Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4448/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4448/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
[...
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PISANIELLO VIRGINIA e con domicilio presso il suo studio sito in MILANO, VIA GIACOSA n. 31;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in BINASCO, in data 22/10/2022, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BINASCO alla
Parte I, n. 11, dell'anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, a definizione della crisi coniugale e nella definitiva regolamentazione dei loro reciproci rapporti familiari, economici e patrimoniali, concordano che la proprietà della casa familiare e pertinenze sita in SA (MI) Via Pietro Nenni 10 (catastalmente
9), di proprietà della sig.ra divenga di proprietà integrale ed esclusiva Parte_2
del sig. Parte_1
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a favore del sig. , entro 60 giorni dalla notifica della sentenza Parte_1 di omologa della separazione, la proprietà dell'immobile e pertinenze, compresa la quota di comproprietà in ragione dei millesimi di proprietà, sito in SA (MI) Via Pietro
Nenni 10 (catastalmente 9), così meglio descritto: porzione di villetta a schiera su tre piani, composta da: soggiorno, cucina, servizio, balcone, portico e box al piano terra;
tre locali e servizio al primo piano;
cantina al piano interrato, il tutto con annesso giardino pertinenziale. Confini, in corpo, da Nord in senso orario: map. 164 e 292, altra proprietà, mapp. 290.
Dette porzioni immobiliari sono censite, con riferimento alle planimetrie depositate in catasto, al CF come segue: f. 1, mapp. 291, sub 1, p. T-S1, cat. A/7, cl 1, v. 7,5, mq. 140,
RC Euro 832,79 (abitazione e giardino); - f1, mapp. 291, sub. 2, p. T, cat. C6, cl. 3, mq.
17, sup. mq 17, RC Euro 37,75 (box). Compresa nella vendita la proporzione quota di comproprietà degli enti comuni. Atto di provenienza Atto di vendita del 20.04.2023
Notaio Rep. N. 216092 Racc. 39305 atto registrato a Milano Dp1 il Persona_1
22.5.2023. Immobili costruiti in forza di concessione ad edificare rilasciata dal Comune di SA il 9.9.1988 prat. 11/87 prot. 933/1987 e variante in sanatoria n. 11/1987 del
13.10.21993: agli stessi non sono stati apportate modifiche ulteriori che richiedano provvedimenti autorizzativi.
3) Dal canto suo il Sig. promette di acquistare la proprietà Parte_1
della casa coniugale e pertinenze come descritte al punto precedente sub. 2, con spese ed oneri fiscali di trasferimento a proprio esclusivo carico.
4) Il prezzo del trasferimento della proprietà degli immobili viene fissato di comune accordo in € 210.000,00 che verrà corrisposto per € 200.000,00 con compensazione con il debito di pari importo ( € 200.000,00) che la sig.ra ha assunto nei confronti Pt_2 del sig. il 20.4.2023, al momento dell'acquisto dell'immobile in parola. Il residuo Pt_1 importo di € 10.000,00 verrà versato dal Sig. alla sig.ra quale saldo Pt_1 Pt_2 prezzo al momento della stipula dell'atto di compravendita.
5) resta inteso che la sig.ra ascerà l'immobile di SA entro la data di stipula Pt_2 dell'atto di compravendita, avendo già disponibilità di un appartamento dei propri genitori;
pag. 2 di 3 6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver regolamentato ogni loro questione economica e patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio il 22/10/2022, in
[...] Parte_2
BINASCO, in data 22/10/2022, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BINASCO alla Parte I, n. 11, dell'anno 2022;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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