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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RO TE Presidente
Dott. MA GR ER Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3173/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA IARIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LARGO DELFINO, 5 89018 VILLA SAN GIOVANNI presso il difensore APPELLANTE CONTRO
, IN QUALITÀ DI PROC. E MANDATARIA Controparte_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IE DE SA, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15 00198 ROMA presso il difensore E (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA A. Controparte_3 P.IVA_3
ON (c.f. ), elettivamente domiciliata in MILANO VIA C.F._1
FONTANA 11 presso il difensore APPELLATE Conclusioni: Per l'Appellante Parte_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano , contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n Sentenza n. 9506/2024 pubbl. il 04/11/2024RG n. 3938/2024Repert. n. 8721/2024 del 04/11/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano( quelle poste nel primo atto e quelle poste nella memoria ex art 171 ter cpc ) chiedendo riforma di sentenza di primo grado con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito di entrambi i giudizi Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: n. 3173/2024 r.g.
1)accertare e dichiarare che la cessione pro soluto alla non ha efficacia e non è CP_1 opponibile nei confronti della e che la non ha legittimazione attiva Parte_1 Parte_2
2)accertare e dichiarare l'assenza di approvazione per iscritto delle clausole contrattuali richiamate nel punto due del contratto di mutuo e nei successivi articoli del contratto egli artt da 1 a 16 del capitolato e dunque dichiararle nulle ed inefficaci con riconduzione ad equita' del contratto 3)accertare e dichiarare che sono abusive e vessatorie le condizioni e clausole richiamate all'art 2 del contratto di mutuo e del contratto di riduzione del mutuo ( in termini di risoluzioni recesso e erogazione e rimborsi ,foro , poteri e di calcolo del mutuo e di calclo degli interessi… ) e accertare e dichiarare il superamento della soglia legale del tasso di interesse e ricondurre ad equita' il contratto di mutuo disponendo rimborsi e risarcimento anche in via equitativa 4)per l'effetto condannare l'opposta al rimborso di quanto corrisposto alla societa' nella misura di 1/3 di quello gia' versato dalla od in quella maggiore o minore misura che Pt_1 sara' accertata in corso di causa ed al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 200.000, 00 o di quella somma che verra' accertata in corso di causa oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
4 bis )accertare e dichiarare che la banca ha adottato procedura iniqua dell'anatocismo e ricondurre ad equita' il contratto 5) accertare e dichiarare che la banca gia' nel 2014 aveva mostrato la sua volonta' a concedere ulteriore finanziamento per far completare i lavori del complesso in Pontecurone alla onfermando cosi' la corretteza della prestazione e condotta contrattuale della Parte_1 pagina 3 di 22 Parte_1
6) accertare e dichiarare lo squilibrio contrattuale tra le parti e ricondurre ad equita' il contratto di mutuo emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge DA DISTRARSI A FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE”. Conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata da Parte opponente E, vista la costituzione della Banca e le difese della SI PONE, anche, IN VIA CP_1
RICONVENZIONALE ed ANCHE e come eccezione per bloccare l'azione Le seguenti domande
- accertare e dichiarare che la banca nell'applicare gli interessi non ha applicato il tasso stabilito nel contratto ma altro più alto tasso facendo aumentare la pretesa debenza della verso la Pt_1 CP_4
- accertare e dichiarare che vi è discrasia tra il tasso stabilito contrattualmente e quello applicato e verificare che in forza di tale discrasia la somma che sarebbe dovuta dalla Pt_1 alla è stata in modo ingiusto e contro il contratto aumentata di € 203.271,13 o di quella CP_4 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa
- Dichiarare pertanto la nullità del contratto di mutuo con ogni effetto o, in via la nullità parziale dello stesso, con ricalcolo delle somme dovute in relazione alla nullità parziale ed applicazione di quanto previsto dall'art 1284 cpc con ammissione di consulenza che accerti le discrasie ed effettui i calcoli in relazione a tali discrasie - condannare la banca al risarcimento dei danni per l'esecuzione del contratto da parte della banca contro la buona fede anche in via equitativa nella somma di euro 700.000,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa , tenendo conto che a tutt'oggi neanche in giudizio la banca e la hanno riconosciuto ciò ma anzi continuano a F richiedere anche tali somme frutto di CP_1 interessi non dovuti ( per discrasie fra calcolo di interesse contrattuale e quello applicato)
pagina 2 di 12 n. 3173/2024 r.g.
Si insiste A CHIEDERE AL SIG GIUDICE DI ORDINARE EX ART 210 CPC L'ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE richiesta più volte alla SI RAPPRESENTA CHE CP_1
VIENE DEPOSITATA CONSULENZA DEL PROPRIO CONSULENTE SULLA BASE DEI DOCUMENTI CHE ERANO PRESENTI. Ci si riserva di presentare nuova integrativa consulenza allorché' sia ritenuta necessaria alla luce della nuova allegazione effettuata dalla banca. SI CHIEDE l'ammissione in via istruttoria delle richieste istruttorie ed in particolare della consulenza tecnica d'UFFICIO VOLTA AD ACCERTARE LE DISCRASIE NELL'APPLICAZIONE DELL'INTERESSE stabilito da parte della banca a causa delle manipolazioni dei parametri dei derivati dell'interesse E L'AMMONTARE della somma aumentata nel calcolo del dovuto alla banca da parte di nonché valutare la corretta Pt_1 applicazione dei tassi nelle soglie e il corretto calcolo dell'ammortamento Si allegano Sentenza notificata e fascicolo di primo grado per come estratto telematicamente ( con atti e allegati e relazioni)” Per l'Appellata , IN QUALITÀ DI MANDATARIA, Controparte_1
Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata, - rilevata la manifesta inammissibilità dell'atto di appello - rigettare integralmente l'appello proposto dalla on sede legale in Milano (MI), alla Via Scarlatti Parte_1
n. 30 – 20100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e, P.IVA_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9506/2024 emessa il 4.11.2024 e pubblicata in pari data dal Tribunale Civile di Milano - G.U. Dr.ssa CARBONE, notificata in data 6 novembre 2024; nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste comunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate, e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
§ in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia in considerazione della insussistenza dei gravi motivi che in ipotesi potrebbero legittimare l'invocato provvedimento, sia in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi di opposizione dedotti dalla parte opponente, ed a fortiori in ragione del conclamato, evidente e comprovato “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo” nella prosecuzione delle azioni esecutive da parte di risultando i beni ipotecati a CP_1 garanzia dei crediti dedotti in sede monitoria assoggettati ad espropriazione immobiliare ad istanza di altri creditori;
§ in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso formulata e le domande tutte dell'attrice/opponente, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.18975/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023 e depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023 nel fascicolo monitorio R.G.N. 38074/2023, con vittoria di spese e compensi per il presente
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giudizio, da liquidarsi avuto riguardo ai c.d. “parametri ministeriali” [di cui al DM 55/2014recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/22];
§ in via del tutto subordinata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione proposta dalla debitrice ingiunta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18975/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023 e depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023 nel fascicolo monitorio R.G.N. 38074/2023, e/o di una o più tra le domande dalla medesima formulate con riferimento ai titoli contrattuali esecutivi posti a fondamento dell'azione monitoria, accertare e dichiarare, avuto riguardo a quanto dedotto in narrativa ed ove occorra in via riconvenzionale, l'esatta misura del credito, ritenuto di giustizia, vantato dalla società a Controparte_5 responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma , quale avente causa di P.IVA_2 [...] ome meglio in narrativa, nei confronti della società debitrice CP_3 Parte_1 con sede legale in Milano (MI), alla Via Scarlatti n. 30 – 20100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , indirizzo P.E.C. P.IVA_1
in relazione al mutuo fondiario per cui è causa, concesso ed PartitaIVA_4 erogato in origine e aventi causa in forza del contratto Controparte_6 di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. di Pavia del 15 aprile 2008 rep. Persona_1
92391/28163 e atti successivi come puntualmente richiamati in narrativa;
e, per l'effetto, condannare la debitrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in Milano (MI), alla Via Scarlatti n. 30 – 20100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , indirizzo P.E.C. P.IVA_1
al pagamento in favore di ella relativa PartitaIVA_4 Controparte_1 somma;
ferma la piena validità ed efficacia dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del relativo credito in data 17 aprile 2008 presso l'Agenzia del Territorio –Ufficio Provinciale di Alessandria –Servizio di Pubblicità Immobiliare –Sezione staccata di Tortona, alla formalità n. 242 di registro particolare (n. 1463 di registro generale); in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi nei termini sopra indicati;
fermo il rigetto di ogni ulteriore e diversa domanda di parte attrice/opponente” Per l'Appellata Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, per tutti i motivi descritti in atto e richiamati tutti gli atti, i documenti e le prove del procedimento di primo grado: In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
Nel merito:
- respingere in ogni caso l'appello proposto perché infondato, per tutte le ragioni esposte nell'atto e confermare la sentenza di primo grado;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata per lite temeraria in capo a Parte_1 per le ragioni riportate in atto e condannare lo stesso al pagamento di € 20.000,00 ritenuto congruo in considerazione del valore della controversia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 96,
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comma 1 e 2 c.p.c., ovvero nella diversa misura che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa;
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di C.T.U. e ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., stante la genericità delle istanze formulate” RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 9506/2024, pubblicata il 04/11/2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo n. 18975/2023 del Parte_1
18/12/2023, avente a oggetto il pagamento di € 1.550.206,63, oltre interessi e spese, in favore della società ricorrente in sede monitoria a mezzo della propria Controparte_1 procuratrice speciale e mandataria Controparte_2
In particolare, educeva di essere cessionaria dei crediti derivanti da un Controparte_1 contratto di mutuo stipulato il 15/04/2008 da con l'allora Parte_1 [...]
attualmente seguito di diverse vicende Controparte_6 Controparte_3 successorie. Il mutuo concerneva, in origine, un finanziamento di complessivi € 2.500.000,00
‒ poi abbattuto a € 1.530.000,00 a seguito di due accordi di riduzione intervenuti il 14/05/2009 e il 03/04/2013 ‒ da corrispondere in più erogazioni e rimborsabile mediante n. 29 rate semestrali posticipate. Il termine di utilizzo del finanziamento, inizialmente fissato al
30/06/2010, veniva prorogato prima fino al 31/10/2013, con atto del 03/04/2013, poi fino al
31/10/2014, con atto del 12/03/2014. A garanzia del capitale mutuato e dei relativi interessi e accessori, inoltre, il 17/04/2008 le parti iscrivevano ipoteca volontaria a favore della banca mutuante su diverse unità immobiliari site nel Comune di Pontecurone (AL) di proprietà di
Parte_1
Il finanziamento veniva corrisposto tra il 2008 e il 2014 a mezzo di n. 14 atti di erogazione parziale, in virtù dei quali la società mutuataria riceveva complessivi € 1.866.000,00, di cui € 400.000,00 restituiti in conto capitale. In data 28/10/2015, dopo alcuni solleciti seguiti al mancato pagamento di diverse rate scadute, l'Istituto di credito (al tempo Banca Popolare di Milano) comunicava a mezzo di raccomandata A/R la revoca di tutte le linee di credito concesse a on effetto immediato, Parte_1 riscontrando passività per complessivi € 1.466.000,00, somma che si invitava la mutuataria a versare entro 15 giorni, oltre interessi e spese. Quindi, sempre secondo quanto dedotto a base della richiesta di decreto ingiuntivo, in data 08/06/2022 oncludeva con la società n contratto Controparte_3 Controparte_1 di cessione pro-soluto di crediti pecuniari “in blocco” con cui venivano trasferiti anche i crediti derivanti dal mutuo concesso a la quale nel frattempo non aveva effettuato Parte_1 alcun ulteriore adempimento. Ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, dell'avvenuta cessione era data comunicazione a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14/06/2022, Parte II, p. 14. Nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deduceva ‒ per Parte_1 quanto ancora di interesse in questa sede ‒ il difetto di legittimazione sostanziale attiva in capo a per non aver quest'ultima dimostrato l'inclusione dei crediti ingiunti Controparte_1 nella descritta operazione di cessione in blocco, e la nullità del contratto di finanziamento, per la presenza di clausole abusive e vessatorie e per l'usurarietà del tasso di interesse. L'opponente domandava inoltre la riconduzione a equità del rapporto di mutuo e la condanna di parte opposta pagina 5 di 12 n. 3173/2024 r.g.
al rimborso nella misura di 1/3 di quanto da lei ricevuto in esecuzione del contratto, nonché al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma quantificata in € 200.000,00. L'opposta si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le Controparte_1 eccezioni avversarie e, in particolare, rappresentando che era documentalmente provata l'inclusione dei crediti derivanti dal finanziamento concesso all'opponente tra quelli oggetto della cessione in blocco, a fronte non solo della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, adempimento che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. esonera il cessionario dall'onere di notifica al singolo debitore ceduto, ma anche della produzione dell'elenco dettagliato dei crediti oggetto di cessione e di apposita dichiarazione scritta resa dalla banca cedente il 20/07/2022. La società faceva inoltre valere il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dalla sottolineando di essere succeduta Parte_1 nei soli crediti e non nell'intero rapporto contrattuale. Interveniva in giudizio anche che presentava ragioni a sostegno della Controparte_3 posizione dell'opposta e chiedeva a sua volta il rigetto dell'opposizione. In sede di memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente precisava le proprie contestazioni in merito alla misura degli interessi applicati nel contratto di mutuo, producendo, con la prima memoria, una relazione del consulente di parte denominata Parte_3
“Relazione tecnica relativa alla revisione del calcolo degli interessi (…)” e, con la seconda memoria, un'ulteriore relazione denominata “Appendice alla relazione tecnica relativa alla revisione del calcolo degli interessi (…)”. Dopo aver respinto sia l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, immediatamente esecutivo ex art. 649 c.p.c., sia le richieste di istruttoria orale, di CTU contabile e di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Tribunale di Milano, con la sentenza gravata, rigettava l'opposizione e tutte le domande di parte opponente, confermando il provvedimento monitorio. 2. Avverso tale decisione, proponeva appello con atto di citazione Parte_1 tempestivamente notificato il 14/11/2024, svolgendo i seguenti motivi di doglianza (così testualmente le relative rubriche):
1) “illogicità e contraddittorietà e difetto di motivazione che è al più solo apparente”, nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto esistente la legittimazione sostanziale attiva dell'opposta;
2) “contraddittorietà difetto di motivazione”, nella parte in cui la pronuncia aveva escluso la qualifica di consumatore della Parte_1
3) “la sentenza è illogica e contraddittoria ed omette di valutare correttamente le domande ed eccezioni confondendo due profili”, in relazione al rigetto delle doglianze concernenti la misura degli interessi di mutuo applicati;
4) “il Sig Giudice non motiva se non con motivazione apparente il non accoglimento della richiesta di ammissione delle richieste istruttorie e della ctu e la richiesta di ordinare esibizione del contratto ex art 210 cpc”;
5) “il Sig Giudice sulla scorta di tale erronea valutazione di infondatezza delle eccezioni e domande ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia sospensiva degli effetti del decreto ingiuntivo”. L'appellante rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe, previamente insistendo per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
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Si costituivano nel giudizio d'appello sia sia le Controparte_1 Controparte_3 quali, contestando gli argomenti avversari, chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
[...] avanzava inoltre nei confronti dell'appellante domanda di risarcimento dei danni CP_3 ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., deducendo il carattere abusivo del ricorso al rimedio impugnatorio da parte di Parte_1
Con ordinanza del 09/06/2025, il Collegio dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. nella parte in cui l'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, respingendola per carenza dei presupposti in relazione ai capi concernenti le spese di lite. Assegnati dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva infine rimessa in decisione l'11/11/2025 all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni di cui in epigrafe.
*** *** ***
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe Parte_1 riconosciuto la titolarità in capo a ei crediti azionati – che l'appellante Controparte_1 non contesta sotto il profilo dell'esistenza e dell'importo – sulla base di “due presupposti non veri 1) risulterebbe pacifico secondo il giudice che il numero sarebbe identificativo del rapporto tra e risulterebbe pacifico, ancora, e non contestata, l'esistenza Pt_1 CP_7 della cessione del credito”. Viceversa, si sostiene, dagli atti del giudizio di primo grado “risulta contestata la legittimazione attiva della fondata sull'assenza della prova della cessione CP_1 sul presupposto ed eccezione, quindi, di assenza di cessione e sull'assenza di collegamento del numero e del preteso contratto di cessione (di cui si chiedeva la produzione)”. Le doglianze di parte non sono meritevoli di accoglimento. Anzitutto, si deve rilevare che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante non ha mai specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione intercorso tra CP_3
e ma solo l'inclusione, nell'operazione di trasferimento, dei
[...] Controparte_1 crediti derivanti dal finanziamento originariamente concessole dalla Controparte_6
sul rilievo che la cessione era “avvenuta in blocco senza identificazione del
[...] rapporto contrattuale ceduto per come confermato da controparte” (così la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di . Parte_1
In ogni caso, le risultanze documentali consentono di ritenere provata sia l'effettiva stipula del contratto di cessione tra le odierne appellate, sia la presenza dei crediti azionati nei confronti di tra quelli oggetto della cessione in “blocco”, riferita, come da avviso Parte_1 pubblicato in G.U., a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (…) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”. È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (…) la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
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costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., ordinanza n. 17944/2023; Cass. civ., ordinanza n. 5478/2024; Cass. civ., ordinanza n. 21297/2025). Nel caso in esame, non si è limitata a produrre l'avviso di cessione Controparte_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14/06/2022 ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (allegato allo stesso atto di citazione in appello come doc. n. 12), ma ha depositato l'elenco dettagliato dei crediti ceduti richiamato dal medesimo avviso (doc. 15 appellante), unitamente ad una dichiarazione in data 20/07/2022 della Banca cedente, in cui si attesta l'effettività della cessione (doc. 14 appellante), circostanza peraltro confermata da anche con Controparte_3
l'intervento spiegato nel presente giudizio. Tutti questi elementi, unitariamente considerati, devono ritenersi senz'altro idonei a provare l'effettivo trasferimento a ei crediti oggetto di causa nell'ambito della Controparte_1 cessione “in blocco” conclusa tra le odierne appellanti in data 08/06/2022. Il contenuto dell'avviso pubblicato in G.U. trova inoltre conferma nella condotta processuale della stessa cedente intervenuta volontariamente in giudizio a sostegno Controparte_8 della pretesa creditoria della cessionaria, mentre, in chiave presuntiva, deve valorizzarsi la circostanza rappresentata dal possesso da parte di di tutta la Controparte_1 documentazione originale inerente al rapporto di mutuo, da questa riversata in sede monitoria. A tale proposito si ricorda come la stessa Corte di Cassazione abbia chiarito che la prova della cessione del credito può essere fornita anche in forza di presunzioni, ammettendo che l'avviso ex art. 58 T.U.B. “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. civ., ordinanza n. 17944/2023). Del tutto destituita di fondamento, poi, è la doglianza dell'appellante secondo la quale non sarebbe provata la riferibilità a ei codici numerici utilizzati dalle parti per Parte_1 identificare i crediti ceduti. E infatti, nel richiamato elenco dei crediti oggetto di cessione, pubblicato mediante deposito notarile in data 22/06/2022 (doc. 15 appellante) e altresì consultabile online all'indirizzo Internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ indicato nell'avviso in G.U., alle pagine 24-25 sono individuate n. 15 posizioni debitorie, il cui codice pagina 8 di 12 n. 3173/2024 r.g.
identificativo NDG 011529611 coincide con quello riportato in epigrafe alla dichiarazione di doc. 14 appellante) in relazione alla pratica n. 000800157730, la quale Controparte_3
è a sua volta pacificamente riferita alla posizione a sofferenza di come si Parte_1 evince dall'esame degli estratti conto ex art. 50 T.U.B. rilasciati dalla cedente e prodotti dalla cessionaria nel giudizio monitorio (doc. 16-29 appellante). Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata la titolarità dei crediti azionati in capo a e considerato conseguentemente Controparte_1 superfluo ordinare l'esibizione del contratto di cessione, come richiesto da Parte_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c. 5. Disatteso il primo motivo di gravame, con il secondo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato le eccezioni svolte “sulla nullità delle clausole vessatorie e sulla [propria] qualifica di consumatore …”. Il motivo, tuttavia, non solo non risulta articolato in maniera puntuale e specifica, difettando ogni indicazione delle clausole contrattuali che dovrebbero ritenersi vessatorie e delle ragioni di tale eccezione, ma è anche palesemente infondato, data l'impossibilità di attribuire all'appellante, società commerciale avente la forma di S.R.L., la qualità di consumatrice, riservata dalla legge alle persone fisiche. A diversa conclusione non può indurre il richiamo all'art. 1341 c.c. presente nell'art. 2 del contratto di mutuo (doc. 4 appellante), trattandosi di norma la cui applicazione non è limitata alla sola materia consumeristica, ma si estende a tutti i casi in cui una delle parti predisponga unilateralmente condizioni generali di contratto. Peraltro, l'accordo in esame chiarisce inequivocabilmente, nelle proprie premesse, che il finanziamento viene richiesto da
“nella qualità di “società immobiliare” e, quindi, per scopi inerenti Parte_1
l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta”. 6. Infondato è anche il terzo motivo, con cui l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe “confuso il problema dell'ammortamento alla francese (…) ed il diverso profilo, invece, dell'applicazione, nell'esecuzione del contratto, di tasso di interesse diverso da quello convenzionato a causa di manipolazione dei parametri dei derivati dell'interesse con un effetto grave per la (danno) consistente nell'aumento della somma dovuta (per come Pt_1 calcolata nella ctp)”. Va rilevato, preliminarmente, che si tratta di motivo formulato in modo scarsamente specifico, tanto da porsi al limite dell'inammissibilità. In particolare, individuando la parte di sentenza appellata mediante il Parte_1 riferimento “a pag. 15 e successive”, sembra in apparenza contestare il rigetto di tutte le eccezioni svolte in primo grado riguardo all'individuazione del tasso di interesse applicato nel rapporto di mutuo. Nell'articolare le proprie censure, tuttavia, l'appellante non prende in considerazione gli argomenti con cui la pronuncia motiva il rigetto delle eccezioni attinenti al presunto superamento del tasso soglia e all'asserito effetto anatocistico (§ 4 della sentenza impugnata, pp. 15-16), né quelli relativi all'eccepita omessa indicazione del piano di ammortamento nel contratto di mutuo (§ 6, pp. 19-21), ma sviluppa le proprie doglianze solo in merito all'esclusione, da parte del Giudice di primo grado, della nullità del tasso di interesse di mutuo per difformità tra tasso annuo nominale (T.A.N.) e tasso annuo effettivo (T.A.E.) e per “truffa contrattuale” (§ 5, pp. 16-19).
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Il motivo d'appello, pertanto, deve essere circoscritto al solo § 5 della sentenza oggetto di gravame, mentre i punti di cui ai §§ 4 e 6, non specificamente impugnati da Parte_1 devono ritenersi ormai coperti da giudicato. Premesso quanto sopra, per quanto attiene alla doglianza concernente la mancata indicazione nel contratto di mutuo del l'appellante si limita a fare rinvio alle relazioni depositate in CP_9 primo grado con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., a suo giudizio non adeguatamente considerate dal giudice di prime cure. Si sostiene, infatti, che “il ctp ha analizzato il caso concreto avendo avuto attento esame della documentazione del caso di specie effettuando calcoli ed analizzando ed affermando che la aveva avuto lesione della buona fede nell'esecuzione del Pt_1 contratto perché a causa di un'applicazione diversa dal tasso stabilito per manipolazione dei parametri dei derivati del tasso di interesse ha stabilito una somma diversa superiore di euro
€ 203.271,13”. In ordine a tale profilo, tuttavia, nessuna censura può essere mossa alla pronuncia impugnata, dovendo condividersi l'apprezzamento del primo Giudice secondo cui l'asserita discrasia tra il tasso annuo determinato convenzionalmente (5,60%) e il tasso annuo effettivo calcolato dal consulente di parte (5,678%) non può in ogni caso determinare la nullità, anche solo parziale, del contratto di mutuo. La divergenza tra e invero, lungi dal costituire fenomeno anatocistico illecito, CP_10 CP_9 non è che la fisiologica conseguenza della capitalizzazione infrannuale degli interessi, i quali non vengono corrisposti in un'unica soluzione al termine dell'anno solare, ma sono ripartiti su rate semestrali. È infatti la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale a determinare che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il mutuatario non sia pari al tasso annuale stabilito dal contratto, ma lievemente maggiore. Del resto, né l'art. 117 T.U.B., né alcuna altra norma configurano la mancata specificazione del T.A.E. nel contratto come causa di nullità. Nemmeno può sostenersi che la lamentata discrasia comporti l'indeterminatezza del tasso di interesse concretamente dovuto dal mutuatario, poiché il T.A.E., anche se non espressamente individuato all'interno dell'accordo di finanziamento, è chiaramente determinabile ‒ nel rispetto degli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B ‒ alla luce della previsione del T.A.N. e della periodicità delle scadenze di pagamento: dati che, nel contratto di mutuo stipulato da sono entrambi precisati all'art. 1 (doc. 4 appellante). Parte_1
Nel caso di specie, inoltre, le parti hanno indicato nell'accordo contrattuale il tasso annuale effettivo globale (T.A.E.G.) o indice sintetico di costo (I.S.C.), pari al 5,687%, in cui il T.A.E. risulta ricompreso, così assolvendo compiutamente agli obblighi informativi previsti in materia bancaria. Queste considerazioni, da cui si desume l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante, rendono evidente la superfluità, già ritenuta dal Giudice di primo grado, di una eventuale C.T.U.
“che accerti le discrasie ed effettui i calcoli in relazione a tali discrasie”, così come richiesto dall'appellante. Per quanto riguarda, invece, l'asserita manipolazione del tasso di interesse derivante dalla presenza di “clausola Euribor”, si rileva che, sebbene l'art. 1 del contratto di mutuo sottoscritto da effettivamente stabilisca una rideterminazione su base trimestrale Parte_1 indicizzata al tasso Euribor a tre mesi, la censura non è accoglibile, risultando del tutto generica e non circostanziata.
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L'appellante si è infatti limitato ad operare una serie di richiami alla giurisprudenza di legittimità apparentemente svincolati dal caso di specie, senza chiarire le ragioni per cui tale giurisprudenza dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame, posto che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data 15 aprile 2008 (sicché la prima rideterminazione trimestrale rilevante si colloca al luglio 2008), mentre la manipolazione del tasso Euribor accertata dalla Commissione Europea con le decisioni del 04/12/2013 e del 07/12/2016 attiene al periodo intercorrente tra il settembre 2005 e il maggio 2008.
7. Le considerazioni svolte inducono a ritenere ulteriormente inaccoglibili le richieste istruttorie dell'appellante, onde l'infondatezza del quarto motivo di appello. Si rileva, in particolare, l'inammissibilità dell'istanza rivolta ad ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riferito alla “documentazione richiesta più volta alla , mancando ogni specifica CP_1 indicazione dei documenti di cui si dovrebbe considerare necessaria l'acquisizione al processo.
8. Quanto alle doglianze concernenti il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto presentata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., se ne rileva l'inammissibilità, trattandosi di provvedimento di natura cautelare non appellabile.
9. Non può accogliersi, infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'appellante da i sensi dell'art. 96, cc. 1 e 2, c.p.c. Controparte_3
L'appellato Istituto di credito, invero, nel formulare tale istanza risarcitoria non ha dato prova dell'esistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo in esame, rappresentati dalla mala fede o colpa grave della parte soccombente, né ha allegato e provato il danno ulteriore, rispetto a quello rappresentato dagli esborsi per le spese del giudizio, derivato a proprio carico in conseguenza della condotta asseritamente abusiva di controparte. Nemmeno sussistono i presupposti oggettivi per l'applicazione dell'invocato comma 2 del medesimo art. 96 c.p.c., non rilevandosi nel caso di specie nessuna delle ipotesi tipiche specificamente richiamate dalla norma. 10. Da ultimo, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il rigetto del gravame determina la condanna dell'appellante rifondere a entrambe le appellate Parte_1 Controparte_1
e e spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (da Controparte_3
€ 1.000.001,00 a € 2.000.000,00), si liquidano nei confronti di ciascuna parte appellata ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 29.033,00, per compensi (di cui € 7.418,00 per la fase di studio,
€ 4.313,00 per la fase introduttiva ed € 12.333,00 per la fase decisionale in base ai valori medi, ed € 4.969,00 per la fase di trattazione/istruttoria in base ai valori minimi, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. A carico di in quanto soccombente nel giudizio di appello, grava anche il Parte_1 versamento dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI civile, n. 9506/2024, Parte_1 pubblicata il 04/11/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_3
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3. condanna l'appellante lla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 29.033,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 29.033,00 CP_3 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante ell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_1
115/2002, art. 13, co. 1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 18/11/2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente
MA GR ER RO TE
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Dott.ssa Silvia Bernardi
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Dott. RO TE Presidente
Dott. MA GR ER Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3173/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA IARIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LARGO DELFINO, 5 89018 VILLA SAN GIOVANNI presso il difensore APPELLANTE CONTRO
, IN QUALITÀ DI PROC. E MANDATARIA Controparte_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IE DE SA, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15 00198 ROMA presso il difensore E (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA A. Controparte_3 P.IVA_3
ON (c.f. ), elettivamente domiciliata in MILANO VIA C.F._1
FONTANA 11 presso il difensore APPELLATE Conclusioni: Per l'Appellante Parte_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano , contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n Sentenza n. 9506/2024 pubbl. il 04/11/2024RG n. 3938/2024Repert. n. 8721/2024 del 04/11/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano( quelle poste nel primo atto e quelle poste nella memoria ex art 171 ter cpc ) chiedendo riforma di sentenza di primo grado con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito di entrambi i giudizi Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: n. 3173/2024 r.g.
1)accertare e dichiarare che la cessione pro soluto alla non ha efficacia e non è CP_1 opponibile nei confronti della e che la non ha legittimazione attiva Parte_1 Parte_2
2)accertare e dichiarare l'assenza di approvazione per iscritto delle clausole contrattuali richiamate nel punto due del contratto di mutuo e nei successivi articoli del contratto egli artt da 1 a 16 del capitolato e dunque dichiararle nulle ed inefficaci con riconduzione ad equita' del contratto 3)accertare e dichiarare che sono abusive e vessatorie le condizioni e clausole richiamate all'art 2 del contratto di mutuo e del contratto di riduzione del mutuo ( in termini di risoluzioni recesso e erogazione e rimborsi ,foro , poteri e di calcolo del mutuo e di calclo degli interessi… ) e accertare e dichiarare il superamento della soglia legale del tasso di interesse e ricondurre ad equita' il contratto di mutuo disponendo rimborsi e risarcimento anche in via equitativa 4)per l'effetto condannare l'opposta al rimborso di quanto corrisposto alla societa' nella misura di 1/3 di quello gia' versato dalla od in quella maggiore o minore misura che Pt_1 sara' accertata in corso di causa ed al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 200.000, 00 o di quella somma che verra' accertata in corso di causa oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
4 bis )accertare e dichiarare che la banca ha adottato procedura iniqua dell'anatocismo e ricondurre ad equita' il contratto 5) accertare e dichiarare che la banca gia' nel 2014 aveva mostrato la sua volonta' a concedere ulteriore finanziamento per far completare i lavori del complesso in Pontecurone alla onfermando cosi' la corretteza della prestazione e condotta contrattuale della Parte_1 pagina 3 di 22 Parte_1
6) accertare e dichiarare lo squilibrio contrattuale tra le parti e ricondurre ad equita' il contratto di mutuo emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge DA DISTRARSI A FAVORE DELLO SCRIVENTE PROCURATORE”. Conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata da Parte opponente E, vista la costituzione della Banca e le difese della SI PONE, anche, IN VIA CP_1
RICONVENZIONALE ed ANCHE e come eccezione per bloccare l'azione Le seguenti domande
- accertare e dichiarare che la banca nell'applicare gli interessi non ha applicato il tasso stabilito nel contratto ma altro più alto tasso facendo aumentare la pretesa debenza della verso la Pt_1 CP_4
- accertare e dichiarare che vi è discrasia tra il tasso stabilito contrattualmente e quello applicato e verificare che in forza di tale discrasia la somma che sarebbe dovuta dalla Pt_1 alla è stata in modo ingiusto e contro il contratto aumentata di € 203.271,13 o di quella CP_4 maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa
- Dichiarare pertanto la nullità del contratto di mutuo con ogni effetto o, in via la nullità parziale dello stesso, con ricalcolo delle somme dovute in relazione alla nullità parziale ed applicazione di quanto previsto dall'art 1284 cpc con ammissione di consulenza che accerti le discrasie ed effettui i calcoli in relazione a tali discrasie - condannare la banca al risarcimento dei danni per l'esecuzione del contratto da parte della banca contro la buona fede anche in via equitativa nella somma di euro 700.000,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa , tenendo conto che a tutt'oggi neanche in giudizio la banca e la hanno riconosciuto ciò ma anzi continuano a F richiedere anche tali somme frutto di CP_1 interessi non dovuti ( per discrasie fra calcolo di interesse contrattuale e quello applicato)
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Si insiste A CHIEDERE AL SIG GIUDICE DI ORDINARE EX ART 210 CPC L'ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE richiesta più volte alla SI RAPPRESENTA CHE CP_1
VIENE DEPOSITATA CONSULENZA DEL PROPRIO CONSULENTE SULLA BASE DEI DOCUMENTI CHE ERANO PRESENTI. Ci si riserva di presentare nuova integrativa consulenza allorché' sia ritenuta necessaria alla luce della nuova allegazione effettuata dalla banca. SI CHIEDE l'ammissione in via istruttoria delle richieste istruttorie ed in particolare della consulenza tecnica d'UFFICIO VOLTA AD ACCERTARE LE DISCRASIE NELL'APPLICAZIONE DELL'INTERESSE stabilito da parte della banca a causa delle manipolazioni dei parametri dei derivati dell'interesse E L'AMMONTARE della somma aumentata nel calcolo del dovuto alla banca da parte di nonché valutare la corretta Pt_1 applicazione dei tassi nelle soglie e il corretto calcolo dell'ammortamento Si allegano Sentenza notificata e fascicolo di primo grado per come estratto telematicamente ( con atti e allegati e relazioni)” Per l'Appellata , IN QUALITÀ DI MANDATARIA, Controparte_1
Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata, - rilevata la manifesta inammissibilità dell'atto di appello - rigettare integralmente l'appello proposto dalla on sede legale in Milano (MI), alla Via Scarlatti Parte_1
n. 30 – 20100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e, P.IVA_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9506/2024 emessa il 4.11.2024 e pubblicata in pari data dal Tribunale Civile di Milano - G.U. Dr.ssa CARBONE, notificata in data 6 novembre 2024; nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste comunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate, e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
§ in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia in considerazione della insussistenza dei gravi motivi che in ipotesi potrebbero legittimare l'invocato provvedimento, sia in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi di opposizione dedotti dalla parte opponente, ed a fortiori in ragione del conclamato, evidente e comprovato “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo” nella prosecuzione delle azioni esecutive da parte di risultando i beni ipotecati a CP_1 garanzia dei crediti dedotti in sede monitoria assoggettati ad espropriazione immobiliare ad istanza di altri creditori;
§ in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso formulata e le domande tutte dell'attrice/opponente, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.18975/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023 e depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023 nel fascicolo monitorio R.G.N. 38074/2023, con vittoria di spese e compensi per il presente
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giudizio, da liquidarsi avuto riguardo ai c.d. “parametri ministeriali” [di cui al DM 55/2014recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/22];
§ in via del tutto subordinata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione proposta dalla debitrice ingiunta avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18975/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2023 e depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023 nel fascicolo monitorio R.G.N. 38074/2023, e/o di una o più tra le domande dalla medesima formulate con riferimento ai titoli contrattuali esecutivi posti a fondamento dell'azione monitoria, accertare e dichiarare, avuto riguardo a quanto dedotto in narrativa ed ove occorra in via riconvenzionale, l'esatta misura del credito, ritenuto di giustizia, vantato dalla società a Controparte_5 responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma , quale avente causa di P.IVA_2 [...] ome meglio in narrativa, nei confronti della società debitrice CP_3 Parte_1 con sede legale in Milano (MI), alla Via Scarlatti n. 30 – 20100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , indirizzo P.E.C. P.IVA_1
in relazione al mutuo fondiario per cui è causa, concesso ed PartitaIVA_4 erogato in origine e aventi causa in forza del contratto Controparte_6 di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. di Pavia del 15 aprile 2008 rep. Persona_1
92391/28163 e atti successivi come puntualmente richiamati in narrativa;
e, per l'effetto, condannare la debitrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede legale in Milano (MI), alla Via Scarlatti n. 30 – 20100, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , indirizzo P.E.C. P.IVA_1
al pagamento in favore di ella relativa PartitaIVA_4 Controparte_1 somma;
ferma la piena validità ed efficacia dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del relativo credito in data 17 aprile 2008 presso l'Agenzia del Territorio –Ufficio Provinciale di Alessandria –Servizio di Pubblicità Immobiliare –Sezione staccata di Tortona, alla formalità n. 242 di registro particolare (n. 1463 di registro generale); in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi nei termini sopra indicati;
fermo il rigetto di ogni ulteriore e diversa domanda di parte attrice/opponente” Per l'Appellata Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, per tutti i motivi descritti in atto e richiamati tutti gli atti, i documenti e le prove del procedimento di primo grado: In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
Nel merito:
- respingere in ogni caso l'appello proposto perché infondato, per tutte le ragioni esposte nell'atto e confermare la sentenza di primo grado;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata per lite temeraria in capo a Parte_1 per le ragioni riportate in atto e condannare lo stesso al pagamento di € 20.000,00 ritenuto congruo in considerazione del valore della controversia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 96,
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comma 1 e 2 c.p.c., ovvero nella diversa misura che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa;
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di C.T.U. e ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., stante la genericità delle istanze formulate” RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 9506/2024, pubblicata il 04/11/2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo n. 18975/2023 del Parte_1
18/12/2023, avente a oggetto il pagamento di € 1.550.206,63, oltre interessi e spese, in favore della società ricorrente in sede monitoria a mezzo della propria Controparte_1 procuratrice speciale e mandataria Controparte_2
In particolare, educeva di essere cessionaria dei crediti derivanti da un Controparte_1 contratto di mutuo stipulato il 15/04/2008 da con l'allora Parte_1 [...]
attualmente seguito di diverse vicende Controparte_6 Controparte_3 successorie. Il mutuo concerneva, in origine, un finanziamento di complessivi € 2.500.000,00
‒ poi abbattuto a € 1.530.000,00 a seguito di due accordi di riduzione intervenuti il 14/05/2009 e il 03/04/2013 ‒ da corrispondere in più erogazioni e rimborsabile mediante n. 29 rate semestrali posticipate. Il termine di utilizzo del finanziamento, inizialmente fissato al
30/06/2010, veniva prorogato prima fino al 31/10/2013, con atto del 03/04/2013, poi fino al
31/10/2014, con atto del 12/03/2014. A garanzia del capitale mutuato e dei relativi interessi e accessori, inoltre, il 17/04/2008 le parti iscrivevano ipoteca volontaria a favore della banca mutuante su diverse unità immobiliari site nel Comune di Pontecurone (AL) di proprietà di
Parte_1
Il finanziamento veniva corrisposto tra il 2008 e il 2014 a mezzo di n. 14 atti di erogazione parziale, in virtù dei quali la società mutuataria riceveva complessivi € 1.866.000,00, di cui € 400.000,00 restituiti in conto capitale. In data 28/10/2015, dopo alcuni solleciti seguiti al mancato pagamento di diverse rate scadute, l'Istituto di credito (al tempo Banca Popolare di Milano) comunicava a mezzo di raccomandata A/R la revoca di tutte le linee di credito concesse a on effetto immediato, Parte_1 riscontrando passività per complessivi € 1.466.000,00, somma che si invitava la mutuataria a versare entro 15 giorni, oltre interessi e spese. Quindi, sempre secondo quanto dedotto a base della richiesta di decreto ingiuntivo, in data 08/06/2022 oncludeva con la società n contratto Controparte_3 Controparte_1 di cessione pro-soluto di crediti pecuniari “in blocco” con cui venivano trasferiti anche i crediti derivanti dal mutuo concesso a la quale nel frattempo non aveva effettuato Parte_1 alcun ulteriore adempimento. Ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, dell'avvenuta cessione era data comunicazione a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14/06/2022, Parte II, p. 14. Nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deduceva ‒ per Parte_1 quanto ancora di interesse in questa sede ‒ il difetto di legittimazione sostanziale attiva in capo a per non aver quest'ultima dimostrato l'inclusione dei crediti ingiunti Controparte_1 nella descritta operazione di cessione in blocco, e la nullità del contratto di finanziamento, per la presenza di clausole abusive e vessatorie e per l'usurarietà del tasso di interesse. L'opponente domandava inoltre la riconduzione a equità del rapporto di mutuo e la condanna di parte opposta pagina 5 di 12 n. 3173/2024 r.g.
al rimborso nella misura di 1/3 di quanto da lei ricevuto in esecuzione del contratto, nonché al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma quantificata in € 200.000,00. L'opposta si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le Controparte_1 eccezioni avversarie e, in particolare, rappresentando che era documentalmente provata l'inclusione dei crediti derivanti dal finanziamento concesso all'opponente tra quelli oggetto della cessione in blocco, a fronte non solo della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, adempimento che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. esonera il cessionario dall'onere di notifica al singolo debitore ceduto, ma anche della produzione dell'elenco dettagliato dei crediti oggetto di cessione e di apposita dichiarazione scritta resa dalla banca cedente il 20/07/2022. La società faceva inoltre valere il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dalla sottolineando di essere succeduta Parte_1 nei soli crediti e non nell'intero rapporto contrattuale. Interveniva in giudizio anche che presentava ragioni a sostegno della Controparte_3 posizione dell'opposta e chiedeva a sua volta il rigetto dell'opposizione. In sede di memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente precisava le proprie contestazioni in merito alla misura degli interessi applicati nel contratto di mutuo, producendo, con la prima memoria, una relazione del consulente di parte denominata Parte_3
“Relazione tecnica relativa alla revisione del calcolo degli interessi (…)” e, con la seconda memoria, un'ulteriore relazione denominata “Appendice alla relazione tecnica relativa alla revisione del calcolo degli interessi (…)”. Dopo aver respinto sia l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, immediatamente esecutivo ex art. 649 c.p.c., sia le richieste di istruttoria orale, di CTU contabile e di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Tribunale di Milano, con la sentenza gravata, rigettava l'opposizione e tutte le domande di parte opponente, confermando il provvedimento monitorio. 2. Avverso tale decisione, proponeva appello con atto di citazione Parte_1 tempestivamente notificato il 14/11/2024, svolgendo i seguenti motivi di doglianza (così testualmente le relative rubriche):
1) “illogicità e contraddittorietà e difetto di motivazione che è al più solo apparente”, nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto esistente la legittimazione sostanziale attiva dell'opposta;
2) “contraddittorietà difetto di motivazione”, nella parte in cui la pronuncia aveva escluso la qualifica di consumatore della Parte_1
3) “la sentenza è illogica e contraddittoria ed omette di valutare correttamente le domande ed eccezioni confondendo due profili”, in relazione al rigetto delle doglianze concernenti la misura degli interessi di mutuo applicati;
4) “il Sig Giudice non motiva se non con motivazione apparente il non accoglimento della richiesta di ammissione delle richieste istruttorie e della ctu e la richiesta di ordinare esibizione del contratto ex art 210 cpc”;
5) “il Sig Giudice sulla scorta di tale erronea valutazione di infondatezza delle eccezioni e domande ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia sospensiva degli effetti del decreto ingiuntivo”. L'appellante rassegnava quindi le conclusioni riportate in epigrafe, previamente insistendo per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
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Si costituivano nel giudizio d'appello sia sia le Controparte_1 Controparte_3 quali, contestando gli argomenti avversari, chiedevano il rigetto dell'impugnazione.
[...] avanzava inoltre nei confronti dell'appellante domanda di risarcimento dei danni CP_3 ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., deducendo il carattere abusivo del ricorso al rimedio impugnatorio da parte di Parte_1
Con ordinanza del 09/06/2025, il Collegio dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. nella parte in cui l'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, respingendola per carenza dei presupposti in relazione ai capi concernenti le spese di lite. Assegnati dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva infine rimessa in decisione l'11/11/2025 all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni di cui in epigrafe.
*** *** ***
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe Parte_1 riconosciuto la titolarità in capo a ei crediti azionati – che l'appellante Controparte_1 non contesta sotto il profilo dell'esistenza e dell'importo – sulla base di “due presupposti non veri 1) risulterebbe pacifico secondo il giudice che il numero sarebbe identificativo del rapporto tra e risulterebbe pacifico, ancora, e non contestata, l'esistenza Pt_1 CP_7 della cessione del credito”. Viceversa, si sostiene, dagli atti del giudizio di primo grado “risulta contestata la legittimazione attiva della fondata sull'assenza della prova della cessione CP_1 sul presupposto ed eccezione, quindi, di assenza di cessione e sull'assenza di collegamento del numero e del preteso contratto di cessione (di cui si chiedeva la produzione)”. Le doglianze di parte non sono meritevoli di accoglimento. Anzitutto, si deve rilevare che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante non ha mai specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione intercorso tra CP_3
e ma solo l'inclusione, nell'operazione di trasferimento, dei
[...] Controparte_1 crediti derivanti dal finanziamento originariamente concessole dalla Controparte_6
sul rilievo che la cessione era “avvenuta in blocco senza identificazione del
[...] rapporto contrattuale ceduto per come confermato da controparte” (così la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di . Parte_1
In ogni caso, le risultanze documentali consentono di ritenere provata sia l'effettiva stipula del contratto di cessione tra le odierne appellate, sia la presenza dei crediti azionati nei confronti di tra quelli oggetto della cessione in “blocco”, riferita, come da avviso Parte_1 pubblicato in G.U., a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (…) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”. È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (…) la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
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costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., ordinanza n. 17944/2023; Cass. civ., ordinanza n. 5478/2024; Cass. civ., ordinanza n. 21297/2025). Nel caso in esame, non si è limitata a produrre l'avviso di cessione Controparte_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14/06/2022 ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (allegato allo stesso atto di citazione in appello come doc. n. 12), ma ha depositato l'elenco dettagliato dei crediti ceduti richiamato dal medesimo avviso (doc. 15 appellante), unitamente ad una dichiarazione in data 20/07/2022 della Banca cedente, in cui si attesta l'effettività della cessione (doc. 14 appellante), circostanza peraltro confermata da anche con Controparte_3
l'intervento spiegato nel presente giudizio. Tutti questi elementi, unitariamente considerati, devono ritenersi senz'altro idonei a provare l'effettivo trasferimento a ei crediti oggetto di causa nell'ambito della Controparte_1 cessione “in blocco” conclusa tra le odierne appellanti in data 08/06/2022. Il contenuto dell'avviso pubblicato in G.U. trova inoltre conferma nella condotta processuale della stessa cedente intervenuta volontariamente in giudizio a sostegno Controparte_8 della pretesa creditoria della cessionaria, mentre, in chiave presuntiva, deve valorizzarsi la circostanza rappresentata dal possesso da parte di di tutta la Controparte_1 documentazione originale inerente al rapporto di mutuo, da questa riversata in sede monitoria. A tale proposito si ricorda come la stessa Corte di Cassazione abbia chiarito che la prova della cessione del credito può essere fornita anche in forza di presunzioni, ammettendo che l'avviso ex art. 58 T.U.B. “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. civ., ordinanza n. 17944/2023). Del tutto destituita di fondamento, poi, è la doglianza dell'appellante secondo la quale non sarebbe provata la riferibilità a ei codici numerici utilizzati dalle parti per Parte_1 identificare i crediti ceduti. E infatti, nel richiamato elenco dei crediti oggetto di cessione, pubblicato mediante deposito notarile in data 22/06/2022 (doc. 15 appellante) e altresì consultabile online all'indirizzo Internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ indicato nell'avviso in G.U., alle pagine 24-25 sono individuate n. 15 posizioni debitorie, il cui codice pagina 8 di 12 n. 3173/2024 r.g.
identificativo NDG 011529611 coincide con quello riportato in epigrafe alla dichiarazione di doc. 14 appellante) in relazione alla pratica n. 000800157730, la quale Controparte_3
è a sua volta pacificamente riferita alla posizione a sofferenza di come si Parte_1 evince dall'esame degli estratti conto ex art. 50 T.U.B. rilasciati dalla cedente e prodotti dalla cessionaria nel giudizio monitorio (doc. 16-29 appellante). Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata la titolarità dei crediti azionati in capo a e considerato conseguentemente Controparte_1 superfluo ordinare l'esibizione del contratto di cessione, come richiesto da Parte_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c. 5. Disatteso il primo motivo di gravame, con il secondo l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado non avrebbe correttamente valutato le eccezioni svolte “sulla nullità delle clausole vessatorie e sulla [propria] qualifica di consumatore …”. Il motivo, tuttavia, non solo non risulta articolato in maniera puntuale e specifica, difettando ogni indicazione delle clausole contrattuali che dovrebbero ritenersi vessatorie e delle ragioni di tale eccezione, ma è anche palesemente infondato, data l'impossibilità di attribuire all'appellante, società commerciale avente la forma di S.R.L., la qualità di consumatrice, riservata dalla legge alle persone fisiche. A diversa conclusione non può indurre il richiamo all'art. 1341 c.c. presente nell'art. 2 del contratto di mutuo (doc. 4 appellante), trattandosi di norma la cui applicazione non è limitata alla sola materia consumeristica, ma si estende a tutti i casi in cui una delle parti predisponga unilateralmente condizioni generali di contratto. Peraltro, l'accordo in esame chiarisce inequivocabilmente, nelle proprie premesse, che il finanziamento viene richiesto da
“nella qualità di “società immobiliare” e, quindi, per scopi inerenti Parte_1
l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta”. 6. Infondato è anche il terzo motivo, con cui l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe “confuso il problema dell'ammortamento alla francese (…) ed il diverso profilo, invece, dell'applicazione, nell'esecuzione del contratto, di tasso di interesse diverso da quello convenzionato a causa di manipolazione dei parametri dei derivati dell'interesse con un effetto grave per la (danno) consistente nell'aumento della somma dovuta (per come Pt_1 calcolata nella ctp)”. Va rilevato, preliminarmente, che si tratta di motivo formulato in modo scarsamente specifico, tanto da porsi al limite dell'inammissibilità. In particolare, individuando la parte di sentenza appellata mediante il Parte_1 riferimento “a pag. 15 e successive”, sembra in apparenza contestare il rigetto di tutte le eccezioni svolte in primo grado riguardo all'individuazione del tasso di interesse applicato nel rapporto di mutuo. Nell'articolare le proprie censure, tuttavia, l'appellante non prende in considerazione gli argomenti con cui la pronuncia motiva il rigetto delle eccezioni attinenti al presunto superamento del tasso soglia e all'asserito effetto anatocistico (§ 4 della sentenza impugnata, pp. 15-16), né quelli relativi all'eccepita omessa indicazione del piano di ammortamento nel contratto di mutuo (§ 6, pp. 19-21), ma sviluppa le proprie doglianze solo in merito all'esclusione, da parte del Giudice di primo grado, della nullità del tasso di interesse di mutuo per difformità tra tasso annuo nominale (T.A.N.) e tasso annuo effettivo (T.A.E.) e per “truffa contrattuale” (§ 5, pp. 16-19).
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Il motivo d'appello, pertanto, deve essere circoscritto al solo § 5 della sentenza oggetto di gravame, mentre i punti di cui ai §§ 4 e 6, non specificamente impugnati da Parte_1 devono ritenersi ormai coperti da giudicato. Premesso quanto sopra, per quanto attiene alla doglianza concernente la mancata indicazione nel contratto di mutuo del l'appellante si limita a fare rinvio alle relazioni depositate in CP_9 primo grado con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., a suo giudizio non adeguatamente considerate dal giudice di prime cure. Si sostiene, infatti, che “il ctp ha analizzato il caso concreto avendo avuto attento esame della documentazione del caso di specie effettuando calcoli ed analizzando ed affermando che la aveva avuto lesione della buona fede nell'esecuzione del Pt_1 contratto perché a causa di un'applicazione diversa dal tasso stabilito per manipolazione dei parametri dei derivati del tasso di interesse ha stabilito una somma diversa superiore di euro
€ 203.271,13”. In ordine a tale profilo, tuttavia, nessuna censura può essere mossa alla pronuncia impugnata, dovendo condividersi l'apprezzamento del primo Giudice secondo cui l'asserita discrasia tra il tasso annuo determinato convenzionalmente (5,60%) e il tasso annuo effettivo calcolato dal consulente di parte (5,678%) non può in ogni caso determinare la nullità, anche solo parziale, del contratto di mutuo. La divergenza tra e invero, lungi dal costituire fenomeno anatocistico illecito, CP_10 CP_9 non è che la fisiologica conseguenza della capitalizzazione infrannuale degli interessi, i quali non vengono corrisposti in un'unica soluzione al termine dell'anno solare, ma sono ripartiti su rate semestrali. È infatti la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale a determinare che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il mutuatario non sia pari al tasso annuale stabilito dal contratto, ma lievemente maggiore. Del resto, né l'art. 117 T.U.B., né alcuna altra norma configurano la mancata specificazione del T.A.E. nel contratto come causa di nullità. Nemmeno può sostenersi che la lamentata discrasia comporti l'indeterminatezza del tasso di interesse concretamente dovuto dal mutuatario, poiché il T.A.E., anche se non espressamente individuato all'interno dell'accordo di finanziamento, è chiaramente determinabile ‒ nel rispetto degli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B ‒ alla luce della previsione del T.A.N. e della periodicità delle scadenze di pagamento: dati che, nel contratto di mutuo stipulato da sono entrambi precisati all'art. 1 (doc. 4 appellante). Parte_1
Nel caso di specie, inoltre, le parti hanno indicato nell'accordo contrattuale il tasso annuale effettivo globale (T.A.E.G.) o indice sintetico di costo (I.S.C.), pari al 5,687%, in cui il T.A.E. risulta ricompreso, così assolvendo compiutamente agli obblighi informativi previsti in materia bancaria. Queste considerazioni, da cui si desume l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante, rendono evidente la superfluità, già ritenuta dal Giudice di primo grado, di una eventuale C.T.U.
“che accerti le discrasie ed effettui i calcoli in relazione a tali discrasie”, così come richiesto dall'appellante. Per quanto riguarda, invece, l'asserita manipolazione del tasso di interesse derivante dalla presenza di “clausola Euribor”, si rileva che, sebbene l'art. 1 del contratto di mutuo sottoscritto da effettivamente stabilisca una rideterminazione su base trimestrale Parte_1 indicizzata al tasso Euribor a tre mesi, la censura non è accoglibile, risultando del tutto generica e non circostanziata.
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L'appellante si è infatti limitato ad operare una serie di richiami alla giurisprudenza di legittimità apparentemente svincolati dal caso di specie, senza chiarire le ragioni per cui tale giurisprudenza dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame, posto che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data 15 aprile 2008 (sicché la prima rideterminazione trimestrale rilevante si colloca al luglio 2008), mentre la manipolazione del tasso Euribor accertata dalla Commissione Europea con le decisioni del 04/12/2013 e del 07/12/2016 attiene al periodo intercorrente tra il settembre 2005 e il maggio 2008.
7. Le considerazioni svolte inducono a ritenere ulteriormente inaccoglibili le richieste istruttorie dell'appellante, onde l'infondatezza del quarto motivo di appello. Si rileva, in particolare, l'inammissibilità dell'istanza rivolta ad ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riferito alla “documentazione richiesta più volta alla , mancando ogni specifica CP_1 indicazione dei documenti di cui si dovrebbe considerare necessaria l'acquisizione al processo.
8. Quanto alle doglianze concernenti il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto presentata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., se ne rileva l'inammissibilità, trattandosi di provvedimento di natura cautelare non appellabile.
9. Non può accogliersi, infine, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'appellante da i sensi dell'art. 96, cc. 1 e 2, c.p.c. Controparte_3
L'appellato Istituto di credito, invero, nel formulare tale istanza risarcitoria non ha dato prova dell'esistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo in esame, rappresentati dalla mala fede o colpa grave della parte soccombente, né ha allegato e provato il danno ulteriore, rispetto a quello rappresentato dagli esborsi per le spese del giudizio, derivato a proprio carico in conseguenza della condotta asseritamente abusiva di controparte. Nemmeno sussistono i presupposti oggettivi per l'applicazione dell'invocato comma 2 del medesimo art. 96 c.p.c., non rilevandosi nel caso di specie nessuna delle ipotesi tipiche specificamente richiamate dalla norma. 10. Da ultimo, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il rigetto del gravame determina la condanna dell'appellante rifondere a entrambe le appellate Parte_1 Controparte_1
e e spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (da Controparte_3
€ 1.000.001,00 a € 2.000.000,00), si liquidano nei confronti di ciascuna parte appellata ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 29.033,00, per compensi (di cui € 7.418,00 per la fase di studio,
€ 4.313,00 per la fase introduttiva ed € 12.333,00 per la fase decisionale in base ai valori medi, ed € 4.969,00 per la fase di trattazione/istruttoria in base ai valori minimi, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. A carico di in quanto soccombente nel giudizio di appello, grava anche il Parte_1 versamento dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI civile, n. 9506/2024, Parte_1 pubblicata il 04/11/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_3
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3. condanna l'appellante lla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 29.033,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 29.033,00 CP_3 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante ell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_1
115/2002, art. 13, co. 1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 18/11/2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente
MA GR ER RO TE
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Dott.ssa Silvia Bernardi
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