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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 RG, introdotta da
(OM (RM), 29/02/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRECO LUIGI;
(OM (RM), 26/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAZZAMURRO MATTEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 01/10/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 891/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ …..
2. i ricorrenti si danno atto della reciproca, nonché adeguata,
indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio
mantenimento, con il conseguente venir meno delle statuizioni in ordine alle
condizioni economiche.
3. gli stessi si danno reciprocamente atto di non
avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione,
avendo regolato e definito prima di ora ogni loro rapporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/10/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 01/10/1998 tra (OM (RM), Parte_1 29/02/1960) e OM (RM), 26/10/1965) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1543, Parte
II, Serie A02, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 RG, introdotta da
(OM (RM), 29/02/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRECO LUIGI;
(OM (RM), 26/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAZZAMURRO MATTEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 01/10/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 891/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ …..
2. i ricorrenti si danno atto della reciproca, nonché adeguata,
indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio
mantenimento, con il conseguente venir meno delle statuizioni in ordine alle
condizioni economiche.
3. gli stessi si danno reciprocamente atto di non
avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione,
avendo regolato e definito prima di ora ogni loro rapporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/10/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 01/10/1998 tra (OM (RM), Parte_1 29/02/1960) e OM (RM), 26/10/1965) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1543, Parte
II, Serie A02, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi