Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8984/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/03/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 13/12/1989 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]31 20090 BUCCINA SCO ITALIA con l'Avv. COLUCCI MARIA FRANCESCA elettivamente domiciliato CORSO GENOVA, 14
20123 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 17/08/1989 a MILANO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 31 20090 BUCCINA SCO ITALIA con l'Avv. GHISLANDI FEDERICA elettivamente domiciliato
Controparte_2 nata a MILANO [...] in [...] curatore speciale avv. Maria
Giuseppina Borella in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 23 marzo 2024
BIS. 49 C.P.C.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 4 marzo 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande e per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi si sono sposati con rito concordatario a BUCCINASCO (MI) il 08/07/2016 (anno 2016, atto n11, parte II).
Dall'unione è nata Controparte_2 nata a [...] [...]
Parte 2Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/03/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale e quindi ex art 473 bis. 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione.
Con decreto 20 marzo 2024 il Giudice delegato, d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 e 8 c.p.c. ha nominato l'avv Giuseppina Borella curatore speciale della minore delegandole il compito di verificare la situzione della bambina previo confronto con le insegnati di scuola. Il curatore si è costituito il 20 maggio 2024.
La madre convenuta si è costituita in data 10 maggio 2024 concordando con la richiesta di separazione ed ha avanzato domande su genitorialità e mantenimento per la bambina ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 12 giugno 2024, presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, raggiunti accordi temporanei sulla gestione della bambina, è stata disposta CTU psicodiagnostica con nomina della dott.ssa Per 1
All'udienza del 4 marzo 2025, rinviata in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. è stata esaminata la CTU ed i genitori con i procuratori ed il curatore speciale, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale e riflessione sulla necessità di smorzare il conflitto con i rispettivi nuclei di origine, nell'interesse di CP_2 concordano che il Tribunale in via temporanea adotti i provvedimenti sotto declinati:
1) Limita la responabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle questioni di particolare rilevanza per la minore in ambito di residenza, salute, istruzione ed educazione, con possibilità di entrambi, nei periodi in cui la bambina è con loro, di adottare le decisioni di natura ordinaria con comunicazione all'altro genitore ed al SS affidatario del Comune di
Buccinasco;
2) Dispone che i SS del Comune di Buccinasco in collaborazioni con i SS del Comune di Battuda, ove il padre è in procinto di trasferirsi e con le competenti ASST, agendo di concerto con il curatore speciale, provvedano a:
1) Mantenere allo stato l'attuale residenza della minore presso la mamma
2) Verificare che la bambina continui a frequentare i genitori come è nell'attualità (con il papà il lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì' mattina con accompagnamento a scuola;
con la mamma il mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì con accompagnamento a scuola A fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Con l'asilo gli scambi avverranno a scuola. Finito l'asilo i genitori si impegno a gestire i passaggi della bambina direttamente tra loro;
tre settimane ciascuno di cui due consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile vacanze pasquali e natalizie a metà) con delega ad apportare le eventuali modifiche/ rimodulazioni necessarie per la tutela dell'interesse di CP in caso di disaccordo dei genitroi;
Procedano a colloqui conoscitivi di aggiornamento con le insegnati;
Verifichino la prosecuzione da parte della madre del supporto terapeutico con la dott.ssa Persona 2 dando atto che la sig, ra CP 1 acconsente espressamente a che possa CP lavorare in rete con i SS nell'interesse di
Attivare nell'interesse del padre un percorso di supporto individuale;
•
Attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
•
Attivare una educativa domiciliare, non massiccia e tuttavia costante, sia presso la casa materna che presso la casa paterna, auspicabilmente con il medesimo operatore con il compito di monitorare l'andamento della relazione della bambina con ciascun genitore, favorire una gestione coerente dell'educazione e delle regole nei due ambienti, supportare la madre, ove opportuno, in eventuali momenti di fatica;
Coinvolgere nel percorso di supporto per la minore anche i nonni materni e paterni che sono molto presenti nella gestione della nipote al fine di far loro comprendere il ruolo di supporto alla relazione genitoriale delle parti e l'interesse della nipote ad una miglior gestione delle dinamiche interpersonali, imprescindibile per un sua serena crescita:
Trasmettere una prima relazione di aggiornamento sugli interventi entro il 30 giugno 2025 e la relazione definitiva entro il 30 dicembre 2025
3) Conferma l'obbligo dei genitori di provvedere in via diretta al mantenimento della bambina con concorso nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da
Linee guida e percezione nella misura del 50% ciascuno dell'AUU
Il Giudice Delegato ha, quindi, respinto le istanze di prova costituenda articolate perché superflue ai CP fini della decisione salva la propria attivazione ex art 473 bis. 2 cp.c a tutela di
I procuratori hanno rinunciato al deposito delle memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c. ed hanno chiesto che il procedimento fosse trattenuto in decisione con riferimento alla domanda di separazione e rimesso sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso anche tenuto conto della contestuale proposizione della domanda di divorzio ex art 473 bis. 49 c.pc.. Il Giudice delegato, rinviato il procedimento all'udienza del 20 gennaio 2026 ore 9.30 per valutare nel contradditorio delle parti le relazioni di aggiornamento depositate dai SS, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone.
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Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio anche ex art 473 bis. 49 c.p.c.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.8984/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BUCCINA SCO
(MI) il 08/07/2016(anno 2016, atto n11, parte II);
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BUCCINASCO (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai