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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1577/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1969 e residente a[...], Torre Annunziata (NA)
E
(C.F. ), nata in [...] il CP C.F._2
16/07/1969, e residente in [...], Torre Annunziata (NA), entrambi elettivamente domiciliati in Portici alla Via Libertà n. 221/225, presso lo studio dell'avv. Annalisa Falco (c.f che li rappresenta e C.F._3 difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 04.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, il procuratore dei ricorrenti si è riportato al ricorso introduttivo ed ha chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate, come parzialmente rettificate su rilievo del Tribunale, con dichiarazione sottoscritta dalle parti e dal difensore per autentica, allegata alle predette note di trattazione scritta;
Il P.M. in data 3.12.2024 ha espresso parere favorevole alla separazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Torre del Greco il 30.05.1988, dal quale sono nati tre figli, ad oggi tutti maggiorenni, autosufficienti e con proprio distinto nucleo familiare. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del PM. In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 04.10.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso, chiarendo a parziale rettifica del punto 3) del ricorso che, in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, deve intendersi che “la casa familiare sita in Via Avallone N. 33, Torre Annunziata (NA), resterà nella disponibilità della sig.ra , in quanto unica proprietaria, mentre il sig. CP
cercherà nuova abitazione”. Parte_1
Il PM concludeva come da parere reso in data 3.12.2024 per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti hanno precisato di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente al reciproco mantenimento e di nulla dover prevedere in relazione ai figli, in quanto tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e CP Pt_1
, così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], e C.F._1 CP
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Via Via Avallone N. 33, Torre Annunziata (NA), rimarrà nel godimento della sig.ra che ne è proprietaria, CP mentre il sig. cercherà nuova abitazione;
Parte_1
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 191, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1988 del predetto Comune); C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 18.12.2024
il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 2