Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 760 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2020
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Della Parte_1
Mura
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Controparte_1
Grandoni
appellata
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3569/2019 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di impugnazione di estratti di ruolo.
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel redigere la presente motivazione occorre richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la decisione con cui il giudice di prime cure rigettava l'impugnazione attorea avverso quattro estratti di ruolo cui erano sottese altrettante cartelle di pagamento concernenti violazioni del codice della strada anni 2006, 2011, 2013.
Il giudice di primo grado adottava tale decisione stante la mancata citazione in giudizio degli enti impositori ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario.
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Ed invero la mancata notifica della cartella, doglianza fondante l'opposizione in primo grado, non è di per sé un vizio della cartella stessa che può essere in ogni momento notificata.
L'eccepita prescrizione, ossia l'estinzione dell'obbligazione di natura amministrativo sanzionatoria, non riguarda poi l Controparte_2
bensì l'ente impositore che non è stato citato in giudizio.
[...]
Ne consegue quindi la correttezza della decisione del giudice di primo grado anche perché non aveva interesse a ricorrere in quanto non Parte_1
gli era stato intimato il pagamento da parte di alcuno.
Peraltro, l'appello è stato proposto in epoca successiva al decreto legge n.
119/2018 avente ad oggetto anche lo stralcio dei ruoli dal 2000 al 2010 con importo residuo di € 1.000,00.
Alla luce di quanto esposto sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Compensa le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 8/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo