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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1006/2025 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica degli accordi di regolamentazione della potestà genitoriale” promossa da
nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 30, C.F , rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Parabita del Foro di Frosinone, C.F._1 giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Siotto del Foro di Vicenza, giusta procura C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
pagina 1 di 13 “la signora ha realizzato che, nonostante abbia sperato e tentato varie di avere con sé i bimbi Parte_1
a Roma, comprendendo che è impossibile, vuole solo e soltanto una cosa: vivere con loro, accompagnarli nella crescita, seguirli nelle attività didattiche ed extradidattiche.
La signora chiede esclusivamente e definitivamente di poter vivere a Thiene con i suoi bambini, Parte_1 nella loro casa.
Per quanto concerne il signor non ha nessun problema a condividere lo spazio dell'abitazione CP_1 familiare con lui, vivendo comunque nel reciproco rispetto e nella collaborazione per i figli”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“IN VIA PRELIMINARE E PROCESSUALE:
Dichiararsi inammissibile la mutatio libelli formulata da controparte a verbale 5.06.2025;
NEL MERITO:
1) Dichiararsi inammissibile il ricorso avversario;
2) Rigettarsi comunque tutte le domande avversarie, in quanto infondate e malposte, secondo quanto esposto specificamente in narrativa;
3) Stante il fatto che la Sig.ra non vede e non frequenta i figli, dei quali non si occupa Parte_1 nemmeno in minima parte, modificare il regime di affidamento e affidarsi i minori e Persona_1 in regime di affidamento esclusivo al padre;
Persona_2 Controparte_1
4) In denegata ipotesi di rigetto della domanda sub. 3, mantenuto il regime di affidamento condiviso, attribuire in via esclusiva al padre ogni capacità genitoriale afferente alla scuola dei minori, stante il fatto che il totale disinteresse della madre compromette il regolare andamento anche amministrativo scolastico delle due minori;
5) Si rimette alla valutazione del Tribunale di Vicenza adito, ferma la richiesta di rigetto della domanda di riduzione ex adverso formulata, la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un contributo materno al mantenimento in favore dei figli, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del
50% delle spese straordinarie;
6) Assegno unico al 100% in favore del Sig. ; Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Dica il teste se la Sig.ra durante la settimana vada a prendere i figli a scuola e/o dal padre Parte_1
e le riporti a casa, secondo gli orari stabiliti in sede di sentenza resa in data 5.09.2024 dal Tribunale di
Vicenza.
pagina 2 di 13 2) Dica il teste se la Signora il sabato e/o la domenica, due volte al mese, vada a prendere i Parte_1 figli e presso il padre e li riporti a casa, secondo gli orari stabiliti in sede di sentenza Per_1 Per_2 resa in data 5.09.2024 dal Tribunale di Vicenza.
3) Dica il teste da quanto tempo la Signora eviti di occuparsi dei figli, di portarli a catechismo, Parte_1
a volley, di confrontarsi con gli insegnanti di scuola
4) Dica il teste se corrisponda al vero che, dal 5.09.2024, è sempre il padre ad occuparsi dei minori, in ciò aiutato dalla sua famiglia di origine.
5) Dica il teste se la mamma si sia mai occupata di portare a pallavolo il mercoledì pomeriggio Per_1 dopo la scuola
6) Dica il teste se la mamma si sia mai occupata di portare e a catechismo il sabato. Per_1 Per_2
7) Vero che la Signora dice ai bambini che il papà “si fa comandare dal Giudice”? Parte_1
Si indicano a teste , , , , . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
IN OGNI CASO:
8) Con condanna di controparte alla integrale rifusione delle spese di lite e con condanna ex art. 96 cpc alla luce del comportamento processuale tenuto”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle istanze di parte resistente”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con sentenza n. 1822/2024 del 30.10.2024 emessa a definizione del procedimento civile n. 2584/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e (nati, rispettivamente, in data Persona_1 Persona_2
20.02.2016 e in data 19.11.2018 dalla relazione more uxorio tra e ), il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Vicenza recepiva l'accordo delle parti contemplante l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre nella casa familiare a lui assegnata, sita in Thiene e con diritto di visita della madre secondo il calendario concordato (il primo, il secondo ed il quarto weekend del mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con impegno della sig.ra , in caso di Parte_1 impossibilità ad esercitare il diritto di visita, di darne comunicazione al genitore collocatario entro la giornata di giovedì; sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
durante tutte le vacanze pasquali e i ponti;
durante l'estate, due settimane pagina 3 di 13 continuative, oltre ad una terza, con pari diritto del padre). Sotto il profilo economico, i genitori convenivano che ciascuno di essi provvedesse al mantenimento diretto della prole nei periodi di rispettiva competenza con ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli in base al Protocollo del
Tribunale di Vicenza e che le spese di viaggio tra Roma e Thiene fossero sostenute dalla madre, per sé e per i minori.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 5.03.2025, introduceva il presente Parte_1 giudizio di revisione, chiedendo di disporsi, già con provvedimento urgente e inaudita altera parte, il collocamento di entrambi i figli presso di sé nella casa familiare di Thiene, facendo obbligo al padre di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 800,00 nell'interesse dei due minori (oltre al 50% delle spese straordinarie) e con diritto di percepire al 100% l'assegno unico familiare relativo ai medesimi.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduceva che, subito dopo la conclusione dell'accordo tra le parti nel giudizio n. 2584/2024 R.G., aveva assunto atteggiamenti oppositivi ed Controparte_1 aggressivi nei suoi confronti, alla presenza dei figli e , ostacolando l'esercizio del suo Per_1 Per_2 diritto di visita attraverso condotte manipolatorie sui minori che poneva davanti all'alternativa di stare con l'uno o con l'altro genitore, anche in occasione dei compleanni o dello svolgimento di attività sportive.
Assumeva che da quando vivevano con il padre i bambini apparivano trasandati, vestivano con abiti usurati e non erano curati dal punto di vista igienico;
inoltre, il materiale scolastico non era mai in ordine,
a differenza del periodo in cui coabitavano con lei. Evidenziava, infine, che, poiché i figli avevano risentito fortemente della lontananza dalla madre, si era resa necessaria l'attivazione di un percorso psicologico in loro favore, al quale ella aveva prestato subito il consenso, facendo rientro immediatamente e definitivamente a Vicenza per porre fine alla profonda sofferenza e al disagio dei figli.
Il Giudice relatore, non ravvisando i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela dei minori, fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., con onere di notifica del ricorso nel rispetto del termine a comparire.
Con comparsa di risposta in data 6.05.2025 si costituiva in giudizio che eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. per carenza di “giustificati motivi” sopravvenuti rispetto ai provvedimenti assunti nel 2024; nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'affidamento esclusivo dei due figli minori o, in subordine,
l'esclusione della responsabilità genitoriale della madre quanto meno con riferimento agli aspetti riguardanti la scuola.
pagina 4 di 13 Il resistente rappresentava di aver promosso, in via contenziosa, il giudizio n. 2584/2024 R.G. nel quale le parti avevano successivamente raggiunto l'accordo per la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli, a seguito della decisione della sig.ra di abbandonare Parte_1 il nucleo familiare per andare a vivere a Roma con il nuovo compagno e che, da allora, egli aveva provveduto integralmente alla gestione dei bambini, di cui era unico genitore di riferimento.
Diversamente, la ricorrente si era resa inadempiente ai suoi obblighi genitoriali e non rispettava i provvedimenti concordati, né con riguardo all'esercizio del diritto-dovere di visita, né sotto il profilo economico, non avendo mai concorso al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i minori.
In data 30.05.2025 la ricorrente depositava un'istanza urgente di “modifica straordinaria del diritto di visita e pernottamento dei minori” che veniva rigettata per mancanza dei tempi tecnici necessari all'instaurazione del contraddittorio con il resistente.
Alla prima udienza del 17.06.2025, in cui le parti comparivano personalmente per essere sentite dal
Giudice relatore, la ricorrente, modificando le sue conclusioni in punto di collocamento dei figli Per_1
e , chiedeva di poter trasferire la loro residenza a Roma per farli vivere con sé nell'abitazione di Per_2 proprietà del compagno convivente.
Parte resistente eccepiva l'inammissibilità della modifica della domanda di collocamento e, comunque, si opponeva alla richiesta di trasferimento dei minori.
Con successiva istanza urgente, depositata in data 26.06.2025, , segnalando che tra i Parte_1 genitori era sorto un contrasto sulla frequentazione dei figli durante le vacanze estive, chiedeva di essere autorizzata a stare con loro nel periodo dal 20 luglio al 9 agosto 2025. Instaurato il contraddittorio con assegnazione al resistente di un termine per il deposito di una memoria di replica, il Giudice relatore rigettava l'istanza di parte ricorrente, rimettendo le parti all'udienza già fissata del 4.11.2025 per la sua assunzione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., giusta ordinanza del 18.06.2025.
A detta udienza, celebrata con modalità cartolari, la causa era rimessa al Collegio ai fini della decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Gli atti venivano trasmessi al P.M. che, data 10.11.2025, formulava il proprio parere, concludendo per l'accoglimento delle istanze di parte resistente.
***
Anzitutto rileva il Collegio che il ricorso promossa da è manifestamente inammissibile, Parte_1 essendo stato introdotto in assenza di mutamenti sopravvenuti che solo avrebbero potuto giustificare la revisione dei provvedimenti relativi ai minori, adottati da questo Tribunale sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti nel settembre 2024.
pagina 5 di 13 Preme subito evidenziare che le statuizioni di cui la ricorrente ha invocato la modifica, chiedendo di poter tornare ad abitare nella casa familiare unitamente ai figli minori e , traggono origine da Per_1 Per_2 un procedimento che aveva avviato nel giugno 2024, rappresentando che la sig.ra Controparte_1
, presa la decisione di lasciare la casa familiare per intraprendere una convivenza con un altro Parte_1 uomo residente a [...], si era dimessa dal lavoro, comunicandogli che si sarebbe trasferita insieme ai figli;
pertanto, opponendosi fermamente al preannunciato trasferimento di cui era stato notiziato cinque giorni prima della partenza programmata dall'ex compagna, egli aveva chiesto che i bambini rimassero collocati presso di lui nella casa familiare a Thiene, avanzando anche un'istanza urgente per impedire che la madre potesse dar seguito alla decisione unilateralmente assunta senza il suo consenso (doc. 1 fascicolo resistente).
In data 5.09.2024 innanzi al Giudice relatore del procedimento n. 2584/2024 R.G., la sig.ra Parte_1
, evidentemente dando priorità alla (seppur legittima) aspirazione di coltivare la sua relazione
[...] sentimentale con il compagno conosciuto quattro mesi prima, confermava la volontà di allontanarsi dal luogo di residenza dei figli e, in accordo con il sig. , chiedeva al Tribunale di prevedere il CP_1 loro collocamento presso il padre a cui, pertanto, veniva assegnata la casa familiare affinché potesse continuare a viverci con i minori.
Il Tribunale disponeva in conformità, recependo le condizioni concordate dalle parti nella sentenza n.
1822/2024, pubblicata il 30.10.2024.
Tuttavia, già in data 27.11.2024 si attivava mediante un'istanza rivolta al Consiglio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in vista dell'introduzione del presente giudizio, nel quale è palesemente emerso come la ricorrente, a dispetto degli accordi sottoscritti, non avesse affatto abbandonato l'idea di trasferire i bambini nella sua nuova residenza a Roma. Infatti, la sig.ra , dopo aver affermato falsamente nel suo ricorso di essere già Parte_1 tornata definitivamente a Vicenza a tutela del benessere psicofisico di e (v. punti 9 e 11 Per_1 Per_2 dell'atto introduttivo) e aver chiesto di poter risiedere con loro nella casa familiare assegnata al sig.
, compariva avanti al Giudice relatore al quale dichiarava che, in realtà, la convivenza con il CP_1 nuovo compagno, conosciuto nell'aprile 2024, stava proseguendo e, avendo oramai acquisito una propria stabilità, intendeva ottenere il collocamento dei figli presso di sé (“Ho proposto il ricorso in quanto vorrei che i miei figli fossero collocati presso di me. A Roma ho acquisito una mia stabilità e, quindi, vorrei che venissero a vivere con me. Inizialmente avevo chiesto l'assegnazione della casa familiare in quanto era mia intenzione ritrasferirmi in Veneto, ma ora ho cambiato idea non potendo più disporre di alcun
pagina 6 di 13 appoggio da parte di mia madre che è rientrata in Albania. Vivo con il mio attuale compagno, lui lavora mentre io sono disoccupata”), assumendo di aver dovuto in precedenza accettare quello presso il padre a causa del suo stato d'indigenza economica (“Sono stata costretta a sottoscrivere l'accordo, di cui oggi chiedo la modifica, perché in quel momento non avevo i mezzi economici per mantenere i miei figli. Ho conosciuto il mio attuale compagno nell'aprile 2024”).
Tale richiesta di autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori, formalizzata all'udienza del
5.06.2025, non va però esaminata a fronte delle conclusioni finali formulate dalla ricorrente, la quale, attraverso le note sostitutive dell'udienza ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., ha dichiarato di volerla abbandonare, insistendo invece per l'accoglimento di quella iniziale (collocamento dei figli con la madre nella casa familiare di Thiene) seguita dalla precisazione di nulla opporre ad una eventuale ripresa della coabitazione anche con il sig. in un'ottica di collaborazione genitoriale nell'interesse Controparte_1 della prole.
Ebbene, in questo quadro caratterizzato dalle mutevoli domande di parte ricorrente, non sono ravvisabili
“giustificati motivi” sopravvenuti che impongano una revisione dei provvedimenti di collocamento dei figli minori e e di quello correlato che dispone l'assegnazione della casa familiare al Per_1 Per_2 padre. Anzi gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio confermano che il regime attuale è certamente quello più rispondente all'interesse preminente dei bambini.
Costituisce una circostanza pacifica in causa (confermata anche dal resistente – v. verbale d'udienza del
5.06.2025) che la scelta della sig.ra di trasferirsi in altra Regione per esigenze legate alla Parte_1 sua vita sentimentale – che, dunque, ha inteso anteporre a quella dei figli ( di anni 9 e di Per_1 Per_2 anni 7) di poter crescere, in questa fase delicata della loro vita, con la presenza costante della figura materna – è stata causa di profonda sofferenza per entrambi i minori. E' documentato che, dopo l'emissione della sentenza n. 1822/2024, il sig. si è subito attivato per fornire un Controparte_1 supporto psicologico ai due figli, resosi necessario dai disagi patiti in conseguenza dell'improvviso distacco dalla madre;
infatti, recependo il suggerimento delle maestre e della psicologa della scuola, il resistente si è rivolto ai Servizi Sociali di Thiene e ne ha dato pronta comunicazione alla madre, a cui ha trasmesso in data 11.11.2024 il modulo per la prestazione del consenso all'avvio del percorso psicologico
(doc 4 fascicolo ricorrente).
Tra i due minore è ad aver maggiormente risentito dell'allontanamento della mamma. Per_2
Attualmente il piccolo è supportato dall' e Controparte_2 ha già svolto una serie d'incontri secondo un calendario concordato dal padre con lo psicologo-
pagina 7 di 13 psicoterapeuta dr. che ha diagnosticato a carico del minore la presenza di un “Disturbo Persona_3 comportamentale ed emozionale non specificato con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza” (v. relazione clinica del 30.09.2025).
La ricorrente ha ammesso di non aver rispettato le modalità di visita concordate che prevedevano una frequentazione madre-figli dal venerdì al lunedì per tre fine settimana al mese, con spese di viaggio a suo carico. A giustificazione di tale inadempimento la sig.ra ha dedotto di versare in una situazione Parte_1 di difficoltà economica tale non consentirle di pagare le spese di viaggio (v. verbale d'udienza del
5.06.2025), senza tuttavia dar prova della circostanza attraverso la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c., di cui ha totalmente omesso il deposito, così impendendo l'accertamento delle sue effettive condizioni reddituali e patrimoniali.
Inoltre, occorre mettere in luce che, anche in pendenza del giudizio, la ricorrente ha dimostrato scarsa consapevolezza delle esigenze di tutela del benessere psicofisico del figlio minore in occasione Per_2 del contrasto genitoriale insorto con riguardo al regime delle frequentazioni durante le vacanze estive, risolto dal Giudice relatore con accoglimento delle richieste del sig. , essendo emerso che la CP_1 madre, senza prima ottenere il consenso dell'altro genitore, si era rivolta al neuropsichiatra che ha in cura al fine di posticipare gli appuntamenti già da tempo fissati dal padre, con la pretesa di voler Per_2 trascorrere le vacanze con il figlio nel periodo da lei unilateralmente deciso pur se ricadente nei giorni degli incontri psicologici e senza allegare alcuno specifico impegno, lavorativo o di diversa natura, così da giustificare la sua richiesta di modifica degli appuntamenti.
Per comodità espositiva si riporta il seguente passaggio motivazionale dell'ordinanza dell'11.07.2025:
“Prima di tutto si rileva che, per quanto emerge dagli atti di causa, alcun accordo verbale è intercorso tra le parti sui giorni di frequentazione madre-figli durante il periodo estivo, né che il resistente abbia deliberatamente violato il presunto accordo, concordando con il neuropsichiatra dr. che gli Per_3 incontri con il figlio si svolgessero nelle date in cui i minori avrebbero dovuto trovarsi in Per_2 vacanza con la madre.
Tali circostanze sono documentalmente smentite dal contenuto della mail del 19.06.2025, con cui la sig.ra
, rispondendo al neuropsichiatra che le chiedeva di chiarire se il sig. fosse al corrente Parte_1 CP_1 delle variazioni richiestegli, ha affermato di aver fatto “cenno” al padre delle variazioni nella mattinata di quello stesso giorno. Il programma degli incontri di supporto psicologico per il minore (3, 24, 31 luglio
e 5 e 11 agosto) era già stato pianificato al momento della celebrazione dell'udienza del 17.06.2025, nel corso della quale la ricorrente non ha sollevato la benché minima doglianza a tutta conferma del fatto
pagina 8 di 13 che non vi era alcuna pregressa intesa tra i genitori, asseritamente violata dal sig. . Due giorni CP_1 dopo l'udienza, che avrebbe potuto essere deputata anche alla discussione sulle vacanze, la sig.ra
, di sua iniziativa, ha contattato il professionista per spostare gli appuntamenti, dandone Parte_1 comunicazione successiva alla controparte, a mezzo del suo legale, con la pretesa di prelevare i minori nel periodo da lei unilateralmente deciso (doc. 4 fascicolo resistente).
Tali condotte della sig.ra non rispettano il regime di affidamento bigenitoriale stabilito in Parte_1 sentenza che imponeva alla ricorrente di giungere ad una decisione condivisa con l'altro genitore anche con riguardo al collocamento dei minori durante il periodo estivo. In attuazione del principio dell'affido condiviso, la ricorrente avrebbe dovuto concordare la richiesta di posticipare le date degli incontri del percorso neuropsichiatrico avviato a sostegno del figlio su indicazione del Consultorio Per_2
Familiare di Thiene, dopo aver valutato, insieme all'altro genitore, le preminenti esigenze di tutela della salute psichica del minore.
In questo quadro il contrasto tra le parti sull'individuazione dei giorni di vacanza presso la madre (la ricorrente chiede di poter stare con i figli dal 20 luglio al 9 agosto mentre il resistente propone il periodo dal 9 agosto al 20 agosto, o anche fino al 23 agosto) va risolto in senso favorevole al sig. . CP_1
La Sig.ra , che sostiene di essere disoccupata, non allega particolari impegni od esigenze Pt_2 specifiche a giustificazione della sua istanza, a differenza del resistente che ha individuato un diverso calendario tenendo conto dell'assetto organizzativo già programmato sia per quanto riguarda il percorso psicologico del piccolo sia per quanto riguarda i centri estivi che i minori frequenteranno Per_2 mentre il padre è al lavoro, i cui costi sono già stati interamente saldati da quest'ultimo”.
Va poi evidenziato che la sig.ra non ha negato di aver violato le statuizioni della sentenza n. Parte_1
1822/2024 anche in punto di mantenimento dei figli, essendo rimasta inadempiente, in ragione delle asserite ed indimostrate difficoltà economiche, al pagamento della sua quota-parte delle spese straordinarie a cui ha provveduto in via esclusiva il padre.
Al riguardo, si osserva che la ricorrente ha piena capacità lavorativa (non essendo stato allegato alcun elemento in senso contrario) e avrebbe dovuto quanto meno comprovare di essersi seriamente attivata nella ricerca di un'occupazione al fine di poter rispettare i suoi doveri economici verso i figli (Corte di
Cass., Sez. I Civ., Ord. 7 maggio 2024 n. 12283), sia con riguardo alle spese di viaggio per esercitare il diritto di visita in modo puntuale a fronte dei disagi patiti dai minori a causa della sua lontananza, sia con riguardo alle spese straordinarie a cui la stessa non ha partecipato in spregio agli accordi presi, ancorché non gravata dal pagamento di un assegno di mantenimento ordinario in favore del genitore collocatario.
pagina 9 di 13 Viceversa, nulla è emerso in ordine ai lamentati comportamenti paterni pregiudizievoli per i figli, di cui la sig.ra non ha dato dimostrazione né in via documentale, né attraverso l'articolazione di Parte_1 istanze istruttorie.
Rileva il Collegio che al ricorso sono state allegate solo alcune fotografie che ritraggono del vestiario (una felpa rosa con un buco e un giubbino usurato), di cui non è neppure certa la riferibilità ai minori (doc. 2).
Non è, invece, stato prodotto il doc. 1 con il quale la ricorrente intendeva documentare l'esistenza di una chat whatsapp contenente messaggi denigratori, aggressivi e irrispettosi da parte del sig. . Inoltre, CP_1 la ricorrente ha ritenuto di non dover avanzare richieste di prova testimoniale sui presunti comportamenti ostacolanti il suo diritto di visita che, in realtà, la stessa ha arbitrariamente esercitato in modo difforme dal calendario concordato sulla base delle proprie esigenze personali.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nel periodo successivo alla disgregazione del nucleo familiare con l'allontanamento della sig.ra , il resistente ha svolto appieno i suoi compiti Parte_1 genitoriali, occupandosi della gestione dei bambini sotto ogni aspetto (scuola, salute, ecc.) ed accollandosi tutte le spese di mantenimento, sia ordinario che straordinario, nell'interesse dei medesimi.
Conseguentemente dev'essere confermato il collocamento dei minori nella casa familiare assegnata al sig.
, il quale è risultato essere il genitore di riferimento per entrambi, sotto il profilo sia morale che CP_1 materiale.
Poiché i contrasti genitoriali sin qui emersi non sono tali da far ritenere che le parti non siano in grado di coordinarsi ed esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale così da adottare, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli nel rispetto del principio di bigenitorialità (come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'attivazione del percorso psicologico a tutela della salute dei minori), va rigettata la domanda riconvenzionale di affidamento esclusivo svolta dal sig. , mentre va accolta CP_1 quella subordinata di attribuzione al padre, in via esclusiva, delle scelte riguardanti la scuola a fronte del disinteresse della madre.
Sussistono i presupposti per l'adozione d'ufficio di un provvedimento di ammonimento ex art. 473 bis 39
c.p.c. nei confronti di affinché ponga fine alle sue inadempienze alle disposizioni di cui Parte_1 alla sentenza n. 1822/2024 del 30.10.2024, esercitando il suo diritto-dovere di visita nel rispetto delle modalità ivi stabilite a tutela dell'interesse preminente dei minori e concorrendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di
Vicenza, impregiudicata la possibilità di rivalutare in altro eventuale futuro giudizio le capacità genitoriali della madre in caso di persistente inadempimento.
pagina 10 di 13 Per quanto riguarda le statuizioni economiche, in assenza di modifiche sul regime di frequentazione dei figli da parte dell'uno e dell'altro genitore, va disposto che il mantenimento ordinario e straordinario dei figli continui ad essere regolamentato secondo l'accordo raggiunto dalle parti nel settembre 2024, ma con possibilità di rivalutare anche tale aspetto in presenza di future inadempienze della madre sotto il profilo dell'esercizio del diritto di visita.
In accoglimento della domanda proposta da , l'assegno unico universale dovrà essere Controparte_1 percepito interamente dal padre dei minori, trattandosi di un sostegno economico alla genitorialità che, anche nella vigenza di un regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere riconosciuto a quello che, convivendo stabilmente con i figli, si occupa concretamente delle esigenze e dei bisogni dei medesimi (Cass.Civ. ordinanza n. 4672/2025).
Per il principio di soccombenza le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione, per ciascuna delle quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), dei valori minimi previsti in riferimento ai procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità.
Si ravvisano, altresì, i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., per far ricorso all'applicazione del regime di responsabilità aggravata, in forza del quale la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'altra parte, avente natura non meramente risarcitoria, bensì di “sanzione di carattere pubblicistico”, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Tale disposizione deve ritenersi pacificamente applicabile anche alle controversie familiari, nelle quali sussiste ancor più l'esigenza di sanzionare quelle condotte, poste in essere con malafede o senza la dovuta prudenza, con false prospettazioni nell'ambito di procedimenti in cui vengono in rilievo non solo prestazioni di carattere economico (es. il contributo al mantenimento della prole minorenne), ma anche e soprattutto diritti personalissimi e costituzionalmente garantiti. In queste tipologie di controversie, il comportamento di una madre che agisca per una revisione dei provvedimenti nell'interesse dei figli minori sulla base di deduzioni non veritiere (segnalando falsamente carenze genitoriali del padre collocatario e lamentando l'impossibilità di stare con i figli a causa di condotte paterne ostacolanti il suo diritto di visita) con l'allegazione di situazioni gravemente pregiudizievoli per la prole in realtà non imputabili all'altro genitore, propone un'azione che è da ritenere processualmente viziata da dolo o, quanto meno, da colpa grave e, come tale, meritevole di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c.. Ed, infatti, nella presente causa le condotte processuali della sig.ra sono senz'altro censurabili: a) per aver introdotto un ricorso in Parte_1
pagina 11 di 13 modifica con una iniziale richiesta di poter tornare a vivere con i bambini nella casa familiare, offrendo una rappresentazione volutamente parziale delle vicende pregresse che stanno alla base dell'accordo sul collocamento dei figli (avendo sottaciuto di averlo sottoscritto dopo aver deciso di trasferirsi a Roma per intraprendere la convivenza con il nuovo compagno) ed allegando la circostanza, poi smentita, di essersi già ritrasferita definitivamente a Vicenza per porre fine alle sofferenze patite dai figli a causa della sua lontananza;
b) per aver radicalmente mutato la sua domanda in sede di prima udienza, palesando che la vera finalità della sua azione era quella di ottenere l'autorizzazione al trasferimento dei figli a Roma, così da poter continuare a vivere stabilmente con il nuovo partner, senza minimamente prendere in considerazione l'interesse preminente dei figli a non essere sradicati dal luogo di residenza abituale, destinato a prevalere sulle aspirazioni personali del genitore trasferitosi, ancor più nel caso di specie in cui la madre non ha operato alcuna allegazione specifica sulle caratteristiche del nuovo contesto di vita che avrebbe offerto ai minori (essenziale al fine di valutare se il cambio di residenza prospettato assicurasse la crescita più sana dei bambini), né ha dato alcuna garanzia circa la capacità di far fronte, attraverso lo svolgimento di un lavoro remunerato, ai loro bisogni;
c) per aver infondatamente accusato il padre di essere la causa del malessere dei minori in quanto carente sotto il profilo della capacità genitoriale ed autore di condotte ostacolanti il diritto di visita materno, in pieno contrasto con la realtà fattuale emersa in corso di giudizio;
d) per aver avanzato un'istanza urgente anch'essa fondata su una circostanza non veritiera (l'esistenza di un accordo verbale con l'altro genitore) al fine di poter stare con i minori nel periodo di vacanza dai lei unilateralmente deciso, correttamente rigettata dal Giudice relatore a tutela della salute psicofisica del figlio . Per_2
Ne consegue, pertanto, la condanna d'ufficio della ricorrente, ex art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore del resistente, in aggiunta alle spese legali, di una somma che può essere equitativamente determinata nella misura di un quarto di quest'ultime.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 96 ultimo comma, c.p.c. (applicabile alla presente controversia ex D.Lgs.
10 ottobre 2022 n. 140), va condannata anche al versamento della somma di euro 500,00 Parte_1 in favore della Cassa delle Ammende.
Si dà atto che, con decreto a parte, si provvederà alla revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando nella causa n. 1006/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 12 di 13 1) dichiara inammissibili e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
2) dispone, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1822/2024 del 30.10.2024, che possa assumere, in via esclusiva, le decisioni inerenti ai figli minori e Controparte_1 Per_1 Per_2 relativamente alla scuola;
3) dispone, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1822/2024 del 30.10.2024, che percepisca il 100% dell'assegno unico universale relativo ai due figli minori;
Controparte_1
4) ammonisce ex art. 473 bis 39 c.p.c. la sig.ra affinché ponga fine alle sue inadempienze Parte_1 alle disposizioni di cui alla sentenza n. 1822/2024 del 30.10.2024, esercitando il suo diritto-dovere di visita nel rispetto delle modalità ivi stabilite a tutela dell'interesse preminente dei minori e concorrendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi con l'osservanza del vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) condanna a rifondere al resistente le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) condanna la ricorrente a corrispondere a la somma equitativamente determinata di Controparte_1 euro 952,25 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 2.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
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