Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesco Distefano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 3446/24
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in VIA FONTANA 23 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GULLO ANTONINO D., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STANCANELLI ESTER
( ) VIA FONTANA 23 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA FONTANA 23 20122 MILANO;
[...] C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. elettivamente domiciliata presso avv. Controparte_2 P.IVA_3
Franco Capasso, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. Parte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122
[...] P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. UCCHEDDU LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
1
RECLAMATI
Oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
IN VIA PRINCIPALE (i) preliminarmente, sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di atti di gestione;
(ii) nel merito, accogliere il reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata;
(iii) revocare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata da (iv) revocare la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale;
(v) disporre la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento concordatario
NELL'INTERESSE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
rigettarsi l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di atti di gestione, dichiari inammissibile e o improcedibile e o comunque rigetti il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Milano n. 772/2024 del 24 ottobre 2024, notificata il 12 novembre 2024, nel procedimento unitario
RG n. 1099/2023 (1099-1/23, 1099-4/23 RG) avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di con ogni conseguente e relativa declaratoria e Parte_1 con conferma della predetta sentenza.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite
NELL'INTERESSE di Controparte_3
Rigettare l'appello in ogni sua parte, e confermare integralmente la sentenza n. 772/2024 del 24/10/2024, del Tribunale di Milano;
Condannare la Controparte_4
al pagamento delle spese tutte di giudizio, con attribuzione al sottoscritto
[...]
Avv. Franco Capasso ex art. 93 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo verso la sentenza del Tribunale di Milano n. 772/2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di , dichiarando Parte_1 nel contempo inammissibile la procedura di concordato preventivo presentata dalla società.
Lo svolgimento dell'iter processuale
In data 15.07.2024 ha presentato ricorso ex art. 40 CCII, chiedendo l'ammissione della Pt_1 procedura di concordato preventivo in continuità.
2 R.G. N. 3446/2024
I Commissari Giudiziali nominati, con nota depositata in data 13.09.2024, hanno espresso parere sostanzialmente non favorevole. Quindi, con decreto del 3.10.24 il Tribunale ha rilevato elementi di criticità in punto di ritualità della proposta, di manifesta inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, e pertanto ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art. l'art. 47 co. 4 CCII in data
17.10.24.
In quella sede il creditore ha insistito nella richiesta di apertura Controparte_3 della liquidazione giudiziale, a cui si è associato il creditore . Controparte_1
Va riferito che in data 27 settembre 2023, il G.I.P. di Milano, su istanza del Pubblico Ministero - ad esito di attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza sull'attività svolta nell'ambito del c.d. Parte
“Bonus Facciate” – ha disposto nei confronti di “il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente del profitto delle truffe, nelle ipotesi di incapienza totale o parziale dei beni già sequestrati sino alla concorrenza di euro 27.641.100,00 e dell'ulteriore importo pari alle somme frutto della sopravvenuta monetizzazione dei crediti d'imposta fittizi acquistati dalla per l'ammontare massimo di euro 8.025.651,00”, nonché “il sequestro preventivo, Parte_1 in funzione impeditiva, dei crediti d'imposta fittizi acquistati e posseduti dalla per Parte_1
l'ammontare massimo di euro 8.025.651,00”
Parte I beni sequestrati ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. hanno interessato le quote detenute da della società -per un totale di € 12.000.000-, l'immobile sito in Pero (MI) Parte_3 nonché le somme disponibili sui conti correnti intestati alla Società, e, ai sensi dell'art. 321 comma
1 c.p.p. i crediti fiscali derivanti dal bonus facciate.
La sentenza del Tribunale
All'esito del procedimento, nel corso del quale la società ha presentato memorie difensive con integrazioni/modifiche del piano, il Tribunale, ritenute insoddisfacenti le osservazioni presentate dalla società, ha in primo luogo dichiarato inammissibile la proposta di concordato, rilevando il permanere di plurime e gravi criticità in ordine alla ritualità della proposta e alla manifesta inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.
Ai fini della dichiarazione di inammissibilità, ha ritenuto:
a) Che vada esclusa la natura di concordato in continuità nella proposta avanzata;
b) Che vi sia una notevole incertezza in ordine all'entità del passivo, e in particolare alla quantificazione del debito erariale;
c) Che nel piano sia stata sovrastimata la quantificazione della partecipazione in AG s.r.l., società controllata;
d) Che la percentuale promessa ai chirografi sia irrisoria;
3 R.G. N. 3446/2024
e) Che l'attestazione sia carente, al fine di verificarne la completezza e la attendibilità.
Ha riferito, al proposito, che la proposta si definisce quale piano concordatario in continuità aziendale diretta, rispetto ad una società che si definisce quale holding di partecipazione che “si occupa esclusivamente della gestione e del coordinamento delle proprie società collegate e controllate”. Ha ritenuto peraltro che debba essere escluso che, nonostante la qualifica assegnata dalla proponente, si versi in ipotesi di concordato in continuità (con conseguente applicazione della relativa disciplina), ritenendo che manchi il presupposto della prosecuzione della continuità aziendale, neppure in forma indiretta. Ciò in quanto la società, come riferito dai commissari, non svolge più, in concreto, alcuna attività se non la mera messa a disposizione degli spazi della sede di
Pero, utilizzata da AG s.r.l. e inoltre svolge l'attività di general contractor nell'ambito delle commesse la cui esecuzione viene affidata alle società del gruppo, senza che sia dato conto della possibilità che tali commesse producano ricavi.
Molte sarebbero le incertezze in ordine alla possibilità di generare flussi di cassa, anche in considerazione della presenza di un sequestro penale su parte degli immobili dati in locazione.
Emergerebbe altresì incertezza relativa al passivo, e in particolare alla consistenza del debito erariale.
Ha ritenuto pertanto che non vi sarebbe corrispondenza del contenuto della proposta e del piano con la previsione di cui all'art. 87 CCII, sia quanto alla credibilità del valore di liquidazione proposto delle singole attività, anche in presenza dei sequestri penali, sia quanto alla completezza dell'attestazione circa le eventuali azioni recuperatorie in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Inoltre, forti dubbi vi sarebbero circa l'asset principale del piano, e cioè il valore di realizzo della partecipazione totalitaria in AG s.r.l., dato che tale società ha avanzato una proposta di concordato in continuità diretta, senza che sia dato conto della possibile solidarietà quanto al debito fiscale della s.r.l. con la Inoltre, dovrebbe valutarsi l'effettivo valore della società dopo la proposta di Pt_1 concordato, dato che i flussi prospettici indicati nella perizia (del 2023) - utilizzata nel piano predisposto - che aveva fissato il valore della partecipazione, non tenevano conto dei flussi finanziari che oggi devono essere posti anche a servizio del debito concordatari. In sostanza, come riferito dai commissari, la previsione di un corrispettivo di 15 milioni (o di 13 milioni, come da piano modificato) non sarebbe realistica.
Carente sarebbe poi l'attestazione, in quanto, essendo stato prospettato un concordato preventivo in continuità diretta, mancherebbe una prognosi sulle prospettive poste a fondamento del piano e quindi sulla realizzazione dei flussi di cassa.
Il reclamo
4 R.G. N. 3446/2024
Ha proposto reclamo la società esponendo di aver proposto un concordato in continuità, Pt_1 che, in via di estrema sintesi, prevedeva:
- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 4,1% per i crediti erariali chirografari degradati;
- il soddisfacimento nella misura del 3,5% per le banche chirografarie e i fornitori;
- il soddisfacimento nella misura dell'1% per i debiti infragruppo.
Il piano essenzialmente si basava su:
- flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale attraverso l'attività di holding;
- valorizzazione della partecipazione in AG S.r.l. per € 15 milioni;
- contratti di locazione immobiliare per € 18.000 mensili;
- gestione attiva delle altre partecipate.
Il tribunale avrebbe errato sotto diversi profili:
1) In primo luogo, avrebbe esorbitato dai propri compiti nella fase di ammissione, dato che l'art. 47 del CCII I comma lett. B) stabilisce espressamente che in ipotesi di concordato in continuità il Tribunale è chiamato a operare un sindacato avente a oggetto esclusivamente la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità della soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei beni aziendali da parte del piano medesimo, e quindi il vaglio di ammissibilità circa la percentuale di soddisfacimento dei creditori non potrebbe essere svolto in questa fase di ammissione, in cui ci si deve limitare a un vaglio critico in ordine al pedissequo rispetto delle condizioni di legge per poter “aprire” la procedura, dato che in prospettiva le condizioni possono mutare, anche con rettifiche del piano;
2) Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie non sussistessero i presupposti per qualificare il concordato come "in continuità", dato che dovrebbe ravvisarsi una tipica ipotesi di continuità indiretta, finalizzata a preservare il valore degli asset aziendali attraverso la loro gestione attiva, attraverso: - la direzione e il coordinamento delle società controllate;
- acquisizione e valutazione di manifestazioni di interessi concreti da parte di operatori del settore per talune delle Società controllate;
- messa a reddito degli immobili di proprietà con generazione di flussi di cassa attraverso contratti di locazione.
Sostiene infatti che la Società continua, perlomeno sino alla sentenza oggetto di odierno reclamo, a svolgere la propria attività caratteristica di holding gestoria, indirizzando strategicamente le controllate e monetizzando il valore delle partecipazioni attraverso operazioni che ne preservano la continuità aziendale;
5 R.G. N. 3446/2024
3) Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sovrastimata la partecipazione in AG S.r.l., valorizzata in €15 milioni nel piano concordatario, mentre la società sta generando flussi con l'aggiudicazione a Topnetwork S.p.A. del contratto di affitto dell'azienda di AG S.r.l .
(90.000 € mensili)
4) Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non definito il passivo complessivo e, in particolare, ha censurato l'incertezza del debito erariale, in quanto, per contro, la società ha operato una stima prudenziale dello stesso, includendo: a) I debiti iscritti a ruolo certificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 22.953.920,97; b) Un fondo rischi per accertamenti pari a euro 10.000.000,00; c) Ulteriori fondi prudenziali per coprire eventuali passività fiscali. Inoltre sarebbe la stessa Agenzia delle Entrate che avrebbe dichiarato che precisando che "le procedure di consolidamento si stanno rivelando particolarmente complesse".
5) Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non ammissibile la proposta concordataria in ragione della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, ritenuta "irrisoria e spalmata su un arco piano di cinque anni", dato che il CCII non prevede una percentuale minima, e in ogni caso tali percentuali, benché contenute, sono comunque superiori a quanto i creditori potrebbero ottenere in caso di liquidazione giudiziale, come dimostrato dall'analisi comparativa contenuta nel piano.
6) La valutazione sulla convenienza della proposta concordataria deve essere rimessa esclusivamente ai creditori, unici soggetti legittimati a valutare la convenienza economica del piano attraverso l'espressione del voto.
7) La percentuale di soddisfazione va valutata tenendo conto dei vantaggi compensativi offerti dalla continuità aziendale, tra cui anche la possibilità di recupero degli assets oggi sottoposti a sequestro penale;
8) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto carente e lacunosa la relazione del professionista attestatore, dato che questi ha svolto un'approfondita verifica sulla veridicità dei dati aziendali, ha esaminato analiticamente le svalutazioni delle partecipazioni operate dalla società, verificandone la correttezza e ha acquisito ed esaminato la documentazione di supporto relativa al sequestro penale, analizzandone dettagliatamente gli effetti sugli asset aziendali. L'attestatore inoltre ha svolto un'approfondita analisi sulla fattibilità del piano. Ha inoltre riferito in ordine alle azioni revocatorie e risarcitorie esperibili, e ha svolto una corretta e approfondita analisi comparativa con lo scenario liquidatorio, quanto alla convenienza del concordato.
Chiede quindi di revocare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata da e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, Parte_1
e di disporre la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento concordatario.
Si è costituita la liquidazione giudiziale, contestando le avverse deduzioni, in quanto il tribunale avrebbe correttamente applicato l'art. 47, comma 1, lett. b) CCII che prevede che ai fini
6 R.G. N. 3446/2024
dell'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale, venga svolta una verifica non solo circa la ritualità della proposta, ma anche in ordine alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla non manifesta inidoneità del piano alla conservazione dei valori aziendali. Inoltre, le percentuali riservate ai creditori chirografari sono pressoché irrisorie (dal 4% all'1%) con il rischio per cui un qualunque minimo evento negativo che si possa verificare nell'orizzonte di piano, comporterebbe irrimediabilmente la non fattibilità della proposta.
Quanto alla non manifesta inidoneità del piano alla conservazione dei valori aziendali, evidenzia che la proposta di concordato presentata da risulta di fatto interamente liquidatoria;
Parte_1 pertanto, il piano stesso non riguarda la conservazione dei valori aziendali, bensì la loro cessione. La qualifica della proposta concordataria di come concordato in continuità Parte_1 aziendale, è necessitata per la proponente, dato che con la stessa è previsto il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura tra il 4% e l'1%, cioè inferiore alle percentuali di legge per un piano di concordato liquidatorio. In aggiunta a ciò, anche quanto allo svolgimento di attività di direzione e coordinamento, evidenzia che al momento della domanda di accesso al concordato, non svolgeva più in concreto alcuna attività, se non la mera messa a Pt_1 disposizione degli spazi della sede di Pero (MI) utilizzati da AG Srl, con applicazione della
CIGS per crisi aziendale per il personale ancora in forza. Anche quanto al ricavato per la cessione della partecipazione AG s.r.l., plausibilmente lo stesso sarà pari a zero, in quanto
AG s.r.l. oggi è in concordato, e il suo attivo verrà messo a servizio del debito della s.r.l. per l'adempimento della proposta di concordato.
Anche da parte della liquidazione giudiziale si ribadisce che correttamente il tribunale abbia affermato che il debito erariale non è chiaro nella sua quantificazione, ravvisandosi dunque incertezza circa l'entità complessiva del passivo.
In questo quadro fattuale, anche l'attestazione si rivela incompleta.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. In primo luogo si evidenzia che la questione che si prospetta decisiva e assorbente, è quella per cui, a detta di la proposta da sottoporre al vaglio dei creditori è quella di un concordato Parte_1 in continuità, in relazione al quale il proponente non soffre dei vincoli del concordato liquidatorio quanto alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari di cui all'art. 84 c. 4
CCII e all'apporto di risorse esterne nella misura del 10%, e pertanto consente al debitore, in ragione della continuità promessa (anche) ai creditori stessi, di prevederne una soddisfazione in misura minore – con il solo vincolo dato dalla promessa di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale […] - art. 84 c.1 CCII -.
7 R.G. N. 3446/2024
Questo perché il legislatore ha ritenuto che, nell'ipotesi di preservazione di un'attività economica, possa essere chiesto ai creditori un sacrificio maggiore di rinuncia al proprio soddisfacimento, sia perché essi stessi potrebbero avere un interesse al mantenimento in vita della società in difficoltà con cui hanno intrattenuto relazioni commerciali, sia in ragione dell'interesse pubblico alla continuazione dell'attività.
Ora, nel caso di specie, il tribunale, tra le varie argomentazioni spese per dichiarare inammissibile la proposta di concordato, ha sottolineato il fatto che da parte di sia stata effettuata una Parte_1 proposta di concordato non in continuità, ma liquidatorio, senza neppure che possa profilarsi una continuità indiretta, dato che il reperimento dell'attivo per il soddisfacimento dei creditori viene prospettato per lo più attraverso la liquidazione di partecipazioni.
Il quadro infatti è il seguente: come riferito in sentenza e non contestato, è società non Parte_1 più operativa, dato che nel 2023 è stata costituita AG s.r.l., di cui a è socio unico, e a Parte_1 Parte cui è stato conferito il ramo di azienda dell'attività principale di AG s.r.l. ora è in concordato preventivo di tipo liquidatorio.
che quindi si è trasformata in una holding, e non svolge direttamente alcuna attività Parte_1 specifica, deduce che continuerà a svolgere la propria attività di holding effettuando attività di direzione e coordinamento nei confronti delle controllate. Sotto questo profilo, è la stessa proponente/reclamante che deduce che non si tratti di una proposta di concordato in continuità indiretta, ma diretta, dove la continuità – esclusa la prosecuzione dell'attività caratteristica - consisterebbe nella prosecuzione della direzione e coordinamento nei confronti delle controllate.
Ebbene, il piano proposto in realtà non palesa in alcun modo tale prospettiva, dato che l'unica
“attività” in continuità che viene promessa è quella di messa a disposizione dei locali alla propria controllata, con flussi di cassa del tutto marginali rispetto all'entità del debito. Inoltre, la stessa controllata ha in programma la cessione definitiva del ramo di azienda dalla stessa posseduto.
Quindi, anche quella “direzione e coordinamento” prospettata relativamente alla AG s.r.l. controllata, verrà necessariamente meno dopo la cessione dell'azienda. Né vi sono elementi per ritenere che sia in ragione della “direzione e coordinamento” svolta da che si realizzerà Parte_1 il piano concordatario di AG s.r.l., che appunto prevede la cessione dell'azienda, ora in capo alla controllata in concordato. Si tratta di una mera allegazione1, ma di nessuna consistenza, se non quella di evidenziare che ciò che sta cercando di fare è proprio liquidare con cessioni Parte_1 tutti i suoi asset. In sostanza, la reclamante sostiene che si tratti di un concordato in continuità, in quanto viene proseguita la sua attività di holding, ma che si concreta nei fatti in una liquidazione di tutti i suoi asset. R.G. N. 3446/2024
Anche rispetto all'altra indicata componente di flussi di cassa, che deriverebbero dai canoni pagati da una società locataria, , i commissari hanno avanzato Controparte_5 dubbi sulla sua solvibilità, anche solo in considerazione del fatto che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio chiuso il 31.12.2017, e dunque si tratta di una componente minimale e incerta.
Pare palesarsi, in questi termini, un chiaro stravolgimento da parte della reclamante del concetto di continuità aziendale, in modo del tutto strumentale al fine di costruire una proposta nettamente penalizzante per i creditori della società, perché non rispettosa dei limiti previsti per il concordato liquidatorio.
A riprova di ciò, deve considerarsi altresì, come sopra espresso, l'assoluta incertezza e fumosità nel piano presentato da delle prospettive di realizzo di flussi di cassa, come già evidenziato Parte_1 dai commissari nel loro parere negativo, e poi affermato anche nella sentenza reclamata.
Invero, la sussistenza di flussi di cassa costituisce la cartina di tornasole relativamente alla connotazione di continuità di un piano concordatario: se la prosecuzione dell'attività genera flussi di cassa, da questo deriva la possibilità che sia assicurata la prospettiva di una continuità aziendale.
Diversamente, se non vengono generati flussi di cassa, se non temporanei e minimali, allora è del tutto implausibile che il soddisfacimento dei creditori avvenga in un contesto di continuità aziendale.
Relativamente a tale aspetto il reclamo risulta del tutto privo di elementi che possano portare a rivedere la valutazione di inidoneità del piano presentato secondo una prospettiva di continuità.
2. Una volta negato che il piano proposto possa qualificarsi come concordato in continuità, tutte le altre ragioni di reclamo vengono a essere caducate, dato che è evidente che la dichiarazione di inammissibilità trova ragione nel mancato rispetto nella proposta dei requisiti di cui all'art. all'art. 84 c. 4 CCII quanto alle percentuali promesse di pagamento dei creditori chirografari.
Sotto questo profilo, le censure svolte in ordine al fatto che la valutazione del tribunale in fase di ammissione non potrebbe andare oltre il controllo della ritualità della proposta, resta travolta dal fatto che, se il concordato è liquidatorio, il mancato rispetto dei contenuti previsti ex lege per l'ammissibilità della proposta deve pacificamente essere rilevata dal tribunale.
Ad ogni modo, anche le altre ragioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità vanno confermate, in particolare la manifesta inidoneità del piano anche rispetto alle percentuali di soddisfazione in esso profilate, dato che l'asset principale dell'attivo è costituito dalla valorizzazione della partecipazione in AG s.r.l., quantificata nella perizia predisposta in €
15.000.000,00, indicando che tale realizzo andrebbe a soddisfare i creditori del concordato della quando è palese che il ricavato della cessione dell'azienda di AG s.r.l. non potrà che essere Pt_1 destinato all'attivo per il pagamento dei creditori di quella società controllata in concordato, residuando ben poco in capo alla controllante per il pagamento dei suoi creditori.
9 R.G. N. 3446/2024
Da ultimo la attuale mancata consolidazione del debito erariale, data per pacifica dalla reclamante stessa, che non è stata in grado di contestare tale dato di fatto, in relazione alla circostanza che sono ancora in corso gli accertamenti per la determinazione tali debiti – il cui esito dipenderà anche dalle indagini penali in corso -, non può che costituire un elemento di tale incertezza e rilevanza, che rende del tutto manifesta la inidoneità del piano proposto al soddisfacimento dei creditori nella misura promessa.
Il reclamo viene pertanto rigettato.
3. Quanto alle spese del presente procedimento, la reclamante è tenuta alla rifusione in favore della liquidazione giudiziale delle spese, come liquidate in dispositivo. Allo stesso modo viene disposta la liquidazione delle spese di costituzione in favore del creditore istante costituto, CP_3
, seppure ai minimi di tariffa, stante la assoluta inconsistenza della difesa svolta.
[...]
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. 772/2024 Parte_1 del Tribunale di Milano di apertura della liquidazione giudiziale, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante alla rifusione alle parti reclamate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a. quanto alla liquidazione giudiziale, e in complessivi € 1.738,00 quanto al creditore
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., con distrazione in Controparte_3 favore del difensore antistatario.
3) Raddoppio contributo unificato a carico della reclamante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/01/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Serena Calendino
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag. 6 del reclamo deduce infatti che “la società continua a svolgere la propria attività caratteristica di Parte_1 Holding gestoria, indirizzando strategicamente le controllate e monetizzando il valore delle partecipazioni attraverso operazioni che ne preservano la continuità aziendale, attività queste certamente compatibili e conciliabili nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità”
8