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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 132/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
132/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Parte_1
Federica Cerri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Vicolo del Carmine n. 1;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla Dott.ssa Angela
Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che , in data 24.07.2024, presentava domanda all ai fini Parte_1 CP_2
dell'accertamento del diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, in data 27.08.2024, la medesima veniva sottoposta a visita medica dinnanzi alla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'ASL di Parma, la quale, in tale occasione, escludeva la ricorrenza dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, riconoscendo la ricorrente: “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/98) grave 100%” (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che la ricorrente veniva successivamente sottoposta a visita medico-legale presso il dott. il quale, nella relazione medica redatta in data 30.01.2025, Persona_1
riteneva che la ricorrente: “sia persona con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana” (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che la S.V. Ill.ma voglia disporre verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dalla stessa proposta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o da quel diverso giorno in cui tali condizioni si sono manifestate, con conseguente corresponsione da parte dell' CP_2
dei ratei risultanti dovuti dell'indennità di accompagnamento, oltre arretrati ed accessori come per legge.
Con condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
Rifuse le competenze di CTU e CTP.”; - che, con nota del 4.03.2025, si costituiva in giudizio l il quale – CP_2
richiamando la valutazione della Commissione Medico Legale che aveva ritenuto sussistere il requisito sanitario utile al richiesto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza posticipata alla data dell'1.11.2024 – dava atto del riconoscimento, in autotutela, del diritto alla prestazione richiesta e instava per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali;
- che l'istante, all'udienza del 4.03.2025, chiedeva anch'ella che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, instando, tuttavia, affinché l convenuto CP_1
venisse condannato alla rifusione delle spese di lite, essendo stato depositato il provvedimento di autotutela in data successiva rispetto a quella di deposito del ricorso;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato come l'eventuale contrasto delle parti in ordine alle spese di lite non sia ostativo ad una declaratoria di cessata materia del contendere;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, ove il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo può dare atto, d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio2, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da
Giudice di pace Milano, sentenza del 2 gennaio 2019);
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che quantifica in euro 900 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Parma, il 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). 2 E, ciò, anche laddove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
132/2025 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Parte_1
Federica Cerri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Vicolo del Carmine n. 1;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla Dott.ssa Angela
Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che , in data 24.07.2024, presentava domanda all ai fini Parte_1 CP_2
dell'accertamento del diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento;
- che, in data 27.08.2024, la medesima veniva sottoposta a visita medica dinnanzi alla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'ASL di Parma, la quale, in tale occasione, escludeva la ricorrenza dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, riconoscendo la ricorrente: “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, L. 124/98) grave 100%” (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che la ricorrente veniva successivamente sottoposta a visita medico-legale presso il dott. il quale, nella relazione medica redatta in data 30.01.2025, Persona_1
riteneva che la ricorrente: “sia persona con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana” (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che la S.V. Ill.ma voglia disporre verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dalla stessa proposta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o da quel diverso giorno in cui tali condizioni si sono manifestate, con conseguente corresponsione da parte dell' CP_2
dei ratei risultanti dovuti dell'indennità di accompagnamento, oltre arretrati ed accessori come per legge.
Con condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
Rifuse le competenze di CTU e CTP.”; - che, con nota del 4.03.2025, si costituiva in giudizio l il quale – CP_2
richiamando la valutazione della Commissione Medico Legale che aveva ritenuto sussistere il requisito sanitario utile al richiesto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza posticipata alla data dell'1.11.2024 – dava atto del riconoscimento, in autotutela, del diritto alla prestazione richiesta e instava per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali;
- che l'istante, all'udienza del 4.03.2025, chiedeva anch'ella che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, instando, tuttavia, affinché l convenuto CP_1
venisse condannato alla rifusione delle spese di lite, essendo stato depositato il provvedimento di autotutela in data successiva rispetto a quella di deposito del ricorso;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato come l'eventuale contrasto delle parti in ordine alle spese di lite non sia ostativo ad una declaratoria di cessata materia del contendere;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, ove il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo può dare atto, d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio2, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da
Giudice di pace Milano, sentenza del 2 gennaio 2019);
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che quantifica in euro 900 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Parma, il 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019). 2 E, ciò, anche laddove la richiesta della cessazione della materia del contendere non sia oggetto delle domande formulate delle parti.