CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 448/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 381/2024 del 26.02.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Molfetta alla via Paolo Poli n. 25, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pietro Uva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Molfetta alla Controparte_1 via A. Saffi n.2D/2E, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scardigno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-
Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.02.2022 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Trani, il , in persona del p.t., al fine di sentirlo Controparte_1 CP_2 dichiarare responsabile ex art. 2051 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di complessivi €
8.495,93, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione e spese di lite, per l'evento occorsogli il 25.11.2020, intorno alle ore 18,30, allorchè, transitando su via Ten. a Molfetta, mentre attraversava la strada, all'altezza dei civici Parte_2
120-124, inciampava su una buca-feritoia presente sul manto stradale, rovinando per terra e
1 riportando la frattura del 1° metacarpo della mano destra, per la quale era costretto a ricorrere alle cure ospedaliere.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di Controparte_1 spese.
Istruita la causa con l'escussione di un teste, all'udienza del 5.6.2023 il Tribunale formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (“al fine di contenere tempi e costi del giudizio e di scongiurarne l'alea propone alle parti di conciliare la lite mediante pagamento da parte del comune all'attore, della somma di € 1000,00 oltre € 700,00 a titolo di contributo alle spese di lite”), che veniva accettata dall'ente convenuto ma rifiutata dall'attore.
Quindi, disattesa la richiesta di ctu medico-legale, con sentenza n. 381/2024 del 26.02.2024, il
Tribunale di Trani rigettava la domanda e condannava il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia alla Parte_1
Ecc.ma Corte di Appello di Bari, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della impugnata sentenza, dichiarare fondata la domanda dell'appellante con cui chiedeva il _1
, come rappresentato, responsabile ex art.2051 c.c. e perciò tenuto a risarcire i danni subiti
[...] dall'attore e per l'effetto condannare la stessa amministrazione convenuta al pagamento di complessivi
€.8.495,93, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Spese di lite dei due gradi del giudizio interamente rifuse”.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma Controparte_1 della sentenza appellata e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 7.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda così motivando:
- alla luce di quanto dichiarato dal teste escusso e di quanto riportato nella scheda di accesso al
Pronto Soccorso, può ritenersi provato il fatto storico della caduta del nelle circostanze Pt_1 di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione;
- la fattispecie va ricondotta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., che presuppone che l'evento dannoso sia “cagionato” dalla cosa e che sussista una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo insorte, presupposti che devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode la prova del caso fortuito
o della rilevanza causale della condotta del danneggiato nella produzione del danno;
- la caduta del è imputabile unicamente alla sua imprudenza e distrazione, che ha Pt_1 interrotto il nesso causale tra res ed evento dannoso, essendosi verificata in condizioni metereologiche regolari e con illuminazione artificiale, che garantivano la visibilità dei luoghi, noti all'attore che, perciò, se avesse prestato un minimo di attenzione, avrebbe potuto avvedersi dell'evidente anomalia del manto stradale e non avrebbe dovuto attraversare la strada proprio in quel tratto.
2 1.Con il primo motivo di gravame - “Violazione ed erronea applicazione dell'art.2051 c.c. in relazione alla sussistenza dei presupposti della colpa del danneggiato” - l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che "la caduta del si è Pt_1 verificata nel tardo pomeriggio e in presenza di regolari condizioni metereologiche e di illuminazione artificiale che garantiva la visibilità dei luoghi (non avendone l'attore mai allegato il mancato funzionamento), luoghi peraltro a lui ben noti per averli percorsi diverse volte, diretto al parco giochi con il nipotino nella strada parallela a quella in cui è avvenuta la caduta". Deduce che a fine novembre alle
18,30 era già buio e che l'illuminazione artificiale non poteva considerarsi sufficiente a rendere ben visibile la strada, in quanto i lampioni erano alti e distanziati, la luce era fioca e si creavano zone d'ombra. Lamenta inoltre che il Tribunale non ha tenuto in alcun conto che l'attore era persona anziana, in relazione alla quale era necessaria una valutazione di percezione e prevedibilità soggettiva dell'insidia, essendoci differenza tra la percezione di un soggetto nel pieno delle sue capacità motorie e visive, e quella di un soggetto anziano, che cammina con difficoltà e non ha un visus perfetto. Osserva inoltre l'appellante che la conoscenza dei luoghi non significa conoscenza di ogni insidia, tenuto altresì conto che, nel caso di specie, la rovina del manto stradale era dovuta a lavori che si stavano eseguendo;
se è vero, quindi, che, in senso oggettivo, l'insidia si poteva prevedere con la normale cautela, nel caso specifico non lo era, perché, essendo coinvolta una persona anziana, l'insidia non era specificamente prevedibile.
Aggiunge che la feritoia nella quale inciampava, se pur apparentemente visibile, non risultava percepibile come profondità e come pericolosità; sostiene, poi, che trattavasi di una buca, alquanto estesa, con numerose parti "scrostate" che non lasciano prevedere la loro insidia. L'appellante, infine, non avrebbe scelto di attraversare la strada in quel preciso punto, avendo lo stesso valutato il transito di autovetture.
1.1.Il motivo è infondato e va rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che lo stato dei luoghi è chiaramente percepibile dall'esame delle fotografie prodotte dall'attore, sicché priva di pregio si appalesa la doglianza dell'appellante sulla mancata ispezione dei luoghi da parte del primo giudice.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno, di essere
3 prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149).
La Suprema Corte ha da ultimo ribadito che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. Ord.16 settembre 2024 n.
24799)
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può dirsi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. Civ. III,
21.3.2013 n. 7125).
La sequenza causale che conduce all'evento dannoso deve essere prevedibile non dal punto di vista soggettivo dell'agente, ma sulla scorta delle regole statistiche o scientifiche comunemente accettate, che oggettivizzano un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza e regolarità causale: l'id quod plerumque accidit, rapportato ad una valutazione postuma ex ante, diviene, dunque, la misura della relazione probabilistica in astratto tra evento generatore del danno ed evento dannoso.
Pertanto, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017). Segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ. n. 30775/2017, n. 11526/17,
n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dal danneggiato.
4 L'unico teste escusso, , genero dell'appellante, ha dichiarato che il Testimone_1 Pt_1 inciampava in una buca-feritoia presente sul manto stradale, anche se non pare potersi affermare che egli abbia visto esattamente la dinamica della caduta ( Mi trovavo al parco giochi con mio figlio
e mio suocero ci stava raggiungendo, ho visto mio suocero per terra…Posso dire che la caduta è stata determinata dalle condizioni della strada perché mio suocero si trovava all'interno della zona dissestata”).
In ogni caso, nulla il teste ha riferito sulla visibilità della buca-feritoia.
All'atto dell'accesso al Pronto Soccorso, il riferiva soltanto di trauma per “caduta Pt_1 accidentale”, senza alcun riferimento alla buca.
In ogni caso, pur dandosi per sufficientemente provata la caduta del nelle circostanze di Pt_1 luogo e tempo da lui descritte, ritiene la Corte che, alla luce della documentazione allegata agli atti di causa e dell'istruttoria espletata, correttamente il Giudice di prime abbia ritenuto che il nesso causale tra la res e l'evento sia stato interrotto dalla condotta colposa del . Pt_1
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta dagli atti che la buca, nella specifica circostanza, fosse avvistabile, prevedibile, ed evitabile con un comportamento di normale cautela.
Come accertato in corso di causa, il sinistro si è verificato il 25.11.2020 verso le ore 18,30, in una strada illuminata artificialmente dalla luce dei lampioni ivi presenti, in condizioni metereologiche non avverse.
Dalla documentazione fotografica si evince che il dissesto del manto stradale era vistoso, ben visibile, e, peraltro, in nessun modo occultato (in difetto di allegazioni contrarie dell'appellante, che neanche ha dedotto che, al momento dell'attraversamento, ci fossero auto in transito sulla strada); inoltre, il dissesto non interessava tutta la strada, né si trovava in corrispondenza di strisce pedonali.
Lo stesso appellante afferma che la buca-feritoia era visibile, sia pur precisando che la sua pericolosità non era avvistabile, prevedibile, circostanza quest'ultima irrilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto dallo stesso, atteso che la visibilità del dissesto avrebbe dovuto comunque indurlo ad evitarlo, spostandosi leggermente, e attraversando la strada in un altro punto.
Né può sostenersi che il dissesto non fosse prevedibile.
Il conosceva (o doveva conoscere) la condizione del manto stradale di Via Ten. Pt_1
Pappalepore, sicchè avrebbe dovuto porre maggiore attenzione nell'attraversare: le condizioni della strada, in cui si verificava il sinistro, e sulla quale si stavano eseguendo lavori, erano invero conosciute dal , che l'aveva percorsa più volte per andare al parco giochi, come affermato Pt_1 dal teste escusso (“Percorriamo abitualmente quella strada per arrivare al parco giochi e mio suocero mi aveva raggiunto più volte per arrivare al parco giochi, lo stato dei luoghi è rimasto in quelle condizioni”).
Deve quindi ragionevolmente ritenersi che la caduta sia stata causata dalla scarsa attenzione e dall'imprudenza del , che ha attraversato la strada in un tratto in cui il dissesto presente Pt_1 non solo poteva essere previsto, ma era visibile, in quanto ubicato al centro della strada e non
5 occultato, la zona era illuminata (la presenza di lampioni è documentata dalle riproduzioni fotografiche prodotte dal olfetta) e non vi erano condizioni metereologiche avverse. _1
Correttamente pertanto il primo Giudice ha osservato che “..deve ragionevolmente escludersi che il
potesse non avvedersi, prestando anche un minimo di attenzione, di una siffatta evidente anomalia Pt_1 del manto stradale tale da renderla agevolmente percepibile anche perché non occultata dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici e la sua scelta di attraversare la strada in quel punto, nonostante la nota situazione del luogo, induce a ritenere che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del
e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale Pt_1 riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( Cass. Civ. III, ord, 2 novembre 2023, n.30394).”
Privo di pregio, alla luce dei principi richiamati in precedenza, oltre che tardivo, in quanto effettuato per la prima volta in appello, è il rilievo dell'appellante circa l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice sulla persona dell'appellante e la necessaria valutazione di percezione e prevedibilità soggettiva dell'insidia. Il , all'epoca dei fatti per cui è causa, aveva 78 anni ed Pt_1 era quindi un soggetto anziano;
se è vero, come da lui dedotto in appello, che non era più nel pieno possesso delle sue capacità motorie e visive, avrebbe dovuto attraversare la strada - le cui condizioni, comunque visibili, gli erano note- prestando un'attenzione maggiore rispetto a quella richiesta all'uomo medio, o, in ossequio agli ordinari canoni di prudenza e diligenza ed al principio di autoresponsabilità, avrebbe dovuto essere accompagnato da terzi, anzichè percorrere da solo la strada in orario serale.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la“Violazione ed errata applicazione dell'art.185 bis c.p.c.”, osservando che la proposta conciliativa formulata dal Giudice, dopo l'espletamento della prova testimoniale, sarebbe stata fuorviante ed illusoria. Deduce che nel formulare la proposta, non praticabile stante l'esiguità della somma rispetto al danno subito, il
Tribunale non avrebbe ponderato i contrapposti interessi in gioco, non avrebbe considerato la situazione patrimoniale e la somma proposta non era un “punto di convergenza”, con conseguente erronea applicazione dell'art. 185 bis c.p.c.
2.1.Il secondo motivo di appello, così come formulato, è inammissibile per difetto di interesse.
Premesso che è stato proprio il a rifiutare la proposta conciliativa, osserva la Corte che Pt_1
l'inammissibilità del motivo si apprezza ove si consideri che il primo Giudice non ha fatto discendere alcuna conseguenza dalla mancata accettazione della proposta da parte dell'odierno appellante;
dalla formulazione del motivo non si evince quale sia l'interesse dell'appellante ad impugnare la sentenza, in difetto di una statuizione pregiudizievole nei suoi confronti.
Si osserva, inoltre, che la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto e vantaggioso in tempi brevi ed è quindi disancorata dalla cognizione piena, che richiede una motivazione nel merito;
disattesa la proposta
6 formulata, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, così come accaduto nel caso di specie.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del _1
, in persona del p.t., delle spese del presente grado, che si liquidano in
[...] CP_2 dispositivo, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e della semplicità delle questioni trattate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione CP_3 monocratica, in data 26.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 21 maggio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 448/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 381/2024 del 26.02.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Molfetta alla via Paolo Poli n. 25, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pietro Uva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Molfetta alla Controparte_1 via A. Saffi n.2D/2E, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scardigno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-
Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.02.2022 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Trani, il , in persona del p.t., al fine di sentirlo Controparte_1 CP_2 dichiarare responsabile ex art. 2051 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di complessivi €
8.495,93, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione e spese di lite, per l'evento occorsogli il 25.11.2020, intorno alle ore 18,30, allorchè, transitando su via Ten. a Molfetta, mentre attraversava la strada, all'altezza dei civici Parte_2
120-124, inciampava su una buca-feritoia presente sul manto stradale, rovinando per terra e
1 riportando la frattura del 1° metacarpo della mano destra, per la quale era costretto a ricorrere alle cure ospedaliere.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di Controparte_1 spese.
Istruita la causa con l'escussione di un teste, all'udienza del 5.6.2023 il Tribunale formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (“al fine di contenere tempi e costi del giudizio e di scongiurarne l'alea propone alle parti di conciliare la lite mediante pagamento da parte del comune all'attore, della somma di € 1000,00 oltre € 700,00 a titolo di contributo alle spese di lite”), che veniva accettata dall'ente convenuto ma rifiutata dall'attore.
Quindi, disattesa la richiesta di ctu medico-legale, con sentenza n. 381/2024 del 26.02.2024, il
Tribunale di Trani rigettava la domanda e condannava il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia alla Parte_1
Ecc.ma Corte di Appello di Bari, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della impugnata sentenza, dichiarare fondata la domanda dell'appellante con cui chiedeva il _1
, come rappresentato, responsabile ex art.2051 c.c. e perciò tenuto a risarcire i danni subiti
[...] dall'attore e per l'effetto condannare la stessa amministrazione convenuta al pagamento di complessivi
€.8.495,93, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Spese di lite dei due gradi del giudizio interamente rifuse”.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma Controparte_1 della sentenza appellata e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 7.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda così motivando:
- alla luce di quanto dichiarato dal teste escusso e di quanto riportato nella scheda di accesso al
Pronto Soccorso, può ritenersi provato il fatto storico della caduta del nelle circostanze Pt_1 di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione;
- la fattispecie va ricondotta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., che presuppone che l'evento dannoso sia “cagionato” dalla cosa e che sussista una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo insorte, presupposti che devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode la prova del caso fortuito
o della rilevanza causale della condotta del danneggiato nella produzione del danno;
- la caduta del è imputabile unicamente alla sua imprudenza e distrazione, che ha Pt_1 interrotto il nesso causale tra res ed evento dannoso, essendosi verificata in condizioni metereologiche regolari e con illuminazione artificiale, che garantivano la visibilità dei luoghi, noti all'attore che, perciò, se avesse prestato un minimo di attenzione, avrebbe potuto avvedersi dell'evidente anomalia del manto stradale e non avrebbe dovuto attraversare la strada proprio in quel tratto.
2 1.Con il primo motivo di gravame - “Violazione ed erronea applicazione dell'art.2051 c.c. in relazione alla sussistenza dei presupposti della colpa del danneggiato” - l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che "la caduta del si è Pt_1 verificata nel tardo pomeriggio e in presenza di regolari condizioni metereologiche e di illuminazione artificiale che garantiva la visibilità dei luoghi (non avendone l'attore mai allegato il mancato funzionamento), luoghi peraltro a lui ben noti per averli percorsi diverse volte, diretto al parco giochi con il nipotino nella strada parallela a quella in cui è avvenuta la caduta". Deduce che a fine novembre alle
18,30 era già buio e che l'illuminazione artificiale non poteva considerarsi sufficiente a rendere ben visibile la strada, in quanto i lampioni erano alti e distanziati, la luce era fioca e si creavano zone d'ombra. Lamenta inoltre che il Tribunale non ha tenuto in alcun conto che l'attore era persona anziana, in relazione alla quale era necessaria una valutazione di percezione e prevedibilità soggettiva dell'insidia, essendoci differenza tra la percezione di un soggetto nel pieno delle sue capacità motorie e visive, e quella di un soggetto anziano, che cammina con difficoltà e non ha un visus perfetto. Osserva inoltre l'appellante che la conoscenza dei luoghi non significa conoscenza di ogni insidia, tenuto altresì conto che, nel caso di specie, la rovina del manto stradale era dovuta a lavori che si stavano eseguendo;
se è vero, quindi, che, in senso oggettivo, l'insidia si poteva prevedere con la normale cautela, nel caso specifico non lo era, perché, essendo coinvolta una persona anziana, l'insidia non era specificamente prevedibile.
Aggiunge che la feritoia nella quale inciampava, se pur apparentemente visibile, non risultava percepibile come profondità e come pericolosità; sostiene, poi, che trattavasi di una buca, alquanto estesa, con numerose parti "scrostate" che non lasciano prevedere la loro insidia. L'appellante, infine, non avrebbe scelto di attraversare la strada in quel preciso punto, avendo lo stesso valutato il transito di autovetture.
1.1.Il motivo è infondato e va rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che lo stato dei luoghi è chiaramente percepibile dall'esame delle fotografie prodotte dall'attore, sicché priva di pregio si appalesa la doglianza dell'appellante sulla mancata ispezione dei luoghi da parte del primo giudice.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno, di essere
3 prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149).
La Suprema Corte ha da ultimo ribadito che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. Ord.16 settembre 2024 n.
24799)
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicchè una cosa inerte in tanto può dirsi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. Civ. III,
21.3.2013 n. 7125).
La sequenza causale che conduce all'evento dannoso deve essere prevedibile non dal punto di vista soggettivo dell'agente, ma sulla scorta delle regole statistiche o scientifiche comunemente accettate, che oggettivizzano un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza e regolarità causale: l'id quod plerumque accidit, rapportato ad una valutazione postuma ex ante, diviene, dunque, la misura della relazione probabilistica in astratto tra evento generatore del danno ed evento dannoso.
Pertanto, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017). Segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ. n. 30775/2017, n. 11526/17,
n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, correttamente il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata dal danneggiato.
4 L'unico teste escusso, , genero dell'appellante, ha dichiarato che il Testimone_1 Pt_1 inciampava in una buca-feritoia presente sul manto stradale, anche se non pare potersi affermare che egli abbia visto esattamente la dinamica della caduta ( Mi trovavo al parco giochi con mio figlio
e mio suocero ci stava raggiungendo, ho visto mio suocero per terra…Posso dire che la caduta è stata determinata dalle condizioni della strada perché mio suocero si trovava all'interno della zona dissestata”).
In ogni caso, nulla il teste ha riferito sulla visibilità della buca-feritoia.
All'atto dell'accesso al Pronto Soccorso, il riferiva soltanto di trauma per “caduta Pt_1 accidentale”, senza alcun riferimento alla buca.
In ogni caso, pur dandosi per sufficientemente provata la caduta del nelle circostanze di Pt_1 luogo e tempo da lui descritte, ritiene la Corte che, alla luce della documentazione allegata agli atti di causa e dell'istruttoria espletata, correttamente il Giudice di prime abbia ritenuto che il nesso causale tra la res e l'evento sia stato interrotto dalla condotta colposa del . Pt_1
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta dagli atti che la buca, nella specifica circostanza, fosse avvistabile, prevedibile, ed evitabile con un comportamento di normale cautela.
Come accertato in corso di causa, il sinistro si è verificato il 25.11.2020 verso le ore 18,30, in una strada illuminata artificialmente dalla luce dei lampioni ivi presenti, in condizioni metereologiche non avverse.
Dalla documentazione fotografica si evince che il dissesto del manto stradale era vistoso, ben visibile, e, peraltro, in nessun modo occultato (in difetto di allegazioni contrarie dell'appellante, che neanche ha dedotto che, al momento dell'attraversamento, ci fossero auto in transito sulla strada); inoltre, il dissesto non interessava tutta la strada, né si trovava in corrispondenza di strisce pedonali.
Lo stesso appellante afferma che la buca-feritoia era visibile, sia pur precisando che la sua pericolosità non era avvistabile, prevedibile, circostanza quest'ultima irrilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto dallo stesso, atteso che la visibilità del dissesto avrebbe dovuto comunque indurlo ad evitarlo, spostandosi leggermente, e attraversando la strada in un altro punto.
Né può sostenersi che il dissesto non fosse prevedibile.
Il conosceva (o doveva conoscere) la condizione del manto stradale di Via Ten. Pt_1
Pappalepore, sicchè avrebbe dovuto porre maggiore attenzione nell'attraversare: le condizioni della strada, in cui si verificava il sinistro, e sulla quale si stavano eseguendo lavori, erano invero conosciute dal , che l'aveva percorsa più volte per andare al parco giochi, come affermato Pt_1 dal teste escusso (“Percorriamo abitualmente quella strada per arrivare al parco giochi e mio suocero mi aveva raggiunto più volte per arrivare al parco giochi, lo stato dei luoghi è rimasto in quelle condizioni”).
Deve quindi ragionevolmente ritenersi che la caduta sia stata causata dalla scarsa attenzione e dall'imprudenza del , che ha attraversato la strada in un tratto in cui il dissesto presente Pt_1 non solo poteva essere previsto, ma era visibile, in quanto ubicato al centro della strada e non
5 occultato, la zona era illuminata (la presenza di lampioni è documentata dalle riproduzioni fotografiche prodotte dal olfetta) e non vi erano condizioni metereologiche avverse. _1
Correttamente pertanto il primo Giudice ha osservato che “..deve ragionevolmente escludersi che il
potesse non avvedersi, prestando anche un minimo di attenzione, di una siffatta evidente anomalia Pt_1 del manto stradale tale da renderla agevolmente percepibile anche perché non occultata dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici e la sua scelta di attraversare la strada in quel punto, nonostante la nota situazione del luogo, induce a ritenere che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del
e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale Pt_1 riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( Cass. Civ. III, ord, 2 novembre 2023, n.30394).”
Privo di pregio, alla luce dei principi richiamati in precedenza, oltre che tardivo, in quanto effettuato per la prima volta in appello, è il rilievo dell'appellante circa l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice sulla persona dell'appellante e la necessaria valutazione di percezione e prevedibilità soggettiva dell'insidia. Il , all'epoca dei fatti per cui è causa, aveva 78 anni ed Pt_1 era quindi un soggetto anziano;
se è vero, come da lui dedotto in appello, che non era più nel pieno possesso delle sue capacità motorie e visive, avrebbe dovuto attraversare la strada - le cui condizioni, comunque visibili, gli erano note- prestando un'attenzione maggiore rispetto a quella richiesta all'uomo medio, o, in ossequio agli ordinari canoni di prudenza e diligenza ed al principio di autoresponsabilità, avrebbe dovuto essere accompagnato da terzi, anzichè percorrere da solo la strada in orario serale.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la“Violazione ed errata applicazione dell'art.185 bis c.p.c.”, osservando che la proposta conciliativa formulata dal Giudice, dopo l'espletamento della prova testimoniale, sarebbe stata fuorviante ed illusoria. Deduce che nel formulare la proposta, non praticabile stante l'esiguità della somma rispetto al danno subito, il
Tribunale non avrebbe ponderato i contrapposti interessi in gioco, non avrebbe considerato la situazione patrimoniale e la somma proposta non era un “punto di convergenza”, con conseguente erronea applicazione dell'art. 185 bis c.p.c.
2.1.Il secondo motivo di appello, così come formulato, è inammissibile per difetto di interesse.
Premesso che è stato proprio il a rifiutare la proposta conciliativa, osserva la Corte che Pt_1
l'inammissibilità del motivo si apprezza ove si consideri che il primo Giudice non ha fatto discendere alcuna conseguenza dalla mancata accettazione della proposta da parte dell'odierno appellante;
dalla formulazione del motivo non si evince quale sia l'interesse dell'appellante ad impugnare la sentenza, in difetto di una statuizione pregiudizievole nei suoi confronti.
Si osserva, inoltre, che la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto e vantaggioso in tempi brevi ed è quindi disancorata dalla cognizione piena, che richiede una motivazione nel merito;
disattesa la proposta
6 formulata, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, così come accaduto nel caso di specie.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del _1
, in persona del p.t., delle spese del presente grado, che si liquidano in
[...] CP_2 dispositivo, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e della semplicità delle questioni trattate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione CP_3 monocratica, in data 26.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 21 maggio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
7