all'ufficio “Assistenza Piattaforme Tecnologiche Sedi di ( , e CP_4 CP_5 Per_2
. Nella causa RG 6445/2024, il sig. ha puntualizzato: «noi Pt_1 Persona_1 avevamo un foglio Excel in cui i componenti di entrambi i gruppi inserivano le proprie assenze, io controllavo questo foglio alla fine verificando che ci fossero le coperture nel numero che avevo stabilito, loro seguivano le indicazioni e si organizzavano. Ero io che mandavo le comunicazioni in merito alla pianificazione delle assenze»; nella causa RG 8471/2023 ha riferito:
«si tratta di organizzare il piano ferie dei componenti dei team: loro compilano un foglio Excel rispettando le indicazioni date da me e dagli altri responsabili degli altri team, circa la necessità di coprire con almeno una persona per team tutti i periodi, in particolare quelli festivi come ponti, Natale e Ferragosto. Di solito loro riescono in autonomia a distribuirsi bene. Il foglio Excel viene compilato sia dai dipendenti CP_1 sia dai collaboratori esterni e viene messo in rete, quindi è da tutti consultabile, me compreso. Una volta compilato questo foglio ed assicurata la copertura di tutti i periodi, secondo le indicazioni date da me e dagli altri responsabili dei team, quello diventa il piano ferie autorizzato. Noi dipendenti riportiamo quel foglio su una
6 procedura interna. Sono i collaboratori che poi si occupano di trasmettere questo foglio del piano ferie al loro datore di lavoro».
VIII.2 In merito alla fruizione dei permessi, il medesimo testimone ha dichiarato, nella causa RG 8471/2023: «Quando il ricorrente4 aveva la necessità di entrare al lavoro un'ora dopo o uscire un'ora prima, me lo comunicava: poteva farlo tramite mail, per telefono o venendo nel mio ufficio. In genere io questi permessi li accordavo».
IX In caso di malattia, il sig. era tenuto ad informare tempestivamente il Pt_1 medesimo responsabile le conseguenti assenze erano necessariamente CP_1
Contr comunicate anche a e nella loro veste di formali titolari del rapporto CP_3 di lavoro in discussione (nella causa RG 8682/2023 il testimone ha Persona_1 dichiarato: «in caso di malattia dei collaboratori esterni vengo informato dalla persona stessa, lavoriamo sempre insieme nello stesso ufficio, se non vedo arrivare una persona mi preoccupo, anche le richieste di permesso giornaliero mi vengono comunicate, non è mai capitato che abbia detto a qualcuno che doveva venire a lavorare anche se mi aveva chiesto un permesso»).
X Gli elementi raccolti sono univoci nel confermare la prospettazione attorea, secondo la quale l'attività prestata dal ricorrente (e dai suoi colleghi di ufficio) è Contr stata sistematicamente coordinata ed organizzata da essendosi limitata CP_1 alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro: essenzialmente, nella fisiologia del rapporto di lavoro, il pagamento della retribuzione e la concessione di ferie e permessi (sulla base, peraltro, delle puntuali indicazioni provenienti dai responsabili di che esigevano pur sempre la presenza in servizio del CP_1
Contr personale in misura adeguata e sufficiente per assicurare il servizio fornito dall'ufficio di appartenenza).
X.1 Non è dato, dunque, ravvisare in capo al formale datore di lavoro un'effettiva organizzazione e gestione autonoma delle prestazioni rese dai dipendenti addetti all'appalto in discussione, prestazioni che si è visto essere interamente dirette da
CP_1
Contr X.1 Il ruolo del sig. , formalmente referente dei lavoratori addetti Tes_2 all'appalto ed interlocutore di era oltre modo circoscritto: sentito come CP_1
7 teste nella causa RG 6445/2024, egli ha dichiarato che si interfacciava con i lavoratori su Teams ogni due settimane o una volta al mese, in un incontro collettivo tra i tecnici di tutte le sedi, della durata complessiva di un'ora e mezza, il cui oggetto era solo parzialmente legato al lavoro svolto.
X.2 Per il resto, il curava la gestione amministrativa dei rapporti di Tes_2 lavoro, compresa la concessione di permessi e ferie preventivamente avallata del sig.
; è del tutto verosimile concludere che egli avrebbe esercitato il potere Persona_1 disciplinare soltanto dietro espressa richiesta di quest'ultimo (il quale però ha dichiarato di non è averne mai avuto necessità).
XI Nel caso di specie, non può dirsi completamente azzerato il rischio di impresa a Contr carico di sulla quale gravava pur sempre l'incognita della possibile perdita della commessa, o dell'inadempimento della controparte negoziale: per quanto possa apparire circoscritto, quindi, il rischio di impresa (tanto economico, quanto finanziario), non può essere aprioristicamente escluso nella vicenda in esame, nonostante l'appaltatore sostenesse il solo costo del personale.
XI.1 Tuttavia, l'art. 29 pone quale discrimine fra contratto di appalto (lecito) e somministrazione di lavoro (irregolare) i requisiti della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” (che può anche risultare “dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”) e della
“assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Ciò significa che l'appalto deve ritenersi illecito se non vi è organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (come nel caso di specie), oppure se questi non assume alcun rischio d'impresa. Perciò, è sufficiente la mancanza di uno dei due requisiti, affinchè l'appalto sia risolva, in realtà, in una forma di somministrazione irregolare di manodopera.
XII Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha diritto – ex art. art. 29, comma 3 bis d. lgs 276/03 – ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, ovvero CP_1
XII.1 Non può essere riconosciuto l'invocato in inquadramento nell'Area
Professionale B, 5 livello, del C.C.N.L. Assicurazioni “Ania”, apparendo più confacente alle mansioni in concreto disimpegnate – così come descritte in atti - il livello IV del predetto C.C.N.L. (doc. 22 ricorso). Pertanto, si accerta e dichiara che tra il sig. e intercorre un rapporto di Parte_1 Controparte_1
8 lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 06/12/2021, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello Area Prof. B, C.C.N.L. Ania
Assicurazioni.
XII.2 Conseguentemente, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di € 14.901,00 a titolo di differenze retributive maturate sino al 31/05/2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo (come da analitico conteggio elaborato dal ricorrente e non contestato, sotto il profilo strettamente contabile, dalla società resistente).
XIII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che tra ed Parte_1 Controparte_1 intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 06/12/2021, con diritto del ricorrente all'inquadramento nell'Area Professionale
B – posizione organizzativa 1, IV livello, C.C.N.L. Imprese di Assicurazione (ANIA);
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 di € 14.901,00, a titolo di differenze retributive maturate sino al Parte_1
31/05/2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 9.257,00, oltre rimborso forfetario, C.U.,
C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il sig. è stato altresì interrogato nelle cause RG 8471/2023 e 8682/2023 (promosse rispettivamente dai sigg.ri Persona_1
e nei confronti di ) Controparte_5 Parte_2 CP_1 2 Il riferimento qui è al sig. , ricorrente della causa RG 6445/2024 Persona_2
5 3 vedi nota precedente 4 Qui il riferimento è al sig. Controparte_5
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 6446 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti PECORARO – PERRUCCA) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti GABBA - BOCCI)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Appalto manodopera - Accertamento rapporto di lavoro subordinato
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 19/07/2024, il sig. espone: Parte_1
- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal CP_2
19.12.2019 sino al 30.06.2021 con contratto a tempo determinato più volte prorogato, all'interno della sede di Via Marenco n. 15, Torino;
CP_1
- di esser stato in seguito assunto, dopo un breve periodo di disoccupazione e pochi mesi di attività presso la società Bitfenix S.r.l., da a far data dal Controparte_3
3/12/2021, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato ed applicazione del C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Contr lavoro, finalizzato a consentire la somministrazione di lavoro presso la società
- Il sig. veniva inquadrato con la qualifica di impiegato di livello V del Pt_1
CCNL Terziario – contratto collettivo applicato dall'utilizzatrice – con mansioni di
“Technical Support Representative” e assegnato, quale luogo di lavoro, alla sede
Unipol di Torino;
- di avere costantemente ricevuto direttive e ordini dal personale di CP_1 all'interno dell'ufficio “Assistenza Piattaforme Tecnologiche Sedi di UnipolSai”, prestando assistenza informatica a tutte le sedi aziendali ed alle società del Gruppo;
- il piano ferie veniva predisposto dai responsabili ai quali dovevano CP_1 essere comunicate le assenza per malattia;
- i formali datori di lavoro prima, e , poi, si sono sempre CP_2 CP_3 limitati ad autorizzare le assenze e le ferie, peraltro sempre concordate con i responsabili di CP_1
I.1 Ciò premesso, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
[...] chiedendo di: Controparte_4
- accertare e dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 6/12/2021, ed il diritto del ricorrente all'inquadramento di impiegato dell'Area Professionale B, livello 5 del CCNL Assicurazioni “Ania”;
- condannare la convenuta al pagamento in suo favore di € 18.706,00 a titolo di differenze retributive maturate dal 6.12.2021 al 31.05.2024, oltre accessori di legge;
II Tempestivamente costituita in giudizio, (nella sua Controparte_1 qualità di società che ha incorporato chiede di Controparte_4
2 accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande del sig. e comunque in subordine dichiarare inammissibili e Pt_1 infondate le avversarie pretese.
II.1 Nel merito, la resistente contesta l'avversaria ricostruzione fattuale, evidenziando come la prestazione lavorativa del ricorrente sia stata resa in adempimento del contratto di appalto di servizi intercorso fra la predetta compagnia assicurativa e la società avente ad oggetto la gestione in CP_2 outsourcing dei servizi di Workplace Management (Gestione Incident e IMAC) riguardanti le dotazioni informatiche di proprietà di (pag. 3, capo 5, CP_4 memoria difensiva . CP_1
III In corso di causa sono stati acquisiti gli atti introduttivi, i verbali istruttori e le sentenze emesse al termine di analoghi contenziosi promossi contro
[...] da altri lavoratori alle formali dipendenze di Ciò ha Controparte_1 CP_2 reso superflua - tenuto conto dei documenti versati in atti e degli argomenti difensivi spesi dagli odierni contendenti – l'assunzione anche nella presente causa della prova testimoniale dedotta dalle parti.
III.1 Per vero, i testimoni sentiti nelle altre cause hanno riferito (anche) sulle mansioni espletate dal nella sua veste di componente del medesimo ufficio Pt_1
“Assistenza Piattaforme Tecnologiche Sedi di;
si tratta di elementi CP_4 probatori liberamente valutabili dal giudice, tenuto conto del fatto che i dichiaranti hanno assunto il formale impegno a dire la verità (art. 251 c.p.c.), nell'ambito di procedimenti in cui è stata parte i cui difensori hanno dunque potuto CP_1 controinterrogare gli interessati.
III.2 Peraltro, la difesa di non ha in alcun modo contestato la veridicità di CP_1 quanto dichiarato dai testimoni nelle cause “sorelle”, perorando piuttosto una diversa interpretazione del dato fattuale, rispetto a quella fornita dal Tribunale di
Torino nelle vicende già giudicate in primo grado.
IV Ciò premesso, le domande proposte dalla parte ricorrente sono fondate e meritevoli di accoglimento.
IV.1 Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, atteso che il ricorrente domanda all'adìto Tribunale di
“accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del sig. alle dipendenze di a decorrere dal 6 dicembre Pt_1 Controparte_4
3 2021, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa”.
IV.2 La circostanza che il ricorrente fosse un lavoratore somministrato e non un dipendente diretto dell'appaltatore non è circostanza rilevante ai fini della domanda, poiché, come correttamente rilevato da Tribunale Torino con sentenza del
17/09/2025 (versata in atti), «oggetto dell'accertamento è il concreto svolgersi del rapporto e non la sua formale qualificazione, mentre il petitum sostanziale è la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, cui rimane estraneo tanto l'appaltatore quanto – nel caso in oggetto − il somministrante».
V Sul piano normativo, l'art. 29, c 1, d.lgs 276/2003 dispone che
«ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
V.1 Ai sensi del successivo comma 3 bis, «Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2».
V.2 La S. C. ci rammenta che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore” (Cass. 12251/2020).
VI Nella fattispecie in esame, il sig. risulta avere prestato servizio, sin dal Pt_1 mese di dicembre 2021 e senza soluzione di continuità, negli uffici di CP_1
Torino, ed in particolare all'interno dell'ufficio “Assistenza Piattaforme Tecnologiche Contr Sedi di , in assenza di referenti CP_4
VI.1 Il solo responsabile dott. aveva facoltà di CP_1 Persona_1
Contr indicare al ricorrente - così come agli altri dipendenti assegnati al medesimo
4 ufficio, e - le attività da svolgere Persona_2 Controparte_5 quotidianamente, ossia gli interventi sulle apparecchiature elettroniche e sui Contr software utilizzati dal personale In tutto ciò, non veniva in alcun modo CP_1 coinvolta e, di conseguenza, non operava alcun controllo sulle prestazioni del ricorrente.
VI.2 Sentito in qualità di testimone nella causa RG 6445/2024 promossa dal sig.
nei confronti di il sig. , dopo essersi Persona_2 CP_1 Persona_1 qualificato Responsabile dell'assistenza informatica della sede di Torino, ha così Contr descritto i rapporti con ed i compiti del personale da lui coordinato:
«In sostanza, quando noi abbiamo bisogno di sviluppare dei progetti o quando abbiamo bisogno di incrementare il personale per fare assistenza informatica, io mi Contr rivolgo a che è il nostro fornitore. L'assistenza informatica è svolta sia dal Contr personale che dal personale tutti fanno tutto, tranne la reperibilità che è CP_1 riservata al personale C'è stato un periodo in cui vi erano due dipendenti CP_1
Contr (CABRAS e DI LEGAMI) e gli altri erano poi uno è andato in pensione e CP_1
Contr abbiamo chiesto a di aumentare il numero di tecnici.
Inizialmente eravamo tutti nello stesso ufficio contraddistinto dalla targhetta “ufficio tecnico” che serviva per farci trovare. Poi, a un certo punto, sono stati divisi i locali, questo anche per motivi di spazio, perché non ci entravamo più. Quando sono iniziate ad arrivare le cause, l'azienda ci ha detto che dovevamo lavorare separati, questo nell'ultimo anno e mezzo, comunque questo stava già avvenendo con naturalezza per motivi di spazio”.1
VII Nella già citata causa RG 6445/2024 (oltre che nella causa RG 8471/2023) sono stati altresì escussi i sigg.ri Di EG e . Tes_1 Testimone_2
VII.1 Il primo ha riferito:
«Sono impiegato come addetto all'assistenza informatica, nell'ufficio diretto CP_1 da , insieme al ricorrente2. In questo ufficio tutti svolgiamo attività di Persona_1
Contr assistenza su pc, smartphone che stampanti, sia i dipendenti di che di CP_1
Quando è arrivato il ricorrente3 io gli ho insegnato alcune delle attività e altre le abbiamo fatte insieme con gli altri ragazzi presenti in quell'ufficio.
La reperibilità notturna e festiva la garantivamo solo noi dipendenti per il CP_1 resto le attività erano tutte gestite in modo promiscuo, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare per i colleghi in smart invalidi, preciso però che in 4/5 anni, ciò è capitato solo due volte”. Contr VII.2 Il teste - dipendente di e referente dell'appalto in questione - Tes_2 ricorda, fra l'altro, che «di quel gruppo di lavoro di tecnici (c.d. basket) facevano parte Contr sia dipendenti che dipendenti che svolgevano gli stessi interventi, il fatto CP_1 che tutti facessero tutto era dovuto anche alla necessità di poter fare le sostituzioni in caso di assenze per ferie, permessi o altro. Uno stesso ticket poteva essere gestito sia Contr da un dipendente che da un dipendente questo anche al fine di rendere CP_1 più varia e interessante l'attività lavorativa».
VIII Il sig. era tenuto a rivolgersi in prima battuta al per essere Pt_1 Persona_1 autorizzato a fruire di ferie e permessi;
la formale concessione da parte del datore di lavoro presupponeva sempre il placet del responsabile ottenuto il quale CP_1
Contr non sindacava mai le richieste dei dipendenti.
VIII.1 Con specifico riguardo al piano ferie aziendale, lo stesso includeva Contr indistintamente i dipendenti di ed i tre dipendenti di assegnati CP_1 all'ufficio “Assistenza Piattaforme Tecnologiche Sedi di ( , e CP_4 CP_5 Per_2
. Nella causa RG 6445/2024, il sig. ha puntualizzato: «noi Pt_1 Persona_1 avevamo un foglio Excel in cui i componenti di entrambi i gruppi inserivano le proprie assenze, io controllavo questo foglio alla fine verificando che ci fossero le coperture nel numero che avevo stabilito, loro seguivano le indicazioni e si organizzavano. Ero io che mandavo le comunicazioni in merito alla pianificazione delle assenze»; nella causa RG 8471/2023 ha riferito:
«si tratta di organizzare il piano ferie dei componenti dei team: loro compilano un foglio Excel rispettando le indicazioni date da me e dagli altri responsabili degli altri team, circa la necessità di coprire con almeno una persona per team tutti i periodi, in particolare quelli festivi come ponti, Natale e Ferragosto. Di solito loro riescono in autonomia a distribuirsi bene. Il foglio Excel viene compilato sia dai dipendenti CP_1 sia dai collaboratori esterni e viene messo in rete, quindi è da tutti consultabile, me compreso. Una volta compilato questo foglio ed assicurata la copertura di tutti i periodi, secondo le indicazioni date da me e dagli altri responsabili dei team, quello diventa il piano ferie autorizzato. Noi dipendenti riportiamo quel foglio su una
6 procedura interna. Sono i collaboratori che poi si occupano di trasmettere questo foglio del piano ferie al loro datore di lavoro».
VIII.2 In merito alla fruizione dei permessi, il medesimo testimone ha dichiarato, nella causa RG 8471/2023: «Quando il ricorrente4 aveva la necessità di entrare al lavoro un'ora dopo o uscire un'ora prima, me lo comunicava: poteva farlo tramite mail, per telefono o venendo nel mio ufficio. In genere io questi permessi li accordavo».
IX In caso di malattia, il sig. era tenuto ad informare tempestivamente il Pt_1 medesimo responsabile le conseguenti assenze erano necessariamente CP_1
Contr comunicate anche a e nella loro veste di formali titolari del rapporto CP_3 di lavoro in discussione (nella causa RG 8682/2023 il testimone ha Persona_1 dichiarato: «in caso di malattia dei collaboratori esterni vengo informato dalla persona stessa, lavoriamo sempre insieme nello stesso ufficio, se non vedo arrivare una persona mi preoccupo, anche le richieste di permesso giornaliero mi vengono comunicate, non è mai capitato che abbia detto a qualcuno che doveva venire a lavorare anche se mi aveva chiesto un permesso»).
X Gli elementi raccolti sono univoci nel confermare la prospettazione attorea, secondo la quale l'attività prestata dal ricorrente (e dai suoi colleghi di ufficio) è Contr stata sistematicamente coordinata ed organizzata da essendosi limitata CP_1 alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro: essenzialmente, nella fisiologia del rapporto di lavoro, il pagamento della retribuzione e la concessione di ferie e permessi (sulla base, peraltro, delle puntuali indicazioni provenienti dai responsabili di che esigevano pur sempre la presenza in servizio del CP_1
Contr personale in misura adeguata e sufficiente per assicurare il servizio fornito dall'ufficio di appartenenza).
X.1 Non è dato, dunque, ravvisare in capo al formale datore di lavoro un'effettiva organizzazione e gestione autonoma delle prestazioni rese dai dipendenti addetti all'appalto in discussione, prestazioni che si è visto essere interamente dirette da
CP_1
Contr X.1 Il ruolo del sig. , formalmente referente dei lavoratori addetti Tes_2 all'appalto ed interlocutore di era oltre modo circoscritto: sentito come CP_1
7 teste nella causa RG 6445/2024, egli ha dichiarato che si interfacciava con i lavoratori su Teams ogni due settimane o una volta al mese, in un incontro collettivo tra i tecnici di tutte le sedi, della durata complessiva di un'ora e mezza, il cui oggetto era solo parzialmente legato al lavoro svolto.
X.2 Per il resto, il curava la gestione amministrativa dei rapporti di Tes_2 lavoro, compresa la concessione di permessi e ferie preventivamente avallata del sig.
; è del tutto verosimile concludere che egli avrebbe esercitato il potere Persona_1 disciplinare soltanto dietro espressa richiesta di quest'ultimo (il quale però ha dichiarato di non è averne mai avuto necessità).
XI Nel caso di specie, non può dirsi completamente azzerato il rischio di impresa a Contr carico di sulla quale gravava pur sempre l'incognita della possibile perdita della commessa, o dell'inadempimento della controparte negoziale: per quanto possa apparire circoscritto, quindi, il rischio di impresa (tanto economico, quanto finanziario), non può essere aprioristicamente escluso nella vicenda in esame, nonostante l'appaltatore sostenesse il solo costo del personale.
XI.1 Tuttavia, l'art. 29 pone quale discrimine fra contratto di appalto (lecito) e somministrazione di lavoro (irregolare) i requisiti della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” (che può anche risultare “dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”) e della
“assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Ciò significa che l'appalto deve ritenersi illecito se non vi è organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (come nel caso di specie), oppure se questi non assume alcun rischio d'impresa. Perciò, è sufficiente la mancanza di uno dei due requisiti, affinchè l'appalto sia risolva, in realtà, in una forma di somministrazione irregolare di manodopera.
XII Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha diritto – ex art. art. 29, comma 3 bis d. lgs 276/03 – ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, ovvero CP_1
XII.1 Non può essere riconosciuto l'invocato in inquadramento nell'Area
Professionale B, 5 livello, del C.C.N.L. Assicurazioni “Ania”, apparendo più confacente alle mansioni in concreto disimpegnate – così come descritte in atti - il livello IV del predetto C.C.N.L. (doc. 22 ricorso). Pertanto, si accerta e dichiara che tra il sig. e intercorre un rapporto di Parte_1 Controparte_1
8 lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 06/12/2021, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello Area Prof. B, C.C.N.L. Ania
Assicurazioni.
XII.2 Conseguentemente, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di € 14.901,00 a titolo di differenze retributive maturate sino al 31/05/2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo (come da analitico conteggio elaborato dal ricorrente e non contestato, sotto il profilo strettamente contabile, dalla società resistente).
XIII Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che tra ed Parte_1 Controparte_1 intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 06/12/2021, con diritto del ricorrente all'inquadramento nell'Area Professionale
B – posizione organizzativa 1, IV livello, C.C.N.L. Imprese di Assicurazione (ANIA);
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 di € 14.901,00, a titolo di differenze retributive maturate sino al Parte_1
31/05/2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 9.257,00, oltre rimborso forfetario, C.U.,
C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il sig. è stato altresì interrogato nelle cause RG 8471/2023 e 8682/2023 (promosse rispettivamente dai sigg.ri Persona_1
e nei confronti di ) Controparte_5 Parte_2 CP_1 2 Il riferimento qui è al sig. , ricorrente della causa RG 6445/2024 Persona_2
5 3 vedi nota precedente 4 Qui il riferimento è al sig. Controparte_5