Sentenza 29 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 53757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53757 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SA OS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2018 del TRIBUNALE LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che conclude per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 21/6/2018 ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato SI De OS avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 6/4/2018, che aveva disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro e per equivalente riguardo agli altri beni dell'indagato, sino alla concorrenza del valore di C 3.756.000,00, in relazione al concorso, in qualità di amministratore delle società fallite Dierreci Costruzioni s.r.l. e Lupa s.r.I., nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, aggravati dalla transnazionalità a lui contestati.
2. Ha proposto ricorso l'avv. Gaetano Puma, difensore di fiducia dell'imputato, svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.192 e all'art.321 cod.proc.pen. Il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato per l'insussistenza del requisito del periculum in mora, ritenuto non necessario dal Tribunale perché assorbito dalla confiscabilità dei beni. Al contrario, il giudice doveva accertare il collegamento fra il bene e il profitto del reato, perché da questo derivava la pericolosità dell'oggetto del sequestro Non vi era tuttavia la prova che l'immobile del De OS assoggettato a sequestro preventivo fosse stato acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite e comunque che fosse stato acquistato in momento successivo al reato;
mancava quindi la prova di un collegamento fra il bene immobile sequestrato e i reati contestati, sotto il profilo diretto o temporale.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.192 e all'art.321 cod.proc.pen. e alla violazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 31/3/2016, Capasso, gli indizi devono pur sempre riferirsi alla sussistenza di un reato in concreto e il giudice deve procedere a verificare la compatibilità e congruità degli elementi addotti dall'accusa con la fattispecie penale. La misura cautelare del sequestro non può quindi essere uno dei primi atti investigativi ma deve necessariamente collocarsi in una fase avanzata delle indagini quando ormai l'ipotesi accusatoria risulta consolidata;
invece nella fattispecie il sequestro è stato emesso, basandosi solo sulla nota della Guardia di Finanza del 27/11/2017, ancora nella fase delle indagini preliminari, di cui non era stata ancora comunicata la chiusura.
2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.192 e all'art.321 cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente aveva dedotto che il De OS non poteva essere chiamato a rispondere dei fatti di bancarotta fraudolenta aggravata perché dall'ottobre 2012 al dicembre 2015 si trovava in stato di detenzione. Le considerazioni del Tribunale sul fatto che mancava la prova delle dimissioni rassegnate nel novembre 2011 e l'irrilevanza della circostanza perché le condotte contestate si riferivano a periodo nel quale il De OS era nella pienezza dei propri compiti di amministratore, contrastavano con i documenti allegati ai motivi aggiunti che dimostravano lo stato di custodia cautelare da ottobre del 2012 al 1/1/2016, sicché l'imputato non poteva essere stato legale rappresentante della società, come dimostrato con documenti aventi fede privilegiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.192 e all'art.321 cod.proc.pen.
1.1. Il ricorrente ricorda di aver eccepito la nullità del provvedimento impugnato per l'insussistenza del requisito del periculum in mora, che invece il Tribunale non aveva ritenuto necessario perché assorbito dalla confiscabilità dei beni. Al contrario, il giudice doveva accertare il collegamento fra il bene e il profitto del reato, perché da questo derivava la pericolosità dell'oggetto del sequestro. A tal riguardo non vi era la prova che l'immobile del De OS assoggettato a sequestro preventivo fosse stato acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite e neppure che fosse stato acquistato in momento successivo al reato;
mancava quindi la prova di un collegamento fra il bene immobile sequestrato e i reati contestati, sotto il profilo diretto o temporale.
1.2. Il Tribunale ha affermato che non era necessaria la sussistenza del periculum in mora, poiché tale presupposto era assorbito dalla confiscabilità dei beni stessi, visto che il sequestro finalizzato alla confisca costituisce figura autonoma dal sequestro impeditivo e non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose. Trattandosi poi di confisca per equivalente (consentita dall'aggravante della transnazionalità ex art. 11 della legge 146/2006) non era richiesto alcun nesso strumentale e temporale tra la res confiscata e la perpetrazione del reato.
1.3. Giova ricordare che l'art.11 della legge n.146 dell'11/4/2006, in tema di ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente, per i reati di cui all'articolo 3 della stessa legge, caratterizzati dalla nota della transnazionalità, prevede che qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordini la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo.
1.4. La censura è manifestamente infondata. Il Giudice del merito ha fatto retta applicazione dei principi elaborati da questa Corte, perché in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408; Sez. 4, n. 51806 del 18/11/2014, Calamai, Rv. 261571; Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367). Infatti, in tema di confisca per equivalente, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare (Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire S.p.a., Rv. 259717; Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, Marseglia, Rv. 254175; Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano, Rv. 248474).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.192 e all'art.321 cod.proc.pen. e alla violazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost.
2.1. In primo luogo il ricorrente ricorda che secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 31/3/2016, Capasso, gli indizi devono pur sempre riferirsi alla sussistenza di un reato in concreto e il giudice deve procedere a verificare la compatibilità e congruità degli elementi addotti dall'accusa con la fattispecie penale.
2.2. La censura non è agevolmente comprensibile ed è comunque del tutto defocalizzata rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. La sentenza invocata (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso), per vero incentrata su altre questioni processuali, ha affrontato anche il tema della rilevanza degli indizi in materia di misure cautelari reali, ricordando che esso non entra esplicitamente nella composizione della nozione di fumus commissi delicti, generalmente utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per collaudare l'esistenza di un nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento. Come affermato per la prima volta da Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117, e poi dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici, le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali;
per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla loro gravità, con principio uscito indenne dallo scrutinio di compatibilità costituzionale del Giudice delle leggi nella sentenza n. 48 del 1994. Tuttavia quantomeno il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportano, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali;
sussiste quindi il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. D'altra parte, la Corte costituzionale nella ordinanza n. 153 del 2007 ha riconosciuto che l'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali - per le quali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria - e quello delle cautele personali, non è comunque incompatibile e non preclude, anzi può rendere doverosa la indagine - negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali - e la verifica, «nel singolo caso concreto», del «fumus» del reato ipotizzato dall'accusa, comprensivo dei riferimenti all'eventuale difetto di elemento soggettivo, purché «ictu ocu/i».
2.3. Nella fattispecie il Tribunale non si è affatto sottratto a tale verifica ed ha ampiamente argomentato in ordine agli indizi che suffragavano la sussistenza del reato per cui si procedeva ed anche, con specifici particolari, circa la sussistenza di gravi indizi in ordine alle distrazioni addebitate al De OS, sia con riferimento al bonifico del 27/12/2010 dal conto di Dierreci Costruzioni in favore di Metris s.r.I., sia con riferimento agli assegni bancari tratti sul conto di Lupa tra il 18/1 e il 28/2/2011. Temi questi su cui il ricorrente non spende parola.
2.4. Il ricorrente sostiene inoltre che la misura cautelare del sequestro non può quindi essere uno dei primi atti investigativi, ma deve collocarsi in una fase avanzata delle indagini quando ormai l'ipotesi accusatoria risulta consolidata;
invece nella fattispecie il sequestro è stato emesso basandosi solo sulla nota della Guardia di Finanza del 27/11/2017, ancora nella fase delle indagini preliminari, di cui non era stata ancora comunicata la chiusura. Tale doglianza non è stata sottoposta al Tribunale del Riesame ed è completamente priva di adeguato fondamento normativo, poiché il ricorrente non indica da quali norme di diritto positivo scaturirebbe il principio invocato, mentre la legge processuale correla a diversi presupposti, sopra richiamati, la possibilità di emanazione della misura, senza prevedere la soglia temporale di ammissibilità prospettata, comunque oltremodo genericamente, dal ricorrente.La censura è quindi manifestamente infondata.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione all'art.192 e all'art.321 cod.proc.pen. e contraddittorietà della motivazione.
3.1. Il ricorrente aveva dedotto che il De OS non poteva essere chiamato a rispondere dei fatti di bancarotta fraudolenta aggravata perché dall'ottobre 2012 al dicembre 2015 si trovava in stato di detenzione. Le considerazioni del Tribunale sul fatto che mancava la prova delle dimissioni rassegnate nel novembre 2011 e l'irrilevanza della circostanza perché le condotte contestate si riferivano a periodo nel quale il De OS era nella pienezza dei propri compiti di amministratore, contrastavano con i documenti allegati ai motivi aggiunti che dimostravano lo stato di custodia cautelare da ottobre del 2012 al 1/1/2016, sicché l'imputato non poteva essere stato legale rappresentante della società, come dimostrato con documenti aventi fede privilegiata.
3.2. La censura, che comunque dà per scontato il presupposto che nel periodo di custodia cautelare l'imputato non potesse rivestire la carica di amministratore della società, non confuta - e per vero neppure affronta - la ragione addotta dal Tribunale. Il fatto distrattivo addebitato relativamente alla Dierreci Costruzioni s.r.l. si riferisce a un pagamento a mezzo bonifico di C 3.200.000 eseguito il 27/12/2010 e quindi ben prima del periodo di custodia cautelare addotto. I fatti distrattivi addebitati relativamente alla Lupa s.r.l. si riferiscono a svariati assegni emessi fra il 18/1/2011 e il 28/2/2011 a favore di plurimi beneficiari (fra cui lo stesso De OS) e quindi anch'essi si collocano ben prima del periodo di custodia cautelare indicato.
3.3. La censura, aspecifica e fuori fuoco, è evidentemente inammissibile.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric