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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Tania Vettore Presidente rel.
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
e rappresentati, difesi e domiciliati dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2
Molin come da mandato in atti.
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 18/06/2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 7/9/1997, in Spinea (VE), tra i Signori Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Spinea di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza;
2) i ricorrenti si riconoscono economicamente indipendenti e non avanzano reciproche richieste di mantenimento;
Per_ 3) altresì, nessun mantenimento sarà dovuto in favore della figlia , maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente;
4) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e, ai sensi dell'art. 473 bis 51 II° co., chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse”
Per il P.M. intervenuto:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 07/09/1997 contratto matrimonio con rito concordatario, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglienza nell'udienza fissata per la comparizione avanti la Camera di Consiglio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza avvenuta il 28/09/2022 nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 06/10/2022 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/1997 con rito concordatario da e e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 60, dell'anno 1997) del Comune di Spinea.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19/06/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Tania Vettore Presidente rel.
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
e rappresentati, difesi e domiciliati dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2
Molin come da mandato in atti.
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 18/06/2024 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 7/9/1997, in Spinea (VE), tra i Signori Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Spinea di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza;
2) i ricorrenti si riconoscono economicamente indipendenti e non avanzano reciproche richieste di mantenimento;
Per_ 3) altresì, nessun mantenimento sarà dovuto in favore della figlia , maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente;
4) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e, ai sensi dell'art. 473 bis 51 II° co., chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse”
Per il P.M. intervenuto:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 07/09/1997 contratto matrimonio con rito concordatario, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglienza nell'udienza fissata per la comparizione avanti la Camera di Consiglio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza avvenuta il 28/09/2022 nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 06/10/2022 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/1997 con rito concordatario da e e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 60, dell'anno 1997) del Comune di Spinea.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19/06/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore