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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima sezione civile in composizione monocratica, in persona della dr. Alessandra Tabarro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA nella causa civile iscritta al nrg. 2509/2024 avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”, vertente
TRA
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Pecorario (CF ) del foro C.F._3 di Napoli Nord, che le rappresenta e difende in virtù di mandato reso in calce al presente atto ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Aversa alla Via N. Pelliccia, 100;
ATTRICI
E
(CF: elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._4
Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola G8, presso lo studio dell'Avv. Aida Claudia Puca (CF:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto;
C.F._5
CONVENUTO
NONCHE'
(cf: ), (c.f.: Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
), (c.f.: ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8 Controparte_5
(c.f.: ) quest'ultimo interdetto con provvedimento reso all'esito del C.F._9 procedimento inscritto al n.ro 368/2013 VG del Tribunale di Rovigo con nomina ad amministratore di sostegno dell'AVV. LISA GUERRA;
1 CONVENUTI CONTUMACI
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_6 CodiceFiscale_10 Controparte_7 [...]
, e (C.F.: ), rapp.ti e difesi giusta C.F._11 Controparte_8 CodiceFiscale_12 delega in calce al presente atto dall'avv. Benedetta Palleschi (C.F.: ) ed C.F._13 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cori, Via San Nicola 86/G, nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
Litisconsorti necessari
E
(P.IVA e CF , che subentra a titolo Controparte_9 P.IVA_1 universale nei rapporti di , incorporante Controparte_10 CP_11
, , in persona del in
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 virtù di poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. 1180756 racc. 12564 del 28/12/2023 in virtù di procura conferita in calce al presente atto, all'Avv. Loredana Palumbo dell'ordine di S. IA
Capua Vetere C.F. C.F._14
Convenuta
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c., le parti depositavano note scritte in cui concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti epigrafati le attrici premesso di essere comproprietarie, unitamente a , , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, e , in misura di 147/1000 ciascuno, dell'appartamento al piano CP_1 Pt_2 Pt_1 terzo, interno 42, di sette vani catastali, con annesso box pertinenziale al piano terra meglio indicato in catasto fabbricati del Comune di Casoria al foglio 4, p.lla 924 sub 6, cat. A/3, cl.2, vani 7,5, superf.cat., tot. Mq 138, int. N.42, piano T-3, rendita catastale 503,55, pervenuto ai Per_ danti causa con atto di compravendita del 25/3/1968 per Notaio;
che parte necessaria di tale procedimento doveva considerarsi anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.
2 evincendosi dalla relazione notarile ipotecaria-catastale del 26/2/2024 a firma del Notaio le seguenti ipoteche: 1) ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo emesso dalla Pretura di Per_2
Firenze il 5 giugno 1996 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena contro CP_5
, ipoteca non rinnovata nell'ultimo ventennio e quindi, perenta;
2) ipoteca legale
[...] iscritta presso l' di Napoli in data 24 marzo 2016 emessa da Controparte_9 [...] contro a garanzia di un debito tributario (capitale € 26.060,74) CP_11 Controparte_5 sulla quota indivisa pari a 143/1000 su detta unità immobiliare;
che in data 4 settembre 1981 era deceduto ab intestato lasciando a sé superstiti la moglie e Persona_3 CP_15
i sette figli , , , , , , a favore dei quali CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_1 Pt_2 Pt_1 si era devoluta la proprietà di detto immobile per 7/21 a favore del coniuge e 2/21 in favore di ciascuno dei sette figli;
che in data 29 novembre 2008 era deceduta ab intestato CP_15 lasciando a sé superstiti i sette figli;
che si era proceduto all'assolvimento della
[...] condizione di procedibilità, ossia all'esperimento del tentativo di mediazione, che si era concluso negativamente;
che, in relazione a detto immobile, esse attrici ne avevano sempre anticipato, anche nell'interesse degli altri comproprietari, le spese di conservazione e manutenzione, segnatamente aveva sostenuto spese per € 8.163,00 e Parte_2
per € 10.581,33; tanto premesso chiedevano accertarsi e individuarsi il bene Parte_1 oggetto di comunione e. per l'effetto, previo rendiconto, disporre l'attribuzione ex art. 720 c.c. dell'immobile agli eredi che ne avessero fatto richiesta e, in via subordinata, disporsi la vendita all'incanto del bene e porsi a carico delle parti le spese di attribuzione e vendita del bene.
-Con comparsa depositata in data 6 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
deducendo che sul bene immobile in comproprietà dei germani Controparte_9 CP_5 risultava iscritta ipoteca legale in favore della , oggi CP_11 Controparte_9
, contro rap. 359/ 9916 sulla quota indivisa.
[...] Controparte_5
-Chiedeva, pertanto, non opponendosi alla eventuale attribuzione o alla vendita con incanto,
l'integrale soddisfazione del proprio credito in ragione dei titoli e della causa di prelazione con vittoria di spese.
-Con decreto 171 bis c.p.c. il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, confermava l'udienza indicata nell'atto di citazione.
-Depositate le memorie ex articolo 171 ter c.p.c., con la memoria ex articolo 171 ter numero 2 le attrici rappresentavano che, in data 21 ottobre 2024, era pervenuto all'attrice Parte_2
da parte di un atto di rinunzia all'eredità redatto per notar
[...] Controparte_3
3 in Pomigliano d'Arco, datato 11 ottobre 2017, a mezzo del quale la predetta Persona_4
dichiarava di rinunciare all'eredità della madre . Controparte_3 CP_15
-Aggiungevano le attrici che la rinuncia non era stata oggetto di una formale denuncia di successione integrativa o modificativa e che pertanto il procedimento era stato correttamente instaurato nei confronti degli eredi legittimi comproprietari del cespite come individuati e risultanti dalla relazione notarile a firma del notaio del 26 Febbraio 2024. Per_2
-Con comparsa depositata in data 15 novembre 2024 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale non si opponeva alla azione di divisione del bene ereditario, sito in Casoria
[...] alla via Leonida Bussolati nr.7, previa stima del valore del cespite all'attualità.
-Si opponeva all'attribuzione dell'intero agli eredi che ne avessero fatto richiesta poiché in tal caso le regole procedurali non sarebbero state in linea con le conclusioni rassegnati dalle attrici né con riferimento al conguaglio nè con riferimento all'accollo delle spese;
evidenziava il convenuto che, se uno dei condividenti chieda l'assegnazione dell'intero cespite, il medesimo condividente sarebbe tenuto a corrispondere a ciascun erede il valore in denaro della quota spettante e a sostenere le spese di trasferimento assegnazione del bene virgola di volturazione trascrizione e tutte quelle connesse all'attribuzione del bene.
-Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale e preliminare, il rigetto della domanda attrice in quanto nulla per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine ordinarsi l'integrazione della domanda e, in via principale e nel merito, rigettarsi la domanda di parte attrice di attribuzione del cespite ex articolo 720 c.c. a chi ne avesse fatto richiesta ed accogliere la richiesta domanda di divisione proposta da parte attrice con le dovute integrazioni con riferimento alla liquidazione della quota in denaro a ciascun erede al netto delle spese il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
-Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2024 il giudice rigettava l'eccezione di nullità della domanda evidenziando che: “i fatti posti a fondamento della domanda consentono di ricondurre la stessa alla domanda di scioglimento di comunione dell'immobile per cui e causa, richiedendosi, da parte delle attrici, di accertare e individuare il bene oggetto di comunione ereditaria formulando, nell'ipotesi di indivisibilità, la richiesta di attribuzione dell'intero immobile in comunione tra di esse, assunto avvalorato dalla richiesta di attribuzione del bene ex art. 720 c.c., norma che si inserisce nella normativa processuale relativa alla divisione ereditaria;
ritenuto che
non può essere, quindi, comminata la nullità della domanda per la mancanza degli elementi di diritto di cui al n.4 dell'art. 163 c.p.c., stante l'operatività del principio iura novit curia
4 (cfr. ex multis Trib. Napoli 26/6/2024), che trova generale applicazione tranne nei casi in cui tale mancanza renda incerti la causa petendi o il petitum della domanda, evenienza non configurabile nella specie, dovendo il giudice di merito, nel qualificare la domanda, verificare
l'allegazione dei fatti costitutivi posti a sostegno della stessa”, ordinando ex art. 102 c.p.c.
l'integrazione del contraddittorio con gli eredi in rappresentazione della coerede rinunciante.
-Con comparsa depositata in data 8 aprile 2024 si costituivano in giudizio , Controparte_6
e eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_7 Controparte_16 legittimazione passiva in capo a , posto che lo stesso non era erede di Controparte_6
ai sensi dell'articolo 467 c.c., non essendo la signora premorta ma Controparte_3 CP_5 solo rinunciataria all'eredità della madre , e che, essendo il coniuge CP_15 CP_6 della predetta coerede rinunciante , non poteva succedere per rappresentazione alla moglie non essendo un discendente in linea retta né tantomeno un ascendente della moglie.
-CA e eccepivano la carenza di legittimazione passiva per CP_7 CP_16 intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità in rappresentazione alla madre atteso il decorso del termine decennale per l'accettazione dell'eredità.
-Deducevano, infatti, che la nonna era deceduta il 29 novembre del 2008 e che CP_15
aveva rinunciato all'eredità in data 11 ottobre 2017 e che, ai sensi Controparte_3 dell'articolo 480 c.c., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni con decorrenza dal giorno dell'apertura della successione, ragion per cui il diritto di accettare l'eredità, essendo la deceduta il 29 novembre 2008, si era prescritto il 29 novembre del 2018, e che la CP_15 madre aveva rinunciato nel 2017 per cui per esse convenute, non avendo il possesso dei beni ereditari, il termine ultimo per accettare l'eredità in rappresentanza della mamma era da considerarsi spirato il 29 novembre del 2018, con conseguente estinzione del loro diritto.
-Con decreto ex articolo 171 bis comma 2 c.p.c. il giudice, preso atto dell'intervenuta integrazione del contraddittorio e della necessità di risolvere le questioni preliminari sollevate dai litisconsorti necessari, confermava l'udienza al 17 giugno 2025.
-Depositate dalle parti memorie ex articolo 171 ter c.p.c. per l'udienza del 17 giugno 2025 il giudice fissava termine perentorio ex articolo 127 ter c.c. in sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c. al 15 ottobre 2025 termine entro il quale le parti depositavano note scritte di udienza nelle quali si riportavano alle conclusioni svolte in atti.
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5 -Il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie Persona_5
Giovanni, deceduto ab intestato in data 4 settembre 1981, lascando eredi la CP_17
IA e i sette figli ON, CA, GE, IA, RE, IA, Valeria, CP_15
e IA, deceduta ab intestato in data 29 novembre 2008 lasciando eredi i predetti Per_6 germani.
-Ciò posto, preliminarmente all'esame della domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi sull'unico bene immobile caduto nell'asse ereditario, devono essere sottoposte al vaglio del Tribunale le questioni preliminari sollevate dalla difesa dei litisconsorti CA nella comparsa di costituzione in giudizio.
-Va quindi, in primo luogo esaminata la richiesta di , coniuge della coerede Controparte_6
, che ha rinunciato all'eredità della madre , deceduta nel 2008, Controparte_3 CP_15 il quale, convenuto in giudizio quale erede in rappresentazione della moglie rinunciante, ha chiesto di essere estromesso dal presente giudizio in quanto non legittimato a subentrare alla moglie, non potendo trovare applicazione nei suoi confronti l'istituto della rappresentazione.
-La richiesta di estromissione va, senz'altro accolta, subentrando per rappresentazione soltanto i discendenti legittimi e naturali del primo chiamato, categoria alla quale non può essere ricondotta il coniuge.
-Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di Controparte_7
e va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità CP_8 secondo cui, in tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 cod. civ., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno.
-Tale eccezione trova spiegazione, secondo la Suprema Corte, alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e, dunque, prioritariamente ai chiamati ulteriori,
l'”actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. (cfr. Cass.
6 16426/2012).
-Pertanto, alla luce di principi giurisprudenziali di legittimità soprarichiamati, deve ritenersi che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se ed in quanto i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salvo l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno (art. 480 c.c., comma 3).
-La Suprema Corte ha, altresì, precisato che nelle successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare una accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venire meno, per rinuncia o per prescrizione-eventi i quali configurano una condicio iuris - del diritto dei primi chiamati (Cass., Sez. 2, 16 agosto 1993, n. 8737; Cass., Sez. 2, 22 giugno 1995,
n. 7073; Cass. sez. 2, 13 luglio 2000 n. 9286), osservando, anzitutto, che l'art.480 c.c., comma
3, stabilisce che il termine di dieci anni, fissato per accettare l'eredità, non corre per i chiamati ulteriori, nel caso in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto sia venuto meno: ciò significa che, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata, il termine di prescrizione corre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, donde l'inferenza della delazione simultanea, con produzione immediata di effetti anche in capo ai chiamati ulteriori, titolari di una situazione giuridica rilevante, in quanto assoggettata alla prescrizione. (cfr. Cass. Cit.).
- Va poi osservato che il fenomeno della rappresentazione (art 467 cod civ) - per il quale, nelle ipotesi di cui all'art 468 dello stesso codice, i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredita - si verifica anche nel caso in cui tale ascendente rinunci all'eredità, giacche la regola secondo cui, in caso di rinunzia, l'eredita si devolve a coloro ai quali spetterebbe ove il rinunziante mancasse, fa salvo il diritto di rappresentazione.
-Da quanto affermato discende che, nel caso di specie, essendo intervenuta la rinuncia della madre all'eredità della non si è verificata l'eccezione prevista dall'art. 480 c.c. alla CP_15 regola della decorrenza anche per i chiamati successivi del termine decennale di prescrizione
7 dalla data di apertura della successione, termine decorso il 29 novembre 2018 come correttamente eccepito dalla convenute che, allo stato, non possiedono il diritto di accettare l'eredità della nonna in quanto prescritto.
- In conclusione, va dichiarata l'estromissione di dal presente giudizio e va Controparte_6 accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle germane con conseguente CP_6 declaratoria della prescrizione del loro diritto di accettare l'eredità della nonna CP_15 in rappresentazione della madre . Controparte_3
- Dall'affermazione da ultimo indicata discende, con riferimento alla comunione di ereditaria di
, l'accrescimento delle quote dei restanti coeredi, in conformità a quanto da CP_15 sempre affermato dalla Suprema Corte secondo cui i fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 cod. civ. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione;
tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione. (cfr. Cass. 8021/12).
- Pertanto, in assenza di operatività, nella specie, della rappresentazione dei discendenti di
, rinunciante, riacquista operatività il fenomeno dell'accrescimento delle Controparte_3 quote dei restanti coeredi di . CP_15
- Il giudizio deve, quindi, proseguire per la delibazione della domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie di e di , con esclusione, per la comunione Persona_3 CP_15 ereditaria di , di e delle figlie e CP_15 Controparte_6 Controparte_7
, per le ragioni sora indicate, e per effetto della rinuncia di CP_18 Controparte_3 all'eredità della madre, l'accrescimento delle quote dei restanti coeredi.
- Dovendosi procedere allo scioglimento delle comunioni ereditarie, paterno e materno, con due distinti progetti divisionali, vanno disposti con separata ordinanza i provvedimenti di natura istruttoria, previa fissazione dell'udienza al fine di accertare la volontà delle parti in ordine alla formazione di un unico progetto divisione per i due assi ereditari, paterno e materno, di regola costituenti due distinte masse da dividere.
- La regolamentazione delle spese processuali va rimessa alla definizione del giudizio.
-
PQM
- non definitivamente pronunciando, così provvede:
8 - - dichiara l'estromissione dal presente giudizio di;
Controparte_6
- -dichiara prescritto il diritto di e , in rappresentazione della Controparte_7 CP_8 madre , di accettare l'eredità di , con conseguente Controparte_3 CP_15 accrescimento delle quote ereditarie dei restanti coeredi in relazione all'asse ereditario di
; CP_15
- -dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
- Spese al definitivo.
Aversa, 4 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Alessandra Tabarro
9