Articolo 1 della Legge 8 agosto 2024, n. 122
Articolo 2
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24 agosto 2024
Art. 1. Proroga di termine 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , le parole: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ». N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2024, n. 189, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali.
Omissis.»
Entrata in vigore il 24 agosto 2024
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