Articolo 34 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
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Versione
1 novembre 1961
Art. 34.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia".
L'importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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