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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 91/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. FRANCESCA TILLI parte ricorrente
CP_2
Avv. MIGLIO SIMONA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente:
“- Accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti, della DELIBERA del Comitato provinciale I.n.p.s di Poggio Mirteto (RI) n. 232714 del 06.12.2023 di reiezione del ricorso amministrativo avanzato da parte ricorrente contro la decorrenza della liquidazione della Pensione di vecchia con opzione contributivo Art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995 con domanda, regolarmente presentata in data
19.09.2022 e per l'effetto: a) riconoscere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi, quindi, riconosciuta la retrodatazione della decorrenza della pensione a partire dal 01.12.2022; b) condannare CP_ l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dell'istante la prestazione dovuta con le decorrenze di cui sopra oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali CP_ come per legge, nonché con condanna dell' al pagamento delle spese, del presente giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
II. Parte resistente:
“Voglia l'Onorevole Giudice del Lavoro, disattesa ogni avversa deduzione o istanza, rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Le ragioni della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 19/09/2022, la ricorrente ha proposto azione nei confronti dell CP_2 chiedendo la retrodatazione della decorrenza della pensione di vecchiaia, fissata dall'ente previdenziale all'1/1/2023. 1.1. Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda telematica di pensione in data 19/09/2022 e che alla data del 13/11/2022 aveva compiuto l'età pensionabile prevista dalla normativa vigente.
1.2. La ricorrente ha sostenuto che la decorrenza avrebbe dovuto essere fissata al 1/12/2022, mese successivo al compimento dell'età pensionabile, in applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 155/1981, e che la successiva richiesta di certificazione di opzione contributiva, presentata il 4/12/2022, non costituiva condizione essenziale per la decorrenza, ma solo per il calcolo dell'importo pensionistico.
2. Con la memoria di costituzione, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
2.1. L' ha sostenuto che la decorrenza della pensione non poteva essere fissata al mese successivo CP_2 al compimento dell'età pensionabile, poiché la originaria domanda amministrativa non era sufficiente a perfezionare l'opzione contributiva.
2.2. Parte resistente ha dedotto che la domanda di verifica del diritto a pensione con l'opzione contributivo, richiesta dalla ricorrente solo in data 6/12/2022, costituisce elemento imprescindibile per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, in quanto consente di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e di determinare il calcolo dell'importo pensionistico secondo il metodo contributivo.
2.3. L' ha evidenziato che, in assenza della certificazione per la "Verifica del diritto a pensione con CP_2 opzione contributivo", non è possibile procedere alla liquidazione della pensione con opzione contributivo, poiché solo a seguito della presentazione della suddetta domanda di verifica è possibile accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e il corretto calcolo del trattamento pensionistico.
2.4. Conseguentemente, la decorrenza è stata correttamente fissata al 1/1/2023, mese successivo alla presentazione della domanda di verifica del diritto.
3. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti deve procedersi alla loro analisi.
3.1. In via generale deve affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la CP_2 domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura amministrativa si svolga regolarmente.
3.2. Nel solco di tale principio, appare corretto ritenere che la ricorrente aveva validamente presentato domanda di pensionamento, chiaramente individuando il regime prescelto (contributivo, si veda allegato n. 3, memoria di costituzione). La presentazione di ulteriore e diversa domanda amministrativa, finalizzata ad ottenere preliminare certificazione di "Verifica del diritto a pensione con opzione contributivo", non appare collegata alla necessità di individuare validamente l'aspirazione del ricorrente, corrispondendo piuttosto ad una verifica che l'ente resistente avrebbe potuto compiere anche a seguito dalla presentazione dalla domanda di pensione di vecchiaia con opzione per il regime contributivo, validamente presentata il 19/9/2022. 3.3. Deve quindi ritenersi che il presente giudizio è giudizio di accertamento di un determinato diritto, della sua decorrenza in presenza di chiara e valida domanda amministrativa.
2 A tal proposito appare corretto sottolineare che la legge 335/1995 non pone fra i requisiti di accesso alla pensione contributiva l'ottenimento della certificazione di "Verifica del diritto a pensione con opzione contributivo"; come detto, l'accertamento sotteso alla predetta certificazione poteva essere compiuto dall'ente a seguito di valida presentazione della domanda amministrativa.
4. Il ricorso deve quindi essere accolto con riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente con decorrenza dall'1.12.2022, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta CP_2 per il periodo dall'1/12/2022 al 31/12/2022, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, con CP_2 applicazione dei parametri minimi e mancata liquidazione della fase istruttoria (di fatto non svolta).
p.q.m.
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla pensione contributiva a decorrere dall'1/12/2022. Condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la prestazione dovuta per il periodo CP_2 dall'1/12/2022 al 31/12/2022, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che CP_2 liquida nella somma di 886,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3 dicembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 91/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. FRANCESCA TILLI parte ricorrente
CP_2
Avv. MIGLIO SIMONA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente:
“- Accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti, della DELIBERA del Comitato provinciale I.n.p.s di Poggio Mirteto (RI) n. 232714 del 06.12.2023 di reiezione del ricorso amministrativo avanzato da parte ricorrente contro la decorrenza della liquidazione della Pensione di vecchia con opzione contributivo Art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995 con domanda, regolarmente presentata in data
19.09.2022 e per l'effetto: a) riconoscere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi, quindi, riconosciuta la retrodatazione della decorrenza della pensione a partire dal 01.12.2022; b) condannare CP_ l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dell'istante la prestazione dovuta con le decorrenze di cui sopra oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali CP_ come per legge, nonché con condanna dell' al pagamento delle spese, del presente giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
II. Parte resistente:
“Voglia l'Onorevole Giudice del Lavoro, disattesa ogni avversa deduzione o istanza, rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Le ragioni della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 19/09/2022, la ricorrente ha proposto azione nei confronti dell CP_2 chiedendo la retrodatazione della decorrenza della pensione di vecchiaia, fissata dall'ente previdenziale all'1/1/2023. 1.1. Parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda telematica di pensione in data 19/09/2022 e che alla data del 13/11/2022 aveva compiuto l'età pensionabile prevista dalla normativa vigente.
1.2. La ricorrente ha sostenuto che la decorrenza avrebbe dovuto essere fissata al 1/12/2022, mese successivo al compimento dell'età pensionabile, in applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 155/1981, e che la successiva richiesta di certificazione di opzione contributiva, presentata il 4/12/2022, non costituiva condizione essenziale per la decorrenza, ma solo per il calcolo dell'importo pensionistico.
2. Con la memoria di costituzione, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
2.1. L' ha sostenuto che la decorrenza della pensione non poteva essere fissata al mese successivo CP_2 al compimento dell'età pensionabile, poiché la originaria domanda amministrativa non era sufficiente a perfezionare l'opzione contributiva.
2.2. Parte resistente ha dedotto che la domanda di verifica del diritto a pensione con l'opzione contributivo, richiesta dalla ricorrente solo in data 6/12/2022, costituisce elemento imprescindibile per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, in quanto consente di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e di determinare il calcolo dell'importo pensionistico secondo il metodo contributivo.
2.3. L' ha evidenziato che, in assenza della certificazione per la "Verifica del diritto a pensione con CP_2 opzione contributivo", non è possibile procedere alla liquidazione della pensione con opzione contributivo, poiché solo a seguito della presentazione della suddetta domanda di verifica è possibile accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e il corretto calcolo del trattamento pensionistico.
2.4. Conseguentemente, la decorrenza è stata correttamente fissata al 1/1/2023, mese successivo alla presentazione della domanda di verifica del diritto.
3. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti deve procedersi alla loro analisi.
3.1. In via generale deve affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la CP_2 domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura amministrativa si svolga regolarmente.
3.2. Nel solco di tale principio, appare corretto ritenere che la ricorrente aveva validamente presentato domanda di pensionamento, chiaramente individuando il regime prescelto (contributivo, si veda allegato n. 3, memoria di costituzione). La presentazione di ulteriore e diversa domanda amministrativa, finalizzata ad ottenere preliminare certificazione di "Verifica del diritto a pensione con opzione contributivo", non appare collegata alla necessità di individuare validamente l'aspirazione del ricorrente, corrispondendo piuttosto ad una verifica che l'ente resistente avrebbe potuto compiere anche a seguito dalla presentazione dalla domanda di pensione di vecchiaia con opzione per il regime contributivo, validamente presentata il 19/9/2022. 3.3. Deve quindi ritenersi che il presente giudizio è giudizio di accertamento di un determinato diritto, della sua decorrenza in presenza di chiara e valida domanda amministrativa.
2 A tal proposito appare corretto sottolineare che la legge 335/1995 non pone fra i requisiti di accesso alla pensione contributiva l'ottenimento della certificazione di "Verifica del diritto a pensione con opzione contributivo"; come detto, l'accertamento sotteso alla predetta certificazione poteva essere compiuto dall'ente a seguito di valida presentazione della domanda amministrativa.
4. Il ricorso deve quindi essere accolto con riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente con decorrenza dall'1.12.2022, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta CP_2 per il periodo dall'1/12/2022 al 31/12/2022, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, con CP_2 applicazione dei parametri minimi e mancata liquidazione della fase istruttoria (di fatto non svolta).
p.q.m.
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente alla pensione contributiva a decorrere dall'1/12/2022. Condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la prestazione dovuta per il periodo CP_2 dall'1/12/2022 al 31/12/2022, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che CP_2 liquida nella somma di 886,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3 dicembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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