TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 56
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Decreto cautelare 13 maggio 2025
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Decreto cautelare 22 maggio 2025
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Decreto cautelare 28 maggio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione obblighi di pubblicità del bando

    Il bando di gara doveva essere pubblicato anche sull'Albo Pretorio comunale. L'omessa pubblicazione ha impedito alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione e l'offerta. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità del ricorso è respinta.

  • Accolto
    Violazione obblighi di pubblicità del bando

    Il bando di gara doveva essere pubblicato anche sull'Albo Pretorio comunale. L'omessa pubblicazione ha impedito alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione e l'offerta. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità del ricorso è respinta.

  • Accolto
    Violazione obblighi di pubblicità del bando

    Il bando di gara doveva essere pubblicato anche sull'Albo Pretorio comunale. L'omessa pubblicazione ha impedito alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione e l'offerta. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità del ricorso è respinta.

  • Accolto
    Violazione obblighi di pubblicità del bando

    Il bando di gara doveva essere pubblicato anche sull'Albo Pretorio comunale. L'omessa pubblicazione ha impedito alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione e l'offerta. Pertanto, l'eccezione di irricevibilità del ricorso è respinta.

  • Accolto
    Illegittimità derivata degli atti presupposti

    L'intera procedura è viziata a causa della mancata pubblicità del bando. Di conseguenza, anche gli atti successivi, come la nomina della commissione, sono illegittimi.

  • Accolto
    Illegittimità derivata degli atti presupposti

    L'intera procedura è viziata a causa della mancata pubblicità del bando. Di conseguenza, anche gli atti successivi, come i verbali della commissione, sono illegittimi.

  • Accolto
    Illegittimità derivata degli atti presupposti

    L'intera procedura è viziata a causa della mancata pubblicità del bando. Inoltre, la commissione ha operato in violazione della lex specialis. Di conseguenza, anche l'atto di aggiudicazione è illegittimo.

  • Inammissibile
    Violazione lex specialis da parte della commissione di gara

    Le censure relative all'operato della commissione di gara sono inammissibili per carenza di interesse, poiché la ricorrente non ha partecipato alla procedura. Tuttavia, se esaminate nel merito, sono infondate. Le operazioni di gara possono essere svolte in un'unica seduta, purché sia assicurata la pubblicità e l'informazione ai concorrenti. Nella specie, la pubblicità è stata garantita, e la complessità della valutazione delle offerte tecniche non è comprovata.

  • Accolto
    Illegittimità derivata degli atti presupposti

    L'intera procedura è viziata a causa della mancata pubblicità del bando. Inoltre, la commissione ha operato in violazione della lex specialis. Di conseguenza, anche i verbali e i documenti della commissione sono illegittimi.

  • Accolto
    Annullamento procedura e declaratoria di inefficacia del contratto

    Il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'intera procedura e declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con WM S.r.l., da far decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Questo costituisce reintegrazione in forma specifica dell'interesse azionato.

  • Rigettato
    Mancanza di danno risarcibile

    Il bene della vita non è andato definitivamente perso, potendo la ricorrente partecipare alla nuova procedura e ottenere la concessione. Non vi è danno per perdita di chances. Non sono risarcibili altri danni patrimoniali, non vantando la ricorrente un diritto a permanere nella gestione del chiosco oltre la scadenza naturale della concessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 56
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo