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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1647/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., elett.te domiciliato in Roma, via Parte_1 dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis
appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Caponetti e Luca Caponetti, Controparte_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 145/2023 pubblicata l'11.1.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2022, ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio il esponendo: di avere prestato ininterrottamente dal tempo Parte_1 della sua detenzione (agosto 2004), e comunque da gennaio 2014, attività lavorativa, con mansioni di “addetto alla distribuzione pasti, cat. C”, “addetto alla spesa detenuti, cat. B”, “scopino, cat. C”,
“inserviente di cucina, cat. C” e “addetto alle pulizie, cat. C”, presso le varie strutture nelle quali era
1 stato recluso, alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 e ss. della l. Parte_1
354/1975 e di essersi visto corrispondere per tali periodi la mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 L. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile, vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . Parte_1
Assumeva di avere maturato un credito per differenze retributive pari a € 6.104,92 calcolato mediante applicazione di una retribuzione oraria corrispondente alla misura non inferiore ai due terzi delle tariffe minime previste dalla contrattazione collettiva per i livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni svolte, secondo le determinazioni già individuate dal Parte_1 convenuto (come da nota 10.11.1993). Parte_1
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, condannare il , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.6.104,92, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, di cui alla seguente pag. 10, 11, 12, 13 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa, oltre alla maggiore somma tra gli interessi o la rivalutazione maturati sino al soddisfo. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari…”.
Si costituiva il il quale, eccepita la prescrizione quinquennale e, in ogni Parte_1 caso, quella triennale di cui all'art. 2956 c.c., resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal , accoglieva integralmente il ricorso, condannando il Parte_1 Parte_1 soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ha proposto appello il , con un unico articolato motivo, lamentando la Parte_1
“erroneità della pronuncia di primo grado - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale – rilevanza al caso di specie della norma citata, in quanto disciplinante il termine di prescrizione delle indennità lavorative (art. 2948 n. 5)”. Ha sostenuto l'appellante che il Tribunale ha errato nell'affermare che il termine di prescrizione non è decorso in costanza di rapporto;
che, invece, considerato che alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale, il permanere o meno dello stato detentivo deve considerarsi del tutto irrilevante. Ha lamentato, quindi, che, nella specie - in cui “è pacifico … che il rapporto di lavoro ha avuto ad oggetto diverse
2 prestazioni e si è intrattenuto con diversi Istituti carcerari dal 2004 al 2014” - il primo giudice non ha dichiarato prescritti i crediti vantati dall'appellato con riferimento alle prestazioni lavorative rese prima del mese di luglio 2017, ossia oltre il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (avvenuta a luglio 2022).
Ha chiesto, quindi, di “annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2004 – 2017”. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto in Controparte_1 considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali resi dalla Suprema Corte in materia di lavoro carcerario.
Il Ministero appellante, all'udienza del 15.10.2025, ha dichiarato di rinunciare all'appello, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale maturato in corso di causa, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha chiesto la condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Il giudizio va dichiarato estinto.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del 03/08/1999).
Nel caso di specie, l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia, "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018 che menziona Cass. n.
21707/2006 secondo cui : «L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice
3 - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
Il Ministero appellante deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore degli avv. Pietro Caponetti e Luca Caponetti, che si sono dichiarati antistatari.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 21586/2018; n. 3128/2008; n. 14936/2000).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- condanna il appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del Parte_1 grado che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 15.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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