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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 04/11/2021 e contraddistinta dal n.3066/2021, iscritto al n.1937/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Marta Parte_1 C.F._1
Lanzara, C.F. , in virtù di procura alle liti in calce all'atto intro- C.F._2
duttivo del giudizio di primo grado pec: : Email_1
-appellante-
e
, C.F. in persona del Direttore Generale leg.le Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e dif.sa, giusta procura in calce all'atto di appello notificato, REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
dall'avv. Maria Dulvi Corcione, C.F. , pec: C.F._3 [...]
Email_2
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.04.2022 propo- Parte_1
neva appello avverso la sentenza di rigetto indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.3140/2019 del R.G., promossa dall'attuale appellante nei confronti di avente ad oggetto la dichiarazione di responsabilità dei medici Controparte_1
dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di ZU nell'esecuzione dell'intervento chi-
rurgico di installazione di una protesi dell'anca sinistra con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
2. L'attore, affetto da una grave “coxartrosi sinistra”, allegava che l'intervento nell'
immediatezza sembrava riuscito bene, con un decorso post-operatorio nei limiti, salvo poi causare nel paziente difficoltà nel deambulare con una involuzione dei muscoli della coscia e del gluteo che gli comportava una estrema riduzione della forza e della sensibilità che accertava essere stata causata da una lesione del nervo ileo-ipsoas di sinistra, da attribuire ad una errata manovra in fase di intervento.
3. l si costituiva in giudizio contestando la domanda ed il giudice, Controparte_1
all'esito dell'istruttoria, costituita da una CTU medico legale, non avendo il giudice ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, rigettava la domanda aderendo alla disamina operata dai CCTTUU che non rintracciavano alcuna responsabilità per gli operatori.
4. Con il gravame sottopone alla Corte un unico motivo di appello Parte_2
incentrato sull'errata mancata declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria.
Evidenziava come la responsabilità della convenuta fosse di natura contrattuale e l'onere della prova prevede che il paziente danneggiato doveva semplicemente di-
mostrare l'intervenuta conclusione del contratto, la sussistenza del danno lamentato
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nonché del nesso causale tra detto danno e l'inadempimento della struttura o dei me-
dici, inteso come comportamento astrattamente idoneo a causare quel danno, da al-
legarsi, gravando sul convenuto la prova di aver correttamente adempiuto la presta-
zione o l'insussistenza del nesso di causalità dipendendo il danno da un evento imprevisto e imprevedibile. Illustrava anche la posizione delle parti in merito al ricono-
scimento del danno e quelle inerenti l'accertamento del nesso di causalità. Nella fatti-
specie in esame la consulenza espletata riconosceva la presenza nell'attore di una assonotmesi, cioè di una grave lesione nervosa da ricondurre, secondo l'analisi dei
CTP, all'operazione chirurgica alla quale era sottoposto. I CCTTUU, al riguardo Pt_2
riconoscevano la presenza di una patologia sopravvenuta successivamente all'inter-
vento subìto, considerata frutto di “complicanza imprevedibile”. L'appellante riteneva invece dimostrato che fosse di natura iatrogena, causata dalla posizione in cui era posto il paziente sul tavolo operatorio, in alternativa dalla imperizia nell'uso degli stru-
menti chirurgici, cioè per imperizia ed il giudice omette qualsiasi ulteriore accerta-
mento, pur in presenza di espresse richieste di parte attrice, anche in ordine ad un eventuale supplemento di perizia o comunque in ordine alle prove orali, non ammesse e quindi non esperite, finalizzate a dimostrare l'incidenza dei danni riportati dall'attore nello svolgimento della vita quotidiana, nonché
della vita sociale e lavorativa.
Queste le conclusioni dell'appellante: “In via istruttoria Si reitera la richiesta di prova testimoniale non esperita, nonché, ove ritenuto necessario, anche la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, previa nomina di un nuovo collegio di periti perché
venga accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta e quantificati i postumi invalidanti in misura non inferiore al 30% o in quella maggiore o minore o minore ritenuta congrua dal collegio peritale e conseguentemente in accoglimento del presente appello, annullare o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l'illegittimo comportamento tenuto e
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conseguentemente condannare la stessa al risarcimento dei danni derivati dall' inter-
vento subito il 04.10.16 presso l' Ospedale Santa Maria delle Grazie di ZU e quindi al pagamento in favore dell'appellante delle seguenti voci di: danno biologico,
danno morale, danno esistenziale, danno da perdita di chanches e danno incidente sulla capacità lavorativa generica, quantificato quindi in totale in € 300.000/00 o a quella somma che la Corte d'Appello riterrà opportuna e congrua. OLTRE - al danno esistenziale - risarcibile ex art. 2043 c.c. - consistente nel pregiudizio che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona e nel caso di specie è innegabile la sua configurazione attesa l'alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali a cui il sig. è stato - suo malgrado - costretto, da liquidarsi in via equitativa, ovvero a Pt_1
seguito di prova testimoniale già articolata, previa remissione della causa sul ruolo istruttorio;
- al danno da perdita di chances,, ossia relativo alla perdita della possibilità
che il sig. ebbe a subire al fine di ottenere un futuro risultato utile con conse- Pt_1
guente vantaggio economico, qualificabile e quantificabile;
- nonché a quello incidente sulla capacità lavorativa generica da valutarsi in base a criteri equitativi ed in ogni caso commisurato alla reale entità del danno biologico. - il tutto oltre interessi legali e/o compensativi dal giorno dell'evento al saldo sulle suddette voci di danno, con vit-
toria di spese ed onorari di lite. Ai sensi dell'art. 9 l. 488/1999 e successive modifica-
zioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ma il contri-
buto unificato non è dovuto stante l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a Spese
dello Stato.”
5. eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per- Controparte_1
ché l'appellante prospettava di dover reinterpretare la CTU, che invece era completa ed esaustiva nel non riconoscere la responsabilità dei sanitari dell Controparte_2
non riscontrando il nesso causale tra l'operato dei sanitari di ZU e quanto
[...]
accaduto all'attore. Il tutto sulla base della copiosa e dettagliata documentazione me-
dica probante presente nel fascicolo di parte. I sanitari agivano rispettando i protocolli
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come dimostrato dalla cartella clinica. I CC.TT.UU. motivavano l'inesistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari ed i postumi lamentati affermando che era corretto intervenire chirurgicamente, mediante applicazione di protesi, così come l'adozione della via di accesso postero-laterale, che offre il vantaggio di non essere particolarmente invasiva, l'intervento era correttamente eseguito e non vi furono ca-
renze assistenziali e terapeutiche perché anche la fase post-operatoria era adeguata e la protesi risultava ben posizionata e biomeccanicamente valida e funzionale La
complicanza che si manifestava, considerata la sede del nervo interessato e il tipo d'intervento chirurgico, non era prevedibile, e comunque era prontamente individuata e monitorata fino alla risoluzione in data 23/06/2017, quando veniva eseguito l'ultimo controllo ambulatoriale, che mostrava ROM articolare completo, deambulazione nella norma, non zoppia, pertanto una condizione di recupero e assenza di danno.
La sopravvenuta neuroprassia, per i consulenti, era riconducibile alle patologie neu-
rologiche pregresse da cui era affetto l'attore.
Le critiche mosse all'elaborato erano oggetto di precisa replica da parte dei consulenti con analitica motivazione da parte del Collegio peritale, tramite ampi riferimenti alla letteratura scientifica nazionale e internazionale di riferimento.
L'appellante chiedeva di: “- Rigettare l'appello proposto dal sig. , in Parte_1
quanto del tutto pretestuoso ed infondato e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- Rigettare tutte le istanze istruttorie in quanto del tutto prete-
stuose ed assolutamente infondate, in particolare la richiesta di rinnovazione della
CTU, assolutamente ininfluente e superflua considerato l'elaborato peritale allegato in atti assolutamente chiaro ed esaustivo;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite anche in ragione del doppio grado di giudizio.”
6. All'udienza del 22.10.2014 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
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Motivi della decisione
7. La Corte ritiene la causa istruita, la CTU redatta in primo grado convincente e la prova per testi articolata sul quantum debeatur non necessaria. Non ammette quindi l'integrazione istruttoria chiesta dall'appellante. La CTU già espletata è assolutamente convincente, esaustiva, completa, logica e ben motivata, anche nel replicare alle os-
servazioni proposte dai CTP.
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato non risultando condividibili le critiche mosse dall'infortunato alla CTU di riferimento della sentenza impugnata, con partico-
lare riferimento alla “complicanza imprevedibile” che gli ausiliari riscontravano.
La struttura della CTU merita di essere ricapitolata al fine di evidenziarle le ragioni che la Corte rintraccia per giudicarla valido riferimento del giudizio.
I consulenti in sostanza accertavano la natura della patologia pregressa dell , Pt_1
Cont correttamente diagnosticata dai medici della constatavano la correttezza della scelta di intervenire chirurgicamente, mediante applicazione di protesi;
giudicavano corretta la tecnica adottata per l'intervento non essendovi “alcun appunto da muovere sul tipo di accesso adottato” e ritenevano corretta l'esecuzione dell'intervento “aspetto che emerge clinicamente e che trova, soprattutto, conferma strumentale;
difatti tutti gli rx eseguiti evidenziano un corretto inserimento della protesi”.
Riconoscevano la patologia dalla quale è affetto l'attore, neuroprassia del nervo fe-
morale, cioè “un'alterazione di un nervo riconducibile a problematiche ischemiche,
compressive o ad una lesione diretta” ed affermavano che durante l'intervento vi era stata una stimolazione (compressione o ischemia indotta dalla compressione) del nervo “con conseguente sofferenza ischemico-vascolare a carico del nervo femorale,
responsabile della successiva neuroprassia”. Evidenziavano come non fossero pre-
senti altri aspetti che potessero giustificare la patologia e la compatibilità con l'inter-
vento chirurgico.
Precisavano che la gestione post-operatoria era stata inappuntabile.
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Qualificavano, in sintesi, la neuroprassia come complicanza dell'intervento chirurgico che specificavano essere “assai rara” tanto che l'incidenza, in letteratura, su tutti i nervi, con maggior frequenza per quello sciatico, è del 2/3% e la giudicavano inevita-
bile, non riconducibile ad alcun errore da parte dei sanitari intervenuti.
In merito alle osservazioni dei CTP di parte attrice evidenziavano come l'assunto da loro perorato, cioè che la patologia non fosse precedente l'operazione chirurgica, era stata riferita dagli stessi CCTTUU ma che ciò non implicava la sussistenza di respon-
sabilità. Rilevavano come il parallelo proposto dai CTP con un intervento tiroideo fosse assolutamente non calzante per le differenze degli organi interessati.
L'excursus della relazione è quindi completo e l'elaborato è chiaro, logico ed assolu-
tamente condivisibile, al contrario delle critiche mosse dai consulenti di parte.
Tanto esposto, la Corte evidenzia come il punto fondamentale del giudizio non sia costituito dall'esistenza o meno del nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento lesivo, acclarato ed evidenziato chiaramente dagli stessi CCTTUU, e neppure nella difficoltà o meno dell'operazione alla quale il paziente era sottoposto sulla quale l'ap-
pellante si dilunga. Il punto cardine, chiaramente esaminato dai CCTTUU, è costituito dalla prevedibilità o meno della complicanza riscontrata.
La S.C., con la sentenza n. 5128/2020 statuisce che: ”ove sia dedotta una responsa-
bilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento)
e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a ca-
rico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impreve-
dibile”. La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto total-
mente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare
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l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento”, “la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giu-
dizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”. L'attore è tenuto a provare, anche attra-
verso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del me-
dico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (più
probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sen-
tenza n. 8114/2022). Il nesso di causalità, nella fattispecie in esame, è esistente e l'indagine è incentrata nella verifica della sussistenza della colpevolezza del medico,
non sussistendo inadempimento imputabile senza colpa.
Il verificarsi di una complicanza non comporta ex sé l'esclusione dell'errore, come specifica la S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (conforme alla sen-
tenza n. 13328/2015), secondo la quale per complicanza deve intendersi un evento,
insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile e che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218
c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Il punto non è l'incidenza statistica
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del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario la S.C., con la sentenza n. 24074/2017
(conforme sentenza n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, di-
mostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del mo-
mento. Il punto, in sostanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'ac-
caduto che potesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non imputabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimostrare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C.
n. 20101/2009; n. 1538/2010; n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In man-
canza la responsabilità del medico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n.
28991/2019).
La necessaria prova dell'adempimento, nella fattispecie in esame, era fornita dai CCT-
TUU che ricostruivano tutta la vicenda clinica in esame, dalla diagnosi alla fase post operatoria così da non lasciare spazio a presunzioni. La condotta tenuta dai sanitari era giudicata assolutamente corretta con particolare riguardo alla tecnica ed alle mo-
dalità dell'intervento e l'accaduto era qualificato come non prevedibile, facente parte di una statistica di complicanze insorte ed assolutamente rare. La fattispecie rientra quindi a pieno titolo tra quelle per le quali, nonostante il nesso di causalità deve essere esclusa la responsabilità dei sanitari, perché le lesioni era un evento imprevedibile non frutto di condotta inadempiente.
9. L'appello è quindi rigettato e l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado, essendo soccombente, con quantificazione del dovuto in applicazione del tariffario in vigore tenendo conto del valore indeterminato della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste.
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- L'appellante ha versato in atti la delibera n. 486/2022 di ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato. Non ha prodotto l'istanza finale di Parte_1
liquidazione. La Corte si riserva quindi di provvedere in proposito all'esito della produ-
zione della predetta istanza correlata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti originari e sopravvenuti ex lege necessari a tal di liquidazione che dovrà
essere corredata dalla documentazione comprovante la titolarità del diritto.
- Sussistono i requisiti oggettivi richiesti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per . Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza del Tribunale di Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04/11/2021 e contraddi-
stinta dal n.3066/2021,
- Rigetta l'appello
- Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1
della , che liquida in €. 4.996,00 per competenze, oltre spese Controparte_1
generali, iva e cpa come per legge;
- Fatta salva ogni verifica, in concreto, all'atto della riscossione, dichiara la sussi-
stenza, per , dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore im- Parte_1
porto pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 14.3 .2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 04/11/2021 e contraddistinta dal n.3066/2021, iscritto al n.1937/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Marta Parte_1 C.F._1
Lanzara, C.F. , in virtù di procura alle liti in calce all'atto intro- C.F._2
duttivo del giudizio di primo grado pec: : Email_1
-appellante-
e
, C.F. in persona del Direttore Generale leg.le Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e dif.sa, giusta procura in calce all'atto di appello notificato, REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
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dall'avv. Maria Dulvi Corcione, C.F. , pec: C.F._3 [...]
Email_2
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.04.2022 propo- Parte_1
neva appello avverso la sentenza di rigetto indicata in epigrafe, resa nella causa civile iscritta al n.3140/2019 del R.G., promossa dall'attuale appellante nei confronti di avente ad oggetto la dichiarazione di responsabilità dei medici Controparte_1
dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di ZU nell'esecuzione dell'intervento chi-
rurgico di installazione di una protesi dell'anca sinistra con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
2. L'attore, affetto da una grave “coxartrosi sinistra”, allegava che l'intervento nell'
immediatezza sembrava riuscito bene, con un decorso post-operatorio nei limiti, salvo poi causare nel paziente difficoltà nel deambulare con una involuzione dei muscoli della coscia e del gluteo che gli comportava una estrema riduzione della forza e della sensibilità che accertava essere stata causata da una lesione del nervo ileo-ipsoas di sinistra, da attribuire ad una errata manovra in fase di intervento.
3. l si costituiva in giudizio contestando la domanda ed il giudice, Controparte_1
all'esito dell'istruttoria, costituita da una CTU medico legale, non avendo il giudice ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, rigettava la domanda aderendo alla disamina operata dai CCTTUU che non rintracciavano alcuna responsabilità per gli operatori.
4. Con il gravame sottopone alla Corte un unico motivo di appello Parte_2
incentrato sull'errata mancata declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria.
Evidenziava come la responsabilità della convenuta fosse di natura contrattuale e l'onere della prova prevede che il paziente danneggiato doveva semplicemente di-
mostrare l'intervenuta conclusione del contratto, la sussistenza del danno lamentato
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nonché del nesso causale tra detto danno e l'inadempimento della struttura o dei me-
dici, inteso come comportamento astrattamente idoneo a causare quel danno, da al-
legarsi, gravando sul convenuto la prova di aver correttamente adempiuto la presta-
zione o l'insussistenza del nesso di causalità dipendendo il danno da un evento imprevisto e imprevedibile. Illustrava anche la posizione delle parti in merito al ricono-
scimento del danno e quelle inerenti l'accertamento del nesso di causalità. Nella fatti-
specie in esame la consulenza espletata riconosceva la presenza nell'attore di una assonotmesi, cioè di una grave lesione nervosa da ricondurre, secondo l'analisi dei
CTP, all'operazione chirurgica alla quale era sottoposto. I CCTTUU, al riguardo Pt_2
riconoscevano la presenza di una patologia sopravvenuta successivamente all'inter-
vento subìto, considerata frutto di “complicanza imprevedibile”. L'appellante riteneva invece dimostrato che fosse di natura iatrogena, causata dalla posizione in cui era posto il paziente sul tavolo operatorio, in alternativa dalla imperizia nell'uso degli stru-
menti chirurgici, cioè per imperizia ed il giudice omette qualsiasi ulteriore accerta-
mento, pur in presenza di espresse richieste di parte attrice, anche in ordine ad un eventuale supplemento di perizia o comunque in ordine alle prove orali, non ammesse e quindi non esperite, finalizzate a dimostrare l'incidenza dei danni riportati dall'attore nello svolgimento della vita quotidiana, nonché
della vita sociale e lavorativa.
Queste le conclusioni dell'appellante: “In via istruttoria Si reitera la richiesta di prova testimoniale non esperita, nonché, ove ritenuto necessario, anche la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, previa nomina di un nuovo collegio di periti perché
venga accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta e quantificati i postumi invalidanti in misura non inferiore al 30% o in quella maggiore o minore o minore ritenuta congrua dal collegio peritale e conseguentemente in accoglimento del presente appello, annullare o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l'illegittimo comportamento tenuto e
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conseguentemente condannare la stessa al risarcimento dei danni derivati dall' inter-
vento subito il 04.10.16 presso l' Ospedale Santa Maria delle Grazie di ZU e quindi al pagamento in favore dell'appellante delle seguenti voci di: danno biologico,
danno morale, danno esistenziale, danno da perdita di chanches e danno incidente sulla capacità lavorativa generica, quantificato quindi in totale in € 300.000/00 o a quella somma che la Corte d'Appello riterrà opportuna e congrua. OLTRE - al danno esistenziale - risarcibile ex art. 2043 c.c. - consistente nel pregiudizio che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona e nel caso di specie è innegabile la sua configurazione attesa l'alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali a cui il sig. è stato - suo malgrado - costretto, da liquidarsi in via equitativa, ovvero a Pt_1
seguito di prova testimoniale già articolata, previa remissione della causa sul ruolo istruttorio;
- al danno da perdita di chances,, ossia relativo alla perdita della possibilità
che il sig. ebbe a subire al fine di ottenere un futuro risultato utile con conse- Pt_1
guente vantaggio economico, qualificabile e quantificabile;
- nonché a quello incidente sulla capacità lavorativa generica da valutarsi in base a criteri equitativi ed in ogni caso commisurato alla reale entità del danno biologico. - il tutto oltre interessi legali e/o compensativi dal giorno dell'evento al saldo sulle suddette voci di danno, con vit-
toria di spese ed onorari di lite. Ai sensi dell'art. 9 l. 488/1999 e successive modifica-
zioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ma il contri-
buto unificato non è dovuto stante l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a Spese
dello Stato.”
5. eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per- Controparte_1
ché l'appellante prospettava di dover reinterpretare la CTU, che invece era completa ed esaustiva nel non riconoscere la responsabilità dei sanitari dell Controparte_2
non riscontrando il nesso causale tra l'operato dei sanitari di ZU e quanto
[...]
accaduto all'attore. Il tutto sulla base della copiosa e dettagliata documentazione me-
dica probante presente nel fascicolo di parte. I sanitari agivano rispettando i protocolli
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come dimostrato dalla cartella clinica. I CC.TT.UU. motivavano l'inesistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari ed i postumi lamentati affermando che era corretto intervenire chirurgicamente, mediante applicazione di protesi, così come l'adozione della via di accesso postero-laterale, che offre il vantaggio di non essere particolarmente invasiva, l'intervento era correttamente eseguito e non vi furono ca-
renze assistenziali e terapeutiche perché anche la fase post-operatoria era adeguata e la protesi risultava ben posizionata e biomeccanicamente valida e funzionale La
complicanza che si manifestava, considerata la sede del nervo interessato e il tipo d'intervento chirurgico, non era prevedibile, e comunque era prontamente individuata e monitorata fino alla risoluzione in data 23/06/2017, quando veniva eseguito l'ultimo controllo ambulatoriale, che mostrava ROM articolare completo, deambulazione nella norma, non zoppia, pertanto una condizione di recupero e assenza di danno.
La sopravvenuta neuroprassia, per i consulenti, era riconducibile alle patologie neu-
rologiche pregresse da cui era affetto l'attore.
Le critiche mosse all'elaborato erano oggetto di precisa replica da parte dei consulenti con analitica motivazione da parte del Collegio peritale, tramite ampi riferimenti alla letteratura scientifica nazionale e internazionale di riferimento.
L'appellante chiedeva di: “- Rigettare l'appello proposto dal sig. , in Parte_1
quanto del tutto pretestuoso ed infondato e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- Rigettare tutte le istanze istruttorie in quanto del tutto prete-
stuose ed assolutamente infondate, in particolare la richiesta di rinnovazione della
CTU, assolutamente ininfluente e superflua considerato l'elaborato peritale allegato in atti assolutamente chiaro ed esaustivo;
- Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite anche in ragione del doppio grado di giudizio.”
6. All'udienza del 22.10.2014 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
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Motivi della decisione
7. La Corte ritiene la causa istruita, la CTU redatta in primo grado convincente e la prova per testi articolata sul quantum debeatur non necessaria. Non ammette quindi l'integrazione istruttoria chiesta dall'appellante. La CTU già espletata è assolutamente convincente, esaustiva, completa, logica e ben motivata, anche nel replicare alle os-
servazioni proposte dai CTP.
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato non risultando condividibili le critiche mosse dall'infortunato alla CTU di riferimento della sentenza impugnata, con partico-
lare riferimento alla “complicanza imprevedibile” che gli ausiliari riscontravano.
La struttura della CTU merita di essere ricapitolata al fine di evidenziarle le ragioni che la Corte rintraccia per giudicarla valido riferimento del giudizio.
I consulenti in sostanza accertavano la natura della patologia pregressa dell , Pt_1
Cont correttamente diagnosticata dai medici della constatavano la correttezza della scelta di intervenire chirurgicamente, mediante applicazione di protesi;
giudicavano corretta la tecnica adottata per l'intervento non essendovi “alcun appunto da muovere sul tipo di accesso adottato” e ritenevano corretta l'esecuzione dell'intervento “aspetto che emerge clinicamente e che trova, soprattutto, conferma strumentale;
difatti tutti gli rx eseguiti evidenziano un corretto inserimento della protesi”.
Riconoscevano la patologia dalla quale è affetto l'attore, neuroprassia del nervo fe-
morale, cioè “un'alterazione di un nervo riconducibile a problematiche ischemiche,
compressive o ad una lesione diretta” ed affermavano che durante l'intervento vi era stata una stimolazione (compressione o ischemia indotta dalla compressione) del nervo “con conseguente sofferenza ischemico-vascolare a carico del nervo femorale,
responsabile della successiva neuroprassia”. Evidenziavano come non fossero pre-
senti altri aspetti che potessero giustificare la patologia e la compatibilità con l'inter-
vento chirurgico.
Precisavano che la gestione post-operatoria era stata inappuntabile.
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Qualificavano, in sintesi, la neuroprassia come complicanza dell'intervento chirurgico che specificavano essere “assai rara” tanto che l'incidenza, in letteratura, su tutti i nervi, con maggior frequenza per quello sciatico, è del 2/3% e la giudicavano inevita-
bile, non riconducibile ad alcun errore da parte dei sanitari intervenuti.
In merito alle osservazioni dei CTP di parte attrice evidenziavano come l'assunto da loro perorato, cioè che la patologia non fosse precedente l'operazione chirurgica, era stata riferita dagli stessi CCTTUU ma che ciò non implicava la sussistenza di respon-
sabilità. Rilevavano come il parallelo proposto dai CTP con un intervento tiroideo fosse assolutamente non calzante per le differenze degli organi interessati.
L'excursus della relazione è quindi completo e l'elaborato è chiaro, logico ed assolu-
tamente condivisibile, al contrario delle critiche mosse dai consulenti di parte.
Tanto esposto, la Corte evidenzia come il punto fondamentale del giudizio non sia costituito dall'esistenza o meno del nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'evento lesivo, acclarato ed evidenziato chiaramente dagli stessi CCTTUU, e neppure nella difficoltà o meno dell'operazione alla quale il paziente era sottoposto sulla quale l'ap-
pellante si dilunga. Il punto cardine, chiaramente esaminato dai CCTTUU, è costituito dalla prevedibilità o meno della complicanza riscontrata.
La S.C., con la sentenza n. 5128/2020 statuisce che: ”ove sia dedotta una responsa-
bilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento)
e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a ca-
rico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impreve-
dibile”. La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto total-
mente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare
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l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento”, “la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giu-
dizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”. L'attore è tenuto a provare, anche attra-
verso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del me-
dico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (più
probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sen-
tenza n. 8114/2022). Il nesso di causalità, nella fattispecie in esame, è esistente e l'indagine è incentrata nella verifica della sussistenza della colpevolezza del medico,
non sussistendo inadempimento imputabile senza colpa.
Il verificarsi di una complicanza non comporta ex sé l'esclusione dell'errore, come specifica la S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (conforme alla sen-
tenza n. 13328/2015), secondo la quale per complicanza deve intendersi un evento,
insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile e che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218
c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Il punto non è l'incidenza statistica
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del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario la S.C., con la sentenza n. 24074/2017
(conforme sentenza n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, di-
mostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del mo-
mento. Il punto, in sostanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'ac-
caduto che potesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non imputabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimostrare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C.
n. 20101/2009; n. 1538/2010; n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In man-
canza la responsabilità del medico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n.
28991/2019).
La necessaria prova dell'adempimento, nella fattispecie in esame, era fornita dai CCT-
TUU che ricostruivano tutta la vicenda clinica in esame, dalla diagnosi alla fase post operatoria così da non lasciare spazio a presunzioni. La condotta tenuta dai sanitari era giudicata assolutamente corretta con particolare riguardo alla tecnica ed alle mo-
dalità dell'intervento e l'accaduto era qualificato come non prevedibile, facente parte di una statistica di complicanze insorte ed assolutamente rare. La fattispecie rientra quindi a pieno titolo tra quelle per le quali, nonostante il nesso di causalità deve essere esclusa la responsabilità dei sanitari, perché le lesioni era un evento imprevedibile non frutto di condotta inadempiente.
9. L'appello è quindi rigettato e l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado, essendo soccombente, con quantificazione del dovuto in applicazione del tariffario in vigore tenendo conto del valore indeterminato della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni poste.
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- L'appellante ha versato in atti la delibera n. 486/2022 di ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato. Non ha prodotto l'istanza finale di Parte_1
liquidazione. La Corte si riserva quindi di provvedere in proposito all'esito della produ-
zione della predetta istanza correlata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti originari e sopravvenuti ex lege necessari a tal di liquidazione che dovrà
essere corredata dalla documentazione comprovante la titolarità del diritto.
- Sussistono i requisiti oggettivi richiesti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per . Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza del Tribunale di Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04/11/2021 e contraddi-
stinta dal n.3066/2021,
- Rigetta l'appello
- Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1
della , che liquida in €. 4.996,00 per competenze, oltre spese Controparte_1
generali, iva e cpa come per legge;
- Fatta salva ogni verifica, in concreto, all'atto della riscossione, dichiara la sussi-
stenza, per , dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore im- Parte_1
porto pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 14.3 .2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi Dr.ssa Natalia Ceccarelli
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