TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 954 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Ferrero;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 28.02.2024 il ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in San Paolo di Civitate, in data 14.07.1990 e che dal Controparte_1 matrimonio erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, con impossibilità a ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale;
chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1
(chiedendone però l'addebito in capo al ricorrente) e di divorzio e chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza del 28.05.2024, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. “• autorizza i coniugi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (in Parte_1 ragione della maggiore capacità patrimoniale e reddituale del marito, come emersa, allo stato, dagli atti) l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge versandole, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; • nessuna statuizione deve essere adottata in materia di casa familiare, in assenza di figli minori o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti”; con il medesimo provvedimento rigettava le richieste istruttorie delle parti, invitava le parti ex art. 185 bis c.p.c. a definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria e rinviava la causa per la decisione assegnando i termini di legge.
All'udienza del 09.06.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo, pertanto, di definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del
28.05.2024.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione indicate nella ordinanza del Giudice istruttore del 28.05.2024, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti, inoltre, nei rispettivi atti difensivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in San Paolo Di Civitate in data 14.07.1990, (atto n. 14, parte II, Serie A, Anno 1990);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 28.05.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 17.06.2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 954 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Ferrero;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 29.06.2026, ore di rito per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 954 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Ferrero;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 28.02.2024 il ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in San Paolo di Civitate, in data 14.07.1990 e che dal Controparte_1 matrimonio erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, con impossibilità a ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale;
chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Controparte_1
(chiedendone però l'addebito in capo al ricorrente) e di divorzio e chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza del 28.05.2024, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. “• autorizza i coniugi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (in Parte_1 ragione della maggiore capacità patrimoniale e reddituale del marito, come emersa, allo stato, dagli atti) l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge versandole, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; • nessuna statuizione deve essere adottata in materia di casa familiare, in assenza di figli minori o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti”; con il medesimo provvedimento rigettava le richieste istruttorie delle parti, invitava le parti ex art. 185 bis c.p.c. a definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria e rinviava la causa per la decisione assegnando i termini di legge.
All'udienza del 09.06.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo, pertanto, di definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del
28.05.2024.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto appaiono le condizioni di separazione indicate nella ordinanza del Giudice istruttore del 28.05.2024, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti, inoltre, nei rispettivi atti difensivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in San Paolo Di Civitate in data 14.07.1990, (atto n. 14, parte II, Serie A, Anno 1990);
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 28.05.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 17.06.2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 954 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Ferrero;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 29.06.2026, ore di rito per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
4