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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2680/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulia Pantani che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione;
disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocazione prevalente presso di lei e libertà di contatti quotidiani con il padre, come pagina 1 di 5 all'attualità; prevedere che quando il padre sarà uscito di prigione, previ accordi con la madre, i figli possano stare con il padre un pomeriggio a settimana con cena e un giorno nel fine settimana, alternando sabati e domeniche;
porre a carico del padre finché si trova in carcere la somma di € 100,00 mensili complessivi quale contributo al mantenimento dei figli;
da quando uscirà dal carcere la somma mensile di €400,00 (€ 200,00 per ciascuno) oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.2.2025 ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile il 15.3.2015 in MA (Repubblica di MA) con
[...]
dalla cui unione erano nati i figli e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2
rispettivamente il 2.4.2013 ed il 27.11.2017. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa degli agiti maltrattanti e violenti del marito, anche a causa dell'abuso di alcool, sicché la ricorrente nel 2022 aveva lasciato la casa coniugale sporgendo denuncia presso i Carabinieri e la Questura. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento esclusivo di entrambi i figli, la previsione a carico del padre della complessiva somma di € 400,00 a titolo di mantenimento dei minori, con suddivisione in pari misura delle spese straordinarie.
All'udienza del 29.5.2025, in contumacia del resistente, previa audizione della parte il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo le parti cittadini mauriziani, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e di pagina 2 di 5 aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della situazione. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per la prosecuzione del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli e . Persona_1 Persona_2
In particolare, il resistente risulta attualmente detenuto presso la casa circondariale di
Sollicciano (FI) dall'agosto 2024, in esecuzione di pena detentiva comminata per il reato di furto. Tuttavia, è in attesa dell'udienza fissata per il mese di luglio per la sostituzione della detenzione con altra modalità di esecuzione della pena. Sicché appare opportuno, allo stato, derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso previsto dall'art. 337 c.c., affidando i minori in via esclusiva alla madre, che si occupa di loro quotidianamente da sola, salvo mantenere la necessità di condivisione delle decisioni di maggior interesse per i figli. La ricorrente, infatti, ha evidenziato che a seguito dell'arresto l'atteggiamento del padre è radicalmente mutato, avendo lo stesso manifestato in modo continuativo interesse per i figli, con i quali ormai, debitamente autorizzato, intrattiene quotidiani contatti telefonici. La ricorrente ha anche riferito del modo affettuoso in cui i figli parlano con il padre, della cui situazione sono stati resi edotti dalla madre, e di come siano in attesa di poterlo incontrare liberamente al di fuori del carcere.
Quanto ai provvedimenti economici per i figli, appare accoglibile la richiesta della ricorrente che quantifica ad oggi il contributo da porsi a carico del padre tenendo conto del suo stato detentivo, che gli consente di svolgere una modesta attività lavorativa una volta ogni tre mesi, con reddito minimale;
la ricorrente invece ha un reddito da lavoro di circa €
900,00 mensili e percepisce l'assegno unico di € 402,00 mensili, ma è gravata da canone locativo per € 500,00- Al momento in cui lascerà il carcere e gli sarà consentito di CP_1 svolgere attività lavorativa, il contributo sarà aumentato ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio).
Entrambi i genitori, poi, dovranno contribuire in pari misura alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese di lite che, tenuto conto della natura e dello svolgimento del processo, e dell'assenza di istruttoria, si liquidano in complessivi € 4.377,36 di cui € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali ed € 927,36 per CAP e IVA.
pagina 3 di 5 In difetto di dedotta e comprovata trascrizione, non vi è luogo all'invio all'ufficio di stato civile.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
MA (REPUBBLICA DI MAURITIUS) il 6.4.1990, e Controparte_1
nato a [...] il [...];
[...]
affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocazione Persona_1 Persona_2 prelevante presso di lei, e libertà di contatti quotidiani con il padre, come all'attualità; quando il padre sarà uscito di prigione, previ accordi con la madre, i figli possano stare con il padre un pomeriggio a settimana con cena e un giorno nel fine settimana, alternando sabati e domeniche;
pone a carico di , la somma complessiva di € 100,00 mensili Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da aumentarsi ad €400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno) quando uscirà dal carcere, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite pari ad Controparte_1
€ 4.377,36 come sopra liquidate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 29 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2680/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulia Pantani che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione;
disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocazione prevalente presso di lei e libertà di contatti quotidiani con il padre, come pagina 1 di 5 all'attualità; prevedere che quando il padre sarà uscito di prigione, previ accordi con la madre, i figli possano stare con il padre un pomeriggio a settimana con cena e un giorno nel fine settimana, alternando sabati e domeniche;
porre a carico del padre finché si trova in carcere la somma di € 100,00 mensili complessivi quale contributo al mantenimento dei figli;
da quando uscirà dal carcere la somma mensile di €400,00 (€ 200,00 per ciascuno) oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.2.2025 ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile il 15.3.2015 in MA (Repubblica di MA) con
[...]
dalla cui unione erano nati i figli e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2
rispettivamente il 2.4.2013 ed il 27.11.2017. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa degli agiti maltrattanti e violenti del marito, anche a causa dell'abuso di alcool, sicché la ricorrente nel 2022 aveva lasciato la casa coniugale sporgendo denuncia presso i Carabinieri e la Questura. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento esclusivo di entrambi i figli, la previsione a carico del padre della complessiva somma di € 400,00 a titolo di mantenimento dei minori, con suddivisione in pari misura delle spese straordinarie.
All'udienza del 29.5.2025, in contumacia del resistente, previa audizione della parte il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo le parti cittadini mauriziani, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e di pagina 2 di 5 aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della situazione. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per la prosecuzione del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli e . Persona_1 Persona_2
In particolare, il resistente risulta attualmente detenuto presso la casa circondariale di
Sollicciano (FI) dall'agosto 2024, in esecuzione di pena detentiva comminata per il reato di furto. Tuttavia, è in attesa dell'udienza fissata per il mese di luglio per la sostituzione della detenzione con altra modalità di esecuzione della pena. Sicché appare opportuno, allo stato, derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso previsto dall'art. 337 c.c., affidando i minori in via esclusiva alla madre, che si occupa di loro quotidianamente da sola, salvo mantenere la necessità di condivisione delle decisioni di maggior interesse per i figli. La ricorrente, infatti, ha evidenziato che a seguito dell'arresto l'atteggiamento del padre è radicalmente mutato, avendo lo stesso manifestato in modo continuativo interesse per i figli, con i quali ormai, debitamente autorizzato, intrattiene quotidiani contatti telefonici. La ricorrente ha anche riferito del modo affettuoso in cui i figli parlano con il padre, della cui situazione sono stati resi edotti dalla madre, e di come siano in attesa di poterlo incontrare liberamente al di fuori del carcere.
Quanto ai provvedimenti economici per i figli, appare accoglibile la richiesta della ricorrente che quantifica ad oggi il contributo da porsi a carico del padre tenendo conto del suo stato detentivo, che gli consente di svolgere una modesta attività lavorativa una volta ogni tre mesi, con reddito minimale;
la ricorrente invece ha un reddito da lavoro di circa €
900,00 mensili e percepisce l'assegno unico di € 402,00 mensili, ma è gravata da canone locativo per € 500,00- Al momento in cui lascerà il carcere e gli sarà consentito di CP_1 svolgere attività lavorativa, il contributo sarà aumentato ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio).
Entrambi i genitori, poi, dovranno contribuire in pari misura alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive.
In punto di spese, il resistente soccombente dovrà rimborsare a controparte le spese di lite che, tenuto conto della natura e dello svolgimento del processo, e dell'assenza di istruttoria, si liquidano in complessivi € 4.377,36 di cui € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per spese generali ed € 927,36 per CAP e IVA.
pagina 3 di 5 In difetto di dedotta e comprovata trascrizione, non vi è luogo all'invio all'ufficio di stato civile.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
MA (REPUBBLICA DI MAURITIUS) il 6.4.1990, e Controparte_1
nato a [...] il [...];
[...]
affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con collocazione Persona_1 Persona_2 prelevante presso di lei, e libertà di contatti quotidiani con il padre, come all'attualità; quando il padre sarà uscito di prigione, previ accordi con la madre, i figli possano stare con il padre un pomeriggio a settimana con cena e un giorno nel fine settimana, alternando sabati e domeniche;
pone a carico di , la somma complessiva di € 100,00 mensili Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da aumentarsi ad €400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno) quando uscirà dal carcere, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite pari ad Controparte_1
€ 4.377,36 come sopra liquidate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 29 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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