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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O., dott.ssa NA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2024 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2025 ex art. 281 sexies cpc ,II co., promossa da
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Papa Giovanni XXII n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Cennamo (codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Campobasso alla via Matteotti n. 7.
- Ricorrente-
Attrice-
C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Campobasso alla c/da Colle Delle Api n. 60, nonché per C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla c/da C.F._4
Colle Delle Api n. 60, elettivamente domiciliati in Campobasso alla via G. Mazzini, n° 8, presso e nello studio dell'avv. Natalina Giannaccaro, C.F. , dalla quale sono C.F._5 rappresentati e difesi
Resistenti- Convenuti
E
Resistente-Convenuta contumace Controparte_3
Oggetto: Merito Possessorio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 settembre 2025, tenutasi con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc , le parti costituite concludevano come dai rispettivi verbali ritualmente depositati telematicamente ed il tribunale riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc, II co..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703, quarto comma, c.p.c., in relazione all'art. 1168 c.c., depositato il 10 gennaio
2025 , notificato il 24 febbraio 2025, l'odierna ricorrente, sig.ra , adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di proseguire il giudizio cautelare introdotto con ricorso dell'11 dicembre 2023
“… affinché lo stesso prosegua al di là del vaglio solo sommario che ha già provocato l'adozione dell'ordinanza cautelare e la sua conferma all'esito del reclamo. …”, per sentire: “ … - pronunciare una sentenza che, per la piena tutela del possesso della ricorrente, confermi i provvedimenti interdittali già emessi;
- con condanna dei resistenti alla refusione delle competenze anche della presente fase del giudizio
…” .
Con provvedimento del 28 febbraio 2025, veniva fissata l'udienza del 27 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa depositata il 16.05.2025 si sono costituiti i resistenti-convenuti, sigg.ri CP_1
e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…Voglia Tribunale di Campobasso, CP_2 contrariis reiectis, così decidere e provvedere:- preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della ricorrente all'esercizio della proposizione del ricorso possessorio, nemmeno per interposta persona, avente ad oggetto l'uso della cosa comune in comproprietà ex art. 1102 c.c.;- accertare e dichiarare che il non possiede un regolamento per la gestione dei posti auto nel vano garage in uso ai CP_4 condomini proprietari dei soli appartamenti, per l'effetto dichiarare che la ricorrente rientra nella casistica dei condomini che possono utilizzare gli spazi comuni in comproprietà ove trovano posto, senza maturare alcun diritto in ordine alla rivendicazione di uno spoglio violento e clandestino;
- accertare e dichiarare che ad oggi nessun condomino, in assenza di un regolamento di condominio, è destinatario di assegnazione di un posto auto in via esclusiva definitiva, ovvero temporanea;
- all'esito di tale accertamento pronunciare sentenza che revoca l'ordinanza di reintegra nel possesso in danno dei SI.ri , per l'effetto ordinare il CP_1 pagamento di un indennizzo a favore dei resistenti, per mancato utilizzo del posto auto n. 2), nonché la restituzione delle competenze legali pagate dai convenuti sia per la fase sommaria che per quella dei due reclami esperiti, sia da parte dei convenuti, che dalla ricorrente…”.
Adunque, la presente fase di merito trae origine dal giudizio cautelare introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c., in relazione all'art.1168 cod. civ., dalla ricorrente odierna attrice, sig.ra Parte_1
che, assumendo di essere stata spogliata del possesso di un box auto sito nel garage dello
[...] stabile di via Papa Giovanni XXIII n. 17, in cui abita insieme al coniuge, sig. , Persona_1 in un appartamento di sua proprietà, chiedeva la reintegra nel possesso di detto box individuato con il n. 2 sulla destra per chi accede al garage.
A sostegno della domanda formulata con il ricorso introduttivo la ricorrente allegava : i)di essere proprietaria dell'appartamento sito in Campobasso, via Papa Giovanni XXIII n. 17, sesto piano, interno 18; ii) che, sin dall'acquisto del suddetto immobile, aveva esercitato il possesso del posto auto n.2, ricompreso nel garage condominiale posto al piano terra del fabbricato di via Papa
Giovanni XXIII n. 17; iii) che soltanto a partire dal mese di maggio 2023 aveva cominciato a ricevere dai resistenti, con mail e messaggi whatshapp (cfr. allegati produzione ricorrente) richieste di rimozione di quanto parcheggiato nel box. Ed infatti, la sig.ra le comunicava di CP_1 aver acquistato il posto auto con atto pubblico del 09.08.2023, rogato dal Notaio e, Persona_2 per l'effetto, ne intimava la liberazione. La ricorrente allegava, inoltre, di aver rinvenuto, sul pilastro adiacente il posto auto, una dichiarazione notarile attestante la titolarità dello stesso in capo alla , nonché l'apposizione di targhe sulla parete del garage con le scritte “ ” e CP_1 CP_1
“ (si precisa che in corso di giudizio è emerso che la sig.ra è la moglie del Pt_2 Parte_3 resistente e, dunque, la madre di e ); iv) nei medesimi giorni: CP_2 CP_3 CP_1
a. è stata affissa sul pilastro adiacente il posto auto una dichiarazione notarile attestante l'acquisizione della proprietà; b. è stata apposta, sulla parete di fondo del box, una targa recante dapprima la parole “ e quindi ”; c. delle due moto posteggiate nel posto auto, una Pt_2 CP_1 del marito della ricorrente, l'altra di un amico di famiglia, quest'ultima è stata rimossa e posteggiata all'aperto e vi è stato parcheggiato uno scooter di altro proprietario;
d. sono state collocate, a delimitazione del posto macchina sul lato sinistro, delle assi di legno e, quindi, sono state apposte delle sbarre d'acciaio saldate al pavimento e al soffitto, in senso longitudinale e al centro del posto auto in uso alla ricorrente, così da dimezzarne lo spazio di utilizzo e, dall'estremità delle predette sbarre fino alla parete che delimita a destra il posto auto adiacente quello della condomina è stata apposta una catena che preclude l'accesso; v) nel corso Pt_2 dell'assemblea condominiale del 27.09.2023 è emerso che l'autore dello spostamento dello scooter parcheggiato nel box auto della ricorrente era stato . La ricorrente, al momento del CP_2 deposito del ricorso introduttivo, deduceva che nel box erano posteggiati due motoveicoli: la motocicletta di , marito della sig.ra e uno scooter di un amico di Persona_1 Pt_1 famiglia;
allegava,inoltre, l'avvenuto spostamento di detto ultimo motorino dal box e la collocazione nello stesso di un altro scooter (quello raffigurato nella fotografia allegata al fascicolo di parte sub doc.8), l'avvenuta affissione in loco di assi di legno e sbarre d'acciaio, nonché di una catena atta a precludere l'accesso al box.
Sulla base di tali premesse ed allegazioni, la ricorrente ha chiesto al Tribunale che: “…accertato e dichiarato l'intervenuto spoglio, voglia reintegrare la ricorrente nel possesso del posto auto n.2 sito nell'area garage del sito in Campobasso, alla via Papa Giovanni XXIII n.17., sulla destra dell'ingresso CP_4 riservato alle autovetture, in tutta la sua ampiezza come delimitata dalla striscia in blù disegnata sul pavimento;
Fare obbligo ai resistenti di rimuovere ogni ostacolo che possa impedire l'utilizzo del posto auto, fissando anche un termine.”
Si costituivano in giudizio, con comparsa dell'08.02.2024, e , mentre restava CP_2 CP_1 contumace;
essi resistenti, preliminarmente formulavano un'eccezione di Controparte_3 improcedibilità dell'azione sul presupposto dell'asserita pendenza di un giudizio di rivendicazione del bene per effetto della introduzione della procedura di mediazione.
Eccepivano, poi, la carenza di legittimazione ad agire della sig.ra nonché la Parte_1 mancanza degli elementi atti alla configurabilità di uno spoglio, con conseguente richiesta di rigetto della domanda cautelare.
I resistenti, costituitisi in giudizio hanno sostanzialmente eccepito: 1) l'improcedibilità dell'azione per la pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria promosso dalla sig.ra per CP_1 poter introdurre il giudizio di merito di rivendica della proprietà del box auto;
2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. in capo alla sig.ra non avendo ella esercitato il Pt_1 possesso né la detenzione qualificata sul box auto;
3) l'insussistenza dell'asserito spoglio, atteso che lo scooter di proprietà del marito della ricorrente è ancora posteggiato nel box auto n. 2.
Fallito il tentativo di conciliazione giudiziale, la causa veniva istruita con prove documentali ed anche mediante l'escussione di informatori,e, respinte le eccezioni di rito e di merito dei resistenti, con ordinanza del 05.08.2024, veniva accolto il ricorso ed ordinato a e di CP_1 CP_2 reintegrare la ricorrente la ricorrente nel possesso dell'intero box auto nonche' di provvedere alla rimozione delle travi e della catena ivi apposte.
La predetta ordinanza interdittale veniva reclamata dai resistenti, sigg.ri e CP_1 CP_2 ma , con ordinanza dell'11.11.2024, veniva rigettato il reclamo, così confermando le statuizioni dell'ordinanza cautelare. Poiche' ,pero', veniva data attuazione solo parziale al provvedimento interdittale, dal momento che la ricorrente lamentava che i resistenti si sono limitati a rimuovere dal box le travi in legno e le sbarre in ferro, ma non hanno integralmente reintegrato la sig.ra nel possesso, lasciando Pt_1 parcheggiato nel posto auto lo scooter tg. BW72759 di cui vi è menzione sin dall'introduzione del ricorso cautelare e che è raffigurato nella fotografia oggetto del doc.8 allegato al fascicolo di parte ricorrente ed hanno lasciato la catena a delimitazione del posto auto.
Di talche' veniva presentato ricorso ex art.669 duodecies c.p.c., al fine di determinare le modalità di attuazione dell'ordinanza; ma il relativo subprocedimento si concludeva con un provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza, sul presupposto della già avvenuta integrale esecuzione dell'ordinanza cautelare;
impugnato il provvedimento di “non luogo a provvedere” del giudice dell'attuazione, veniva accolto il reclamo ed ordinato ai resistenti di rintegrare, per la seconda volta, la sig.ra nel posto auto n. 2, rimuovendo il motorino ivi collocato e ogni altro bene in Pt_1 possesso dei resistenti. (Cfr. Ordinanza N. 9/2025 del 7 maggio 2025).
Da ultimo, va' evidenziato che, costituendosi nel presente giudizio di merito, i convenuti hanno introdotto un elemento nuovo, del tutto omesso nella fase cautelare, sostenendo che il locale sito nel condominio di via Papa Giovanni XXIII n. 17, sarebbe un vano unico usato indiscriminatamente da tutti i condomini di detto stabile, sostenendo che la natura condominiale dell'area su cui e' situato il posto auto n.2 sarebbe ostativa alla invocata tutela possessoria ed hanno articolato in merito prova per interpello con l'attrice, . Tuttavia, dalla Parte_1
Per_ documentazione prodotta, nell'atto per Notar del 9/8/2023, con cui la sig.ra CP_1 ha acquistato i diritti pari a 3/18 dell'intero vano garage condominiale di cui fa parte il bene oggetto del reclamato spoglio(posto auto n.2), è testualmente riportato:”…diritti corrispondenti, per convenzione tra i condomini, ai posti auto nn 2, 3 e 7…”.
________
La domanda va accolta.
L'ordinanza interdittale emessa nella fase cautelare, il 5 agosto 2024, avverso la quale e' stato respinto il reclamo, merita di essere integralmente confermata.
Le eccezioni sia preliminari che di merito formulate dagli odierni convenuti nella fase cautelare (1)
CP_ l'improcedibilità dell'azione per la pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria promosso dalla sig.ra per poter introdurre il giudizio di merito di rivendica della proprietà del box auto;
2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. in capo alla sig.ra non avendo ella esercitato il possesso né la detenzione qualificata sul box auto;
3) l'insussistenza dell'asserito spoglio, Pt_1 atteso che lo scooter di proprietà del marito della ricorrente è ancora posteggiato nel box auto n. 2.)risultano puntualmente sconfessate dall'ordinanza interdittale e dalla decisione collegiale dell'11.11.2024 di rigetto del reclamo, con esaustive motivazioni cui si rimanda e di cui si condivide il contenuto.
Deve preliminarmente ribadirsi, anche in questa sede, la irrilevanza, nel presente giudizio possessorio, di ogni questione di carattere petitorio e, quindi, correttamente , nella fase cautelare, e' stata respinta ,perche' infondata, l'eccezione di improcedibilità avanzata dai resistenti, atteso che il procedimento di mediazione instaurato da è strumentale alla proposizione di CP_5
ulteriore e diverso giudizio finalizzato all'accertamento del diritto di proprietà sul box auto per cui
è causa;
la presente azione, invero, ancorchè vertente sul medesimo bene, è finalizzata all'accertamento del lamentato spoglio e postula, quindi, l'accertamento del diverso presupposto, ossia il possesso del bene. Ma, in ogni caso, la predetta eccezione non e' piu' stata riproposta nella presente fase di merito, per cui si intende abbandonata.
Non ha pregio e non merita accoglimento la tesi difensiva dei convenuti, adottata solo nella fase di merito, laddove, nel tentativo di provare l'infondatezza dell'azione possessoria, afferma il carattere condominiale dell'area ove è situato il posto auto n.2 oggetto dello spoglio. Siffatta tesi volta ad osteggiare la tutela possessoria proposta dalla ricorrente/attrice risulta sconfessata per tabulas per cui anche i richiami giurisprudenziali operati appaiono inconferenti.
Ebbene, la particella del garage in questione ( in cui e' situato il posto auto) non risulta essere un'area condominiale, ma, per quanto emerge dalla documentazione prodotta, si tratta di un suolo rimasto intestato ai costruttori dell'intero stabile, i tre fratelli l'erede di uno dei quali ha Pt_2
Per_ alienato alla sig.ra il posto auto n.2.(Cfr. atto di compravendita per notar del CP_1
09.08.2023). E' evidente che, se si fosse trattato di un'area condominiale, come affermato dai convenuti, non sarebbe stato possibile l'atto di acquisto della relativa proprietà dalla stessa . CP_1
Va' innanzitutto chiarito che scopo della presente fase di merito del giudizio e' quello di consolidare o revocare il provvedimento interdittale emesso nella fase cautelare e confermato in sede di reclamo dello stesso.
Quanto al requisito del possesso in capo alla , lo stesso puo' ritenersi dimostrato: Parte_1
dai messaggi e diffide che e avevano indirizzato alla Controparte_3 CP_1 chiedendole di rimuovere dal parcheggio lo scooter e la moto ivi presenti, così Pt_1
implicitamente riconoscendo il potere di fatto da ella esercitato sul bene;
dalla circostanza, confermata dall'audizione dei sommari informatori e dagli stessi resistenti nella loro memoria di costituzione e nelle note scritte del 7.03.2024, che quello della ricorrente fosse stato, ai sensi dell'art. 1140, comma 2 cc, un possesso mediato, realizzato permettendo al proprio marito e ad un amico di famiglia di parcheggiare i loro motoveicoli (uno scooter ed una moto) sul posto auto.
Cio' posto il giudice è chiamato a verificare ed a pronunciarsi circa l'esistenza di un possesso tutelabile ed in merito alla sussistenza o meno dei presupposti processuali legittimanti l'azione di spoglio.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dal Giudice della fase cautelare: “…nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi,”… anche se illegittimo e abusivo o di mala fede, …e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto”. E, ancora;
“…Tale situazione (che, peraltro, non può essere desunta esclusivamente dalla frequenza con cui venga utilizzata la cosa altrui) deve essere dimostrata da parte del convenuto che la eccepisce, con la conseguenza che, in difetto di prova, la relativa eccezione implica il riconoscimento dell'esercizio del potere di fatto sul bene da parte del ricorrente” . Invero, nessuna prova risulta offerta dai convenuti in merito all'esercizio del potere di fatto per mera tolleranza dell'avente diritto , per cui consegue ,implicitamente , il riconoscimento del potere di fatto sul bene da parte dell'attrice.
Di contro come correttamente evidenziato dalla decisione del Collegio sul reclamo dell'11.11.2024,”… ciò che conta è che la bbia esercitato il possesso del bene parcheggio, da lei Pt_1
reputato assegnato al suo appartamento condominiale, eventualmente anche permettendo al marito o a terzi soggetti di utilizzarlo…Risulta anche comprovato e, peraltro, non specificamente contestato, che la bbia pagato nel corso degli anni anche gli oneri condominiali relativi al posto auto n. 2, elemento Pt_1
che -parimenti- è indice del suo potere di fatto sul bene.Peraltro, nella nota dell'Amministratore condominiale dell'1.06.2023, indirizzata a e comunicata alla di cui si fa Controparte_3 Pt_1
cenno nel ricorso introduttivo, il primo specificava di essersi confrontato con il vecchio Amministratore del condominio, che gli aveva riferito che il posto auto in questione era sempre rimasto Controparte_6
legato all'appartamento interno n. 18, con conseguente imputazione all'appartamento (della di Pt_1
ogni spesa condominiale necessaria…”
Ai fini delle azioni di reintegrazione e manutenzione, poste a tutela del possesso, è necessaria, la prova del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato o il molestato lamenta l'avvenuta privazione o turbativa. E siffatta relazione tra la cosa e il possessore non esige l'insistenza fisica continua del possessore, per cui risultano irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dall'azione possessoria, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, anche se illegittimo o abusivo, come piu' volte ribadito dalla S.C., da ultimo anche con l'ordinanza n. 20299/ 2025.
Sulla base dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 cc, puo' ritenersi assolto l'onere in merito alla esistenza, nel caso in esame dei requisiti sia oggettivi che soggettivi per la tutela possessoria invocata, per effetto della produzione documentale, dalla messaggistica, dalle fotografie, dalle dichiarazioni rese dagli informatori nonche' ex art. 115 e segg cpc per mancata contestazione .
Anche le prove orali per come articolate da entrambe le parti in questa fase di merito del giudizio, sia per interpello che per prova testimoniale, nulla di piu', rispetto a quanto gia' emerso e dimostrato, avrebbero apportato in termini di utilita' ai fini della decisione, tant'e' che con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18 settembre u.s, tenutasi con la modalita' cartolare, ex art 127 ter cpc, si e' ritenuta la causa sufficientemente istruita.
I messaggi e le diffide inviate alla ricorrente, , da e , con Parte_1 CP_3 CP_5
cui le hanno intimato la rimozione dal posto auto delle sue cose (cfr. docc. 4 e 5 ricorso) sono la dimostrazione del riconoscimento da parte dei predetti resistenti/convenuti del potere di fatto vantato sulla cosa da parte dell'attrice.
Anche l'allegazione dell'attrice di aver esercitato il possesso per il tramite del proprio marito, sig.
, e di un amico di famiglia, consentendo a essi di parcheggiare le rispettive moto nel box, Per_1
ritratte nelle fotografie depositate agli atti ha trovato conferma anche nel corso dell'audizione dei sommari informatori, e oltre che dalle stesse difese di parte Testimone_1 Testimone_2
convenuta che l'hanno confermato. Ed infatti, che la moto nera raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attrice sia di proprietà del marito della sig.ra è confermato dagli stessi resistenti/convenuti che, nonostante abbiano a Pt_1
più riprese contestato detta circostanza, nella memoria di costituzione e nelle note depositate il
7.03.2024 hanno rispettivamente dedotto che “il motorino di proprietà del marito della SI.ra è Pt_1
ancora presente nel garage condominiale e, più precisamente, staziona stabilmente sul posto auto n. 2” e che
“il marito della SI.ra occupava ed occupa (si ribadisce che la moto non è mai stata spostata, infatti è Pt_1
ancora stabilmente ivi parcheggiata) una sola area del detto posto auto n. 2” ed ancora, poi, nella memoria di costituzione in giudizio dei convenuti nella presente fase di merito depositata il
16.05.2025, alla pag. 4, si afferma testualmente : “…A ciò si aggiunge la ulteriore circostanza, come riportato nell'atto introduttivo cautelare, che l'azione possessoria è stata esperita in quanto sul detto posto auto staziona(va) la moto del coniuge, tale SI. , nonché il motoveicolo di un amico, e che, per tale Per_1
ragione, sarebbe Ella legittimata ad agire per l'azione di reintegra…”
Risulta, quindi, dimostrata la qualità di possessore del box auto n. 2 in capo alla attrice, sig.ra così come il lamentato spoglio che, per costante giurisprudenza, può riguardare anche Pt_1
soltanto una parte del bene (cfr., su tutte, Cass. Civ., Sez. II, 14/06/2017, n. 14797). Ne' ,d'altronde,
i convenuti hanno in alcun modo contestato il fatto che abbia posto in essere la CP_2
condotta allegata dalla ricorrente che, del resto, risulta documentalmente provata anche dal verbale dell'assemblea condominiale del 27.09.2023 depositato in atti, mai contestato.
Quanto ai requisiti della violenza e della clandestinità gli stessi sono sussistenti, benche' contestati dai convenuti, in quanto, come gia' affermato dal giudice del cautelare: “In tema di tutela possessoria, perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, mediante una mera violenza morale, quale una minaccia” (Cass. Civ., Sez. II,
02/12/2013, n. 26985).
Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il rilievo che le motociclette, all'epoca dell'apposizione delle travi di legno e della catena, fossero ancora posteggiate nel box auto, costituisce la dimostrazione che la non abbia inteso dare seguito alle diffide ricevute dai Pt_1
convenuti . Difatti e' stato chiarito che affinché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, come appunto e' nel caso in esame.
Per tale ragione sussiste chiaramente anche l'animus spoliandi che, com'è noto “non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza
o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'“animus spoliandi”. (Cass. Civ., Sez. II, 14/06/2017, n. 14797) ed, invero, e' ritenuto, in generale,insito nella stessa consumazione della condotta di spoglio. Ciò perché – per come evincibile dal riportato svolgimento della vicenda processuale- così essendo rimasti accertati i fatti, l'animus spoliandi puo' ritenersi sussistente in re ipsa, essendosi manifestato mediante la mera realizzazione della condotta di spossessamento, come si verifica quasi sempre.
Rispetto alla legittimazione passiva, e', quindi, emerso che e , sono CP_2 CP_1
rispettivamente l'autore materiale e morale dello spoglio ed anche su tale punto risultano pienamente condivisibili le argomentazioni ed i richiami giurisprudenziali operati con l'ordinanza interdittale.(… Va all'uopo precisato che “affinchè un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorchè non ne sia il mandante, nè lo abbia autorizzato, è necessario - anche per la legittimazione passiva alla relativa azione - che egli sia stato consapevole di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spogliatore” (Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 10/10/2018), n.24967; conf.:
Cass. n. 1222 del 10/02/1997 e n. 6785 del 04/05/2012,) e che “affinchè colui il quale abbia collaborato con
l'autore morale dello spoglio sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177)” (Cassazione civile sez. II, 30/04/2015, (ud. 05/02/2015, dep. 30/04/2015), n.8811).Applicando i richiamati principi ed evidenziando che i convenuti nulla hanno eccepito a tal riguardo, non può negarsi come dell'accertato spoglio, materialmente realizzato da , se ne sia giovata , unendo alla proprietà del CP_2 CP_1
box auto in relativo possesso. Parimenti ha tratto vantaggio dall'avvenuto spoglio atteso che, CP_2 ponendo la trave di legno al centro del posto auto n. 2, ha di fatto ampliato lo spazio del posto auto a destra che, come dedotto dalla ricorrente e non contestato dai resistenti, è di proprietà di ossia la Parte_3
moglie di pag. 6 dell'ordinanza interdittale del 5 agosto 2024) Parte_4
Lo spoglio, quindi, si sostanzia in un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa ed è integrato dalla privazione anche solo parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intero bene, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo: cio' che e' appunto risulta avvenuto perché i non si sono limitati a rimuovere CP_1
lo scooter dal parcheggio, ma hanno di fatto limitato l'utilizzo del posto auto da parte dell'attrice, suddividendolo in due sezioni, dapprima con degli assi di legno e, poi, con delle sbarre di ferro fissate al terreno e con una catena, come agevolmente ricavabile anche dalle fotografie prodotte.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti anche in questa fase di merito, la stessa non merita accoglimento per quanto di seguito. I convenuti affermano che :
“…non ha prodotto alcun titolo valido che possa configurare l'uso esclusivo…del detto posto auto…”.
(tredicesima riga dal basso della pag. 7) e, inoltre, perché “…si scontra con la rivendica della proprietà della sig.ra , che non è stato assolutamente contestato dalla ricorrente…”; infine, perché” il diritto CP_1
possessorio (della è stato rivendicato per interposta persona ossia perché il coniuge e un amico ivi Pt_1
posteggiava la moto…” Sul punto, e' agevole rilevare che il possesso e la proprietà sono due istituti giuridici distinti e che nella previsione di cui all'art. 1140, 2 c.c. , e' tutelato anche il possesso mediato, come avvenuto nel caso in esame in cui, per quanto emerso pacificamente dalla istruttoria svolta, la sig.ra ha consentito al proprio coniuge e ad un Pt_1 Persona_1
amico di parcheggiare i rispettivi veicoli in quel posto auto prima che la sig.ra lo CP_1
Per_ acquistasse, con l'atto pubblico per notar , senza aver subito, fino ad allora, alcuna molestia o spoglio. È, altresì, importante rimarcare che non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio.
Invero, l'oggetto sostanziale dell'azione di reintegrazione (prevista dall' art. 1168 c.c.) presenta una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria – non necessariamente sottesa- in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo dello spoglio, con la conseguenza che la relativa tutela processuale non è strumentale, né, quindi, cautelare, se non in quel senso, generico ed indiretto, che è inerente all'essenza della protezione della situazione di fatto.
Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata in quanto sono emersi i presupposti sia dal punto di vista oggettivo dell'avvenuto spoglio, che dal punto di vista soggettivo, con riguardo all'animus spoliandi, entrambi scrutinati dai provvedimenti resi nella fase interdittale.
In sintesi, quindi, l'esistenza dello spoglio postula, oltre all'elemento oggettivo, rappresentato dalla privazione permanente del possesso, il concorso dell'elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, con la precisazione che tale presunta volontà contraria può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con la volontà di ledere l'altrui possesso che nel caso in esame difettano del tutto.
Per le sovraesposte argomentazioni, essendo stato provato l'intervenuto spoglio ai danni della ricorrente-attrice, la domanda è fondata, con la conseguenza che in questa sede debbono essere integralmente confermati i provvedimenti interdittali emessi ed in particolare l'ordinanza resa in data 05.08.2024 e quella del Collegio dell'11.11.2024 e del 07.05.2025 a seguito del rigetto del reclamo;
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del
D.M. 55/14 E 147/22, parametri medi, applicato lo scaglione di valore, in relazione all'attivita' effettivamente espletata, operata una congrua riduzione del 50% in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate e della fase istruttoria limitata alla mera produzione documentale,
Nulla per le spese processuali della convenuta rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma i provvedimenti interdittali emessi in danno dei convenuti, in particolare l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa in data 05.08.2024 e le decisioni del Collegio che ha respinto i reclami con le ordinanze dell'11.11.2024 e del 07.05.2025;
2. condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell' attrice, che liquida, per la fase di merito, in euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap , se dovuti come per legge;
3. Nulla per le spese di , contumace. Controparte_3
Così deciso in Campobasso il 18 ottobre 2025.
Il G.O.
NA DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O., dott.ssa NA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2024 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2025 ex art. 281 sexies cpc ,II co., promossa da
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Papa Giovanni XXII n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Cennamo (codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Campobasso alla via Matteotti n. 7.
- Ricorrente-
Attrice-
C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Campobasso alla c/da Colle Delle Api n. 60, nonché per C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla c/da C.F._4
Colle Delle Api n. 60, elettivamente domiciliati in Campobasso alla via G. Mazzini, n° 8, presso e nello studio dell'avv. Natalina Giannaccaro, C.F. , dalla quale sono C.F._5 rappresentati e difesi
Resistenti- Convenuti
E
Resistente-Convenuta contumace Controparte_3
Oggetto: Merito Possessorio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 settembre 2025, tenutasi con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc , le parti costituite concludevano come dai rispettivi verbali ritualmente depositati telematicamente ed il tribunale riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc, II co..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703, quarto comma, c.p.c., in relazione all'art. 1168 c.c., depositato il 10 gennaio
2025 , notificato il 24 febbraio 2025, l'odierna ricorrente, sig.ra , adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di proseguire il giudizio cautelare introdotto con ricorso dell'11 dicembre 2023
“… affinché lo stesso prosegua al di là del vaglio solo sommario che ha già provocato l'adozione dell'ordinanza cautelare e la sua conferma all'esito del reclamo. …”, per sentire: “ … - pronunciare una sentenza che, per la piena tutela del possesso della ricorrente, confermi i provvedimenti interdittali già emessi;
- con condanna dei resistenti alla refusione delle competenze anche della presente fase del giudizio
…” .
Con provvedimento del 28 febbraio 2025, veniva fissata l'udienza del 27 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa depositata il 16.05.2025 si sono costituiti i resistenti-convenuti, sigg.ri CP_1
e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…Voglia Tribunale di Campobasso, CP_2 contrariis reiectis, così decidere e provvedere:- preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della ricorrente all'esercizio della proposizione del ricorso possessorio, nemmeno per interposta persona, avente ad oggetto l'uso della cosa comune in comproprietà ex art. 1102 c.c.;- accertare e dichiarare che il non possiede un regolamento per la gestione dei posti auto nel vano garage in uso ai CP_4 condomini proprietari dei soli appartamenti, per l'effetto dichiarare che la ricorrente rientra nella casistica dei condomini che possono utilizzare gli spazi comuni in comproprietà ove trovano posto, senza maturare alcun diritto in ordine alla rivendicazione di uno spoglio violento e clandestino;
- accertare e dichiarare che ad oggi nessun condomino, in assenza di un regolamento di condominio, è destinatario di assegnazione di un posto auto in via esclusiva definitiva, ovvero temporanea;
- all'esito di tale accertamento pronunciare sentenza che revoca l'ordinanza di reintegra nel possesso in danno dei SI.ri , per l'effetto ordinare il CP_1 pagamento di un indennizzo a favore dei resistenti, per mancato utilizzo del posto auto n. 2), nonché la restituzione delle competenze legali pagate dai convenuti sia per la fase sommaria che per quella dei due reclami esperiti, sia da parte dei convenuti, che dalla ricorrente…”.
Adunque, la presente fase di merito trae origine dal giudizio cautelare introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c., in relazione all'art.1168 cod. civ., dalla ricorrente odierna attrice, sig.ra Parte_1
che, assumendo di essere stata spogliata del possesso di un box auto sito nel garage dello
[...] stabile di via Papa Giovanni XXIII n. 17, in cui abita insieme al coniuge, sig. , Persona_1 in un appartamento di sua proprietà, chiedeva la reintegra nel possesso di detto box individuato con il n. 2 sulla destra per chi accede al garage.
A sostegno della domanda formulata con il ricorso introduttivo la ricorrente allegava : i)di essere proprietaria dell'appartamento sito in Campobasso, via Papa Giovanni XXIII n. 17, sesto piano, interno 18; ii) che, sin dall'acquisto del suddetto immobile, aveva esercitato il possesso del posto auto n.2, ricompreso nel garage condominiale posto al piano terra del fabbricato di via Papa
Giovanni XXIII n. 17; iii) che soltanto a partire dal mese di maggio 2023 aveva cominciato a ricevere dai resistenti, con mail e messaggi whatshapp (cfr. allegati produzione ricorrente) richieste di rimozione di quanto parcheggiato nel box. Ed infatti, la sig.ra le comunicava di CP_1 aver acquistato il posto auto con atto pubblico del 09.08.2023, rogato dal Notaio e, Persona_2 per l'effetto, ne intimava la liberazione. La ricorrente allegava, inoltre, di aver rinvenuto, sul pilastro adiacente il posto auto, una dichiarazione notarile attestante la titolarità dello stesso in capo alla , nonché l'apposizione di targhe sulla parete del garage con le scritte “ ” e CP_1 CP_1
“ (si precisa che in corso di giudizio è emerso che la sig.ra è la moglie del Pt_2 Parte_3 resistente e, dunque, la madre di e ); iv) nei medesimi giorni: CP_2 CP_3 CP_1
a. è stata affissa sul pilastro adiacente il posto auto una dichiarazione notarile attestante l'acquisizione della proprietà; b. è stata apposta, sulla parete di fondo del box, una targa recante dapprima la parole “ e quindi ”; c. delle due moto posteggiate nel posto auto, una Pt_2 CP_1 del marito della ricorrente, l'altra di un amico di famiglia, quest'ultima è stata rimossa e posteggiata all'aperto e vi è stato parcheggiato uno scooter di altro proprietario;
d. sono state collocate, a delimitazione del posto macchina sul lato sinistro, delle assi di legno e, quindi, sono state apposte delle sbarre d'acciaio saldate al pavimento e al soffitto, in senso longitudinale e al centro del posto auto in uso alla ricorrente, così da dimezzarne lo spazio di utilizzo e, dall'estremità delle predette sbarre fino alla parete che delimita a destra il posto auto adiacente quello della condomina è stata apposta una catena che preclude l'accesso; v) nel corso Pt_2 dell'assemblea condominiale del 27.09.2023 è emerso che l'autore dello spostamento dello scooter parcheggiato nel box auto della ricorrente era stato . La ricorrente, al momento del CP_2 deposito del ricorso introduttivo, deduceva che nel box erano posteggiati due motoveicoli: la motocicletta di , marito della sig.ra e uno scooter di un amico di Persona_1 Pt_1 famiglia;
allegava,inoltre, l'avvenuto spostamento di detto ultimo motorino dal box e la collocazione nello stesso di un altro scooter (quello raffigurato nella fotografia allegata al fascicolo di parte sub doc.8), l'avvenuta affissione in loco di assi di legno e sbarre d'acciaio, nonché di una catena atta a precludere l'accesso al box.
Sulla base di tali premesse ed allegazioni, la ricorrente ha chiesto al Tribunale che: “…accertato e dichiarato l'intervenuto spoglio, voglia reintegrare la ricorrente nel possesso del posto auto n.2 sito nell'area garage del sito in Campobasso, alla via Papa Giovanni XXIII n.17., sulla destra dell'ingresso CP_4 riservato alle autovetture, in tutta la sua ampiezza come delimitata dalla striscia in blù disegnata sul pavimento;
Fare obbligo ai resistenti di rimuovere ogni ostacolo che possa impedire l'utilizzo del posto auto, fissando anche un termine.”
Si costituivano in giudizio, con comparsa dell'08.02.2024, e , mentre restava CP_2 CP_1 contumace;
essi resistenti, preliminarmente formulavano un'eccezione di Controparte_3 improcedibilità dell'azione sul presupposto dell'asserita pendenza di un giudizio di rivendicazione del bene per effetto della introduzione della procedura di mediazione.
Eccepivano, poi, la carenza di legittimazione ad agire della sig.ra nonché la Parte_1 mancanza degli elementi atti alla configurabilità di uno spoglio, con conseguente richiesta di rigetto della domanda cautelare.
I resistenti, costituitisi in giudizio hanno sostanzialmente eccepito: 1) l'improcedibilità dell'azione per la pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria promosso dalla sig.ra per CP_1 poter introdurre il giudizio di merito di rivendica della proprietà del box auto;
2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. in capo alla sig.ra non avendo ella esercitato il Pt_1 possesso né la detenzione qualificata sul box auto;
3) l'insussistenza dell'asserito spoglio, atteso che lo scooter di proprietà del marito della ricorrente è ancora posteggiato nel box auto n. 2.
Fallito il tentativo di conciliazione giudiziale, la causa veniva istruita con prove documentali ed anche mediante l'escussione di informatori,e, respinte le eccezioni di rito e di merito dei resistenti, con ordinanza del 05.08.2024, veniva accolto il ricorso ed ordinato a e di CP_1 CP_2 reintegrare la ricorrente la ricorrente nel possesso dell'intero box auto nonche' di provvedere alla rimozione delle travi e della catena ivi apposte.
La predetta ordinanza interdittale veniva reclamata dai resistenti, sigg.ri e CP_1 CP_2 ma , con ordinanza dell'11.11.2024, veniva rigettato il reclamo, così confermando le statuizioni dell'ordinanza cautelare. Poiche' ,pero', veniva data attuazione solo parziale al provvedimento interdittale, dal momento che la ricorrente lamentava che i resistenti si sono limitati a rimuovere dal box le travi in legno e le sbarre in ferro, ma non hanno integralmente reintegrato la sig.ra nel possesso, lasciando Pt_1 parcheggiato nel posto auto lo scooter tg. BW72759 di cui vi è menzione sin dall'introduzione del ricorso cautelare e che è raffigurato nella fotografia oggetto del doc.8 allegato al fascicolo di parte ricorrente ed hanno lasciato la catena a delimitazione del posto auto.
Di talche' veniva presentato ricorso ex art.669 duodecies c.p.c., al fine di determinare le modalità di attuazione dell'ordinanza; ma il relativo subprocedimento si concludeva con un provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza, sul presupposto della già avvenuta integrale esecuzione dell'ordinanza cautelare;
impugnato il provvedimento di “non luogo a provvedere” del giudice dell'attuazione, veniva accolto il reclamo ed ordinato ai resistenti di rintegrare, per la seconda volta, la sig.ra nel posto auto n. 2, rimuovendo il motorino ivi collocato e ogni altro bene in Pt_1 possesso dei resistenti. (Cfr. Ordinanza N. 9/2025 del 7 maggio 2025).
Da ultimo, va' evidenziato che, costituendosi nel presente giudizio di merito, i convenuti hanno introdotto un elemento nuovo, del tutto omesso nella fase cautelare, sostenendo che il locale sito nel condominio di via Papa Giovanni XXIII n. 17, sarebbe un vano unico usato indiscriminatamente da tutti i condomini di detto stabile, sostenendo che la natura condominiale dell'area su cui e' situato il posto auto n.2 sarebbe ostativa alla invocata tutela possessoria ed hanno articolato in merito prova per interpello con l'attrice, . Tuttavia, dalla Parte_1
Per_ documentazione prodotta, nell'atto per Notar del 9/8/2023, con cui la sig.ra CP_1 ha acquistato i diritti pari a 3/18 dell'intero vano garage condominiale di cui fa parte il bene oggetto del reclamato spoglio(posto auto n.2), è testualmente riportato:”…diritti corrispondenti, per convenzione tra i condomini, ai posti auto nn 2, 3 e 7…”.
________
La domanda va accolta.
L'ordinanza interdittale emessa nella fase cautelare, il 5 agosto 2024, avverso la quale e' stato respinto il reclamo, merita di essere integralmente confermata.
Le eccezioni sia preliminari che di merito formulate dagli odierni convenuti nella fase cautelare (1)
CP_ l'improcedibilità dell'azione per la pendenza del procedimento di mediazione obbligatoria promosso dalla sig.ra per poter introdurre il giudizio di merito di rivendica della proprietà del box auto;
2) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. in capo alla sig.ra non avendo ella esercitato il possesso né la detenzione qualificata sul box auto;
3) l'insussistenza dell'asserito spoglio, Pt_1 atteso che lo scooter di proprietà del marito della ricorrente è ancora posteggiato nel box auto n. 2.)risultano puntualmente sconfessate dall'ordinanza interdittale e dalla decisione collegiale dell'11.11.2024 di rigetto del reclamo, con esaustive motivazioni cui si rimanda e di cui si condivide il contenuto.
Deve preliminarmente ribadirsi, anche in questa sede, la irrilevanza, nel presente giudizio possessorio, di ogni questione di carattere petitorio e, quindi, correttamente , nella fase cautelare, e' stata respinta ,perche' infondata, l'eccezione di improcedibilità avanzata dai resistenti, atteso che il procedimento di mediazione instaurato da è strumentale alla proposizione di CP_5
ulteriore e diverso giudizio finalizzato all'accertamento del diritto di proprietà sul box auto per cui
è causa;
la presente azione, invero, ancorchè vertente sul medesimo bene, è finalizzata all'accertamento del lamentato spoglio e postula, quindi, l'accertamento del diverso presupposto, ossia il possesso del bene. Ma, in ogni caso, la predetta eccezione non e' piu' stata riproposta nella presente fase di merito, per cui si intende abbandonata.
Non ha pregio e non merita accoglimento la tesi difensiva dei convenuti, adottata solo nella fase di merito, laddove, nel tentativo di provare l'infondatezza dell'azione possessoria, afferma il carattere condominiale dell'area ove è situato il posto auto n.2 oggetto dello spoglio. Siffatta tesi volta ad osteggiare la tutela possessoria proposta dalla ricorrente/attrice risulta sconfessata per tabulas per cui anche i richiami giurisprudenziali operati appaiono inconferenti.
Ebbene, la particella del garage in questione ( in cui e' situato il posto auto) non risulta essere un'area condominiale, ma, per quanto emerge dalla documentazione prodotta, si tratta di un suolo rimasto intestato ai costruttori dell'intero stabile, i tre fratelli l'erede di uno dei quali ha Pt_2
Per_ alienato alla sig.ra il posto auto n.2.(Cfr. atto di compravendita per notar del CP_1
09.08.2023). E' evidente che, se si fosse trattato di un'area condominiale, come affermato dai convenuti, non sarebbe stato possibile l'atto di acquisto della relativa proprietà dalla stessa . CP_1
Va' innanzitutto chiarito che scopo della presente fase di merito del giudizio e' quello di consolidare o revocare il provvedimento interdittale emesso nella fase cautelare e confermato in sede di reclamo dello stesso.
Quanto al requisito del possesso in capo alla , lo stesso puo' ritenersi dimostrato: Parte_1
dai messaggi e diffide che e avevano indirizzato alla Controparte_3 CP_1 chiedendole di rimuovere dal parcheggio lo scooter e la moto ivi presenti, così Pt_1
implicitamente riconoscendo il potere di fatto da ella esercitato sul bene;
dalla circostanza, confermata dall'audizione dei sommari informatori e dagli stessi resistenti nella loro memoria di costituzione e nelle note scritte del 7.03.2024, che quello della ricorrente fosse stato, ai sensi dell'art. 1140, comma 2 cc, un possesso mediato, realizzato permettendo al proprio marito e ad un amico di famiglia di parcheggiare i loro motoveicoli (uno scooter ed una moto) sul posto auto.
Cio' posto il giudice è chiamato a verificare ed a pronunciarsi circa l'esistenza di un possesso tutelabile ed in merito alla sussistenza o meno dei presupposti processuali legittimanti l'azione di spoglio.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dal Giudice della fase cautelare: “…nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi,”… anche se illegittimo e abusivo o di mala fede, …e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto”. E, ancora;
“…Tale situazione (che, peraltro, non può essere desunta esclusivamente dalla frequenza con cui venga utilizzata la cosa altrui) deve essere dimostrata da parte del convenuto che la eccepisce, con la conseguenza che, in difetto di prova, la relativa eccezione implica il riconoscimento dell'esercizio del potere di fatto sul bene da parte del ricorrente” . Invero, nessuna prova risulta offerta dai convenuti in merito all'esercizio del potere di fatto per mera tolleranza dell'avente diritto , per cui consegue ,implicitamente , il riconoscimento del potere di fatto sul bene da parte dell'attrice.
Di contro come correttamente evidenziato dalla decisione del Collegio sul reclamo dell'11.11.2024,”… ciò che conta è che la bbia esercitato il possesso del bene parcheggio, da lei Pt_1
reputato assegnato al suo appartamento condominiale, eventualmente anche permettendo al marito o a terzi soggetti di utilizzarlo…Risulta anche comprovato e, peraltro, non specificamente contestato, che la bbia pagato nel corso degli anni anche gli oneri condominiali relativi al posto auto n. 2, elemento Pt_1
che -parimenti- è indice del suo potere di fatto sul bene.Peraltro, nella nota dell'Amministratore condominiale dell'1.06.2023, indirizzata a e comunicata alla di cui si fa Controparte_3 Pt_1
cenno nel ricorso introduttivo, il primo specificava di essersi confrontato con il vecchio Amministratore del condominio, che gli aveva riferito che il posto auto in questione era sempre rimasto Controparte_6
legato all'appartamento interno n. 18, con conseguente imputazione all'appartamento (della di Pt_1
ogni spesa condominiale necessaria…”
Ai fini delle azioni di reintegrazione e manutenzione, poste a tutela del possesso, è necessaria, la prova del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato o il molestato lamenta l'avvenuta privazione o turbativa. E siffatta relazione tra la cosa e il possessore non esige l'insistenza fisica continua del possessore, per cui risultano irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dall'azione possessoria, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, anche se illegittimo o abusivo, come piu' volte ribadito dalla S.C., da ultimo anche con l'ordinanza n. 20299/ 2025.
Sulla base dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 cc, puo' ritenersi assolto l'onere in merito alla esistenza, nel caso in esame dei requisiti sia oggettivi che soggettivi per la tutela possessoria invocata, per effetto della produzione documentale, dalla messaggistica, dalle fotografie, dalle dichiarazioni rese dagli informatori nonche' ex art. 115 e segg cpc per mancata contestazione .
Anche le prove orali per come articolate da entrambe le parti in questa fase di merito del giudizio, sia per interpello che per prova testimoniale, nulla di piu', rispetto a quanto gia' emerso e dimostrato, avrebbero apportato in termini di utilita' ai fini della decisione, tant'e' che con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18 settembre u.s, tenutasi con la modalita' cartolare, ex art 127 ter cpc, si e' ritenuta la causa sufficientemente istruita.
I messaggi e le diffide inviate alla ricorrente, , da e , con Parte_1 CP_3 CP_5
cui le hanno intimato la rimozione dal posto auto delle sue cose (cfr. docc. 4 e 5 ricorso) sono la dimostrazione del riconoscimento da parte dei predetti resistenti/convenuti del potere di fatto vantato sulla cosa da parte dell'attrice.
Anche l'allegazione dell'attrice di aver esercitato il possesso per il tramite del proprio marito, sig.
, e di un amico di famiglia, consentendo a essi di parcheggiare le rispettive moto nel box, Per_1
ritratte nelle fotografie depositate agli atti ha trovato conferma anche nel corso dell'audizione dei sommari informatori, e oltre che dalle stesse difese di parte Testimone_1 Testimone_2
convenuta che l'hanno confermato. Ed infatti, che la moto nera raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attrice sia di proprietà del marito della sig.ra è confermato dagli stessi resistenti/convenuti che, nonostante abbiano a Pt_1
più riprese contestato detta circostanza, nella memoria di costituzione e nelle note depositate il
7.03.2024 hanno rispettivamente dedotto che “il motorino di proprietà del marito della SI.ra è Pt_1
ancora presente nel garage condominiale e, più precisamente, staziona stabilmente sul posto auto n. 2” e che
“il marito della SI.ra occupava ed occupa (si ribadisce che la moto non è mai stata spostata, infatti è Pt_1
ancora stabilmente ivi parcheggiata) una sola area del detto posto auto n. 2” ed ancora, poi, nella memoria di costituzione in giudizio dei convenuti nella presente fase di merito depositata il
16.05.2025, alla pag. 4, si afferma testualmente : “…A ciò si aggiunge la ulteriore circostanza, come riportato nell'atto introduttivo cautelare, che l'azione possessoria è stata esperita in quanto sul detto posto auto staziona(va) la moto del coniuge, tale SI. , nonché il motoveicolo di un amico, e che, per tale Per_1
ragione, sarebbe Ella legittimata ad agire per l'azione di reintegra…”
Risulta, quindi, dimostrata la qualità di possessore del box auto n. 2 in capo alla attrice, sig.ra così come il lamentato spoglio che, per costante giurisprudenza, può riguardare anche Pt_1
soltanto una parte del bene (cfr., su tutte, Cass. Civ., Sez. II, 14/06/2017, n. 14797). Ne' ,d'altronde,
i convenuti hanno in alcun modo contestato il fatto che abbia posto in essere la CP_2
condotta allegata dalla ricorrente che, del resto, risulta documentalmente provata anche dal verbale dell'assemblea condominiale del 27.09.2023 depositato in atti, mai contestato.
Quanto ai requisiti della violenza e della clandestinità gli stessi sono sussistenti, benche' contestati dai convenuti, in quanto, come gia' affermato dal giudice del cautelare: “In tema di tutela possessoria, perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, mediante una mera violenza morale, quale una minaccia” (Cass. Civ., Sez. II,
02/12/2013, n. 26985).
Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il rilievo che le motociclette, all'epoca dell'apposizione delle travi di legno e della catena, fossero ancora posteggiate nel box auto, costituisce la dimostrazione che la non abbia inteso dare seguito alle diffide ricevute dai Pt_1
convenuti . Difatti e' stato chiarito che affinché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, come appunto e' nel caso in esame.
Per tale ragione sussiste chiaramente anche l'animus spoliandi che, com'è noto “non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza
o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'“animus spoliandi”. (Cass. Civ., Sez. II, 14/06/2017, n. 14797) ed, invero, e' ritenuto, in generale,insito nella stessa consumazione della condotta di spoglio. Ciò perché – per come evincibile dal riportato svolgimento della vicenda processuale- così essendo rimasti accertati i fatti, l'animus spoliandi puo' ritenersi sussistente in re ipsa, essendosi manifestato mediante la mera realizzazione della condotta di spossessamento, come si verifica quasi sempre.
Rispetto alla legittimazione passiva, e', quindi, emerso che e , sono CP_2 CP_1
rispettivamente l'autore materiale e morale dello spoglio ed anche su tale punto risultano pienamente condivisibili le argomentazioni ed i richiami giurisprudenziali operati con l'ordinanza interdittale.(… Va all'uopo precisato che “affinchè un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorchè non ne sia il mandante, nè lo abbia autorizzato, è necessario - anche per la legittimazione passiva alla relativa azione - che egli sia stato consapevole di trarre vantaggio dalla situazione posta in essere dallo spogliatore” (Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 10/10/2018), n.24967; conf.:
Cass. n. 1222 del 10/02/1997 e n. 6785 del 04/05/2012,) e che “affinchè colui il quale abbia collaborato con
l'autore morale dello spoglio sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177)” (Cassazione civile sez. II, 30/04/2015, (ud. 05/02/2015, dep. 30/04/2015), n.8811).Applicando i richiamati principi ed evidenziando che i convenuti nulla hanno eccepito a tal riguardo, non può negarsi come dell'accertato spoglio, materialmente realizzato da , se ne sia giovata , unendo alla proprietà del CP_2 CP_1
box auto in relativo possesso. Parimenti ha tratto vantaggio dall'avvenuto spoglio atteso che, CP_2 ponendo la trave di legno al centro del posto auto n. 2, ha di fatto ampliato lo spazio del posto auto a destra che, come dedotto dalla ricorrente e non contestato dai resistenti, è di proprietà di ossia la Parte_3
moglie di pag. 6 dell'ordinanza interdittale del 5 agosto 2024) Parte_4
Lo spoglio, quindi, si sostanzia in un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa ed è integrato dalla privazione anche solo parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intero bene, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo: cio' che e' appunto risulta avvenuto perché i non si sono limitati a rimuovere CP_1
lo scooter dal parcheggio, ma hanno di fatto limitato l'utilizzo del posto auto da parte dell'attrice, suddividendolo in due sezioni, dapprima con degli assi di legno e, poi, con delle sbarre di ferro fissate al terreno e con una catena, come agevolmente ricavabile anche dalle fotografie prodotte.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti anche in questa fase di merito, la stessa non merita accoglimento per quanto di seguito. I convenuti affermano che :
“…non ha prodotto alcun titolo valido che possa configurare l'uso esclusivo…del detto posto auto…”.
(tredicesima riga dal basso della pag. 7) e, inoltre, perché “…si scontra con la rivendica della proprietà della sig.ra , che non è stato assolutamente contestato dalla ricorrente…”; infine, perché” il diritto CP_1
possessorio (della è stato rivendicato per interposta persona ossia perché il coniuge e un amico ivi Pt_1
posteggiava la moto…” Sul punto, e' agevole rilevare che il possesso e la proprietà sono due istituti giuridici distinti e che nella previsione di cui all'art. 1140, 2 c.c. , e' tutelato anche il possesso mediato, come avvenuto nel caso in esame in cui, per quanto emerso pacificamente dalla istruttoria svolta, la sig.ra ha consentito al proprio coniuge e ad un Pt_1 Persona_1
amico di parcheggiare i rispettivi veicoli in quel posto auto prima che la sig.ra lo CP_1
Per_ acquistasse, con l'atto pubblico per notar , senza aver subito, fino ad allora, alcuna molestia o spoglio. È, altresì, importante rimarcare che non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio.
Invero, l'oggetto sostanziale dell'azione di reintegrazione (prevista dall' art. 1168 c.c.) presenta una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria – non necessariamente sottesa- in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo dello spoglio, con la conseguenza che la relativa tutela processuale non è strumentale, né, quindi, cautelare, se non in quel senso, generico ed indiretto, che è inerente all'essenza della protezione della situazione di fatto.
Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata in quanto sono emersi i presupposti sia dal punto di vista oggettivo dell'avvenuto spoglio, che dal punto di vista soggettivo, con riguardo all'animus spoliandi, entrambi scrutinati dai provvedimenti resi nella fase interdittale.
In sintesi, quindi, l'esistenza dello spoglio postula, oltre all'elemento oggettivo, rappresentato dalla privazione permanente del possesso, il concorso dell'elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, con la precisazione che tale presunta volontà contraria può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con la volontà di ledere l'altrui possesso che nel caso in esame difettano del tutto.
Per le sovraesposte argomentazioni, essendo stato provato l'intervenuto spoglio ai danni della ricorrente-attrice, la domanda è fondata, con la conseguenza che in questa sede debbono essere integralmente confermati i provvedimenti interdittali emessi ed in particolare l'ordinanza resa in data 05.08.2024 e quella del Collegio dell'11.11.2024 e del 07.05.2025 a seguito del rigetto del reclamo;
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del
D.M. 55/14 E 147/22, parametri medi, applicato lo scaglione di valore, in relazione all'attivita' effettivamente espletata, operata una congrua riduzione del 50% in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate e della fase istruttoria limitata alla mera produzione documentale,
Nulla per le spese processuali della convenuta rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma i provvedimenti interdittali emessi in danno dei convenuti, in particolare l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa in data 05.08.2024 e le decisioni del Collegio che ha respinto i reclami con le ordinanze dell'11.11.2024 e del 07.05.2025;
2. condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell' attrice, che liquida, per la fase di merito, in euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap , se dovuti come per legge;
3. Nulla per le spese di , contumace. Controparte_3
Così deciso in Campobasso il 18 ottobre 2025.
Il G.O.
NA DI