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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4221/2024 promosso da:
( ), nato in data [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Loreto (AN);
e
) nata il [...] a [...]; CP_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Raffaele Balducci per procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI:
“1) La figlia è oramai maggiorenne ed ha deciso di sua spontanea volontà Persona_1 di continuare a risiedere con i nonni paterni Sig. e Sig.ra Parte_2 [...] nella casa di Senigallia (AN) alla Via n. 131/ Parte_3
- 1 - nulla dovrà essere disposto circa l'affidamento della stessa e/o in relazione ad eventuali assegni di mantenimento;
2) I due coniugi dichiarano di essere entrambi titolari di redditi e/o nella condizione di poterseli procurare, quindi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegni di mantenimento a carico dell'altro;
3) I due coniugi dichiarano di non avere pendenze reciproche e/o pretese economiche da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, pertanto con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto e pendenza economica e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e anno Parte_1 CP_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad TR in data 05/09/2004.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 18/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 993 di data 04/08/2023 il Tribunale di Ancona ha omologato gli accordi di separazione consensuale dei coniugi, che erano “comparsi” innanzi al Giudice Delegato mediante deposito di note di trattazione scritta. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza davanti al Giudice Delegato richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente e dal fatto che entrambi vivono da tempo separati di fatto e hanno nuove stabili relazioni
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad TR (AN) il 05/09/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TR al n. 14, parte II, serie A, Ufficio1, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
- 2 - Incidentalmente si osserva che l'unica figlia, maggiorenne ed economicamente indipendente (come chiarito con nota depositata il 13/01/2025), ha deciso di abitare con i nonni paterni.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e TR (AN) il 05/09/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di TR al n. 14, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4221/2024 promosso da:
( ), nato in data [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Loreto (AN);
e
) nata il [...] a [...]; CP_1 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Raffaele Balducci per procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI:
“1) La figlia è oramai maggiorenne ed ha deciso di sua spontanea volontà Persona_1 di continuare a risiedere con i nonni paterni Sig. e Sig.ra Parte_2 [...] nella casa di Senigallia (AN) alla Via n. 131/ Parte_3
- 1 - nulla dovrà essere disposto circa l'affidamento della stessa e/o in relazione ad eventuali assegni di mantenimento;
2) I due coniugi dichiarano di essere entrambi titolari di redditi e/o nella condizione di poterseli procurare, quindi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegni di mantenimento a carico dell'altro;
3) I due coniugi dichiarano di non avere pendenze reciproche e/o pretese economiche da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, pertanto con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto e pendenza economica e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e anno Parte_1 CP_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad TR in data 05/09/2004.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 18/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 993 di data 04/08/2023 il Tribunale di Ancona ha omologato gli accordi di separazione consensuale dei coniugi, che erano “comparsi” innanzi al Giudice Delegato mediante deposito di note di trattazione scritta. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza davanti al Giudice Delegato richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente e dal fatto che entrambi vivono da tempo separati di fatto e hanno nuove stabili relazioni
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad TR (AN) il 05/09/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TR al n. 14, parte II, serie A, Ufficio1, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
- 2 - Incidentalmente si osserva che l'unica figlia, maggiorenne ed economicamente indipendente (come chiarito con nota depositata il 13/01/2025), ha deciso di abitare con i nonni paterni.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e TR (AN) il 05/09/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di TR al n. 14, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -