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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9404 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20643/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da 1) Parte_1
Nato il 01/08/1980 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA GUIDO ROSSA, 7, BUCCINASCO rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Sommaruga presso il cui Studio Legale a Milano (MI), in Via Bandello, n. 5, è elettivamente domiciliato Parte attrice nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 27/06/1982 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA GUIDO ROSSA, 7, BUCCINASCO rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pola presso il cui Studio Legale a Milano (MI), in Via Larga, n. 16, è elettivamente domiciliata Parte convenuta
con i seguenti figli: nata in data [...] Per_1
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.6.2024 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 27.11.2025 da parte attrice: Chiedo l'affido condiviso della minore con collocamento paritetico secondo il seguente calendario: a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì al rientro a scuola;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola e nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
suddivisione in maniera paritetica anche dei periodi di sospensione scolastica legati alle festività infra a annuali e all'estate; contributo ordinario diretto attesa la parità dei tempi di permanenza e della situazione reddituale delle parti;
spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano aggiornate al giugno 2025 suddivise in ragione del 50% tra i genitori;
dare atto della disponibilità delle parti di riavviare il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa nonché di valutare l'avvio del supporto psicologico della minore e Parte_3
l'eventuale avvio di un'educativa domiciliare di concerto con la Dott.ssa Con vittoria di Parte_3 spese di lite
rassegnate all'udienza del 27.11.2025 da parte convenuta: Chiedo l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la mamma e tempi di permanenza con il papà secondo il calendario già concordato all'udienza del 21.05.2025 e attualmente vigente;
quanto ai periodi di sospensione scolastica legati alle festività infra annuali (Natale, Pasqua e Carnevale) tempi di permanenza paritetici;
quanto al periodo estivo una settimana a luglio con il papà e 15 giorni ad agosto con ciascun genitore, alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
conferma del contributo paterno al mantenimento ordinario della minore in ragione della disparità reddituale delle parti;
spese straordinarie suddivise in ragione del 50% tra i genitori;
dare atto della disponibilità della signora a riavviare il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa nonché di valutare l'eventuale avvio di un'educativa domiciliare di concerto con Parte_3 la Dott.ssa Con vittoria di spese di lite Parte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2018 al 2023 e dalla loro unione è nata in data 1.6.2021, riconosciuta da entrambi. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 5.6.2024 ha chiesto di: Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo della GL minore al padre con collocamento prevalente Per_1 presso di sé; disporre che la madre potrà vedere la GL secondo tempi e modalità da individuare all'esito di CTU psicodiagnostica sul nucleo famigliare;
porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento all'altro genitore Per_1 dell'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria depositata in data 30.9.2024 si è costituita in giudizio parte resistente, chiedendo quanto segue:
1) affidare in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con la precisazione che la Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Disporre che le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed alla residenza abituale debbano essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della GL:
2) collocare la minore in via prevalente presso la madre, in via Guido Rossa, n. 7, a Buccinasco (MI);
3) assegnare la casa familiare alla Sig.ra Parte_2
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la GL, secondo le seguenti modalità e precisando che il padre dovrà essere onerato del ritiro e del riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna:
3.a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 19.00) sino a domenica sera (ore 19.30) con pernottamento presso la abitazione paterna il sabato notte;
3.b) nella settimana in cui il padre non resta in compagnia della GL nel fine settimana, un pomeriggio alla settimana, ritirandola dall'asilo nido e riaccompagnandola all'abitazione materna dopo l'ora di cena (20.30);
3.c) vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali e ulteriori ponti e festività equamente divise fra i genitori;
3.d) il giorno della vigilia di Natale, il padre trascorrerà con la GL l'intera giornata riaccompagnando presso l'abitazione materna entro le ore 22.00; Per_1
3.e) il giorno di Natale, la madre trascorrerà con la GL l'intera giornata, in tal modo rispettando le tradizioni familiari di entrambi i genitori;
5) disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della GL , l'importo Per_1 mensile di € 600,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) disporre che i genitori suddividano le spese straordinarie al 50 % secondo le voci di spesa delle Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
7) con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge e condanna del Sig. al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. Parte_1 in ragione della evidente infondatezza della domanda di affidamento esclusivo avanzata nel presente giudizio. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 31.10.2024 sono state ampiamente sentite le parti e, anche sul loro accordo, raggiunto in adesione alla proposta del Tribunale, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.affida la GL minore nata il [...] ad [...] i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso e con la mamma nell'abiti zone di Buccinasco, Via Guido Rossa, 7;
2. dà atto che le parti concordano di rivolgersi al Centro Zona di Milano per la presa in carico del nucleo;
3. dispone che si allontani dalla casa familiare nel più breve tempo possibile e Parte_1 comunque entro 20 giorni dal 31.10.2024;
4. dispone che, salvi diversi e migliori accordi raggiunti tra i genitori anche con il supporto dell'equipe del Centro Zona nell'interesse di : il papà terrà con sé a fine settimana Per_1 Per_1 alternati dal venerdì all'uscita dell'asilo al lunedì mattina al rientro all'asilo oltre un giorno (il martedì) alla settimana senza il pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana di competenza paterna riaccompagnandola a casa della mamma entro le ore 20.30 dopo cena e due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì) di cui uno con il pernottamento (il mercoledì) riaccompagnandola a casa della mamma il giovedì alle ore 19.30 nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna. Per le festività di Natale 2024 trascorrerà con la Per_1 mamma dal 20.12.2024 al 29.12.2024 con il papà e dal 29 dicembre sera (ore 18.30) alla ripresa della scuola con la mamma fermo restando che il giorno 25 dicembre la minore starà con la mamma dalle 10 alle 17. Il periodo di sospensione scolastica legato al Carnevale starà con il papà Per_1 mentre quello legato alla Pasqua starà con la mamma. I cc.dd ponti verranno trascorsi da Per_1 con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
5.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore Parte_1
mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 della somma di € 400,00 mensile (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano. Il procuratore di parte attrice ha domandato di rinviare la discussione in ordine alle istanze istruttorie ad altra udienza in modo da poter verificare l'evoluzione della situazione e il procuratore di parte convenuta, evidenziato di aver formulato solo istanze a prova contraria, nulla ha opposto alla richiesta del procuratore di controparte. Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato la causa per la verifica della tenuta dell'accordo e dell'evoluzione della situazione del nucleo all'udienza del 21.05.2025, riservando all'esito la discussione in ordine alle istanze istruttorie. All'udienza del 21.5.2025 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto che i difensori hanno depositato la relazione firma della dott.ssa di aggiornamento sul percorso di supporto alla Parte_3 genitorialità, che è stata esaminata nel contraddittorio delle parti. Dopo ampia discussione, i genitori hanno prestato il consenso ad avviare con la dott.ssa il Parte_3 percorso di coordinazione genitoriale e hanno concordato di modificare il calendario in essere nei termini che seguono: nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna, la minore starà con il papà il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì ore 19; nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita a scuola fino al venerdì mattina allorquando il papà accompagnerà la minore a scuola. A questo punto, il Giudice delegato, dato atto del consenso manifestato dalle parti ad avviare con la dott.ssa il percorso di coordinazione genitoriale e disposta la modifica del vigente Parte_3 calendario temporaneo delle frequentazioni padre/GL nei termini sopra indicati, ha rinviato il procedimento all'udienza del 27.11.2025. A tale udienza, sentite le parti e i rispettivi difensori, questi ultimi, invitati ad interloquire in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, vi hanno rinunciato. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. I procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe ed hanno proceduto nella discussione orale ordinata dal Giudice delegato. All'esito della discussione la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve essere confermato l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i genitori come Per_1 da provvedimenti provvisori del 31.10.2024, attesa anche la convergente richiesta delle parti sul punto. Pur essendo emersa nel corso del procedimento una significativa sfiducia reciproca tra i genitori e pur non avendo gli stessi, in diverse occasioni, fornito rappresentazioni coincidenti del benessere della minore, nessuna delle parti ha mai negato che le scelte educative riguardanti sono Per_1 sempre state da loro condivise e che entrambi si sono sempre occupati della cura quotidiana della bambina. Le relazioni di aggiornamento sul percorso di supporto alla genitorialità intrapreso dalle parti con la dott.ssa confermano, inoltre, che la qualità del legame tra e ciascuno Parte_3 Per_1 dei genitori è buono e caratterizzato da reciprocità e serenità. Emerge, altresì, che la bambina – secondo quanto riferito da entrambe le parti - sta complessivamente bene (anche la madre, pur segnalando delle fatiche della minore, conferma il benessere complessivo della stessa) e che entrambi i genitori mostrano un forte desiderio di essere presenti nella sua vita, sono attenti ai suoi bisogni e si sono mostrati collaboranti ogniqualvolta invitati a riflettere sui temi riguardanti la minore. In questo quadro, pur a fronte delle difficoltà comunicative riscontrate, non emerge alcun elemento idoneo a ritenere pregiudizievole per la minore la permanenza di un assetto di responsabilità genitoriale condivisa. Al contrario, la rilevata capacità di entrambi i genitori di prendersi cura della GL, la qualità della relazione affettiva instaurata con ciascuno di essi, nonché la persistente volontà di collaborare – pur nel conflitto – in ordine alle decisioni che la riguardano, costituiscono elementi che portano il Collegio a ritenere il regime di affido condiviso quello più in linea con l'interesse di
Per_1
Dal momento che, come sopra evidenziato, i genitori presentano ancora delle fragilità connesse al proprio vissuto di coppia e delle fatiche nella comunicazione, l'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa è possibile solo se accompagnato alla riattivazione del percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa a cui peraltro le parti si sono dichiarate disponibili. Parte_3
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, della disponibilità manifestata dalle parti a proseguire/riattivare il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa che si è Parte_3 rivelato uno strumento di supporto utile, non mi vi sono ragioni per derogare al regime di affido condiviso in quanto entrambi i genitori hanno buone competenze genitoriali, comprovate anche dall'accordo da loro raggiunto a definizione della controversia in ordine al regime di affido. Un elemento ancora critico attiene alla definizione del calendario di frequentazioni, che allo stato costituisce il principale fattore di tensione tra i genitori. Dagli atti del giudizio e dalle relazioni sul percorso di supporto alla genitorialità redatte dalla dott.ssa on emergono ragioni ostative all'adozione di un regime di collocamento paritetico presso Parte_3 entrambi i genitori, posto che la minore appare serena, ha un buon rapporto con entrambi i genitori e ha già sperimentato, con riscontri pacificamente positivi, il calendario concordato dalle parti all'udienza del 21.5.2025, mostrando una buona capacità di adattamento al cambiamento. Quanto sopra porta, dunque, a ritenere che la richiesta del padre – formulata nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 27.11.2025 – di aggiungere al calendario attualmente in essere un pernotto a settimana presso di lui appare coerente con l'interesse della minore a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambe le figure genitoriali e si inserisce in un contesto che, per quanto emerso, risulta compatibile con le sue esigenze di stabilità, benessere e regolarità dei ritmi di vita. Con riferimento al mantenimento della prole. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013) Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1.alle capacità economiche dei genitori: la madre lavora in qualità di Private Banker presso Banca Aletti e nel 2021 ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 54.569,00 (netto mensile pari a euro 4.547,41 - cfr. 730/2022), nel 2022 pari a euro 58.832,00 (netto mensile pari a euro 4.902,66 - cfr. 730/2023) e nel 2023 pari a euro 60.963,00 (netto mensile pari a euro 5.080,25 – cfr. 730/2024); è titolare di un conto corrente bancario BPM il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 33.546,08 e al 31.12.2023 pari a euro 37.121,52; di un conto corrente FINECO il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 42.254,56 e al 31.12.2023 pari a euro – 9.028,69 (saldo negativo); di un conto corrente deposito FINECO il cui valore al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 47.733,80 e al 31.12.2023 pari a euro 72.911,88; vive nella ex casa famigliare sita in Buccinasco, via Guido Rossa, 7, di cui risulta essere proprietaria esclusiva, gravata da mutuo, la cui rata mensile risulta essere pari a circa euro 980,00 (scadenza mutuo 2034). Il padre lavora come impiegato bancario e nel 2021 ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 50.154,09 (netto mensile pari a euro 4.179,5 - cfr. CUD 2022), nel 2022 pari a euro 56.596,84 (netto mensile pari a euro 4.716,40 - cfr. CUD 2023) e nel 2023 pari a euro 67.662,71 (netto mensile pari a euro 5.638,55 – cfr. CUD 2024); è titolare di un conto corrente bancario BPM il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 87.535,52 e al 31.12.2023 pari a euro 5.340,00; di un conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 832,58 e al 31.12.2023 pari a euro 673,52; di un conto corrente bancario MPS il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 14.700,00 e al 31.12.2023 pari a euro 14.773,00; di un conto corrente bancario BBVA il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 100.830,00; di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui valore al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 838,35 e al 31.12.2023 pari a euro 1.063,93; vive in un immobile sito in Milano, Via Gonin, di sua esclusiva proprietà, non gravato da alcun onere di mutuo;
è proprietario per la quota di 1/6 di un immobile sito in Milano e di 1/18 di un altro immobile, anch'esso sito in Milano, entrambi acquisiti per successione del 2023. Considerato quanto sin qui esposto, tenuto conto che la condizione economico - reddituale delle parti è sostanzialmente equivalente, considerato che il padre non deve sostenere spese abitative, non essendo l'immobile in cui vive e di cui è esclusivo proprietario gravato da alcun onere di mutuo, e che, invece, la madre deve sostenere una rata di mutuo pari a circa euro 980,00 al mese, tenuto conto del collocamento paritetico della minore presso ciascun genitore, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto per il padre rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore mediante versamento in favore della madre dell'importo mensile su 12 mensilità di euro Per_1
250,00 al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Con riferimento alle spese di lite. Visto il sostanziale accordo delle parti in ordine al regime di affido e al collocamento della GL minore, la soccombenza di parte convenuta in ordine ai tempi e modi di frequentazione padre/GL e la reciproca soccombenza delle parti in ordine al mantenimento di le spese di lite devono Per_1 essere poste per 1/3 a carico della e compensate per il resto. Si liquidano come in Parte_2 dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: Parte_2
1. nata in [...]6.2021, in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_2
2. Dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il papà terrà con sé secondo Per_1
i tempi e le modalità di seguito indicate: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze natalizie (dalla fine alla ripresa della scuola), alle vacanze estive e alle vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale, trascorrerà con ciascun genitore pari tempo;
i Per_1 ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
3. Dispone che le parti riattivino il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa Parte_3
4. Dà atto della disponibilità delle parti a valutare l'attivazione, di concerto con la dott.ssa Parte_3 di un intervento educativo domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla data della Parte_1 pubblicazione della sentenza, nel mantenimento della GL minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2026);
6. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
7. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 7.200,00, oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico della resistente e compensate per il restante 2/3 tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da 1) Parte_1
Nato il 01/08/1980 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA GUIDO ROSSA, 7, BUCCINASCO rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Sommaruga presso il cui Studio Legale a Milano (MI), in Via Bandello, n. 5, è elettivamente domiciliato Parte attrice nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 27/06/1982 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA GUIDO ROSSA, 7, BUCCINASCO rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pola presso il cui Studio Legale a Milano (MI), in Via Larga, n. 16, è elettivamente domiciliata Parte convenuta
con i seguenti figli: nata in data [...] Per_1
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.6.2024 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 27.11.2025 da parte attrice: Chiedo l'affido condiviso della minore con collocamento paritetico secondo il seguente calendario: a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì al rientro a scuola;
nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola e nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
suddivisione in maniera paritetica anche dei periodi di sospensione scolastica legati alle festività infra a annuali e all'estate; contributo ordinario diretto attesa la parità dei tempi di permanenza e della situazione reddituale delle parti;
spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del tribunale di Milano aggiornate al giugno 2025 suddivise in ragione del 50% tra i genitori;
dare atto della disponibilità delle parti di riavviare il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa nonché di valutare l'avvio del supporto psicologico della minore e Parte_3
l'eventuale avvio di un'educativa domiciliare di concerto con la Dott.ssa Con vittoria di Parte_3 spese di lite
rassegnate all'udienza del 27.11.2025 da parte convenuta: Chiedo l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la mamma e tempi di permanenza con il papà secondo il calendario già concordato all'udienza del 21.05.2025 e attualmente vigente;
quanto ai periodi di sospensione scolastica legati alle festività infra annuali (Natale, Pasqua e Carnevale) tempi di permanenza paritetici;
quanto al periodo estivo una settimana a luglio con il papà e 15 giorni ad agosto con ciascun genitore, alternando su base annuale il primo e il secondo periodo;
conferma del contributo paterno al mantenimento ordinario della minore in ragione della disparità reddituale delle parti;
spese straordinarie suddivise in ragione del 50% tra i genitori;
dare atto della disponibilità della signora a riavviare il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa nonché di valutare l'eventuale avvio di un'educativa domiciliare di concerto con Parte_3 la Dott.ssa Con vittoria di spese di lite Parte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2018 al 2023 e dalla loro unione è nata in data 1.6.2021, riconosciuta da entrambi. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 5.6.2024 ha chiesto di: Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo della GL minore al padre con collocamento prevalente Per_1 presso di sé; disporre che la madre potrà vedere la GL secondo tempi e modalità da individuare all'esito di CTU psicodiagnostica sul nucleo famigliare;
porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento all'altro genitore Per_1 dell'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria depositata in data 30.9.2024 si è costituita in giudizio parte resistente, chiedendo quanto segue:
1) affidare in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con la precisazione che la Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Disporre che le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed alla residenza abituale debbano essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della GL:
2) collocare la minore in via prevalente presso la madre, in via Guido Rossa, n. 7, a Buccinasco (MI);
3) assegnare la casa familiare alla Sig.ra Parte_2
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la GL, secondo le seguenti modalità e precisando che il padre dovrà essere onerato del ritiro e del riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna:
3.a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 19.00) sino a domenica sera (ore 19.30) con pernottamento presso la abitazione paterna il sabato notte;
3.b) nella settimana in cui il padre non resta in compagnia della GL nel fine settimana, un pomeriggio alla settimana, ritirandola dall'asilo nido e riaccompagnandola all'abitazione materna dopo l'ora di cena (20.30);
3.c) vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali e ulteriori ponti e festività equamente divise fra i genitori;
3.d) il giorno della vigilia di Natale, il padre trascorrerà con la GL l'intera giornata riaccompagnando presso l'abitazione materna entro le ore 22.00; Per_1
3.e) il giorno di Natale, la madre trascorrerà con la GL l'intera giornata, in tal modo rispettando le tradizioni familiari di entrambi i genitori;
5) disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della GL , l'importo Per_1 mensile di € 600,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) disporre che i genitori suddividano le spese straordinarie al 50 % secondo le voci di spesa delle Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
7) con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge e condanna del Sig. al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. Parte_1 in ragione della evidente infondatezza della domanda di affidamento esclusivo avanzata nel presente giudizio. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 31.10.2024 sono state ampiamente sentite le parti e, anche sul loro accordo, raggiunto in adesione alla proposta del Tribunale, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1.affida la GL minore nata il [...] ad [...] i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso e con la mamma nell'abiti zone di Buccinasco, Via Guido Rossa, 7;
2. dà atto che le parti concordano di rivolgersi al Centro Zona di Milano per la presa in carico del nucleo;
3. dispone che si allontani dalla casa familiare nel più breve tempo possibile e Parte_1 comunque entro 20 giorni dal 31.10.2024;
4. dispone che, salvi diversi e migliori accordi raggiunti tra i genitori anche con il supporto dell'equipe del Centro Zona nell'interesse di : il papà terrà con sé a fine settimana Per_1 Per_1 alternati dal venerdì all'uscita dell'asilo al lunedì mattina al rientro all'asilo oltre un giorno (il martedì) alla settimana senza il pernottamento nella settimana che termina con il fine settimana di competenza paterna riaccompagnandola a casa della mamma entro le ore 20.30 dopo cena e due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì) di cui uno con il pernottamento (il mercoledì) riaccompagnandola a casa della mamma il giovedì alle ore 19.30 nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna. Per le festività di Natale 2024 trascorrerà con la Per_1 mamma dal 20.12.2024 al 29.12.2024 con il papà e dal 29 dicembre sera (ore 18.30) alla ripresa della scuola con la mamma fermo restando che il giorno 25 dicembre la minore starà con la mamma dalle 10 alle 17. Il periodo di sospensione scolastica legato al Carnevale starà con il papà Per_1 mentre quello legato alla Pasqua starà con la mamma. I cc.dd ponti verranno trascorsi da Per_1 con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
5.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore Parte_1
mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 della somma di € 400,00 mensile (soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano. Il procuratore di parte attrice ha domandato di rinviare la discussione in ordine alle istanze istruttorie ad altra udienza in modo da poter verificare l'evoluzione della situazione e il procuratore di parte convenuta, evidenziato di aver formulato solo istanze a prova contraria, nulla ha opposto alla richiesta del procuratore di controparte. Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato la causa per la verifica della tenuta dell'accordo e dell'evoluzione della situazione del nucleo all'udienza del 21.05.2025, riservando all'esito la discussione in ordine alle istanze istruttorie. All'udienza del 21.5.2025 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto che i difensori hanno depositato la relazione firma della dott.ssa di aggiornamento sul percorso di supporto alla Parte_3 genitorialità, che è stata esaminata nel contraddittorio delle parti. Dopo ampia discussione, i genitori hanno prestato il consenso ad avviare con la dott.ssa il Parte_3 percorso di coordinazione genitoriale e hanno concordato di modificare il calendario in essere nei termini che seguono: nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna, la minore starà con il papà il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì ore 19; nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita a scuola fino al venerdì mattina allorquando il papà accompagnerà la minore a scuola. A questo punto, il Giudice delegato, dato atto del consenso manifestato dalle parti ad avviare con la dott.ssa il percorso di coordinazione genitoriale e disposta la modifica del vigente Parte_3 calendario temporaneo delle frequentazioni padre/GL nei termini sopra indicati, ha rinviato il procedimento all'udienza del 27.11.2025. A tale udienza, sentite le parti e i rispettivi difensori, questi ultimi, invitati ad interloquire in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, vi hanno rinunciato. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. I procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe ed hanno proceduto nella discussione orale ordinata dal Giudice delegato. All'esito della discussione la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve essere confermato l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i genitori come Per_1 da provvedimenti provvisori del 31.10.2024, attesa anche la convergente richiesta delle parti sul punto. Pur essendo emersa nel corso del procedimento una significativa sfiducia reciproca tra i genitori e pur non avendo gli stessi, in diverse occasioni, fornito rappresentazioni coincidenti del benessere della minore, nessuna delle parti ha mai negato che le scelte educative riguardanti sono Per_1 sempre state da loro condivise e che entrambi si sono sempre occupati della cura quotidiana della bambina. Le relazioni di aggiornamento sul percorso di supporto alla genitorialità intrapreso dalle parti con la dott.ssa confermano, inoltre, che la qualità del legame tra e ciascuno Parte_3 Per_1 dei genitori è buono e caratterizzato da reciprocità e serenità. Emerge, altresì, che la bambina – secondo quanto riferito da entrambe le parti - sta complessivamente bene (anche la madre, pur segnalando delle fatiche della minore, conferma il benessere complessivo della stessa) e che entrambi i genitori mostrano un forte desiderio di essere presenti nella sua vita, sono attenti ai suoi bisogni e si sono mostrati collaboranti ogniqualvolta invitati a riflettere sui temi riguardanti la minore. In questo quadro, pur a fronte delle difficoltà comunicative riscontrate, non emerge alcun elemento idoneo a ritenere pregiudizievole per la minore la permanenza di un assetto di responsabilità genitoriale condivisa. Al contrario, la rilevata capacità di entrambi i genitori di prendersi cura della GL, la qualità della relazione affettiva instaurata con ciascuno di essi, nonché la persistente volontà di collaborare – pur nel conflitto – in ordine alle decisioni che la riguardano, costituiscono elementi che portano il Collegio a ritenere il regime di affido condiviso quello più in linea con l'interesse di
Per_1
Dal momento che, come sopra evidenziato, i genitori presentano ancora delle fragilità connesse al proprio vissuto di coppia e delle fatiche nella comunicazione, l'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa è possibile solo se accompagnato alla riattivazione del percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa a cui peraltro le parti si sono dichiarate disponibili. Parte_3
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, della disponibilità manifestata dalle parti a proseguire/riattivare il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa che si è Parte_3 rivelato uno strumento di supporto utile, non mi vi sono ragioni per derogare al regime di affido condiviso in quanto entrambi i genitori hanno buone competenze genitoriali, comprovate anche dall'accordo da loro raggiunto a definizione della controversia in ordine al regime di affido. Un elemento ancora critico attiene alla definizione del calendario di frequentazioni, che allo stato costituisce il principale fattore di tensione tra i genitori. Dagli atti del giudizio e dalle relazioni sul percorso di supporto alla genitorialità redatte dalla dott.ssa on emergono ragioni ostative all'adozione di un regime di collocamento paritetico presso Parte_3 entrambi i genitori, posto che la minore appare serena, ha un buon rapporto con entrambi i genitori e ha già sperimentato, con riscontri pacificamente positivi, il calendario concordato dalle parti all'udienza del 21.5.2025, mostrando una buona capacità di adattamento al cambiamento. Quanto sopra porta, dunque, a ritenere che la richiesta del padre – formulata nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 27.11.2025 – di aggiungere al calendario attualmente in essere un pernotto a settimana presso di lui appare coerente con l'interesse della minore a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambe le figure genitoriali e si inserisce in un contesto che, per quanto emerso, risulta compatibile con le sue esigenze di stabilità, benessere e regolarità dei ritmi di vita. Con riferimento al mantenimento della prole. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013) Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1.alle capacità economiche dei genitori: la madre lavora in qualità di Private Banker presso Banca Aletti e nel 2021 ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 54.569,00 (netto mensile pari a euro 4.547,41 - cfr. 730/2022), nel 2022 pari a euro 58.832,00 (netto mensile pari a euro 4.902,66 - cfr. 730/2023) e nel 2023 pari a euro 60.963,00 (netto mensile pari a euro 5.080,25 – cfr. 730/2024); è titolare di un conto corrente bancario BPM il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 33.546,08 e al 31.12.2023 pari a euro 37.121,52; di un conto corrente FINECO il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 42.254,56 e al 31.12.2023 pari a euro – 9.028,69 (saldo negativo); di un conto corrente deposito FINECO il cui valore al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 47.733,80 e al 31.12.2023 pari a euro 72.911,88; vive nella ex casa famigliare sita in Buccinasco, via Guido Rossa, 7, di cui risulta essere proprietaria esclusiva, gravata da mutuo, la cui rata mensile risulta essere pari a circa euro 980,00 (scadenza mutuo 2034). Il padre lavora come impiegato bancario e nel 2021 ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 50.154,09 (netto mensile pari a euro 4.179,5 - cfr. CUD 2022), nel 2022 pari a euro 56.596,84 (netto mensile pari a euro 4.716,40 - cfr. CUD 2023) e nel 2023 pari a euro 67.662,71 (netto mensile pari a euro 5.638,55 – cfr. CUD 2024); è titolare di un conto corrente bancario BPM il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 87.535,52 e al 31.12.2023 pari a euro 5.340,00; di un conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 832,58 e al 31.12.2023 pari a euro 673,52; di un conto corrente bancario MPS il cui saldo attivo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 14.700,00 e al 31.12.2023 pari a euro 14.773,00; di un conto corrente bancario BBVA il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 100.830,00; di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui valore al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 838,35 e al 31.12.2023 pari a euro 1.063,93; vive in un immobile sito in Milano, Via Gonin, di sua esclusiva proprietà, non gravato da alcun onere di mutuo;
è proprietario per la quota di 1/6 di un immobile sito in Milano e di 1/18 di un altro immobile, anch'esso sito in Milano, entrambi acquisiti per successione del 2023. Considerato quanto sin qui esposto, tenuto conto che la condizione economico - reddituale delle parti è sostanzialmente equivalente, considerato che il padre non deve sostenere spese abitative, non essendo l'immobile in cui vive e di cui è esclusivo proprietario gravato da alcun onere di mutuo, e che, invece, la madre deve sostenere una rata di mutuo pari a circa euro 980,00 al mese, tenuto conto del collocamento paritetico della minore presso ciascun genitore, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto per il padre rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore mediante versamento in favore della madre dell'importo mensile su 12 mensilità di euro Per_1
250,00 al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Con riferimento alle spese di lite. Visto il sostanziale accordo delle parti in ordine al regime di affido e al collocamento della GL minore, la soccombenza di parte convenuta in ordine ai tempi e modi di frequentazione padre/GL e la reciproca soccombenza delle parti in ordine al mantenimento di le spese di lite devono Per_1 essere poste per 1/3 a carico della e compensate per il resto. Si liquidano come in Parte_2 dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede: Parte_2
1. nata in [...]6.2021, in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_2
2. Dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il papà terrà con sé secondo Per_1
i tempi e le modalità di seguito indicate: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze natalizie (dalla fine alla ripresa della scuola), alle vacanze estive e alle vacanze scolastiche di Pasqua e Carnevale, trascorrerà con ciascun genitore pari tempo;
i Per_1 ccd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
3. Dispone che le parti riattivino il percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa Parte_3
4. Dà atto della disponibilità delle parti a valutare l'attivazione, di concerto con la dott.ssa Parte_3 di un intervento educativo domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla data della Parte_1 pubblicazione della sentenza, nel mantenimento della GL minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2026);
6. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
7. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 7.200,00, oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico della resistente e compensate per il restante 2/3 tra le parti. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato