Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24805/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24805/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Paolo Rinaldi e dall'Abg. Martina Cappa del Foro di Vallo della Lucania, giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale avv. giusta procura per Notar Controparte_2 Persona_1 di IL (rep. n. 19073, racc. n. 7563 del 20.10.2015), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cardini e dall'avv. Elisabetta Scotti del Foro di
IL giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e porre nel nulla
pagina 1 di 6
8748/23, emesso dal Tribunale di IL all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n. 14822/23 per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n.
8748/2023 – r.g. 14822/2023 - del 10 maggio 2023, emesso dal Tribunale di
IL e notificato in data 13 maggio 2023 – 24 maggio 2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare la
[...]
cf: - p.iva Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_3 con sede legale in Roma (RM), Via Di Tor Bella Monaca SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore della stessa Signor
[...]
, cf: , domiciliato in Roma (RM), via Magna Grecia Pt_2 C.F._1
n.117, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in IL, Corso di Porta Vittoria, 4, della somma di Euro 39.738,88 per i titoli di cui in narrativa, oltre agli interessi calcolati nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex
T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per
l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc. 4) dalla scadenza sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Oggetto: somministrazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società , ha instato per la condanna Parte_1 di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di € 39.738,88 oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione deducendo Parte_1 la mancanza di prova documentale del contratto di somministrazione inter partes e l'erroneità del credito ingiunto.
costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, ha dedotto: a) di aver inviato all'odierna opponente, in data
6.7.2021, apposita comunicazione per informarla del fatto che dal 1.7.2021 la fornitura di energia elettrica nei suoi confronti sarebbe stata effettuata, nell'ambito del “servizio a tutele graduali” (servizio operativo per le piccole imprese, come quella opponente, che alla data di cessazione del “servizio di maggior tutela” erano sprovviste di un fornitore di energia elettrica), dalla medesima opposta, specificando, altresì, le condizioni economiche della fornitura e la facoltà per l'utente di passare al “mercato libero”; b) che, in data 14.10.2021, l'utente era passata al “mercato libero”, stipulando un contratto di somministrazione di energia elettrica sempre con l'odierna opposta;
c) che il rapporto di somministrazione inter partes era cessato il
14.4.2022; d) la correttezza degli importi fatturati, in quanto corrispondenti alle condizioni economiche comunicate all'utente.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa pagina 3 di 6 oralmente dai difensori delle parti all'udienza del 5.12.2024 ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Premesso, infatti, che, com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
n. 13533/2001), deve osservarsi che, mediante la produzione in atti della comunicazione del 6.7.2021 (doc. 8) di attivazione del “servizio a tutele graduali” per la fornitura di energia elettrica (contenente tra l'altro le condizioni economiche della fornitura), la ricezione della quale non è stata minimamente contestata dall'utente, del contratto di somministrazione stipulato in data 11.10.2021 (docc. 9 e 10), nonché delle fatture emesse dalla somministrante e contenente l'analitica indicazione delle tariffe applicate e dei dati di consumo rilevati (doc. 1) – documentazione non contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla società opponente – la società ha sufficientemente assolto l'onere probatorio sulla CP_1 stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo del diritto di credito vantato in giudizio per € 39.738,88.
A ciò si aggiunga, poi, che, in ogni caso, alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente neanche in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di né in CP_1 relazione alla correttezza e congruità dei costi fatturati, né in relazione all'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del misuratore, ovvero alla pagina 4 di 6 rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, essendosi la predetta opponente limitata a muovere generiche contestazioni in ordine alla mancanza di prova da parte dell'opposta del credito ingiunto.
E dovendosi, in proposito, ricordare, per un verso, che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/2020) e, per altro verso, che, come anche condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13605/2019), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione.
Per ciò che concerne, infine, l'esatto ammontare del credito ingiunto deve osservarsi che, a fronte delle puntuali spiegazioni offerte dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta (e corroborate dall'esame della documentazione sopra richiamata) circa la riconducibilità del credito ingiunto a due distinti rapporti di somministrazione (l'uno, come visto, riconducibile al “servizio a tutele graduali” e l'altro al “mercato libero”) e, quindi, a due sistemi di fatturazione differenti, con conseguente irrilevanza della dicitura “i precedenti pagamenti risultano regolari” contenuta nelle fatture emesse nell'ambito di un diverso rapporto di somministrazione, alcuna ulteriore e diversa ragione di contestazione è stata specificamente sollevata dall'opponente rispetto al quantum ingiunto.
Pertanto, per tutto quanto detto, in assenza di prova dell'adempimento da parte dell'opponente della sua obbligazione di pagamento dei corrispettivi pagina 5 di 6 della somministrazione di energia elettrica, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Controparte_4
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- condanna alla rifusione in Controparte_4 favore di delle spese di lite, liquidate in € 4.550,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
IL, 3.1.2025 la Giudice
Francesca Avancini
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