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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1774/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RO ER, TO
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7910/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino impugnava la sentenza n. 446/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Avellino, depositata il 7.5.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 012 76 2023 00 000 424 000 in ragione della ritenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere impositivo allorquando veniva notificato al contribuente il presupposto avviso di accertamento n. TFK010100317.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata decisione per aver omesso il Giudice di prime cure di rilevare la inammissibilità del ricorso proposto dal Resistente_1 avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 012 76 2023 00 000 424 000, stante il consolidamento della pretesa impositiva a seguito della acquiescenza prestata dal contribuente in ordine al presupposto avviso di accertamento n. TFK010100317. A seguito, invero, della notifica di quest'ultimo, il Resistente_1, dapprima, presentava istanza di annullamento e, poi, in data 7.3.2022, notificava all'Agenzia ricorso giurisdizionale avverso il diniego di autotutela, che, peraltro, non veniva coltivato attraverso il deposito presso la Segreteria della Corte Tributaria.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel richiamare quanto già dedotto nel ricorso introduttivo della lite, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della pronuncia resa dal Giudice di prime cure.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dall'appellante inerente la inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo della lite.
L'eccezione è fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate si evince che il contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TFK010100317, dapprima, presentava istanza di annullamento all'amministrazione finanziaria e, poi, in data 7.3.2022, notificava all'Agenzia ricorso giurisdizionale avverso il diniego di autotutela, che, peraltro, non venendo coltivato attraverso il deposito presso la Segreteria della
Corte Tributaria, determinava il consolidamento della pretesa tributaria (successivamente riproposta nell'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 012 76 2023 00 000 424 000).
Inammissibile, pertanto, si appalesa il ricorso proposto avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, stante il consolidamento della pretesa impositiva a seguito della acquiescenza prestata dal contribuente in ordine al presupposto avviso di accertamento n. TFK010100317. L'appello va, pertanto, senz'altro accolto, attesa la fondatezza della esaminata eccezione pregiudiziale, con conseguente assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate nell'atto di gravame.
La condanna al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro
1.200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RO ER, TO
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7910/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 07/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010100317 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino impugnava la sentenza n. 446/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Avellino, depositata il 7.5.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 012 76 2023 00 000 424 000 in ragione della ritenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere impositivo allorquando veniva notificato al contribuente il presupposto avviso di accertamento n. TFK010100317.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata decisione per aver omesso il Giudice di prime cure di rilevare la inammissibilità del ricorso proposto dal Resistente_1 avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 012 76 2023 00 000 424 000, stante il consolidamento della pretesa impositiva a seguito della acquiescenza prestata dal contribuente in ordine al presupposto avviso di accertamento n. TFK010100317. A seguito, invero, della notifica di quest'ultimo, il Resistente_1, dapprima, presentava istanza di annullamento e, poi, in data 7.3.2022, notificava all'Agenzia ricorso giurisdizionale avverso il diniego di autotutela, che, peraltro, non veniva coltivato attraverso il deposito presso la Segreteria della Corte Tributaria.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel richiamare quanto già dedotto nel ricorso introduttivo della lite, concludeva per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della pronuncia resa dal Giudice di prime cure.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dall'appellante inerente la inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo della lite.
L'eccezione è fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate si evince che il contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TFK010100317, dapprima, presentava istanza di annullamento all'amministrazione finanziaria e, poi, in data 7.3.2022, notificava all'Agenzia ricorso giurisdizionale avverso il diniego di autotutela, che, peraltro, non venendo coltivato attraverso il deposito presso la Segreteria della
Corte Tributaria, determinava il consolidamento della pretesa tributaria (successivamente riproposta nell'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 012 76 2023 00 000 424 000).
Inammissibile, pertanto, si appalesa il ricorso proposto avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, stante il consolidamento della pretesa impositiva a seguito della acquiescenza prestata dal contribuente in ordine al presupposto avviso di accertamento n. TFK010100317. L'appello va, pertanto, senz'altro accolto, attesa la fondatezza della esaminata eccezione pregiudiziale, con conseguente assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate nell'atto di gravame.
La condanna al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro
1.200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026