Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1955/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.05.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBONIN FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Binasco,
Via Don Albertario n.11/13;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MASSARA LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via San
Barnaba n. 32;
i quali hanno contratto matrimonio con civile in Casorate Primo, in data 12/09/2020, (atto n.5, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); separati consensualmente con sentenza n. 170/2024 pubbl. il 26/06/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in 27022 Casorate Primo (PV), in via Carlo Tosi n. 15, di proprietà della mamma della signora signora , continuerà ad Pt_1 Parte_2
essere abitata dalla signora insieme alla figlia , che ivi manterrà la sua Pt_1 Per_1
residenza.
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gennaio 2025 si trasferirà presso il nuovo domicilio sito in Casorate Primo (PV), Via
Gottardo Delfinoni n. 31, ove trasferirà la propria residenza.
3) La figlia, , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre, presso cui manterrà la residenza anagrafica.
4) Il padre, in ragione dei propri turni lavorativi, potrà tenere con sé la figlia Per_1
secondo le seguenti modalità:
a) a settimane alternate, da venerdì dall'orario di uscita dell'asilo o comunque dalle ore
16,00, fino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola dalla mamma alle ore
20,00;
b) nella settimana in cui il week end è di competenza del padre, questo terrà con sè la figlia da lunedì al giovedì dall'orario di uscita dall'asilo, o comunque dalle ore 16,00, fino alle ore 18,00; nella settimana in cui il week end è di competenza della madre, il padre terrà con sé la figlia da lunedì a giovedì dall'orario di uscita dall'asilo, o comunque dalle ore 16,00, fino alle ore 20,00, cena compresa;
il venerdì in cui il w.e. è di competenza della mamma, il padre la terrà con sé dalle 16,00 alle 18,00;
c) ogni due mesi, quando il padre ha il turno di lavoro di pomeriggio, terrà con sé la bambina tutte le notti, da lunedì a giovedì, organizzando il pomeriggio (di turno lavorativo) con le nonne (materna e paterna). In detta settimana il w.e. sarà di spettanza della mamma. Il passaggio da un genitore all'altro avverrà la sera entro le ore 20,00 con l'onere, a carico del genitore che ha con sé la bambina di riportarla al domicilio dell'altro genitore, salvo diversi accordi.
d) una sera alla settimana, indicativamente la sera di mercoledì, fino al rientro della madre dopo cena. In caso di variazioni le parti si impegnano a darsene reciproca comunicazione con almeno 48 ore di anticipo.
e) qualora la mamma dovesse prendere un permesso giornaliero per malattia della minore, le visite padre/figlia saranno sospese;
nell'ipotesi in cui la minore, ammalata, si trovasse presso la nonna materna, il papà, potrà recarsi a trovare la figlia previo consenso della nonna.
5) Le vacanze natalizie, ovvero quelle di calendario saranno trascorse ad anni alterni:
pag. 2 di 5 anni pari 25 e 26 dicembre con la mamma;
24 dicembre, 1 e 6 gennaio con il papà: quest'ultimo terrà con sé dalle ore 16,00 del 24 fino alle ore 9,30 del 25 quando Per_1
la riporterà presso la casa materna, nonché dalle ore 16 del 31 dicembre sino alle ore
20,00 dell'1.1 e dalle ore 16 del 5.1 sino alle ore 20,00 del 6.1; anni dispari dalle ore
9,30 del 25 sino alle ore 20,00 del 26 dicembre con il papà; 24 dicembre, 1 e 6 gennaio con la mamma;
ad anni alterni anche le vacanze di Pasqua e Sant'Angelo: anni dispari con il papà dalle ore 16,00 del venerdì sino alle ore 20,00 del lunedì e anni pari con la mamma. in via generale i giorni di festività 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 ed i giorni in più, aggiunti dalla scuola, ponti, chiusure scolastiche straordinarie, il santo patrono ecc. saranno alternati tra i genitori;
il papà terrà con sé dalle ore 16,00 del giorno precedente Per_1
sino alle ore 20,00 del giorno festivo.
6) Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà due settimane, anche non Per_1
consecutive, con ciascun genitore, il cui calendario sarà concordato entro il 30 aprile di ogni anno. Per il restante periodo si seguirà l'alternanza ordinaria e, una volta raggiunta l'età consona, i genitori concorderanno preventivamente eventuali campus estivi o periodi da trascorre con i nonni materni/paterni;
7) i genitori in ogni caso si impegnano a comunicarsi vicendevolmente indirizzo e recapito telefonico ove reperire la minore qualora anche solo per una notte dovesse dormire fuori dalle rispettive residenze (o dalla residenza delle nonne);
8) ciascun genitore, al fine di tutelare la serenità di , si impegna ad introdurre Per_1
nuovi partner solo quando la relazione è divenuta stabile, mettendo in atto tutte le misure idonee ad assicurare un graduale percorso di inserimento.
9) Quanto al mantenimento della figlia, il signor si impegna a corrispondere CP_1
alla signora entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di Pt_1
Euro 250,00 sino alla fine della scuola materna, cui saranno aggiunti Euro 50,00 fino al termine della scuola secondaria di primo grado dopo la quale l'importo sarà aumentato di ulteriori Euro 50,00, somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice ISTAT;
10) le spese extra mantenimento, come da Protocollo siglato dal Tribunale Ordinario di
Pavia n.2323/2016, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
pag. 3 di 5 ciascuno, ivi comprese quelle relative all'asilo nido, con esclusione della mensa scolastica che rimarrà integralmente a carico della mamma;
11) le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% da parte della signora Pt_1
12) Le parti dichiarano di essere autosufficienti e pertanto non chiedono alcun mantenimento per sé.
13) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 170/2024 pubbl. il 26/06/2024 emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio già formulate come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
pag. 4 di 5 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da sposati in Casorate Primo il giorno 12/09/2020, con Controparte_1
atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.5, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 03.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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