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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12906/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4 con l'Avv. Lenti del Foro di Piacenza e l'Avv. Pirola del Foro di Lodi, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Pirola in Codogno (LO), via Serrati n. 2
- RICORRENTI -
contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Pinna del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Freguglia n. 8/A
- RESISTENTE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio avanti al Tribunale
[...] Parte_3 Parte_4 di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel Merito:
Parte_1 - accertare a dichiarare che le mansioni concretamente svolte dalla signora Parte_1 dal 7/02/2018 al 31/12/2019 nonché dal 1/10/2020 al 31/12/2020 sono
[...] inquadrabili livello 5 CCNL autotrasporti;
- accertare e dichiarare, altresì, che la signora ha svolto fin dalla sua assunzione Parte_1 l'orario di lavoro meglio indicato nella narrativa e, di conseguenza, ha svolto orario di lavoro straordinario;
- per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della signora Parte_1 la complessiva somma di € 18.160,46 come da conteggi allegati, oltre rivalutazione
[...] ed interessi, ovvero – in via subordinata – la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti).
In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diverso inquadramento, accertare e dichiarare le differenze retributive dovute giusti conteggi prodotti e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a favore della signora della Parte_1 somma di € 9.108,74 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero – in via subordinata - la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti).
Parte_2
- accertare e dichiarare che le mansioni concretamente svolte dalla signora Parte_2 dal 21.11.2017 al 14.09.2019 sono inquadrabili livello 5 CCNL
[...] autotrasporti;
- accertare e dichiarare, altresì, che la signora ha svolto fin dalla sua Parte_2 assunzione l'orario di lavoro meglio indicato nella narrativa e, di conseguenza, ha svolto orario di lavoro straordinario;
- per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della signora Parte_2 la complessiva somma di € 10.014,30 come da conteggi allegati, oltre
[...] rivalutazione ed interessi, ovvero – in via subordinata – la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti).
In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diverso inquadramento, accertare e dichiarare le differenze retributive dovute giusti conteggi prodotti e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a favore della signora per il Parte_2 livello 6J, della somma di €1.506,92 e per il livello 5 la somma di € 13.200,00, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero – in via subordinata - la maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti).
Parte_3
- accertare a dichiarare che le mansioni concretamente svolte dal signor dal Parte_3 14/03/2018 al 11/01/2020 nonché dal 12/01/2020 al 31/12/2021 sono inquadrabili livello 5 CCNL autotrasporti;
- accertare e dichiarare, altresì, che il signor ha svolto fin dalla sua Parte_3 assunzione l'orario di lavoro meglio indicato nella narrativa e, di conseguenza, ha svolto orario di lavoro straordinario;
2 - per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del signor la Parte_3 complessiva somma di € 22.164,64 come da conteggi allegati, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero – in via subordinata - la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti).
In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diverso inquadramento, accertare e dichiarare le differenze retributive dovute giusti conteggi prodotti e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a favore del signor della complessiva Parte_3 somma di € 1.829,03 per livello 6J e di € 1.071,25 per livello 5, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero – in via subordinata - la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti).
Parte_4
- accertare e dichiarare che il signor ha svolto fin dalla sua assunzione l'orario Parte_4 di lavoro meglio indicato nella narrativa e, di conseguenza, ha svolto orario di lavoro straordinario;
- Accertare e dichiarare le differenze retributive dovute giusti conteggi prodotti e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a favore del signor della somma di € Parte_4 10.922,62 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero – in via subordinata - la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia in riferimento alle diverse voci retributive (indicate analiticamente nei conteggi prodotti)”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
la convenuta, in particolare, domandava:
“Nel merito 1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma che risulterà in corso di CP_2 causa o che sarà ritenuta di giustizia”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 26 marzo 2025, il
Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 agiscono in giudizio al fine di ottenere la condanna di CP_1
al pagamento delle somme sopra meglio indicate.
[...]
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto risultando fondata, e assorbente, l'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
***
2.1. Costituendosi in giudizio, ha eccepito la Controparte_1
“nullità parziale” del ricorso introduttivo evidenziando che, “in primo luogo, i ricorrenti Pa Contr e pur avendo riconosciuto di essere stati assunti in a partire dal gennaio Parte_1
Contr 2022, non hanno dedotto alcun valido argomento giuridico tale per cui dovrebbe considerarsi quale legittimo contraddittore delle loro domande, per il periodo precedente l'assunzione. Allo stesso modo, i ricorrenti e non hanno indicato le ragioni di Parte_1 Parte_3 Parte_2
Contr diritto per cui debba essere condannata a versare somme in loro favore per il periodo precedente al subentro nell'appalto in questione, cioè prima dell'01.08.2018. La carenza di specificità nell'esposizione dei motivi giuridici su cui si basano le pretese avversarie rende parzialmente invalido il ricorso, limitatamente alle domande prive di adeguata motivazione, in conformità all'art. 414, n. 4, c.p.c., che richiede l'indicazione specifica dei fatti e delle ragioni di diritto a sostegno della domanda. Segue – La Scrivente, analizzando i conteggi avversari, rileva la presenza di somme richieste per titoli diversi rispetto alla domanda “principale” di riconoscimento di differenze retributive derivanti dall'asserito errato inquadramento nel livello 5 del CCNL applicabile. Ciò, in particolare accade per la richiesta di differenze retributive in favore del sig. Pt_4
(nel ricorso si rinviene esclusivamente quanto segue: “le somme percepite non sono conformi al CCNL tanto che, da controlli effettuati, risultano differenze retributive (per paga oraria, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi, ecc.) di cui si chiede la liquidazione nella misura di € 10.922,62, come meglio specificate nei conteggi che si allegano sub. Doc. 05.a”). Tuttavia, tali voci, come meglio indicate infra, non risultano specificamente indicate né motivate nel ricorso introduttivo. Tali richieste, in uno con l'esposizione in fatto ed in diritto del ricorso, presentano evidenti criticità tali da inficiare la validità stessa del ricorso proposto, per violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. a mente del quale “la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: … 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
4 diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…”. Deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano dedotto alcunché in ordine a quali specifici errori sarebbero stati compiuti nell'erogazione della retribuzione e degli ulteriori istituti contrattuali. I ricorrenti non hanno operato le necessarie deduzioni né nella parte in fatto del ricorso – nella quale, invero, nemmeno chiariscono quali sarebbero gli istituti contrattuali erroneamente calcolati e/o applicati – né nelle successive argomentazioni di diritto. Per il resto, difatti, l'atto introduttivo del ricorso si caratterizza, in parte, per mere petizioni di principio del tutto svincolate dal contesto dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa, senza chiarimento alcuno in ordine a quale specifica norma contrattuale sarebbe stata violata o quali criticità caratterizzerebbero le quantificazioni e i pagamenti effettuati dal datore di lavoro nel corso del rapporto. I ricorrenti omettono del tutto qualsivoglia richiamo alle singole previsioni contrattuali ed alle tabelle come anche il raffronto tra quelle che sono le previsioni del contratto collettivo (neppure specificamente indicate) e gli importi che la società avrebbe erroneamente corrisposto in difetto. Per esempio, non si rinviene nel ricorso alcuna indicazione della ragione per cui le festività, festività non godute e le giornate di malattia non siano stati pagati o lo siano stati solo in parte. Nemmeno si comprende, invero, se le differenze vantate derivino da un'errata applicazione delle previsioni di cui al contratto collettivo di riferimento ovvero da errori di calcolo imputabili alla parte datoriale. La stessa radicale carenza di allegazioni connota la domanda in punto di retribuzione differita (tredicesima e quattordicesima mensilità), di conguaglio per ferie e permessi nonché del trattamento di fine rapporto la cui indeterminatezza, peraltro, consegue altresì all'assoluta indeterminatezza delle deduzioni rispetto alle voci che precedono. Le allegazioni di cui al ricorso non consentono di comprendere quale sia il fondamento della rivendicazione attorea e a quali specifiche voci di quali mesi, nel corso del rapporto, la stessa in concreto si riferisca…” (pagg. 20-23, memoria).
***
2.2. Ritiene, invero, il giudicante che l'intero atto introduttivo sia nullo per i motivi di seguito precisati.
*
2.2.1. In primo luogo, come correttamente rilevato da CP_1
e sono stati assunti
[...] Parte_1 Parte_3 dall'odierna convenuta in data 1 gennaio 2022, mentre è stato Parte_2 assunto da quest'ultima in data 15 settembre 2019 (cfr. docc. 2f, 3e, e 4f, fascicolo ricorrenti;
capp. 20, 27 e 33, memoria).
5 Tuttavia, nel presente giudizio, i suddetti lavoratori agiscono al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento di differenze retributive inerenti ai periodi compresi tra il 7 febbraio 2018 e il 31 dicembre 2019 e tra l'1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, quanto ad tra il 14 marzo 2018 e l'11 gennaio Parte_1
2020 e tra il 12 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, quanto a , e tra il Parte_3
21 novembre 2017 e il 14 settembre 2019, quanto a differenze Parte_2 derivanti dal dedotto diritto al superiore inquadramento (cfr. pagg. 18ss. ricorso).
*
2.2.2. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
in memoria, la questione non attiene a profili di carenza di
[...] legittimazione passiva.
Sotto un profilo di ordine generale, difatti, deve osservarsi che le questioni afferenti alla sussistenza o meno della legittimazione attiva o passiva non dipendono dalla fondatezza o meno della domanda nel merito, o dalla verifica dell'integrazione della fattispecie costituente la causa petendi della pretesa azionata in giudizio, bensì concernono un profilo di ordine processuale correlato alla mera affermazione che sia fatta circa la titolarità del lato attivo e passivo del rapporto dedotto in causa (sul punto, ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2091; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 giugno 2009, n. 12832; Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2008, n. 6132).
Più nello specifico, la legitimatio ad causam attiva e passiva “consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia
6 contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso”
(Cass. Civ., Sez. II, 30 maggio 2008, n. 14468).
Sicché, sussiste senz'altro la legittimazione passiva di CP_1
poiché, a dispetto di quanto da quest'ultima affermato, ciò che
[...] rileva è la domanda attorea che, nel caso di specie, è rivolta in modo inequivoco nei confronti dell'odierna convenuta.
*
2.2.3. Ciò posto, per quali ragioni di ordine giuridico e fattuale CP_1
dovrebbe rispondere di competenze maturate dai ricorrenti nel
[...] corso di rapporti di lavoro con soggetti terzi – e, invero, addirittura prima che la convenuta iniziasse a operare nell'ambito dell'appalto di riferimento (anteriormente, dunque, all'1 agosto 2018) – è questione trascurata in ricorso che risulta, sotto questo specifico profilo, del tutto carente in punto di esposizione “dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Manca, in sostanza, un presupposto fondamentale ex art. 414, n. 4, c.p.c.
Certamente, non può ritenersi a tal fine sufficiente la mera ricostruzione dei vari passaggi della successione nell'appalto o il riconoscimento di una specifica anzianità convenzionale (cfr. cfr. docc. 2f e 4f, fascicolo ricorrenti) che, come noto, trova principalmente fondamento nell'art. 7 D. Lgs. 23/2015 (“Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata”).
La carenza di cui si discute è di gravità tale da ostacolare a priori l'individuazione delle questioni logico-giuridiche sottoposte al vaglio giudiziale e, dunque, dell'ambito dell'eventuale accertamento;
prima ancora, determinano una severa lesione del contraddittorio posto che non è stata messa in Controparte_1 condizione di utilmente svolgere le proprie difese in ordine ai presupposti costitutivi delle domande.
Per questi motivi
, in parte qua, il ricorso è irrimediabilmente nullo.
*
7 2.2.4. Il ricorso risulta, altresì, nullo avuto specifico riguardo all'individuazione dei titoli sui quali si fondano le rivendicazioni economiche attoree.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, difatti, parrebbe evincersi che le differenze retributive oggetto di domanda trovino causa nel dedotto diritto al superiore inquadramento e nello svolgimento di lavoro straordinario.
Sennonché, come si evince dalle deduzioni concernenti (cfr. pag. Parte_4
17, ricorso: “Le somme percepite non sono conformi al CCNLL tanto che, da controlli effettuati, risultano differenze retributive (per paga oraria, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi ecc) di cui si chiede la liquidazione”), ma, invero, dai prospetti di cui a tutti i conteggi individuali (cfr. 2e, 3c, 4c, 5a – fascicolo ricorrenti), le somme oggetto di domanda parrebbero trovar fondamento nel trattamento normativo e retributivo previsto dal contratto collettivo di settore, per quanto non sia possibile comprendere se le differenze così rivendicate derivino da un'errata applicazione delle previsioni contrattuali ovvero da meri errori di calcolo imputabili alla parte datoriale.
Nel complesso, dunque, le allegazioni di cui al ricorso non consentono di dedurre quale sia l'effettivo fondamento delle rivendicazioni, nonché a quali specifiche voci di quali mesi – nel corso del rapporto – le stesse si riferiscano.
Si appalesa così, una volta ancora, la radicale violazione del disposto di cui all'art. 414, n. 4, c.p.c., poiché le carenze appena evidenziate non consentono di circoscrivere le questioni sulle quali viene invocato il sindacato giudiziale;
in questa specifica prospettiva, l'atto introduttivo del giudizio risulta, non solo inemendabilmente carente in ordine ai fatti sui quali si fonda la domanda, ma a priori viziato sotto il profilo della corretta individuazione dell'oggetto di causa.
Deve escludersi, peraltro, che le carenze sin qui evidenziate possano essere sanate dai conteggi prodotti in atti poiché, in assenza di specifiche deduzioni, gli stessi non risultano intellegibili;
a tacer d'altro, la Suprema Corte è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – la sufficienza della “mera allegazione” di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia “accompagnata dalla specificazione e dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2008, n. 21032): specificazione e recepimento che, nel caso di specie, è precluso dalla carenza di deduzioni.
*** * ***
8 3. Da tutto quanto sin qui osservato, deriva un'evidente e insanabile violazione dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. alla quale consegue una situazione di assoluta incertezza che, se da un lato compromette irreparabilmente il diritto alla difesa della parte convenuta, dall'altro non consente al giudicante di decidere della controversia.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità del ricorso.
*
3.1. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti
– in solido tra loro – debbono essere condannati alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
3.2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del ricorso.
Condanna i ricorrenti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
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