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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 2311/2024 R.G. promosso da nata in [...] in data [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, nato in Argentina in [...] C.F._2 Parte_3
14.9.1993, C.F. , e nata in [...] in C.F._3 Parte_4
data 22.7.1997, C.F. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo C.F._4
Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma Via Antonio Gramsci n. 7
( ), come da procura in atti;
CodiceFiscale_5
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino
[...] italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vecchiano (PI), quale comune di nascita dell'emigrato italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoriaCon vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/02/2024 gli attori, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretto discendenti di cittadino italiano nato a [...], in data [...] ed in Persona_1
seguito emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.1-3).
Con decreto del 14/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
pagina 2 di 8 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_1
non costituito in giudizio, essendovi prova in atti della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 20/05/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 10/02/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un pagina 3 di 8 punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto e provato di aver inviato nel dicembre 2022, a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento, i moduli di richiesta di riconoscimento della cittadinanza al Consolato
Generale d'Italia di Buenos Aires, (all.11); successivamente, a decorrere dal gennaio 2023, di aver tentato di effettuare numerosi tentativi di fissazione di appuntamento con la predetta Autorità consolare tramite la piattaforma “prenot@mi”, tutti con esito negativo per mancanza di date disponibili come da certificazione notarile prodotta, (all.12).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in sud America, in particolare quelli in Brasile ed Argentina, Parte_5
si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della loro posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
pagina 4 di 8 Parte attrice ha ricostruito la propria genealogia come segue: il capostipite RO contraeva matrimonio in Vecchiano (PI) in data 14.02.1921 con Pt_1 CP_2
(all.2). La coppia emigrava in Argentina dove in data 9.12.1926 nasceva ad
[...]
Avellaneda, (Provincia di Buenos Aires), il loro figlio (all.4). Questi, in Parte_2
data 9.10.1948 a EN AL (Provincia di Buenos Aires), contraeva matrimonio con
, (all.5); dalla loro unione sono nati, entrambi in EN AL, (Provincia di Per_2
Buenos Aires), i ricorrenti in data 8.9.195, (all.6) e, in data Parte_1
4.8.1959, (all.7). Dal matrimonio di quest'ultimo con Parte_2 [...]
, contratto il 27.97.1994, (all.8), sono nati, entrambi nella città di Persona_3
Buenos Aires/Argentina, i ricorrenti il 14.9.1993 e Parte_3 [...]
il 22.7.1997, (all.9-10). Parte_4
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, quali diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi argentino come Persona_1 risulta da certificato di non iscrizione nel “Registro degli Elettori” rilasciato dalla Camera
Nazionale Elettorale della Repubblica Argentina, (all.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del
1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di Parte_2
emergenze di segno contrario, è stato a sua volta in grado di trasmetterla ai suoi discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in
pagina 5 di 8 paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano
[...]
Per_1
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo pagina 6 di 8 non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_3 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in pagina 7 di 8 ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel Dromi dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 2311/2024 R.G. promosso da nata in [...] in data [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, nato in Argentina in [...] C.F._2 Parte_3
14.9.1993, C.F. , e nata in [...] in C.F._3 Parte_4
data 22.7.1997, C.F. tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo C.F._4
Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma Via Antonio Gramsci n. 7
( ), come da procura in atti;
CodiceFiscale_5
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino
[...] italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vecchiano (PI), quale comune di nascita dell'emigrato italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoriaCon vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/02/2024 gli attori, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretto discendenti di cittadino italiano nato a [...], in data [...] ed in Persona_1
seguito emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.1-3).
Con decreto del 14/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 28/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
pagina 2 di 8 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_1
non costituito in giudizio, essendovi prova in atti della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 20/05/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di
Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 10/02/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un pagina 3 di 8 punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto e provato di aver inviato nel dicembre 2022, a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento, i moduli di richiesta di riconoscimento della cittadinanza al Consolato
Generale d'Italia di Buenos Aires, (all.11); successivamente, a decorrere dal gennaio 2023, di aver tentato di effettuare numerosi tentativi di fissazione di appuntamento con la predetta Autorità consolare tramite la piattaforma “prenot@mi”, tutti con esito negativo per mancanza di date disponibili come da certificazione notarile prodotta, (all.12).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in sud America, in particolare quelli in Brasile ed Argentina, Parte_5
si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della loro posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
pagina 4 di 8 Parte attrice ha ricostruito la propria genealogia come segue: il capostipite RO contraeva matrimonio in Vecchiano (PI) in data 14.02.1921 con Pt_1 CP_2
(all.2). La coppia emigrava in Argentina dove in data 9.12.1926 nasceva ad
[...]
Avellaneda, (Provincia di Buenos Aires), il loro figlio (all.4). Questi, in Parte_2
data 9.10.1948 a EN AL (Provincia di Buenos Aires), contraeva matrimonio con
, (all.5); dalla loro unione sono nati, entrambi in EN AL, (Provincia di Per_2
Buenos Aires), i ricorrenti in data 8.9.195, (all.6) e, in data Parte_1
4.8.1959, (all.7). Dal matrimonio di quest'ultimo con Parte_2 [...]
, contratto il 27.97.1994, (all.8), sono nati, entrambi nella città di Persona_3
Buenos Aires/Argentina, i ricorrenti il 14.9.1993 e Parte_3 [...]
il 22.7.1997, (all.9-10). Parte_4
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, quali diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi argentino come Persona_1 risulta da certificato di non iscrizione nel “Registro degli Elettori” rilasciato dalla Camera
Nazionale Elettorale della Repubblica Argentina, (all.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del
1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di Parte_2
emergenze di segno contrario, è stato a sua volta in grado di trasmetterla ai suoi discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in
pagina 5 di 8 paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano
[...]
Per_1
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo pagina 6 di 8 non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_3 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in pagina 7 di 8 ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel Dromi dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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