Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
l’Inps, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
- del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter: conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione; conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione
nonché per la condanna
- dell’Inps all’esibizione del prospetto di liquidazione della pensione n. -OMISSIS- o qualsiasi altro documento – in altro modo denominato – con il quale l’Inps comunica tutte le informazioni aventi ad oggetto la pensione summenzionata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 297 del 2024, notificato e depositato il 14.03.2024, la parte ricorrente ha domandato “la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter: conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione; conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione nonché la condanna dell’Inps all’esibizione del prospetto di liquidazione della pensione n. -OMISSIS- o qualsiasi altro documento - in altro modo denominato - con il quale l’Inps comunica tutte le informazioni aventi ad oggetto la pensione summenzionata”.
2. Il predetto atto introduttivo è assistito da un’unica doglianza con cui la parte ricorrente lamenta la “violazione di legge con riferimento agli artt. 22 e s.s. l. n. 241/90 e all’art. 116 c.p.a.; l’eccesso di potere per arbitrarietà; l’irragionevolezza e l’illogicità dell’azione amministrativa”.
3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4. All’udienza camerale del 27 gennaio 2027, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso merita accoglimento.
6. Anzitutto, come premessa metodologica, va qui rammentato che, com’è noto, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso – in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego (o avverso il silenzio – rigetto) formatosi sulla relativa istanza –, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio. E ciò indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il relativo diniego.
6.1. In sostanza, si tratta di un giudizio sul rapporto in quanto ha – per oggetto – la verifica della spettanza o meno del diritto all’accesso medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato. Il giudice può quindi ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e imponendole un facere , solo se ne sussistono i presupposti (cfr. ex multis , T.A.R. Roma sentenza n. 1490/2022; T.A.R. Napoli sentenza n. 1165/2016).
7. Ciò posto, sempre in via preliminare, va detto che l’accesso amministrativo “strumentale” si ispira alla logica del “need to know” per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (cfr. art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990).
7.1. L’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge, dunque, a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali poi vada ad incidere l’attività amministrativa.
7.2. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
7.3. Sul piano oggettivo sono pertanto accessibili, in linea di principio, come disposto dal comma terzo della norma citata, tutti i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
7.4. Sul piano soggettivo il diritto di accesso presuppone, inoltre, che colui il quale lo esercita sia portatore di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (cfr. art. 22, comma 1, lett. b, l. n. 241 cit.), e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. art. 24, comma 3, l. n. 241 cit.).
8. Ebbene, alla luce di tali coordinate normative, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla parte ricorrente.
9. Anzitutto va osservato che l’istanza di accesso in questione – presentata dal legale del ricorrente munito di procura speciale e pertanto pienamente ammissibile, come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio sez. V - Roma, 12/12/2023, sentenza n. 18777) – è sufficientemente motivata – in linea con quanto richiesto dall’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, come letto dalla giurisprudenza amministrativa –.
9.1. In tale istanza, infatti, la parte ricorrente – per il tramite del proprio legale – evidenzia la necessità di conoscere la documentazione anelata ( rectius , “il prospetto di liquidazione della pensione n. -OMISSIS- o qualsiasi altro documento – in altro modo denominato – con il quale l’Inps comunica tutte le informazioni aventi ad oggetto la pensione relativa al mio assistito per conoscere il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione” ) per “verificare i dati di calcolo della pensione in godimento ai fini di una eventuale richiesta di rideterminazione della stessa”.
10. Ebbene, dalla documentazione in atti, emerge come la parte ricorrente abbia un sicuro interesse (“attuale” in quanto quest’ultima è in fase di percezione della pensione; “personale” posto che l’istanza di accesso è finalizzata ad ottenere un eventuale ricalcolo della propria pensione; “concreto” posto che l’interesse conoscitivo risulta proprio dalla documentazione utilizzata dall’Amministrazione per il calcolo della pensione la cui cognizione può consentire alla ricorrente di richiedere un eventuale ricalcolo; nonché “serio”, non essendo lo stesso ispirato da meri intenti emulativi, ma trattandosi certamente di un interesse meritevole di tutela) a conoscere gli atti da cui risulti la propria posizione contributiva e il relativo metodo di calcolo, i quali senz’altro riguardano l’attività istituzionale dell’Ente.
11. In secondo luogo, come riscontrabile ex actis , emerge chiaramente come tali documenti non le siano stati messi a disposizione dall’Inps.
11.1. Invero, l’Amministrazione intimata, con il silenzio-diniego impugnato, ha in sostanza respinto l’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS-.
12. Infine, va evidenziato come la richiesta della ricorrente non configuri, evidentemente, un “controllo generalizzato” sull’operato dell’Istituto, avendo ad oggetto esclusivamente la propria personale situazione di regolarità contributiva.
13. Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, con annullamento del silenzio-diniego opposto dall’INPS e con conseguente ordine all’Istituto medesimo di consentire alla parte ricorrente l’accesso ai documenti oggetto della richiesta datata -OMISSIS-, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
14. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) annulla il silenzio-diniego formatosi con riguardo all’istanza di accesso agli atti datata -OMISSIS-;
b) accerta il diritto della parte ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza del -OMISSIS-;
c) condanna l’INPS intimata a consentire l’accesso della ricorrente ai suddetti documenti, mediante visione ed estrazione di copia nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore;
d) condanna l’INPS intimata alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del legale di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.