Versione
7 settembre 2003
7 settembre 2003
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 7.415 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 16/06/2005, n. 231Provvedimento: SENTENZA N. 231 ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, OM CC, LO NA, LF IA, ON AR, AN GALLO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 92, e 4, commi 112, 113, 114 e 115 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto …Leggi di più...
- ricorso della regione emilia-romagna·
- non fondatezza della questione.·
- mancata predisposizione del piano·
- partecipazione dei lavoratori nelle imprese·
- interpretazione della disposizione impugnata in armonia con i principi costituzionali·
- sostanziale coerenza dello strumento del monitoraggio con l’istituzione del fondo·
- legittimazione dello stato a dettare norme primarie istitutive del fondo·
- istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione·
- sent. 231/05 b. istruzione pubblica·
- trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte·
- sent. 231/05 e. lavoro·
- finanziamento avente una fonte normativa autonoma rispetto alla disposizione impugnata·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- previsione di decreti ministeriali recanti i criteri fondamentali di gestione del fondo·
- riserva di decisione sulle restanti questioni.