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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3363/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, c.f. , in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
“Azienda Agricola Spasiano” elettivamente domiciliata in Albanella (Sa), fraz. Matinella, Via Michelangelo n.2, presso lo studio dell'Avv. Ezio Catauro come da procura allegata al ricorso introduttivo
Opponente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38, presso l'Avvocatura dell' , in uno all'Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in CP_1 forza di procura generale ad lites del 23.1.23 n.37590 Rep. – Racc.7131 per notar di Per_1
Fiumicino
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
D'accordo le parti sulla dichiarazione di cessata materia del contendere , il procuratore dell'opponente conclude perché l' sia condannato al pagamento delle spese del giudizio . CP_1
L' insiste per la compensazione delle spese . CP_1
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento dell' ordinanza di ingiunzione n. OI- 001762915, relativa ad atto di accertamento n. .7202.14/11/2018.0186724 del 14/11/2018 CP_1 riferito all'anno 2017 e avente un importo pari ad euro 8.233,61 (di cui € 8.224,56 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 quali spese di notifica), e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001762914 relativa ad atto di accertamento n. .7202.10/05/2024.0110945 del 31/07/2019 riferito all'anno CP_1
2016 e avente un importo pari ad euro 1.802,75 (di cui € 1.793,70 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,05 quali spese di notifica); il ricorrente eccepiva la illegittimità di tali ordinanze per omessa notificazione dei prodromici atti di accertamento e contestazione dell'addebito, per difetto di motivazione, omissione di contestazione, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981, nonché per intervenuta prescrizione;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito CP_ di “revocare le seguenti ordinanze ingiunzioni emesse dall' sede di Battipaglia, in persona del Direttore pro tempore, Dott.ssa in data 10/05/2024, e notificate il 22/05/2024 e Persona_2 precisamente:- l'ordinanza ingiunzione ordinanza ingiunzione n. OI-001762915 relativa ad atto di accertamento n. 7202.14/11/2018.0186724 del 14/11/2018 riferito all'anno 2017; - l'ordinanza CP_1 ingiunzione n. OI-001762914 relativa ad atto di accertamento n. 7202.10/05/2024.0110945 del CP_1
31/07/2019 riferito all'anno 2016; in quanto infondate, ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici;
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione CP_ del diritto dell' di procedere alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative e, per l'effetto, annullare le richiamate ordinanze ingiunzioni e tutti gli atti presupposti;
in subordine, RIDURRE le sanzioni irrogate al minimo edittale;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere atteso l'avvenuto annullamento in via di autotutela delle ordinanze ingiudnzioni opposte
.
All'udienza del 10 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
L'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte da parte dell impone una pronuncia di CP_1 cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, dal momento che l' ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_1
Per quanto riguarda le spese del giudizio , si reputa comunque equa una integrale compensazione tra le parti in quanto deve comunque apprezzarsi il comportamento dell' che , in assenza di istanze CP_1 di annullamento proposte in via amministrativa , ha ritenuto comunque di dover annullare le ordinanze ingiunzioni prima ancora dell'udienza fissata per la discussione della causa e ciò prendendo unicamente atto della giurisprudenza ormai prevalente su alcune delle questioni sollevate in ricorso.
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese interamente compensate tra le parti.
Salerno 10 luglio 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio