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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. 14352/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14352 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Marco Maiorca Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 10.10.2023
1. , nata in data [...] nella città di Limeira (SP- Parte_1
Dott. Giovanni Calasso 1
Brasile) e residente nella città di Limeira (SP-Brasile), in Rua Dos Cartamos n. 296; 2. , nato in data [...] nella città di Parte_2
Limeira (SP-Brasile) e residente nella città di Limeira (SP-Brasile), in Rua Das Petùnias n. 127;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in capo ai signori e Parte_1 [...]
, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per Parte_2 tutti i motivi svolti in narrativa e, per l'effetto, ordinare al , in Controparte_1 persona del ministro pro tempore e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, della cittadinanza dei e Parte_1 [...]
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Parte_2
Consolari competenti;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o – cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti) nato in [...] Per_2 Persona_3 28.06.1864, in Italia, nel Comune di Terrazzo (VR), figlio di e Persona_4 [...]
entrambi cittadini italiani. In data 04.01.1885, il signor Per_5 Persona_1 contraeva matrimonio in Italia, nel Comune di Legnago (VR), con la signora
[...]
anch'essa cittadina italiana. Successivamente alle nozze, il signor Persona_6 si trasferiva in Brasile ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Persona_1 Persona_6 nasceva:
[...]
in data 04.02.1896, nella città di Piracicaba (SP-Brasile), Parte_3 che in data 16.10.1920 contraeva matrimonio, nella città di Limeira (SP- Brasile), con la signora . Da detta unione matrimoniale Persona_7 nasceva:
➢ in data 11.05.1938, nella città di Limeira (SP-Brasile), Parte_2
(cognome erroneamente trascritto e riportato in linea retta a Per_1 tutti i discendenti dello stesso ma in merito al quale non esistono dubbi circa la discendenza dal signor di cui al punto 1 come si Persona_1 evince dal certificato negativo di naturalizzazione cfr. doc. 4). In data 26.07.1958, il signor contraeva matrimonio, nella città Parte_2 di Santa GE (SP-Brasile), con la signora e dalla loro Persona_8 unione nasceva:
✓ in data 14.10.1965, nella città di Limeira (SP-Brasile),
[...] che in data 25.06.1988 contraeva Parte_4 matrimonio, nella città di Limeira (SP-Brasile), con la signora
Dott. Giovanni Calasso 2
Da detta unione matrimoniale nascevano: Persona_9
❖ in data 09.11.1988, odierna Parte_1 ricorrente;
❖ in data 10.03.1990, , Parte_2 odierno ricorrente;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...] nato in data [...], nel Comune di Terrazzo (VR), prima della nascita Per_1 del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per
Dott. Giovanni Calasso 3
l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano mai Persona_1 naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato nel Comune di Terrazzo (VR) in data 28.06.1864.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in
Dott. Giovanni Calasso 4
proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 25.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14352 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Marco Maiorca Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 10.10.2023
1. , nata in data [...] nella città di Limeira (SP- Parte_1
Dott. Giovanni Calasso 1
Brasile) e residente nella città di Limeira (SP-Brasile), in Rua Dos Cartamos n. 296; 2. , nato in data [...] nella città di Parte_2
Limeira (SP-Brasile) e residente nella città di Limeira (SP-Brasile), in Rua Das Petùnias n. 127;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in capo ai signori e Parte_1 [...]
, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per Parte_2 tutti i motivi svolti in narrativa e, per l'effetto, ordinare al , in Controparte_1 persona del ministro pro tempore e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, della cittadinanza dei e Parte_1 [...]
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Parte_2
Consolari competenti;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o – cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti) nato in [...] Per_2 Persona_3 28.06.1864, in Italia, nel Comune di Terrazzo (VR), figlio di e Persona_4 [...]
entrambi cittadini italiani. In data 04.01.1885, il signor Per_5 Persona_1 contraeva matrimonio in Italia, nel Comune di Legnago (VR), con la signora
[...]
anch'essa cittadina italiana. Successivamente alle nozze, il signor Persona_6 si trasferiva in Brasile ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Persona_1 Persona_6 nasceva:
[...]
in data 04.02.1896, nella città di Piracicaba (SP-Brasile), Parte_3 che in data 16.10.1920 contraeva matrimonio, nella città di Limeira (SP- Brasile), con la signora . Da detta unione matrimoniale Persona_7 nasceva:
➢ in data 11.05.1938, nella città di Limeira (SP-Brasile), Parte_2
(cognome erroneamente trascritto e riportato in linea retta a Per_1 tutti i discendenti dello stesso ma in merito al quale non esistono dubbi circa la discendenza dal signor di cui al punto 1 come si Persona_1 evince dal certificato negativo di naturalizzazione cfr. doc. 4). In data 26.07.1958, il signor contraeva matrimonio, nella città Parte_2 di Santa GE (SP-Brasile), con la signora e dalla loro Persona_8 unione nasceva:
✓ in data 14.10.1965, nella città di Limeira (SP-Brasile),
[...] che in data 25.06.1988 contraeva Parte_4 matrimonio, nella città di Limeira (SP-Brasile), con la signora
Dott. Giovanni Calasso 2
Da detta unione matrimoniale nascevano: Persona_9
❖ in data 09.11.1988, odierna Parte_1 ricorrente;
❖ in data 10.03.1990, , Parte_2 odierno ricorrente;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...] nato in data [...], nel Comune di Terrazzo (VR), prima della nascita Per_1 del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per
Dott. Giovanni Calasso 3
l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano mai Persona_1 naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato nel Comune di Terrazzo (VR) in data 28.06.1864.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in
Dott. Giovanni Calasso 4
proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 25.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5