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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO ND, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 432/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1330/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 25/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010603371-2020 IRPEF E ADD.LI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Bari, ha proposto appello avverso la sentenza n. sentenza n. 1330/07/22 depositata il 25/07/2022 con cui la CTP di Bari accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1
avverso l avviso di accertamento tvf010603371/2020 (anno 2015) e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate in € 3.000,00.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 21.01.2026, l'Ufficio appellante ha instato per una pronuncia di estinzione del giudizio attesa la riscontrata regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.
La Corte non può che prendere atto delle suindciate risultanze e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO ND, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 432/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1330/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 25/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010603371-2020 IRPEF E ADD.LI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Bari, ha proposto appello avverso la sentenza n. sentenza n. 1330/07/22 depositata il 25/07/2022 con cui la CTP di Bari accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1
avverso l avviso di accertamento tvf010603371/2020 (anno 2015) e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate in € 3.000,00.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 21.01.2026, l'Ufficio appellante ha instato per una pronuncia di estinzione del giudizio attesa la riscontrata regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.
La Corte non può che prendere atto delle suindciate risultanze e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego