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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 447/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
Parte_1
C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIANNETTO CARMELA, dall'avv. Stefano Carnevale e dall'avv. Samantha Gioia Perri
Attore
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C..F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO CATERINA C.F._2
Convenuto
CONCLUSIONI; come da note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la banca Parte_1
in qualità di creditore procedente introduceva il presente giudizio di merito
[...] chiedeva revocarsi integralmente l'ordinanza cautelare di sospensione ex. art. 624 c.p.c., emessa su istanza del Sig. e e per l'effetto condannare detti opponenti CP_1 Controparte_2 alla refusione di quanto versato da in virtù dell'ordinanza di sospensione, differire CP_3 in ogni caso l'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n.44/2019 di
RGE a data successiva alla chiusura del subprocedimento di conversione del pignoramento innanzi al Tribunale di Salerno avente n.256/2018 RGE, in via gradata sospendere l'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n.44/2019 di RGE, in attesa della conclusione del subprocedimento di conversione pendente innanzi al Tribunale di Salerno avente n.256/2018 RGE.. A sostegno della domanda assumeva;
che gli opponenti convenivano dinanzi al Tribunale di Paola la .A. chiedendo al Giudice Controparte_4 dell'esecuzione, inaudita altera parte, la sospensione della presente procedura esecutiva;
a sostegno della propria istanza, gli istanti rappresentavano: “1.Il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Salerno, Dott.ssa Rosaria De Lucia, nel procedimento iscritto al n. 256/2018 R.G.E., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.11.2019, vista l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare depositata nell'interesse dell'esecutato sig. con CP_1 ordinanza del 06.12.2019 ha ritenuto ammissibile la predetta istanza di conversione in quanto depositata entro la preclusione di cui all'art. 495 c.p.c. e debitamente cauzionata, come da estratto del libretto, fissando per la verifica e l'assegnazione l'udienza del 16.07.2020 ore di rito;
2.il creditore procedente non si è opposto all'istanza di conversione né alla richiesta di rateizzazione nella misura massima consentita dalla legge, così come si legge anche nella predetta ordinanza;
3.nella fattispecie, in ogni caso, sussistono i presupposti per trovare applicazione la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.; 4.la corresponsione da parte del debitore della somma di cui all'ordinanza di conversione del pignoramento immobiliare permette il soddisfacimento integrale del diritto di credito;
5.la prosecuzione degli incombenti processuali nella presente procedura da parte del custode e dell'esperto stimatore aggraverebbe ulteriormente e ingiustificatamente la posizione degli istanti;
6.il ricorso proposto in data 04.10.2019 da parte esecutata e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati al creditore procedente;
7.il creditore procedente potrebbe non avere interesse a costituirsi in questa fase per evitare una eventuale condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art 96, secondo comma, c.p.c.”; che Il G.E. dott.ssa Federica Laino con proprio provvedimento, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 24.01.2020; che si costituiva con comparsa l'odierna attrice la quale deduceva: che l'istanza di sospensione della presente procedura, per come è formulata, è del tutto inammissibile. Invero, non è ben chiaro tale istanza su quali presupposti sia fondata.
Non è certo istanza ex art. 624 bis c.p.c., poiché non è stata depositata con l'assenso dell'odierno creditore procedente. Né sono stati allegati gravi motivi che giustifichino una sospensione cautelare ai sensi dell'art. 624 c.p.c. essendo l'unica ipotesi percorribile sarebbe una sospensione per pregiudizialità sul presupposto della diversa procedura pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno si concluda col pagamento integrale del debito di parte istante, non vi sarebbe ragione obiettiva di procedere innanzi nel presente giudizio esecutivo, se non per la liquidazione delle spese. Tanto premesso instava per il rigetto dell'istanza dei sig. e CP_1 Controparte_2 qualificata opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. dal GE del Tribunale di Paola, per la revoca integrale dell'ordinanza cautelare di sospensione ex art. 624 c.p.c. e per la condanna degli opponenti e alla refusione di quanto versato da in virtù CP_1 Controparte_2 CP_3 dell'ordinanza di sospensione nonché per il differimento dell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n. 44/2019 di RGE a data successiva alla chiusura del subprocedimento di conversione del pignoramento pendente innanzi al Tribunale di Salerno avente n. 256/2018 di RGE;
in via gradata per la sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n. 44/2019 di RGE, in attesa della conclusione del sub- procedimento di conversione pendente innanzi al Tribunale di Salerno avente n. 256/2018 di RGE, il tutto con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre I.V.A.
e C.P.A,
Si costituivano in giudizio gli opponenti che instavano per il rigetto della domanda con conferma integrale dell'ordinanza cautelare di sospensione ex art. 624 c.p.c., con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, con distrazione per dichiarato anticipo.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto assunto dall'odierna parte attrice in ordine all'asserita abnormità del procedimento di sospensione, siccome qualificato quale opposizione ex art. 615 co . 2 c.p.c., emesso dal Giudice dell'esecuzione, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
Ciò posto occorre considerare che gli istanti con l'opposizione all'esecuzione, hanno contestato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata atteso che il sig. è stato ammesso al CP_1 beneficio della conversione del pignoramento nell'ambito della procedura iscritta presso il
Tribunale di Salerno e che la corresponsione della somma di cui all'ordinanza di conversione del pignoramento soddisfa integralmente il diritto di credito.
Deve evidentemente ritenersi condivisibile l'orientamento interpretativo richiamato dalla parte attrice in virtù del quale “In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.” (Cass. 18533/2007).
Ed ancora “Non è qualificabile come opposizione all'esecuzione, in quanto con essa non si nega il potere del creditore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il debitore, pur non contestando l'esistenza di un titolo esecutivo in mano al procedente, ne' la pignorabilità dei beni sottoposti all'esecuzione, sostenga che il procedimento esecutivo è stato posto in essere a suo carico per un intento persecutorio del creditore;
in ogni caso, qualora il valore dei beni pignorati sia superiore all'ammontare del credito e delle spese per i quali si procede, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento ed in caso che l'istanza venga rigettata ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi.” (Cass. 10998/2003).
Ciò posto, tuttavia, nella fattispecie di cui è causa il Giudice dell'esecuzione ha riqualificato la domanda in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. atteso che l'istanza avanzata nel processo esecutivo presso il Tribunale di Paola era volta a negare il potere del creditore di procedere ad esecuzione in questa procedura esecutiva sull'assunto che “ l'ammissione di
al beneficio della conversione del pignoramento nell'ambito di procedura iscritta CP_1 presso il Tribunale di Salerno”, ma non perché l'ammissione alla conversione sia un fatto modificativo/estintivo della validità del titolo, bensì perché con la deduzione di tale circostanza si contesta il diritto del creditore a procedere in questa procedura – altra procedura esecutiva presso l'intestato Tribunale – poiché questa procedura potrebbe” concludersi prima della procedura istaurata presso il Tribunale di Salerno, per cui il debitore risulterebbe definitivamente sottoposto ad una duplice esecuzione per lo stesso credito;
”, nonché “la procedura presso il Tribunale di
Salerno si prospetta come pienamente satisfattoria del credito dell'opposta,”.
Devono dunque ritenersi condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice dell'esecuzione poiché la circostanza che la pendenza di altra procedura esecutiva intrapresa dal medesimo credito presso altro Tribunale possa in fatto risultare più celere e completamente satisfattiva dell'interesse creditorio, in fatto sostanziano la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione.
Alla luce di tali argomentazione anche in considerazione della peculiarità della fattispecie unitamente agli indirizzi giurisprudenziali, le spese di questo giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 19.09.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 447/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
Parte_1
C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIANNETTO CARMELA, dall'avv. Stefano Carnevale e dall'avv. Samantha Gioia Perri
Attore
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C..F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. VINCENZO CATERINA C.F._2
Convenuto
CONCLUSIONI; come da note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la banca Parte_1
in qualità di creditore procedente introduceva il presente giudizio di merito
[...] chiedeva revocarsi integralmente l'ordinanza cautelare di sospensione ex. art. 624 c.p.c., emessa su istanza del Sig. e e per l'effetto condannare detti opponenti CP_1 Controparte_2 alla refusione di quanto versato da in virtù dell'ordinanza di sospensione, differire CP_3 in ogni caso l'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n.44/2019 di
RGE a data successiva alla chiusura del subprocedimento di conversione del pignoramento innanzi al Tribunale di Salerno avente n.256/2018 RGE, in via gradata sospendere l'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n.44/2019 di RGE, in attesa della conclusione del subprocedimento di conversione pendente innanzi al Tribunale di Salerno avente n.256/2018 RGE.. A sostegno della domanda assumeva;
che gli opponenti convenivano dinanzi al Tribunale di Paola la .A. chiedendo al Giudice Controparte_4 dell'esecuzione, inaudita altera parte, la sospensione della presente procedura esecutiva;
a sostegno della propria istanza, gli istanti rappresentavano: “1.Il Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Salerno, Dott.ssa Rosaria De Lucia, nel procedimento iscritto al n. 256/2018 R.G.E., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.11.2019, vista l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare depositata nell'interesse dell'esecutato sig. con CP_1 ordinanza del 06.12.2019 ha ritenuto ammissibile la predetta istanza di conversione in quanto depositata entro la preclusione di cui all'art. 495 c.p.c. e debitamente cauzionata, come da estratto del libretto, fissando per la verifica e l'assegnazione l'udienza del 16.07.2020 ore di rito;
2.il creditore procedente non si è opposto all'istanza di conversione né alla richiesta di rateizzazione nella misura massima consentita dalla legge, così come si legge anche nella predetta ordinanza;
3.nella fattispecie, in ogni caso, sussistono i presupposti per trovare applicazione la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.; 4.la corresponsione da parte del debitore della somma di cui all'ordinanza di conversione del pignoramento immobiliare permette il soddisfacimento integrale del diritto di credito;
5.la prosecuzione degli incombenti processuali nella presente procedura da parte del custode e dell'esperto stimatore aggraverebbe ulteriormente e ingiustificatamente la posizione degli istanti;
6.il ricorso proposto in data 04.10.2019 da parte esecutata e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati al creditore procedente;
7.il creditore procedente potrebbe non avere interesse a costituirsi in questa fase per evitare una eventuale condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art 96, secondo comma, c.p.c.”; che Il G.E. dott.ssa Federica Laino con proprio provvedimento, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 24.01.2020; che si costituiva con comparsa l'odierna attrice la quale deduceva: che l'istanza di sospensione della presente procedura, per come è formulata, è del tutto inammissibile. Invero, non è ben chiaro tale istanza su quali presupposti sia fondata.
Non è certo istanza ex art. 624 bis c.p.c., poiché non è stata depositata con l'assenso dell'odierno creditore procedente. Né sono stati allegati gravi motivi che giustifichino una sospensione cautelare ai sensi dell'art. 624 c.p.c. essendo l'unica ipotesi percorribile sarebbe una sospensione per pregiudizialità sul presupposto della diversa procedura pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno si concluda col pagamento integrale del debito di parte istante, non vi sarebbe ragione obiettiva di procedere innanzi nel presente giudizio esecutivo, se non per la liquidazione delle spese. Tanto premesso instava per il rigetto dell'istanza dei sig. e CP_1 Controparte_2 qualificata opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. dal GE del Tribunale di Paola, per la revoca integrale dell'ordinanza cautelare di sospensione ex art. 624 c.p.c. e per la condanna degli opponenti e alla refusione di quanto versato da in virtù CP_1 Controparte_2 CP_3 dell'ordinanza di sospensione nonché per il differimento dell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n. 44/2019 di RGE a data successiva alla chiusura del subprocedimento di conversione del pignoramento pendente innanzi al Tribunale di Salerno avente n. 256/2018 di RGE;
in via gradata per la sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Paola avente n. 44/2019 di RGE, in attesa della conclusione del sub- procedimento di conversione pendente innanzi al Tribunale di Salerno avente n. 256/2018 di RGE, il tutto con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre I.V.A.
e C.P.A,
Si costituivano in giudizio gli opponenti che instavano per il rigetto della domanda con conferma integrale dell'ordinanza cautelare di sospensione ex art. 624 c.p.c., con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, con distrazione per dichiarato anticipo.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto assunto dall'odierna parte attrice in ordine all'asserita abnormità del procedimento di sospensione, siccome qualificato quale opposizione ex art. 615 co . 2 c.p.c., emesso dal Giudice dell'esecuzione, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
Ciò posto occorre considerare che gli istanti con l'opposizione all'esecuzione, hanno contestato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata atteso che il sig. è stato ammesso al CP_1 beneficio della conversione del pignoramento nell'ambito della procedura iscritta presso il
Tribunale di Salerno e che la corresponsione della somma di cui all'ordinanza di conversione del pignoramento soddisfa integralmente il diritto di credito.
Deve evidentemente ritenersi condivisibile l'orientamento interpretativo richiamato dalla parte attrice in virtù del quale “In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 cod. proc. civ., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.” (Cass. 18533/2007).
Ed ancora “Non è qualificabile come opposizione all'esecuzione, in quanto con essa non si nega il potere del creditore di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il debitore, pur non contestando l'esistenza di un titolo esecutivo in mano al procedente, ne' la pignorabilità dei beni sottoposti all'esecuzione, sostenga che il procedimento esecutivo è stato posto in essere a suo carico per un intento persecutorio del creditore;
in ogni caso, qualora il valore dei beni pignorati sia superiore all'ammontare del credito e delle spese per i quali si procede, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento ed in caso che l'istanza venga rigettata ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi.” (Cass. 10998/2003).
Ciò posto, tuttavia, nella fattispecie di cui è causa il Giudice dell'esecuzione ha riqualificato la domanda in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. atteso che l'istanza avanzata nel processo esecutivo presso il Tribunale di Paola era volta a negare il potere del creditore di procedere ad esecuzione in questa procedura esecutiva sull'assunto che “ l'ammissione di
al beneficio della conversione del pignoramento nell'ambito di procedura iscritta CP_1 presso il Tribunale di Salerno”, ma non perché l'ammissione alla conversione sia un fatto modificativo/estintivo della validità del titolo, bensì perché con la deduzione di tale circostanza si contesta il diritto del creditore a procedere in questa procedura – altra procedura esecutiva presso l'intestato Tribunale – poiché questa procedura potrebbe” concludersi prima della procedura istaurata presso il Tribunale di Salerno, per cui il debitore risulterebbe definitivamente sottoposto ad una duplice esecuzione per lo stesso credito;
”, nonché “la procedura presso il Tribunale di
Salerno si prospetta come pienamente satisfattoria del credito dell'opposta,”.
Devono dunque ritenersi condivisibili le conclusioni cui è giunto il Giudice dell'esecuzione poiché la circostanza che la pendenza di altra procedura esecutiva intrapresa dal medesimo credito presso altro Tribunale possa in fatto risultare più celere e completamente satisfattiva dell'interesse creditorio, in fatto sostanziano la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione.
Alla luce di tali argomentazione anche in considerazione della peculiarità della fattispecie unitamente agli indirizzi giurisprudenziali, le spese di questo giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 19.09.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli