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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3228/2023
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
ARTURO CALÌ, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.12.2023, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per l'infortunio occorso in data 08.08.2022, gli è residuata non inferiore al 16% o in quella misura che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al CP_1
riconoscimento dei diritti spettanti in base alla percentuale di postumi accertati in giudizio,
con interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese di giudizio. Si è costituita in giudizio l' , la quale ha rappresentato di avere riconosciuto l'evento CP_1
come infortunio sul lavoro così come accertato in precedenza nella misura del 8 escludendo la sussistenza di postumi permanenti superiori a quelli accertati. Chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito al quantum dei postumi residuati allo stesso rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1
Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “Alla luce, quindi di quanto emerso dall'esame clinico del paziente e della documentazione allegata al fascicolo, si ritiene che il Sig.
[...]
di anni 68 sia affetto da “esiti di trauma lombare con riduzione del soma di L2 e Parte_1
lieve avvallamento della limitante somatica di L1 con riduzione della funzionalità della colonna” e che la menomazione conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data
08/08/2022, debba essere valutata in una percentuale pari al 10% (D-M. 38/00)”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000 a far data dall'infortunio (08.08.2022).
Il peso delle spese segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si reputa, tuttavia, opportuno compensare per metà le spese di lite (stante l'accoglimento della domanda formulata in subordine) e porre l'ulteriore metà a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio professionale accertato, ha subito un danno biologico permanente pari al 10% far data dall'infortunio (08.08.2022).
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
compensa per metà le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico dell' che si CP_1
liquidano in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3228/2023
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE Parte_1 C.F._1
ARTURO CALÌ, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.12.2023, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per l'infortunio occorso in data 08.08.2022, gli è residuata non inferiore al 16% o in quella misura che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al CP_1
riconoscimento dei diritti spettanti in base alla percentuale di postumi accertati in giudizio,
con interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese di giudizio. Si è costituita in giudizio l' , la quale ha rappresentato di avere riconosciuto l'evento CP_1
come infortunio sul lavoro così come accertato in precedenza nella misura del 8 escludendo la sussistenza di postumi permanenti superiori a quelli accertati. Chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito al quantum dei postumi residuati allo stesso rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1
Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “Alla luce, quindi di quanto emerso dall'esame clinico del paziente e della documentazione allegata al fascicolo, si ritiene che il Sig.
[...]
di anni 68 sia affetto da “esiti di trauma lombare con riduzione del soma di L2 e Parte_1
lieve avvallamento della limitante somatica di L1 con riduzione della funzionalità della colonna” e che la menomazione conseguente all'infortunio sul lavoro occorsogli in data
08/08/2022, debba essere valutata in una percentuale pari al 10% (D-M. 38/00)”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000 a far data dall'infortunio (08.08.2022).
Il peso delle spese segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si reputa, tuttavia, opportuno compensare per metà le spese di lite (stante l'accoglimento della domanda formulata in subordine) e porre l'ulteriore metà a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio professionale accertato, ha subito un danno biologico permanente pari al 10% far data dall'infortunio (08.08.2022).
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
compensa per metà le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico dell' che si CP_1
liquidano in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo