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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3484-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 3484-2023 promosso con atto di citazione notificato in data 07-
12-2023 ed iscritto a ruolo il 15.12.2023
DA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Vicolo Volta n. 2/4, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Nicolò
Colombo e dall'Avv. Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Albavilla Via XX Settembre 8, in forza di procura allegata in atti
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a[...]G, e Controparte_2
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente a[...]
Carcano n. 90/G, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Eufemia Maruska Frigerio presso il cui studio in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 149/B sono entrambi elettivamente domiciliati, giusta delega allegata in atti .
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 RG 3484-2023
OGGETTO Avverso la sentenza n. 1245/2023 pubblicata il 7.11.2023 (rep. 2658/2023) nel procedimento RG 2658/2019 innanzi al Tribunale di Como, notificata in data 8.11.2023
CONCLUSIONI APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: “in via principale: rigettare le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto;
sempre nel merito, in subordine: 1) rigettare e respingere tutte le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra e dal Controparte_1
sig. in quanto non provate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in Controparte_2
narrativa e per assenza di colpa del sig. 2) rigettare e respingere la pretesa del sig. Pt_1
in punto contributo alimentare mensile di € 800,00 in quanto non Controparte_2
provata e comunque, in ogni caso, anche qualora ritenuto sussistente il diritto alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, contenere e limitare al minimo tale contributo per tutti i motivi esposti in narrativa nonché all'accertata/accertanda reale capacità patrimoniale/reddituale delle parti in causa;
3) rigettare e respingere la pretesa della sig.ra in punto Controparte_1
refusione pro quota delle spese dalla stessa sostenute in via esclusiva per il mantenimento, la cura,
l'educazione e l'istruzione del figlio (tenuto anche conto, dall'intervenuto Controparte_2
superamento del periodo di obbligo di frequentazione scolastica, della capacità lavorativa del medesimo in combinata analisi con gli scadenti risultati scolastici ottenuti, e che non ne giustificavano la ritardata ricerca di un'occupazione lavorativa), in quanto non provate in fatto e diritto nonché per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi compresi la prescrizione del credito. In punto spese: con vittoria di spese e compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del
DM 55/14 e successive occorrende.
CONCLUSIONI APPELLATI
Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, fatte salve le sue riforme chieste in via d'appello incidentale. 2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 283 e 351 c.p.c. formulata dall'appellante perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto, e condannare lo stesso al pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia in favore della cassa ammende, ex art. 283 III comma c.p.c. 3)
Accogliere le domande svolte dagli appellati in via d'appello incidentale.
2 RG 3484-2023
CONCLUSIONI PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. la IG.ra con atto di citazione del 04.06.2019 conveniva in giudizio , Controparte_1
avanti il Tribunale di Como, il sig. al fine di far accertare e dichiarare Parte_1
che questi era il padre biologico del figlio da lei sola Controparte_2
riconosciuto, con condanna del padre al risarcimento del danno morale patito dal figlio, oltre alla corresponsione di un contributo al mantenimento di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e alla rifusione pro quota in proprio favore delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione del figlio , oltre alla rifusione del danno CP_2 morale da lei stessa subito;
in via istruttoria, domandava l'espletamento di CTU genetica.
2. Si è costituito in giudizio il sig. che, nel contestare quanto affermato Pt_1 Parte_1
dalla controparte, ha negato la paternità di ed ha chiesto il rigetto di tutte le Controparte_2
domande avversarie.
3. Il Tribunale di Como, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 1245-2023 pubblicata il
7.11.2023 ha così statuito :
A. il sig. , nato a [...] il [...], è il padre biologico di Parte_1
, nato a [...] l'[...]; Controparte_2
B. il sig. assuma il cognome paterno in Controparte_2 Pt_1
sostituzione al cognome;
CP_2
C. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
(a decorrere dalla domanda), a titolo di mantenimento indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autonomo, l'importo mensile di € 300,00 - somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
D. condanna il sig. a pagare alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio , l'importo Controparte_2 di € 62.700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda (4.6.2019) al saldo effettivo;
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E. condanna il sig. a pagare al sig. , a Parte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo già rivalutato di € 56.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella del saldo;
F. condanna a pagare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 14.103,00 per il merito ed € 4.600,00 per il sub procedimento cautelare, oltre IVA,
c.p.a. e spese generali come per legge;
G. pone a carico di il pagamento delle spese di CTU. Parte_1
4) Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1245-2023 Parte_1
pubblicata il 7.11.2023 dal Tribunale di Como, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e nel merito ha lamentato l'erronea valutazione:
4.1.sul contributo al mantenimento in favore di . Controparte_2
Sul motivo evidenzia l'appellante che il Giudice di prime cure, trascurando rilevanti le circostanze di fatto e le prove acquisite, ha erroneamente accertato che – oggi 22 anni- non avendo raggiunto Controparte_2
l'indipendenza economica, deve essere sostenuto economicamente dai genitori ancora per qualche tempo (pag. 7, rigo 13 sentenza impugnata) al fine di orientarsi, con maggior produttività, in un serio percorso lavorativo dedicando interamente il proprio tempo e le proprie energie a tale attività senza dividerle e bilanciarle con lo studio .
Contesta l'appellante la circostanza che , non frequentando più da Controparte_2
ormai tre anni alcun corso di studi non si sia attivamente adoperato, in tale arco temporale, per rinvenire un'occupazione a tempo pieno.
4.2. Sul risarcimento del danno patrimoniale ha argomentato censure alla ricostruzione in fatto e diritto .
Osserva l'appellante che il Giudice di primo grado, in disattesa delle risultanze documentali, ha erroneamente ritenuto “incontroverso che l'appellata abbia provveduto in via esclusiva, a sostenere le tutte le spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del figlio ” (pag. 9, Controparte_2
rigo 27 della sentenza) poiché , in considerazione della reale consistenza dei redditi dichiarati dalla dall'anno 2002 (compreso) sino all'anno 2007 (compreso) e dall'anno 2016 CP_1
(compreso) sino al 04.06.2019 (data del deposito della domanda introduttiva del presente
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procedimento) è impensabile che ella possa aver avuto la possibilità economica di farsi carico del mantenimento del figlio , in via esclusiva, motivo per cui l'appellata è priva di ogni CP_2
legittimazione attiva nel vantare, in riferimento a tale periodo di oltre 9 anni, alcun credito/diritto risarcitorio nei suoi confronti.
La decisione del Giudice che ha riconosciuto alla il risarcimento dell'importo di € CP_1
62.700,00 per danno patrimoniale deve essere riformata ritenendo corretto l'importo ridotto di €
34.200, corrispondenti ai nove anni e mezzo in cui l'appellata non ha avuto reddito facendosi aiutare dalla propria madre e dal marito sig. , che ha svolto il ruolo di padre Controparte_3
presente fino al 2007, allorquando è intervenuta la separazione .
4.3. Sul risarcimento del danno non patrimoniale ha argomentato censure alla ricostruzione in fatto e diritto effettuata in primo grado;
Sussiste a parere dell'appellante carenza sia del danno ingiusto che dell'elemento soggettivo della colpa, quali elementi costitutivi della figura dell'illecito endofamiliare motivo per il quale nessun risarcimento del danno non patrimoniale potrà essere riconosciuto e la circostanza sarebbe confermata dalle testimonianze della Dott.ssa (teste di controparte), del e dalle Tes_1 CP_3
dichiarazioni degli stessi appellati tutte convergenti su come il sig. abbia in tutto e per CP_2
tutto rivestito per il ruolo di padre . Mancherebbe del tutto, quel danno tipico di carattere CP_2
strettamente psicologico-esistenziale che consegue alla privazione di una figura paterna di riferimento che, invero, a non è mai mancata. CP_2
Evidenza il che nessuna delle predette testimonianze ha saputo indicare l'esatto Pt_1
momento/circostanza in cui lui sarebbe venuto a conoscenza della propria paternità; tutte le evidenze documentali comprovano come l'effettiva consapevolezza dei coniugi Persona_1 circa la paternità biologica di avvenne solo in occasione dell'esame genetico del 2016 al CP_2
quale è seguito, nel 2017, il procedimento di disconoscimento della paternità (vedasi sent. n.
1588/2018 Tribunale di Como).
Dichiara l'appellante che la sua famiglia nulla sospettava a riguardo e semplicemente osteggiava la relazione tra lui e l'appellata , già madre ed al secondo matrimonio, perché ritenuta sconveniente secondo i loro canoni morali e convincimenti religiosi.
4.4. Sulle spese del giudizio.
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Il Giudice di primo grado ha condannato al pagamento delle spese processuali ritenendolo Pt_1
parte soccombente ma, in considerazione dei motivi di gravame chiede che tale condanna venga riformulata.
5. Si sono costituiti in data 27.04.2024 la sig.ra ed il sig. Controparte_1 [...]
che, nel chiedere il rigetto sia dell'appello che della istanza cautelare Controparte_2
hanno formulato appello incidentale ritenendo insufficiente la liquidazione del Tribunale, effettuata sulla base del minimo tabellare di €168.250,00 con riduzione a circa un terzo.
Sul primo motivo di appello riferito al risarcimento del danno patrimoniale sostengono gli appellati che la Giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il genitore che ha provveduto da sola al mantenimento del figlio ha diritto al rimborso, da parte dell'altro, delle spese sostenute sin dalla nascita.
Sul secondo motivo di appello riferito al risarcimento del danno non patrimoniale
Sostiene l'appellata che è innegabile che il sig. , sua ex marito , sia stato una Controparte_3 bravissima persona alla quale è tutt'ora affezionato ma lui non era suo padre e CP_2
ha sempre avuto un bisogno disperato di un riconoscimento da quello che ben sapeva CP_2 essere “il suo vero padre;
l'istruttoria esperita ha ampiamente dimostrato, sia per testi che con documenti, che il sapeva perfettamente, sin dalla sua nascita, di essere il padre biologico di Pt_1
ma ha preferito subire la pressione della sua famiglia e negli anni non è mai Controparte_2
riuscito a dare effettivo seguito al proposito - a tratti dichiarato e promesso -, di riconoscerlo circostanza che ha arrecato un pregiudizio enorme.
Propongono gli appellati appello incidentale sul risarcimento del danno non patrimoniale subito da ritenendo che la liquidazione effettuata sulla base del minimo tabellare Controparte_2 di € 168.250,00 con riduzione a circa un terzo, arrivando così a riconoscere l'importo di €
56.000,00, sia insufficiente poiché non solo ha subito l'abbandono ma Controparte_2 anche la “tortura”, durata per anni, di un padre che aveva un contegno altalenante che merita un risarcimento maggiore, almeno pari al minimo tabellare di € 168.250,00 .
Sul risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla – pag. 14 punto 6 della CP_1
sentenza, ultimo paragrafo il Tribunale di Como ha erroneamente ritenuto non provato il danno
(diverso da quello patrimoniale) da lei subito invero la sua enorme sofferenza è emersa, con grande evidenza, dalle testimonianze assunte oltre che dalle sue stesse dichiarazioni .
Concludono per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento dell'appello incidentale .
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6. Fissata l'udienza del 09 maggio 2024 ove nessuno è comparso , come da provvedimento presidenziale, la Corte lette le note scritte delle parti si è riservato anche sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
7. Con ordinanza del 03.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza cautelare proposta da
[...]
per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1245-2023 Parte_1
pubblicata il 7.11.2023 disponendo la comparizione personale delle parti alla udienza del
19.09.2024 ove sono comparsi i procuratori delle parti;
l'Avv. Frigerio ha depositato la certificazione relativa al ricovero della IGnora presso il Centro cardiologico CP_1
Monzino.
I legali delle parti, non nonostante i tentativi, hanno dichiarato di non essere riusciti a giungere ad una soluzione concordata e quindi hanno chiesto di precisare le conclusioni riportandosi ai propri atti;
la Corte, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc, 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale non possono essere accolti per i motivi di seguito enunciati.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (o di maternità) è lo strumento giuridico attraverso cui il soggetto nato fuori dal matrimonio può conseguire lo status di figlio naturale indipendentemente da un atto di volontà del padre o della madre.
La dichiarazione giudiziale è considerata fattispecie integrativa della filiazione essendo necessaria per darle certezza giuridica erga omnes e per consentirle di produrre tutti i suoi effetti.
Nella presente fattispecie, a seguito della domanda giudiziale introdotta dalla , CP_1
risulta incontestata – a seguito degli accertamenti genetici svolti in primo grado dal nominato CTU dott. la piena compatibilità genetica tra il profilo di e Per_2 Controparte_2
quello relativo al sig. fatto che quindi ha comportato la dichiarazione Parte_1
che il è il figlio biologico di . Controparte_2 Parte_1
Ebbene la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce i medesimi effetti del riconoscimento ed il riconoscimento del figlio naturale comporta l'applicazione di tutte le norme concernenti i diritti/doveri propri della filiazione legittima .
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L'assunzione dello status genitoriale è appunto il momento di decorrenza degli oneri previsti e tutelati anche dall'art. 30, comma 1 della Costituzione fra i quali l'obbligo al mantenimento, che sorge automaticamente per il solo fatto della filiazione.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo al mantenimento decorre dalla nascita del figlio e non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale;
in tali casi, è stato precisato, pur sorgendo il diritto del minore al mantenimento dal momento della nascita (e quindi il diritto al rimborso dalla data di effettuazione delle anticipazioni), che lo stesso può trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale definitivo accertamento dello status di figlio naturale .
L'obbligo di mantenimento ha fonte legale e sorge automaticamente, nondimeno è altrettanto vero che lo stesso diviene coercibile solo a seguito della sentenza che abbia accertato la paternità (o la maternità) naturale: è la definitività della sentenza di accertamento che costituisce presupposto dell'esecuzione del titolo.
Il genitore naturale ha l'obbligo di provvedere in proporzione alle proprie sostanze al mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest'ultimo ancorché il rapporto di filiazione sia stato successivamente accertato con sentenza.
Il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e che ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente all'atto di riconoscimento da parte dell'altro genitore (o alla sentenza di accertamento giudiziale di paternità), avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, se inadempiente, una quota delle spese sostenute. Ciò per applicazione analogica dell'art.1299 cod.civ.
(regresso tra condebitori solidali in caso di adempimento dell'obbligazione da uno solo di essi), alla stregua del principio che si trae dall'art.148 (richiamato dall'art.261 per la filiazione naturale) che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento si deve tenere conto dei redditi del genitore obbligato il quale, una volta accertata la filiazione naturale ovvero riconosciuto il figlio naturale, deve contribuire al mantenimento dalla nascita, nonché, dalla stessa data, deve rimborsare pro quota - secondo il regime delle obbligazioni solidali - l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo;
tale rimborso va quantificato tenendo conto di quanto l'obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio, fermo che egli non può essere tenuto a contribuire anche a spese irragionevoli, operando pur sempre il principio secondo cui i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento verso i figli in proporzione delle loro sostanze, secondo le loro capacità di lavoro professionale .
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Fatte le dovute premesse ritiene questa Corte che il primo motivo di appello riferito alla errata quantificazione del contributo al mantenimento in favore di non sia fondato . Controparte_2
Il Tribunale, all'esito delle risultanze istruttorie e della comparazione della situazione economico- reddituale delle parti, ha correttamente quantificato nell'importo di €300,00 il contributo mensile che il sig. in considerazione della sua capacità lavorativa specifica e della esperienza Pt_1
imprenditoriale, è tenuto a versare per il mantenimento del figlio - maggiorenne Controparte_2
ma ancora non economicamente indipendente- con l'auspicio che il ragazzo possa reperire un lavoro stabile a tempo indeterminato e con uno stipendio che lo possa rendere autosufficiente nel rispetto del principio dell'auto responsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza.
Il secondo e terzo motivo di appello possono essere valutati congiuntamente e gli stessi non sono meritevoli di accoglimento.
In ordine alla sussistenza dell'illecito endofamiliare dedotto in giudizio, attinente al rapporto filiale, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).
Tuttavia, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e quindi dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
E' stato precisato (Cass. 26205/2013) che, essendo l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, si determina un
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automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, ma che il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali .
Nel presente caso il Tribunale, all'esito dell'istruttoria e dell'escussione dei testi, ha accertato che:
A)- il ra a conoscenza della gravidanza della el 2001, allorquando ella lo Pt_1 Per_3
comunicava a lui ed al marito, da sempre al corrente del fatto che non fosse suo Controparte_2
figlio (teste ); Controparte_3
B) che il era presente al momento della nascita del figlio in ospedale e che aveva Pt_1
dichiarato, in tale frangente, di volerlo riconoscere in quanto suo figlio, dichiarazione resa anche successivamente in diverse occasioni alla presenza di testimoni (teste “il IG. Testimone_2
ha più volte detto, soprattutto anche alla presenza della IG.ra , ma anche qualche Pt_1 CP_1
volta solo a me, quando era venuto a trovarmi da solo perché aveva litigato con la IG.ra CP_1 che voleva riconoscere il IG. come figlio suo” e teste Controparte_2 Tes_3
“confermo che il convenuto, riferendosi a disse “mio figlio”, io sono rimasta un
[...] CP_2 po' stupita che lui si esponesse così”;
C) che il requentava abitualmente la casa della teste ), con Pt_1 Per_3 Testimone_4
cui aveva anche convissuto per un periodo intorno al 2008 (testi , Testimone_2 Tes_3
e e che nel maggio 2008 era stato reso edotto della
[...] Parte_1 Controparte_2 paternità del alla presenza di quest'ultimo e della madre (teste Pt_1 Controparte_2
e teste ).
[...] Testimone_2
A riprova della conoscenza della paternità da parte del vi sono in atti anche alcuni Pt_1
messaggi scambiati nel 2015 dalle parti - confermati dallo stesso appellante - nei quali emerge chiaramente che un quadro indiziario univoco in ordine alla consapevolezza, per l'appellante, della propria paternità .
Le censure formulate sul punto dal non possono essere accolte risultando corretta la Pt_1
valutazione effettuata dal Tribunale sussistendo diversi elementi, tutti convergenti sulla circostanza provata e non sconfessata , che il fosse fin da subito a conoscenza del rapporto di Pt_1
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paternità esistente e che, conseguentemente, la sua condotta illecita ha sicuramente generato un danno.
La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al mancato riconoscimento dello status di filiazione da parte del genitore va liquidato in via equitativa sulla base delle prove processuali – assolte in primo grado anche con la relazione medica sullo stato psico-fisico del ragazzo- ricondotte alle ricadute negative sulla salute e sulla vita di che, se riconosciuto, Controparte_2
avrebbe potuto godere di un tenore di vita più elevato in considerazione anche delle disponibilità economiche dell'appellante .
Ritiene quindi la Corte che nella presente fattispecie l'assenza di rapporti , protratta per diversi anni, tra padre e figlio, possa configurare il riconoscimento di un danno da privazione della figura genitoriale nei confronti di essendo stato provato l'effettivo danno subito, anche Controparte_2
per le azioni di disconoscimento di paternità e riconoscimento di paternità , con la condotta assunta dell'obbligato ed il nesso causale tra condotta del padre ed il danno da lui patito .
Alla luce di quanto sopra esposto , la Corte ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata :
1) sia in punto di danno patrimoniale riconosciuto e quantificato nell'importo di €62.700,00 nei confronto della sig.ra che si è adoperata anche con l'aiuto della propria madre e Per_3 del marito per mantenere ed educare;
rilevando, fra l'altro, che non sussiste Controparte_2
carenza di legittimazione attiva essendo la sola che può agire per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore con l'azione esercitabile dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di filiazione naturale;
2) sia in punto di danno non patrimoniale riconosciuto e quantificato nell'importo ritenuto congruo di € 56.000,00 ( 1/3 dell'importo di € 168.250,00 indicato dalle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del genitore) nei confronti di tenuto conto della durata Controparte_2 dell'inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione che potesse giustificare il comportamento dell'appellante che ha omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio che , comunque nel corso degli anni ha potuto sopperire a tale mancanza con l'affetto dei suoi parenti .
Da ultimo questa Corte ritiene di non poter accoglie l'appello incidentale proposto dagli appellati che hanno ritenuto non adeguata la liquidazione effettuata sulla base del minimo tabellare di €
168.250,00 con riduzione a circa un terzo, arrivando così a riconoscere l'importo di € 56.000,00 per
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il danno non patrimoniale in favore di e per non essere stato riconosciuto il Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito da per il mancato Controparte_1
riconoscimento del figlio.
A parere della Corte , :
1. la quantificazione al minimo tabellare indicata in € 168.250,00 con la riduzione di un terzo indicata in € 56.00,00 per il danno non patrimoniale riconosciuto a appare Controparte_2
congrua e rispondente alle vicende intercorse atteso che non sono stati dedotti o rilevati peculiari profili – come anche appurato dal Tribunale- che possano portare a valutare in maniera più specifica il danno rilevando , inoltre, che sebbene non sia stato riconosciuto sin Controparte_2 dalla nascita dal è cresciuto avendo comunque oltre all'affetto del fratello e della Pt_1
madre anche quella del sig. - marito dell'appellata- che in parte ha Controparte_3 compensato la carenza dell'effetto paterno .
2. Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da
[...]
per il mancato riconoscimento del figlio atteso che risulta essere sfornita di prova la CP_1 sua sofferenza che comunque avrebbe ben potuto alleviarla proponendo tempestivamente l'azione per il riconoscimento della paternità.
In conclusione questa Corte ritiene di confermare la decisione di primo grado in ogni sua statuizione essendo conforme ai principi di diritto sopra esposti ed alle norme civili richiamate .
Da ultimo con riguardo al capo di condanna alle spese di lite del primo grado si ritiene di confermare la quantificazione effettuata per i compensi e spese di lite rilevando che il Pt_1
risultato soccombente su tutte le domande proposte.
Si ritiene , invero, di compensare le spese del presente gravame in ragione della soccombenza reciproca delle parti tenuto conto tanto del rigetto dell'appello principale quanto del rigetto dell'appello incidentale .
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sia l'appellante che gli appellati siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig.
C.F. ) per la riforma della sentenza n. Parte_1 C.F._1
1245/2023 pubblicata il 7.11.2023 (rep. 2658/2023) nel procedimento RG 2658/2019 innanzi al
Tribunale di Como, notificata in data 8.11.2023 così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa interamente fra le parti le spese del presente gravame .
4. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante e degli appellati dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Milano, 13 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario est Il Presidente
Sandra Cassoni Anna Maria Pizzi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 3484-2023 promosso con atto di citazione notificato in data 07-
12-2023 ed iscritto a ruolo il 15.12.2023
DA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Vicolo Volta n. 2/4, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Nicolò
Colombo e dall'Avv. Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Albavilla Via XX Settembre 8, in forza di procura allegata in atti
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a[...]G, e Controparte_2
(c.f. ), nato a [...] l'[...], residente a[...]
Carcano n. 90/G, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Eufemia Maruska Frigerio presso il cui studio in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 149/B sono entrambi elettivamente domiciliati, giusta delega allegata in atti .
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 RG 3484-2023
OGGETTO Avverso la sentenza n. 1245/2023 pubblicata il 7.11.2023 (rep. 2658/2023) nel procedimento RG 2658/2019 innanzi al Tribunale di Como, notificata in data 8.11.2023
CONCLUSIONI APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: “in via principale: rigettare le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto;
sempre nel merito, in subordine: 1) rigettare e respingere tutte le domande risarcitorie avanzate dalla sig.ra e dal Controparte_1
sig. in quanto non provate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in Controparte_2
narrativa e per assenza di colpa del sig. 2) rigettare e respingere la pretesa del sig. Pt_1
in punto contributo alimentare mensile di € 800,00 in quanto non Controparte_2
provata e comunque, in ogni caso, anche qualora ritenuto sussistente il diritto alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, contenere e limitare al minimo tale contributo per tutti i motivi esposti in narrativa nonché all'accertata/accertanda reale capacità patrimoniale/reddituale delle parti in causa;
3) rigettare e respingere la pretesa della sig.ra in punto Controparte_1
refusione pro quota delle spese dalla stessa sostenute in via esclusiva per il mantenimento, la cura,
l'educazione e l'istruzione del figlio (tenuto anche conto, dall'intervenuto Controparte_2
superamento del periodo di obbligo di frequentazione scolastica, della capacità lavorativa del medesimo in combinata analisi con gli scadenti risultati scolastici ottenuti, e che non ne giustificavano la ritardata ricerca di un'occupazione lavorativa), in quanto non provate in fatto e diritto nonché per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi compresi la prescrizione del credito. In punto spese: con vittoria di spese e compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del
DM 55/14 e successive occorrende.
CONCLUSIONI APPELLATI
Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, fatte salve le sue riforme chieste in via d'appello incidentale. 2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 283 e 351 c.p.c. formulata dall'appellante perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto, e condannare lo stesso al pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia in favore della cassa ammende, ex art. 283 III comma c.p.c. 3)
Accogliere le domande svolte dagli appellati in via d'appello incidentale.
2 RG 3484-2023
CONCLUSIONI PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. la IG.ra con atto di citazione del 04.06.2019 conveniva in giudizio , Controparte_1
avanti il Tribunale di Como, il sig. al fine di far accertare e dichiarare Parte_1
che questi era il padre biologico del figlio da lei sola Controparte_2
riconosciuto, con condanna del padre al risarcimento del danno morale patito dal figlio, oltre alla corresponsione di un contributo al mantenimento di € 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e alla rifusione pro quota in proprio favore delle spese sostenute in via esclusiva per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione del figlio , oltre alla rifusione del danno CP_2 morale da lei stessa subito;
in via istruttoria, domandava l'espletamento di CTU genetica.
2. Si è costituito in giudizio il sig. che, nel contestare quanto affermato Pt_1 Parte_1
dalla controparte, ha negato la paternità di ed ha chiesto il rigetto di tutte le Controparte_2
domande avversarie.
3. Il Tribunale di Como, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 1245-2023 pubblicata il
7.11.2023 ha così statuito :
A. il sig. , nato a [...] il [...], è il padre biologico di Parte_1
, nato a [...] l'[...]; Controparte_2
B. il sig. assuma il cognome paterno in Controparte_2 Pt_1
sostituzione al cognome;
CP_2
C. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
(a decorrere dalla domanda), a titolo di mantenimento indiretto del figlio maggiorenne non economicamente autonomo, l'importo mensile di € 300,00 - somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
D. condanna il sig. a pagare alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio , l'importo Controparte_2 di € 62.700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda (4.6.2019) al saldo effettivo;
3 RG 3484-2023
E. condanna il sig. a pagare al sig. , a Parte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo già rivalutato di € 56.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella del saldo;
F. condanna a pagare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 14.103,00 per il merito ed € 4.600,00 per il sub procedimento cautelare, oltre IVA,
c.p.a. e spese generali come per legge;
G. pone a carico di il pagamento delle spese di CTU. Parte_1
4) Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1245-2023 Parte_1
pubblicata il 7.11.2023 dal Tribunale di Como, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e nel merito ha lamentato l'erronea valutazione:
4.1.sul contributo al mantenimento in favore di . Controparte_2
Sul motivo evidenzia l'appellante che il Giudice di prime cure, trascurando rilevanti le circostanze di fatto e le prove acquisite, ha erroneamente accertato che – oggi 22 anni- non avendo raggiunto Controparte_2
l'indipendenza economica, deve essere sostenuto economicamente dai genitori ancora per qualche tempo (pag. 7, rigo 13 sentenza impugnata) al fine di orientarsi, con maggior produttività, in un serio percorso lavorativo dedicando interamente il proprio tempo e le proprie energie a tale attività senza dividerle e bilanciarle con lo studio .
Contesta l'appellante la circostanza che , non frequentando più da Controparte_2
ormai tre anni alcun corso di studi non si sia attivamente adoperato, in tale arco temporale, per rinvenire un'occupazione a tempo pieno.
4.2. Sul risarcimento del danno patrimoniale ha argomentato censure alla ricostruzione in fatto e diritto .
Osserva l'appellante che il Giudice di primo grado, in disattesa delle risultanze documentali, ha erroneamente ritenuto “incontroverso che l'appellata abbia provveduto in via esclusiva, a sostenere le tutte le spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del figlio ” (pag. 9, Controparte_2
rigo 27 della sentenza) poiché , in considerazione della reale consistenza dei redditi dichiarati dalla dall'anno 2002 (compreso) sino all'anno 2007 (compreso) e dall'anno 2016 CP_1
(compreso) sino al 04.06.2019 (data del deposito della domanda introduttiva del presente
4 RG 3484-2023
procedimento) è impensabile che ella possa aver avuto la possibilità economica di farsi carico del mantenimento del figlio , in via esclusiva, motivo per cui l'appellata è priva di ogni CP_2
legittimazione attiva nel vantare, in riferimento a tale periodo di oltre 9 anni, alcun credito/diritto risarcitorio nei suoi confronti.
La decisione del Giudice che ha riconosciuto alla il risarcimento dell'importo di € CP_1
62.700,00 per danno patrimoniale deve essere riformata ritenendo corretto l'importo ridotto di €
34.200, corrispondenti ai nove anni e mezzo in cui l'appellata non ha avuto reddito facendosi aiutare dalla propria madre e dal marito sig. , che ha svolto il ruolo di padre Controparte_3
presente fino al 2007, allorquando è intervenuta la separazione .
4.3. Sul risarcimento del danno non patrimoniale ha argomentato censure alla ricostruzione in fatto e diritto effettuata in primo grado;
Sussiste a parere dell'appellante carenza sia del danno ingiusto che dell'elemento soggettivo della colpa, quali elementi costitutivi della figura dell'illecito endofamiliare motivo per il quale nessun risarcimento del danno non patrimoniale potrà essere riconosciuto e la circostanza sarebbe confermata dalle testimonianze della Dott.ssa (teste di controparte), del e dalle Tes_1 CP_3
dichiarazioni degli stessi appellati tutte convergenti su come il sig. abbia in tutto e per CP_2
tutto rivestito per il ruolo di padre . Mancherebbe del tutto, quel danno tipico di carattere CP_2
strettamente psicologico-esistenziale che consegue alla privazione di una figura paterna di riferimento che, invero, a non è mai mancata. CP_2
Evidenza il che nessuna delle predette testimonianze ha saputo indicare l'esatto Pt_1
momento/circostanza in cui lui sarebbe venuto a conoscenza della propria paternità; tutte le evidenze documentali comprovano come l'effettiva consapevolezza dei coniugi Persona_1 circa la paternità biologica di avvenne solo in occasione dell'esame genetico del 2016 al CP_2
quale è seguito, nel 2017, il procedimento di disconoscimento della paternità (vedasi sent. n.
1588/2018 Tribunale di Como).
Dichiara l'appellante che la sua famiglia nulla sospettava a riguardo e semplicemente osteggiava la relazione tra lui e l'appellata , già madre ed al secondo matrimonio, perché ritenuta sconveniente secondo i loro canoni morali e convincimenti religiosi.
4.4. Sulle spese del giudizio.
5 RG 3484-2023
Il Giudice di primo grado ha condannato al pagamento delle spese processuali ritenendolo Pt_1
parte soccombente ma, in considerazione dei motivi di gravame chiede che tale condanna venga riformulata.
5. Si sono costituiti in data 27.04.2024 la sig.ra ed il sig. Controparte_1 [...]
che, nel chiedere il rigetto sia dell'appello che della istanza cautelare Controparte_2
hanno formulato appello incidentale ritenendo insufficiente la liquidazione del Tribunale, effettuata sulla base del minimo tabellare di €168.250,00 con riduzione a circa un terzo.
Sul primo motivo di appello riferito al risarcimento del danno patrimoniale sostengono gli appellati che la Giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il genitore che ha provveduto da sola al mantenimento del figlio ha diritto al rimborso, da parte dell'altro, delle spese sostenute sin dalla nascita.
Sul secondo motivo di appello riferito al risarcimento del danno non patrimoniale
Sostiene l'appellata che è innegabile che il sig. , sua ex marito , sia stato una Controparte_3 bravissima persona alla quale è tutt'ora affezionato ma lui non era suo padre e CP_2
ha sempre avuto un bisogno disperato di un riconoscimento da quello che ben sapeva CP_2 essere “il suo vero padre;
l'istruttoria esperita ha ampiamente dimostrato, sia per testi che con documenti, che il sapeva perfettamente, sin dalla sua nascita, di essere il padre biologico di Pt_1
ma ha preferito subire la pressione della sua famiglia e negli anni non è mai Controparte_2
riuscito a dare effettivo seguito al proposito - a tratti dichiarato e promesso -, di riconoscerlo circostanza che ha arrecato un pregiudizio enorme.
Propongono gli appellati appello incidentale sul risarcimento del danno non patrimoniale subito da ritenendo che la liquidazione effettuata sulla base del minimo tabellare Controparte_2 di € 168.250,00 con riduzione a circa un terzo, arrivando così a riconoscere l'importo di €
56.000,00, sia insufficiente poiché non solo ha subito l'abbandono ma Controparte_2 anche la “tortura”, durata per anni, di un padre che aveva un contegno altalenante che merita un risarcimento maggiore, almeno pari al minimo tabellare di € 168.250,00 .
Sul risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla – pag. 14 punto 6 della CP_1
sentenza, ultimo paragrafo il Tribunale di Como ha erroneamente ritenuto non provato il danno
(diverso da quello patrimoniale) da lei subito invero la sua enorme sofferenza è emersa, con grande evidenza, dalle testimonianze assunte oltre che dalle sue stesse dichiarazioni .
Concludono per il rigetto dell'appello e per l'accoglimento dell'appello incidentale .
6 RG 3484-2023
6. Fissata l'udienza del 09 maggio 2024 ove nessuno è comparso , come da provvedimento presidenziale, la Corte lette le note scritte delle parti si è riservato anche sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
7. Con ordinanza del 03.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza cautelare proposta da
[...]
per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1245-2023 Parte_1
pubblicata il 7.11.2023 disponendo la comparizione personale delle parti alla udienza del
19.09.2024 ove sono comparsi i procuratori delle parti;
l'Avv. Frigerio ha depositato la certificazione relativa al ricovero della IGnora presso il Centro cardiologico CP_1
Monzino.
I legali delle parti, non nonostante i tentativi, hanno dichiarato di non essere riusciti a giungere ad una soluzione concordata e quindi hanno chiesto di precisare le conclusioni riportandosi ai propri atti;
la Corte, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc, 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale non possono essere accolti per i motivi di seguito enunciati.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (o di maternità) è lo strumento giuridico attraverso cui il soggetto nato fuori dal matrimonio può conseguire lo status di figlio naturale indipendentemente da un atto di volontà del padre o della madre.
La dichiarazione giudiziale è considerata fattispecie integrativa della filiazione essendo necessaria per darle certezza giuridica erga omnes e per consentirle di produrre tutti i suoi effetti.
Nella presente fattispecie, a seguito della domanda giudiziale introdotta dalla , CP_1
risulta incontestata – a seguito degli accertamenti genetici svolti in primo grado dal nominato CTU dott. la piena compatibilità genetica tra il profilo di e Per_2 Controparte_2
quello relativo al sig. fatto che quindi ha comportato la dichiarazione Parte_1
che il è il figlio biologico di . Controparte_2 Parte_1
Ebbene la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce i medesimi effetti del riconoscimento ed il riconoscimento del figlio naturale comporta l'applicazione di tutte le norme concernenti i diritti/doveri propri della filiazione legittima .
7 RG 3484-2023
L'assunzione dello status genitoriale è appunto il momento di decorrenza degli oneri previsti e tutelati anche dall'art. 30, comma 1 della Costituzione fra i quali l'obbligo al mantenimento, che sorge automaticamente per il solo fatto della filiazione.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'obbligo al mantenimento decorre dalla nascita del figlio e non dall'atto di riconoscimento o dalla domanda giudiziale;
in tali casi, è stato precisato, pur sorgendo il diritto del minore al mantenimento dal momento della nascita (e quindi il diritto al rimborso dalla data di effettuazione delle anticipazioni), che lo stesso può trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale definitivo accertamento dello status di figlio naturale .
L'obbligo di mantenimento ha fonte legale e sorge automaticamente, nondimeno è altrettanto vero che lo stesso diviene coercibile solo a seguito della sentenza che abbia accertato la paternità (o la maternità) naturale: è la definitività della sentenza di accertamento che costituisce presupposto dell'esecuzione del titolo.
Il genitore naturale ha l'obbligo di provvedere in proporzione alle proprie sostanze al mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest'ultimo ancorché il rapporto di filiazione sia stato successivamente accertato con sentenza.
Il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e che ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente all'atto di riconoscimento da parte dell'altro genitore (o alla sentenza di accertamento giudiziale di paternità), avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, se inadempiente, una quota delle spese sostenute. Ciò per applicazione analogica dell'art.1299 cod.civ.
(regresso tra condebitori solidali in caso di adempimento dell'obbligazione da uno solo di essi), alla stregua del principio che si trae dall'art.148 (richiamato dall'art.261 per la filiazione naturale) che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento si deve tenere conto dei redditi del genitore obbligato il quale, una volta accertata la filiazione naturale ovvero riconosciuto il figlio naturale, deve contribuire al mantenimento dalla nascita, nonché, dalla stessa data, deve rimborsare pro quota - secondo il regime delle obbligazioni solidali - l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo;
tale rimborso va quantificato tenendo conto di quanto l'obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio, fermo che egli non può essere tenuto a contribuire anche a spese irragionevoli, operando pur sempre il principio secondo cui i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento verso i figli in proporzione delle loro sostanze, secondo le loro capacità di lavoro professionale .
8 RG 3484-2023
Fatte le dovute premesse ritiene questa Corte che il primo motivo di appello riferito alla errata quantificazione del contributo al mantenimento in favore di non sia fondato . Controparte_2
Il Tribunale, all'esito delle risultanze istruttorie e della comparazione della situazione economico- reddituale delle parti, ha correttamente quantificato nell'importo di €300,00 il contributo mensile che il sig. in considerazione della sua capacità lavorativa specifica e della esperienza Pt_1
imprenditoriale, è tenuto a versare per il mantenimento del figlio - maggiorenne Controparte_2
ma ancora non economicamente indipendente- con l'auspicio che il ragazzo possa reperire un lavoro stabile a tempo indeterminato e con uno stipendio che lo possa rendere autosufficiente nel rispetto del principio dell'auto responsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza.
Il secondo e terzo motivo di appello possono essere valutati congiuntamente e gli stessi non sono meritevoli di accoglimento.
In ordine alla sussistenza dell'illecito endofamiliare dedotto in giudizio, attinente al rapporto filiale, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).
Tuttavia, il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e quindi dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
E' stato precisato (Cass. 26205/2013) che, essendo l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, si determina un
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automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, ma che il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali .
Nel presente caso il Tribunale, all'esito dell'istruttoria e dell'escussione dei testi, ha accertato che:
A)- il ra a conoscenza della gravidanza della el 2001, allorquando ella lo Pt_1 Per_3
comunicava a lui ed al marito, da sempre al corrente del fatto che non fosse suo Controparte_2
figlio (teste ); Controparte_3
B) che il era presente al momento della nascita del figlio in ospedale e che aveva Pt_1
dichiarato, in tale frangente, di volerlo riconoscere in quanto suo figlio, dichiarazione resa anche successivamente in diverse occasioni alla presenza di testimoni (teste “il IG. Testimone_2
ha più volte detto, soprattutto anche alla presenza della IG.ra , ma anche qualche Pt_1 CP_1
volta solo a me, quando era venuto a trovarmi da solo perché aveva litigato con la IG.ra CP_1 che voleva riconoscere il IG. come figlio suo” e teste Controparte_2 Tes_3
“confermo che il convenuto, riferendosi a disse “mio figlio”, io sono rimasta un
[...] CP_2 po' stupita che lui si esponesse così”;
C) che il requentava abitualmente la casa della teste ), con Pt_1 Per_3 Testimone_4
cui aveva anche convissuto per un periodo intorno al 2008 (testi , Testimone_2 Tes_3
e e che nel maggio 2008 era stato reso edotto della
[...] Parte_1 Controparte_2 paternità del alla presenza di quest'ultimo e della madre (teste Pt_1 Controparte_2
e teste ).
[...] Testimone_2
A riprova della conoscenza della paternità da parte del vi sono in atti anche alcuni Pt_1
messaggi scambiati nel 2015 dalle parti - confermati dallo stesso appellante - nei quali emerge chiaramente che un quadro indiziario univoco in ordine alla consapevolezza, per l'appellante, della propria paternità .
Le censure formulate sul punto dal non possono essere accolte risultando corretta la Pt_1
valutazione effettuata dal Tribunale sussistendo diversi elementi, tutti convergenti sulla circostanza provata e non sconfessata , che il fosse fin da subito a conoscenza del rapporto di Pt_1
10 RG 3484-2023
paternità esistente e che, conseguentemente, la sua condotta illecita ha sicuramente generato un danno.
La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al mancato riconoscimento dello status di filiazione da parte del genitore va liquidato in via equitativa sulla base delle prove processuali – assolte in primo grado anche con la relazione medica sullo stato psico-fisico del ragazzo- ricondotte alle ricadute negative sulla salute e sulla vita di che, se riconosciuto, Controparte_2
avrebbe potuto godere di un tenore di vita più elevato in considerazione anche delle disponibilità economiche dell'appellante .
Ritiene quindi la Corte che nella presente fattispecie l'assenza di rapporti , protratta per diversi anni, tra padre e figlio, possa configurare il riconoscimento di un danno da privazione della figura genitoriale nei confronti di essendo stato provato l'effettivo danno subito, anche Controparte_2
per le azioni di disconoscimento di paternità e riconoscimento di paternità , con la condotta assunta dell'obbligato ed il nesso causale tra condotta del padre ed il danno da lui patito .
Alla luce di quanto sopra esposto , la Corte ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata :
1) sia in punto di danno patrimoniale riconosciuto e quantificato nell'importo di €62.700,00 nei confronto della sig.ra che si è adoperata anche con l'aiuto della propria madre e Per_3 del marito per mantenere ed educare;
rilevando, fra l'altro, che non sussiste Controparte_2
carenza di legittimazione attiva essendo la sola che può agire per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore con l'azione esercitabile dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di filiazione naturale;
2) sia in punto di danno non patrimoniale riconosciuto e quantificato nell'importo ritenuto congruo di € 56.000,00 ( 1/3 dell'importo di € 168.250,00 indicato dalle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del genitore) nei confronti di tenuto conto della durata Controparte_2 dell'inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione che potesse giustificare il comportamento dell'appellante che ha omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio che , comunque nel corso degli anni ha potuto sopperire a tale mancanza con l'affetto dei suoi parenti .
Da ultimo questa Corte ritiene di non poter accoglie l'appello incidentale proposto dagli appellati che hanno ritenuto non adeguata la liquidazione effettuata sulla base del minimo tabellare di €
168.250,00 con riduzione a circa un terzo, arrivando così a riconoscere l'importo di € 56.000,00 per
11 RG 3484-2023
il danno non patrimoniale in favore di e per non essere stato riconosciuto il Controparte_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito da per il mancato Controparte_1
riconoscimento del figlio.
A parere della Corte , :
1. la quantificazione al minimo tabellare indicata in € 168.250,00 con la riduzione di un terzo indicata in € 56.00,00 per il danno non patrimoniale riconosciuto a appare Controparte_2
congrua e rispondente alle vicende intercorse atteso che non sono stati dedotti o rilevati peculiari profili – come anche appurato dal Tribunale- che possano portare a valutare in maniera più specifica il danno rilevando , inoltre, che sebbene non sia stato riconosciuto sin Controparte_2 dalla nascita dal è cresciuto avendo comunque oltre all'affetto del fratello e della Pt_1
madre anche quella del sig. - marito dell'appellata- che in parte ha Controparte_3 compensato la carenza dell'effetto paterno .
2. Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale subito da
[...]
per il mancato riconoscimento del figlio atteso che risulta essere sfornita di prova la CP_1 sua sofferenza che comunque avrebbe ben potuto alleviarla proponendo tempestivamente l'azione per il riconoscimento della paternità.
In conclusione questa Corte ritiene di confermare la decisione di primo grado in ogni sua statuizione essendo conforme ai principi di diritto sopra esposti ed alle norme civili richiamate .
Da ultimo con riguardo al capo di condanna alle spese di lite del primo grado si ritiene di confermare la quantificazione effettuata per i compensi e spese di lite rilevando che il Pt_1
risultato soccombente su tutte le domande proposte.
Si ritiene , invero, di compensare le spese del presente gravame in ragione della soccombenza reciproca delle parti tenuto conto tanto del rigetto dell'appello principale quanto del rigetto dell'appello incidentale .
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sia l'appellante che gli appellati siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
12 RG 3484-2023
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig.
C.F. ) per la riforma della sentenza n. Parte_1 C.F._1
1245/2023 pubblicata il 7.11.2023 (rep. 2658/2023) nel procedimento RG 2658/2019 innanzi al
Tribunale di Como, notificata in data 8.11.2023 così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa interamente fra le parti le spese del presente gravame .
4. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante e degli appellati dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
Milano, 13 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario est Il Presidente
Sandra Cassoni Anna Maria Pizzi
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