Ordinanza cautelare 7 giugno 2021
Sentenza 23 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 10 novembre 2022
Parere definitivo 2 gennaio 2023
Parere definitivo 17 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione. Bando. CriteriAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 17 agosto 2024
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione. Bando. Criteri ambientali minimi. Discrezionalità amministrativa. Nonostante solo apparenti difformità testuali, la disciplina contenuta nell'art. 57, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, si pone in relazione di continuità con il carattere c.d. mandatory dei criteri ambientali minimi di cui al d.lgs. n. 50 del 2016: anche in considerazione del rilievo, non solo meramente esegetico, che tale processo di successione di norme è stato segnato, medio tempore, dalla riforma del parametro costituzionale rappresentato dagli artt. 9 e 41 della Costituzione (1). Nel rapporto fra legge e discrezionalità amministrativa, dall'insieme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 07/06/2021, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 05199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2021, proposto da
D.E.C.A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Bonura, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 173;
contro
Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Arbib e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via F. Paulucci de Calboli, 20/E;
nei confronti
Roma Multiservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del RTI con le mandanti Isam S.r.l. e I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. recante l'aggiudicazione del Lotto B della procedura di gara aperta in due lotti ex artt. 28 e 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e dei lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di ATER di Roma. CIG Lotto B: 84651330BE;
- della determinazione del Responsabile Investimenti Pubblici dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. n. 20/2021, di nomina della commissione giudicatrice;
- di tutti i verbali di gara;
- del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, della documentazione tutta componente la lex specialis di gara;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare, ove occorrer possa e nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei non conosciuti atti e/o provvedimenti recanti le procedure interne per la nomina delle commissioni giudicatrici.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia, di ATER del Comune di Roma e di Roma Multiservizi S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non ricorreva nella specie un onere di immediata impugnazione del bando, non venendo in rilievo, in particolare, clausole impeditive della partecipazione dell’impresa ricorrente alla procedura di gara, né impositive di oneri incomprensibili oppure sproporzionati tali da impedirle in ogni caso la formulazione di un’offerta;
Considerato comunque che non ricorrono, ad un primo sommario esame, sufficienti elementi di fondatezza per la concessione dell’invocata misura cautelare, non ravvisandosi il denunciato contrasto tra la legge di gara e i decreti ministeriali recanti i criteri minimi ambientali (CAM);
Ritenuto in particolare che la documentazione di gara sia sostanzialmente in linea con il contenuto prescrittivo dei CAM e coerente con il particolare oggetto dell’appalto;
Ritenuti altresì non fondati gli altri motivi di ricorso alla luce dell’esperienza dei singoli commissari, evincibile dai rispettivi curricula, e della prova di resistenza, allo stato, non fornita dalla ricorrente;
Riservato al prosieguo l’esame di ulteriori e successive istanze;
Liquidate le spese di fase in base al principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 ottobre 2021.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Invitalia, ATER e Roma Multiservizi S.p.A., che liquida in euro 1000,00 (mille/00) ciascuno, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Patatini | Giampiero Lo Presti |
IL SEGRETARIO