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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa AR Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5393/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.09.1970, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Gambardella, Ciro Picca e Francesco Siano ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
CONTRO
in qualità di erede di ed rappresentato Controparte_1 Persona_1 Persona_2
e difeso dall'avv. Antonio Morisco ed elettivamente domiciliato come in atti
E
e , nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1 ed rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Nicotera ed elettivamente
[...] Persona_2 domiciliati come in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_4 elettivamente domiciliato come in atti
Terzo chiamato in causa
Pag. 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato senza alcuna formalizzazione del rapporto lavorativo alle dipendenze dei sig.ri e Persona_1 Persona_2 presso l'abitazione degli stessi sita in Nola, alla via Circumvallazione;
di aver iniziato a lavorare dal mese di agosto del 1994 dopo essere stata assunta dagli stessi e di aver svolto mansioni di collaboratrice domestica e badante, occupandosi delle faccende domestiche e di fornire assistenza al sig.
[...] nello svolgimento delle attività quotidiane;
di aver ricevuto una retribuzione mensile di € 560,00 Per_2 corrisposta materialmente dai sig.ri e e, nell'ultimo anno di lavoro, a Persona_1 Persona_2 causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del sig. , la stessa veniva corrisposta Persona_2 anche dagli odierni convenuti;
che il rapporto, mai formalizzato, è cessato in data 30.11.2021; che le mansioni svolte rientrano nel livello C Super del c.c.n.l. “Lavoro domestico non convivente” a cui appartiene il collaboratore familiare;
di aver lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore
19:00; che il potere direttivo era esercitato dai dai sig.ri e i quali Persona_2 Persona_1 esercitavano anche il potere disciplinare, di concerto, con gli odierni convenuti;
di non aver mai ricevuto per tutto il rapporto lavorativo una retribuzione mensile parametrata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
di non aver ricevuto la tredicesima mensilità, nonché il pagamento delle differenze retributive a titolo di ferie, festività lavorate e il tfr.
Tanto premesso, ha chiesto di «a) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata, senza soluzione di continuità, con le mansioni e gli orari indicati in atti (o anche diversi che dovessero emergere in corso di causa), fra la ricorrente e i sig.ri e per il periodo da agosto del 1994 al Persona_2 Persona_1
30/11/2021 (o da altra data che dovesse risultare in corso di causa); b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione e Tfr per le causali esposte nel presente atto e nella misura di cui ai conteggi allegati, che ne formano parte integrante;
c) condannare, per l'effetto, i convenuti, nella qualità di eredi legittimi dei sig.ri e , anche in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma Persona_2 Persona_1 complessiva di euro 393.714,73 (di cui: euro 295.840,50 a titolo di retribuzione;
euro 36.599,06 a titolo di 13 mensilità; euro 45.270,23 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
euro 52.604,00, a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di maturazione, così come indicato dettagliatamente nei conteggi allegati al presente atto che ne formano parte integrante, ovvero a quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà più equa e giusta;
d) condannare, in ogni caso, i convenuti, anche in solido, alla regolarizzazione della posizione previdenziale, contributiva ed assicurativa, presso gli istituti competenti, della ricorrente. e. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
Costituendosi in giudizio, le parti resistenti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità ex art. 414
c.p.c. dell'atto introduttivo;
nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettata da parte ricorrente. Inoltre, hanno eccepito la prescrizione dei crediti rivendicati dalla parte ricorrente ed i sig. ed hanno ulteriormente Controparte_3 Controparte_1
Pag. 2 di 8 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda, la condanna dei convenuti al pagamento dei contributi omessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Letti gli atti, fallito il tentativo di conciliazione, sottoposta la parte ricorrente e il sig. Controparte_1
a libero interrogatorio, ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria dal Giudice onorario, che, come Decreto Presidenziale, ha rimesso gli atti allo scrivente per la decisione, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, in via preliminare il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che lo stesso contiene una sufficiente e chiara indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto della decisione.
Infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti e CP_3
La legittimazione passiva si determina sulla base della domanda, nel senso che è Controparte_1 legittimato a resistere ad un giudizio il soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta;
qualora la domanda risulti infondata nei confronti di quel determinato soggetto, non si pone un problema di difetto di legittimazione passiva, ma unicamente di rigetto nel merito del ricorso. Nel caso in esame, nei confronti degli odierni resistenti non è stata formulata alcuna domanda di accertamento del rapporto di lavoro, ma solo la richiesta di condanna, in qualità di eredi, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal rapporto lavorativo (se accertato).
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 cod. civ. e la costante elaborazione giurisprudenziale ha individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
È opportuno, dunque, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale
Pag. 3 di 8 carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale
Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016;
Tribunale Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Tanto premesso, vanno a questo punto valutate le risultanze istruttorie.
Ribadendo che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava sulla parte ricorrente, nel caso di specie non può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza tra la parte ricorrente e e di un rapporto di lavoro subordinato, né in virtù della Persona_2 Persona_1 documentazione allegata né in base a quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso
Pag. 4 di 8 dell'istruttoria.
Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Non sono parente della Testimone_1 ricorrente, sono una sua amica. sono in Italia dal 1997, se non ricordo male. NO i signori e Persona_3 di vista, quando andavo a Nola, ma non ricorda la strada;
ricordo che vi era, di fronte l'abitazione, cui Persona_2 si accedeva attraverso un vicoletto, vi era un tabacchino. la prima volta in cui sono andata nell'abitazione del sig.
[...]
è certamente nel 2012, lo ricordo bene in quanto in quel periodo ho scoperto di essere incinta. Sono stata lì dalla Per_2 mattina sino alla sera, dalle 9 alle 19.00. oltre a quella visita sono andata anche altre volte, e preciso altre due volte, di cui non ricordo il periodo, però posso affermare che andavo in quell'abitazione in sostituzione della ricorrente. La ricorrente quando andavo a sostituirla mi riferiva ciò che lei faceva affinché potessi farlo anche io;
la prima volta che mi sono recata vi era anche la sig. . Sono andata anche quando vi era il solo in quanto sua moglie era Persona_1 Persona_2 deceduta. La ricorrente per quanto di mia conoscenza accudiva da sola la casa. Quando io ho sostituito la ricorrente, vi era la signora oppure il signor che mi impartiva qualche ordine. la ricorrente non restava ad abitare e alloggiare presso Per_2
l'abitazione dei signori e ma andava via. E' a mia conoscenza che la ricorrente ricevesse euro 20 al Per_1 Per_2 giorno e ciò lo so poiché ella stessa me lo riferiva durante le nostre conversazioni ADR: La ricorrente andava in Polonia in genere ad Agosto, e in quel periodo veniva sostituita a seguito di una sua ricerca ADR: Quando la ricorrente doveva andare fuori, cioè al suo paese o quando stava male, era la stessa signora che diceva alla ricorrente di trovarle Persona_1 qualcuno per sostituirla. ADR: Non sono a conoscenza se la ricorrente usufruisse di ferie ADR: La ricorrente non ha mai usufruito di festività né pasquali né natalizie in quanto la signora diceva di non poter stare senza di lei ADR: la Per_1 ricorrente lavorava tutta la settimana, dal lunedì alla domenica;
non so rispondere con precisione poiché non conosco tutti i particolari ADR: A precisazione dico che quando parlo di sostituzione di una volta non intendevo per una volta sola, ma per un periodo , di all'incirca due mesi ADR: In questo periodo lavoravo in nero, senza essere contrattualizzata ADR:
Prendevo la stessa somma che veniva data alla ricorrente, e cioè 20 euro al giorno» (cfr. verbale del 03.01.2024).
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «NO Testimone_2 la ricorrente, in quanto ci incontravamo in qualche bar, ed è nata un'amicizia, che risale a quando sono arrivata in Italia, all'incirca 25 anni fa ADR: NO e li ho conosciuti in quanto ho sostituito la mia Persona_2 Persona_4 amica per il lavoro, nel periodo in cui era incinta, nel 2004; ADR: l'ho sostituita per circa 6 mesi in questo periodo ADR:
l'ho sostituita anche altre volte, durante il periodo estivo, quando andava nel suo paese a trovare i parenti;
se non ricordo male, nell'anno 2012-2013 ADR: La ricorrente è stata assunta dalla proprietaria di casa;
non ricordo Persona_1 con precisione la data di quando è stata assunta;
quando io l'ho sostituita, già lavorava per la ADR: La ricorrente Per_1 svolgeva lavori domestici, come lavare i piatti, stirare, pulire la casa. ADR: La ricorrente, per quanto è a mia conoscenza, posso dire che è andata comunque a lavorare quando è terminata la mia sostituzione;
non ricordo, però quando è finito il suo rapporto di lavoro. ADR: La ricorrente lavorava tutta la giornata dalle ore 09.00 alle ore 18.00. ADR: Posso riferire che questi orari li facevo anche oi nel periodo in cui ho sostituito la ricorrente. ADR: La ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, dal lunedi al sabato, tranne la domenica;
questi stessi giorni lavoravo anche io per la signora Per_1 durante il periodo in cui l'ho sostituita ADR: Veniva pagata con la somma di 5 euro all'ora; identica somma che
[...]
Pag. 5 di 8 percepivo anche io durante il periodo della mia sostituzione ADR: Durante il periodo della sostituzione io non ho lavorato nei giorni festivi;
non so, invece, se la ricorrente andava a lavoro nei giorni festivi. ADR: Le direttive lavorative venivano impartite dalla signora;
posso dire ciò anche perché, nel periodo della mia sostituzione, era lei a dirmi cosa Persona_1 fare. ADR: Per quanto riguarda le mie assenze, dovevo giustificarle alla signora penso che ciò valesse Persona_1 anche per la ricorrente. ADR: Quando sono andata a sostituire la ricorrente, per qualche giorno ho lavorato insieme alla ricorrente in quanto doveva spiegarmi il da farsi ADR: Durante il periodo in cui sono stato insieme alla ricorrente nella Testim casa della Signora ho visto che la stessa diceva cosa fare alla ricorrente Sono arrivata in Italia nel 2001, e Per_1 avevo 19 anni ADR: La casa della signora si trova a Nola, e ricordo che vicino c'era un panificio;
subito dopo di Per_1 questo girando a destra vi era la casa della resistente, direzione venendo da Saviano ADR: La ricorrente alla domanda di descrizione della casa, descrive genericamente la casa della resistente;
in particolare dice che l'appartamento si trova al primo piano ADR: Non sono sicura se la ricorrente abbia lavorato anche come barista ” (cfr. verbale di udienza del
16.01.2025).
Dalle suddette dichiarazioni non emerge lo svolgimento di attività lavorativa come dedotta nell'atto introduttivo, non essendo stati provati gli elementi richiesti dall'art. 2094 c.c.
Nulla è emerso dalle testimonianze circa il periodo di “lavoro nero”, in quanto nessuno dei due testi ha fornito dati temporali per delimitare con certezza l'inizio e la fine del rapporto lavorativo. In particolare, Il teste ha dichiarato genericamente: «ho sostituito la mia amica per il lavoro, nel periodo in Tes_2 cui era incinta, nel 2004;… l'ho sostituita anche altre volte, durante il periodo estivo, quando andava nel suo paese a trovare i parenti;
se non ricordo male, nell'anno 2012-2013», mentre il secondo teste ha riferito «la prima volta in cui sono andata nell'abitazione del sig. è certamente nel 2012, lo ricordo bene in quanto in quel periodo Persona_2 ho scoperto di essere incinta… oltre a quella visita sono andata anche altre volte, e preciso altre due volte, di cui non ricordo il periodo, però posso affermare che andavo in quell'abitazione in sostituzione della ricorrente». Senza dubbio tali dichiarazioni sono inidonee a fornire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato atteso che le stesse sono limitate alle poche volte in cui entrambi i testi lavoravano per i convenuti in sostituzione della sig. e, pertanto, nessuno dei due testi ha riferito circa l'inizio e la cessazione del rapporto. Pt_1
Le testimonianze non possono rivestire alcun valore probatorio con riferimento agli orari di lavoro e ai giorni lavorati, in quanto non è emerso né il carattere continuativo del rapporto di lavoro né l'obbligo in capo alla ricorrente di rispettare orari eterodeterminati e predeterminati. A bene vedere, la prima testimonianza si pone in contrasto con le stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo. Parte ricorrente ha dichiarato di aver lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il teste invece, ha espressamente riferito che la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato e non la Tes_2 domenica, dalle ore 09.00 fino alle ore 18.00, precisando di sapere questi orari in quanto erano gli stessi praticati dalla teste durante il periodo in cui sostituiva la ricorrente. Il secondo teste ha dichiarato genericamente che: «la ricorrente lavorava tutta la settimana, dal lunedì alla domenica;
non so rispondere con precisione poiché non conosco tutti i particolari».
Pag. 6 di 8 Entrambi i testi hanno riferito che la ricorrente si occupava della pulizia della casa, ma anche sotto tale aspetto si ritiene che le testimonianze non siano idonee a fornire la prova della subordinazione. Al riguardo, entrambi i testi hanno riferito dei compiti svolti dalla ricorrente non perché l'abbiano mai vista lavorare, ma perché hanno prestato loro stesse, in periodi differenti, attività lavorativa in sostituzione della ricorrente alle dipendenze della parte resistente. Si tratta, pertanto, di una testimonianza non basata su una conoscenza diretta dei fatti.
Nulla è emerso dalle testimonianze circa l'eventuale potere disciplinare e direttivo esercitato dai sig.ri e Il primo teste ha dichiarato: «Le direttive lavorative venivano impartite Persona_1 Parte_2 dalla signora;
posso dire ciò anche perché, nel periodo della mia sostituzione, era lei a dirmi cosa fare» ma Persona_1 non ha dichiarato di essere presente nel momento in cui tali direttive venivano impartite alla stessa ricorrente. Il teste , invece, nulla ha specificato al riguardo. Tes_1
Infine, quanto alla retribuzione, i testi nulla hanno riferito circa il soggetto, rectius i convenuti, che pagavano la ricorrente.
Dal punto di vista documentale l'istante non ha fornito alcun elemento a sostegno delle deduzioni contenute in ricorso. Invero, dai messaggi whatsapp scambiati tra la parte ricorrente e i resistenti (cfr. all. ricorso) non emerge né l'esercizio del potere disciplinare da parte dei sig.ri e Persona_2 Per_1 né l'obbligo di osservanza di orari predeterminati ed imposti.
[...]
Al fine di una maggiore completezza, è da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalla dichiarazione del teste delle parti resistenti, escusso all'udienza del 03.10.2024, Testimone_4 conformemente al principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio della contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte
( Cass. N. 15480 del 2012).
In particolare, l'unico teste comune a e ha dichiarato di Controparte_1 Controparte_2 conoscere la ricorrente in quanto la vedeva presso l'abitazione di sua zia la sig.ra , di non Persona_1 aver mai visto la ricorrente di domenica presso l'abitazione della stessa ma, unicamente in un giorno feriale della settimana e di non essere a conoscenza delle attività svolte dalla sig.ra Parte_1 non essendo mai entrato nell'abitazione dei convenuti in presenza della stessa. Inoltre, ha
[...] riferito di aver visto la ricorrente presso l'abitazione degli zii tra gli anni 2024/2025 e, a seguito del decesso della sig. Persona_1
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè di aver lavorato alle dipendenze dei resistenti senza regolare contratto dal mese di agosto del 1994 al 30.11.2021.
Per tutte le ragioni suesposte, la domanda deve essere rigettata.
Pag. 7 di 8 Il rigetto nel merito della domanda assorbe ogni ulteriore valutazione su ogni altra questione prospettata dalle parti.
Quanto al governo delle spese di lite, la complessità dell'onere probatorio per la parte che agisce nelle fattispecie come quelle per cui è causa costituisce grave ragione atta a giustificare la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
AR Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti.
SI COMUNICHI.
Nola, 06.11.2025 Il Giudice
dott.ssa AR Viola
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