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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3257/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA FONTANELLE Parte_1 C.F._1
N. 5, MONTESPERTOLI presso lo studio dell'avv. MANUELA MONTAGNI MANUELA, che l rappresenta e difende unitamente all'avv. MICHELA CONGIU come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA SAN CARLO N. 206, TORINO presso lo studio dell'avv. LUIGI CRITELLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LIDIA Controparte_2 P.IVA_2
IASCONE ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
come da delega in atti,
APPELLATO pagina 1 di 9 E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. NENNI N. 30, Controparte_3 P.IVA_3 CP_3
presso lo studio degli avv.to SILVIA SALVINI e MARIA ANTONIETTA ANTONIANI, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale Milano, emessa nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 40497/2024 e pubblicata in data19.08.2024, a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza
Tribunale Milano, emessa nell'ambito del procedi-mento di cui al R.G. n. 40497/2024 e pubblicata in data 19.08.2024; b) nel merito: -in tesi: -sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento n.
06820230084945303000 in oggetto;
-accertata e dichiarata l'illegittimità ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati all'emissione della cartella di pagamento;
-accertata e di-chiarata la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
-ordinata e disposta l'acquisizione dei verbali di contravvenzione stradale notificati alla ricorrente in originale con la specifica della data di consegna;
-ordinata e disposta, altresì, l'acquisizione degli originali delle relate di notifica come notificate alla parte attrice;
-condannata controparte resistente al risarcimento di tutti i danni esistenziali ed alla vita di relazione ed alla salute della ricorrente causati da ansia, turbamenti, stress alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00;-condannata ogni parte resistente e convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa oltre iva e c.p.a. come per legge;
-condannata ogni controparte resistente, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
-nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza dell'importo di cui alla cartella di pagamento richiesto pagina 2 di 9 dalle controparti resistenti, nonché la decadenza del diritto azionato;
-condannata ogni controparte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti che si dichiarano anticipatori;
-in ipotesi, in subordine, accertata l'incompetenza per materia e
CP_ per territo-rio del Tribunale di Milano adito, in favore dei Giudice di Pace di , , Lucca e CP_2
di Empoli, assegnare un termine e/o il termine di legge, per la riassunzione della causa avanti ai Giudici competenti. Salvo ogni diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per : Controparte_5
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'apodittica ed immotivata istanza avversaria di sospensione della sentenza appellata anche per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in via principale: respingere l'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata in subordine: respingere l'appello ed ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata in punto spese: dichiarare tenuta e condannare parte appellante alla refusione dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA
Per : Controparte_2
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra e contraria eccezione:
- Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano, nella causa civile n.
40497/20, pubblicata in data 12.03.2024, con vittoria di spese e onorari di giudizio;
- In ipotesi nel merito: Voglia il Giudice accertare e dichiarare la regolarità della notifica del verbale di accertamento da parte del e di cui alla documentazione versata in atti e per Controparte_2
l'effetto dichiarare inammissibili e tardive, e comunque infondate le relative domande e eccezioni spiegate da parte ricorrente contro il nel presente appello. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di giudizio;
- Sempre nel merito, in denegata ipotesi, in caso di accoglimento delle eccezioni proposte da parte ricorrente, e/o comunque delle domande proposte, statuire per l'effetto che le eccezioni sollevate sono pagina 3 di 9 imputabili esclusivamente a fatto e colpa di e per l'effetto: Controparte_6
condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore a rilevare comunque indenne il da ogni e qualunque domanda e/o Controparte_2
pretesa azionata dal ricorrente anche nei confronti del e ciò anche in punto di condanna alle CP_2
spese di lite.
Con ogni consequenziale pronuncia di legge
Per LA PROVINCIA DI PISA:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, con riguardo alla posizione della
Controparte_3
I. Respingere l'impugnazione in appello e tutte le richieste avversarie, poiché infondate, sia in fatto, sia in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Milano, resa in R.G. n. 40497/2024 e pubblicata in data 19.08.2024, resa in R.G. n. 40497/2023, nonché la cartella esattoriale impugnata ed i sottesi verbali emessi dalla;
Controparte_3
II. in ogni caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili per i motivi indicati in premessa e, comunque, infondate, in fatto, in diritto e nel merito;
III. in ogni caso, respingere l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per difetto dei relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
IV. in ogni caso, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, oltre oneri di legge dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui “(…) Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. (…).”, ed oltre oneri , nonché oltre IRAP, essendo gli scriventi CP_7
CP_ legali avvocati interni della Provincia di;
V. in ulteriore subordine, in caso di soccombenza, con condanna della convenuta Controparte_1
alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio anche nei confronti della Provincia di
[...]
CP_
, oltre oneri e accessori di legge indicati al precedente punto delle presenti conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso ex art. 281 decies cpc ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
06820230084945303000, inerente contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, oltre pagina 4 di 9 sanzioni ed interessi correlati, d'importo pari ad euro 30.042,32, notificata alla parte ricorrente in data
09 ottobre 2023.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7712/24, pronunciata ex art 281 sexies cpc, ha:
− dichiarato la propria “incompetenza per materia e territorio” in favore del Giudice di Pace di
Lucca per le sanzioni comminate con i verbali emessi dal , del Giudice di Controparte_2
CP_ Pace di per le sanzioni comminate con i verbali emessi dall'Amministrazione Provinciale di Pisa e del Giudice di Pace di Empoli per le sanzioni comminate con i verbali emessi dall' ; Controparte_4
− condannato alla refusione, in favore di , Parte_1 CP_8 Controparte_3 CP_2
, delle spese processuali liquidate rispettivamente in € 1.453,00, € 1.453,00 e €
[...]
727,00, oltre accessori, sulla base della seguente motivazione:
“La natura della competenza a provvedere, in ordine all'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è stata oggetto di un vivace contrasto di giurisprudenza, anche della
Cassazione.
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10261 del 27.04.2018, la competenza del Giudice di Pace
è devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore.
La legge stabilisce espressamente che l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
In base a tale disposizione, si può affermare che la competenza per materia del Giudice di Pace è intesa per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.
Sempre in base alla legge (art. 6, comma 5 d.lgs. n. 150/2011), quando si contesta un'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada, la competenza è del giudice di pace, ma se l'importo dell'ordinanza supera una determinata soglia, la competenza passa al
Tribunale. Più precisamente, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione si presenta dinanzi al Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro, ovvero quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro.
pagina 5 di 9 Fatte queste premesse, questo Giudice osserva che parte ricorrente , con la proposizione del Pt_1
ricorso de quo ha eccepito la mancata rituale notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada all'opponente, con un'opposizione c.d. recuperatoria. Le Sezioni Unite (Cass.
S.U. n. 22080/2017) hanno affermato che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione
“recuperatoria” in senso proprio, atteso che ciò che viene “recuperato” è la possibilità, per il destinatario della pretesa, di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione
(Cass. n. 4690/2022). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10261/2018) hanno chiarito che, quando l'Amministrazione e l'intimato controvertono sulla giustezza della sanzione, e dunque sull'accertamento della effettiva sussistenza d'un illecito amministrativo (ad es. se l'infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita), la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae. Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza- ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva o della notifica della cartella di pagamento, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Cass S.U. n. 22080/2017). Applicando i principi riportati alla fattispecie in esame, si deduce la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per materia e per territorio di questo
Giudice a favore del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e più precisamente del Giudice di Pace di Lucca per le sanzioni comminate con i verbali emessi dal
[...]
CP_
, del Giudice di Pace di per le sanzioni comminate con i verbali emessi CP_2 dall'Amministrazione Provinciale di Pisa e del Giudice di Pace di Empoli per le sanzioni comminate con i verbali emessi dall' ”. Controparte_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando istanza ex art. 283 cpc e Parte_1
deducendo che:
− il giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio formulata dall' ; Controparte_6
− il giudice di prime cure ha omesso di assegnare il termine per la riassunzione del processo avanti al Giudice ritenuto competente;
− la fondatezza del gravame rende evidente la illegittimità della condanna alle spese processuali relative al primo grado di giudizio.
pagina 6 di 9 Si sono costituiti l' , il e la , i Controparte_9 Controparte_2 Controparte_3
quali hanno chiesto di rigettare l'appello e l'istanza di sospensiva formulata dalla controparte.
Con ordinanza del 20.3.2025 è stata dichiarata la contumacia dell' Controparte_10
e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
[...]
appellata. Con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 350 bis cpc con termine sino al 30.4.2025 per il deposito di note contenenti osservazioni anche sull'eventuale inammissibilità dell'appello ex art. 42 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Come noto, ai sensi dell'art. 42 cpc “l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”.
Quanto al “merito”, il concetto che ne viene accolto da parte della giurisprudenza di legittimità include non solo il merito della causa in senso stretto, bensì anche tutte le questioni che comprendono sia il diritto sostanziale sia il diritto formale, ancorché pregiudiziali o preliminari, purché diverse dalla competenza (C. 2458/1997; C. 5229/1996), salvo che dal contenuto complessivo della pronunzia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (C. 18425/2006). In questo senso, la giurisprudenza ha stabilito che, ai fini di escludere il regolamento necessario di competenza, deve intendersi non soltanto la risoluzione della causa nel merito, bensì anche la risoluzione di qualsivoglia questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale di rito o preliminare di merito (C. 8656/1994), purché non si tratti di questioni risolte incidentalmente, in funzione della soluzione della questione sulla competenza (C. 12905/2004). L'esame di questioni diverse dalla competenza, nel caso in cui sia meramente consequenziale rispetto alla statuizione sulla competenza stessa, non ha rilevanza (C. 2458/1997). Restano escluse le questioni che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (C.
12126/2016).
A tal riguardo, si precisa che ha rilievo soltanto il dispositivo, a prescindere dalle questioni trattate per pronunciare quella decisione (C. 3257/1994; C. 6905/1992; C. 1811/1987, con riferimento alla ipotesi pagina 7 di 9 di pronuncia che, in via incidentale ed al fine di poter statuire sulla competenza, abbia proceduto alla qualificazione ed alla interpretazione della domanda).
Quanto alla pronuncia sulle spese, la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento che pronunci sulla competenza e sulle spese di lite sia da impugnare con il regolamento necessario di competenza, con riguardo alla statuizione sulla competenza e con mezzi di impugnazione ordinari, con riguardo al capo sulle spese (C. 2050/1999). Tale ultimo principio non trova applicazione nel caso in cui il capo sulle spese di cui agli artt. 91 e 279, 2° co., n. 1, sia meramente accessorio alla pronuncia sulla competenza, posto che, in tal caso, sarà proponibile unicamente il regolamento di competenza necessario (C. 4623/2002; C. 3347/1998).
Dopo le modifiche apportate all'art. 42 c.p.c. dall'art. 45, 4° co., L. 18.6.2009, n. 69 L. 18/06/2009, n.
69, l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese (cfr. Cass. 5313/24).
Nel caso di specie il Tribunale ha deciso esclusivamente la questione sulla competenza e solo, in via incidentale ed al fine di poter statuire sulla competenza, ha proceduto alla qualificazione ed interpretazione della domanda.
La condanna alle spese risulta pertanto meramente accessoria alla pronuncia sulla competenza.
Ciò posto, avendo l'appellante censurato anche la decisione sulla competenza, l'appello è da ritenersi inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo sulla Parte_1
base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico dell'appellante.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 7712/24;
2) condanna a rifondere all' le ulteriori spese del Parte_1 Controparte_9
grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3) condanna a rifondere al le ulteriori spese del grado, che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre oneri riflessi;
4) condanna a rifondere alla le ulteriori spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_3
in euro 6.946,00 per compensi, oltre oneri riflessi;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico dell'appellante.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3257/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA FONTANELLE Parte_1 C.F._1
N. 5, MONTESPERTOLI presso lo studio dell'avv. MANUELA MONTAGNI MANUELA, che l rappresenta e difende unitamente all'avv. MICHELA CONGIU come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA SAN CARLO N. 206, TORINO presso lo studio dell'avv. LUIGI CRITELLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LIDIA Controparte_2 P.IVA_2
IASCONE ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
come da delega in atti,
APPELLATO pagina 1 di 9 E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. NENNI N. 30, Controparte_3 P.IVA_3 CP_3
presso lo studio degli avv.to SILVIA SALVINI e MARIA ANTONIETTA ANTONIANI, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale Milano, emessa nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 40497/2024 e pubblicata in data19.08.2024, a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza
Tribunale Milano, emessa nell'ambito del procedi-mento di cui al R.G. n. 40497/2024 e pubblicata in data 19.08.2024; b) nel merito: -in tesi: -sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento n.
06820230084945303000 in oggetto;
-accertata e dichiarata l'illegittimità ed inammissibilità dell'operato dei convenuti e della procedura di cui è causa, con conseguente annullamento di tutti gli atti presupposti o comunque collegati all'emissione della cartella di pagamento;
-accertata e di-chiarata la irregolarità e l'inefficacia dei titoli presupposti dalla cartella di pagamento vantata da controparte ed in ogni caso la nullità ed inammissibilità della pretesa impositiva;
-ordinata e disposta l'acquisizione dei verbali di contravvenzione stradale notificati alla ricorrente in originale con la specifica della data di consegna;
-ordinata e disposta, altresì, l'acquisizione degli originali delle relate di notifica come notificate alla parte attrice;
-condannata controparte resistente al risarcimento di tutti i danni esistenziali ed alla vita di relazione ed alla salute della ricorrente causati da ansia, turbamenti, stress alla cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'On. Giudicante, che quivi si intendono per euro 1.000,00;-condannata ogni parte resistente e convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa oltre iva e c.p.a. come per legge;
-condannata ogni controparte resistente, o tra loro chi di ragione, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
-nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza dell'importo di cui alla cartella di pagamento richiesto pagina 2 di 9 dalle controparti resistenti, nonché la decadenza del diritto azionato;
-condannata ogni controparte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti che si dichiarano anticipatori;
-in ipotesi, in subordine, accertata l'incompetenza per materia e
CP_ per territo-rio del Tribunale di Milano adito, in favore dei Giudice di Pace di , , Lucca e CP_2
di Empoli, assegnare un termine e/o il termine di legge, per la riassunzione della causa avanti ai Giudici competenti. Salvo ogni diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per : Controparte_5
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'apodittica ed immotivata istanza avversaria di sospensione della sentenza appellata anche per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in via principale: respingere l'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata in subordine: respingere l'appello ed ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata in punto spese: dichiarare tenuta e condannare parte appellante alla refusione dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA
Per : Controparte_2
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni altra e contraria eccezione:
- Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano, nella causa civile n.
40497/20, pubblicata in data 12.03.2024, con vittoria di spese e onorari di giudizio;
- In ipotesi nel merito: Voglia il Giudice accertare e dichiarare la regolarità della notifica del verbale di accertamento da parte del e di cui alla documentazione versata in atti e per Controparte_2
l'effetto dichiarare inammissibili e tardive, e comunque infondate le relative domande e eccezioni spiegate da parte ricorrente contro il nel presente appello. Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari di giudizio;
- Sempre nel merito, in denegata ipotesi, in caso di accoglimento delle eccezioni proposte da parte ricorrente, e/o comunque delle domande proposte, statuire per l'effetto che le eccezioni sollevate sono pagina 3 di 9 imputabili esclusivamente a fatto e colpa di e per l'effetto: Controparte_6
condannare la stessa in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore a rilevare comunque indenne il da ogni e qualunque domanda e/o Controparte_2
pretesa azionata dal ricorrente anche nei confronti del e ciò anche in punto di condanna alle CP_2
spese di lite.
Con ogni consequenziale pronuncia di legge
Per LA PROVINCIA DI PISA:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, con riguardo alla posizione della
Controparte_3
I. Respingere l'impugnazione in appello e tutte le richieste avversarie, poiché infondate, sia in fatto, sia in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Milano, resa in R.G. n. 40497/2024 e pubblicata in data 19.08.2024, resa in R.G. n. 40497/2023, nonché la cartella esattoriale impugnata ed i sottesi verbali emessi dalla;
Controparte_3
II. in ogni caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili per i motivi indicati in premessa e, comunque, infondate, in fatto, in diritto e nel merito;
III. in ogni caso, respingere l'istanza di sospensione della sentenza impugnata per difetto dei relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
IV. in ogni caso, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, oltre oneri di legge dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 208 della legge 23.12.2005, n. 266 secondo cui “(…) Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. (…).”, ed oltre oneri , nonché oltre IRAP, essendo gli scriventi CP_7
CP_ legali avvocati interni della Provincia di;
V. in ulteriore subordine, in caso di soccombenza, con condanna della convenuta Controparte_1
alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio anche nei confronti della Provincia di
[...]
CP_
, oltre oneri e accessori di legge indicati al precedente punto delle presenti conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso ex art. 281 decies cpc ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
06820230084945303000, inerente contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, oltre pagina 4 di 9 sanzioni ed interessi correlati, d'importo pari ad euro 30.042,32, notificata alla parte ricorrente in data
09 ottobre 2023.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7712/24, pronunciata ex art 281 sexies cpc, ha:
− dichiarato la propria “incompetenza per materia e territorio” in favore del Giudice di Pace di
Lucca per le sanzioni comminate con i verbali emessi dal , del Giudice di Controparte_2
CP_ Pace di per le sanzioni comminate con i verbali emessi dall'Amministrazione Provinciale di Pisa e del Giudice di Pace di Empoli per le sanzioni comminate con i verbali emessi dall' ; Controparte_4
− condannato alla refusione, in favore di , Parte_1 CP_8 Controparte_3 CP_2
, delle spese processuali liquidate rispettivamente in € 1.453,00, € 1.453,00 e €
[...]
727,00, oltre accessori, sulla base della seguente motivazione:
“La natura della competenza a provvedere, in ordine all'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è stata oggetto di un vivace contrasto di giurisprudenza, anche della
Cassazione.
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10261 del 27.04.2018, la competenza del Giudice di Pace
è devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, connotato dall'elemento del valore.
La legge stabilisce espressamente che l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
In base a tale disposizione, si può affermare che la competenza per materia del Giudice di Pace è intesa per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.
Sempre in base alla legge (art. 6, comma 5 d.lgs. n. 150/2011), quando si contesta un'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada, la competenza è del giudice di pace, ma se l'importo dell'ordinanza supera una determinata soglia, la competenza passa al
Tribunale. Più precisamente, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione si presenta dinanzi al Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro, ovvero quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro.
pagina 5 di 9 Fatte queste premesse, questo Giudice osserva che parte ricorrente , con la proposizione del Pt_1
ricorso de quo ha eccepito la mancata rituale notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada all'opponente, con un'opposizione c.d. recuperatoria. Le Sezioni Unite (Cass.
S.U. n. 22080/2017) hanno affermato che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione
“recuperatoria” in senso proprio, atteso che ciò che viene “recuperato” è la possibilità, per il destinatario della pretesa, di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione
(Cass. n. 4690/2022). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 10261/2018) hanno chiarito che, quando l'Amministrazione e l'intimato controvertono sulla giustezza della sanzione, e dunque sull'accertamento della effettiva sussistenza d'un illecito amministrativo (ad es. se l'infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita), la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae. Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza- ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva o della notifica della cartella di pagamento, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Cass S.U. n. 22080/2017). Applicando i principi riportati alla fattispecie in esame, si deduce la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per materia e per territorio di questo
Giudice a favore del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e più precisamente del Giudice di Pace di Lucca per le sanzioni comminate con i verbali emessi dal
[...]
CP_
, del Giudice di Pace di per le sanzioni comminate con i verbali emessi CP_2 dall'Amministrazione Provinciale di Pisa e del Giudice di Pace di Empoli per le sanzioni comminate con i verbali emessi dall' ”. Controparte_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando istanza ex art. 283 cpc e Parte_1
deducendo che:
− il giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio formulata dall' ; Controparte_6
− il giudice di prime cure ha omesso di assegnare il termine per la riassunzione del processo avanti al Giudice ritenuto competente;
− la fondatezza del gravame rende evidente la illegittimità della condanna alle spese processuali relative al primo grado di giudizio.
pagina 6 di 9 Si sono costituiti l' , il e la , i Controparte_9 Controparte_2 Controparte_3
quali hanno chiesto di rigettare l'appello e l'istanza di sospensiva formulata dalla controparte.
Con ordinanza del 20.3.2025 è stata dichiarata la contumacia dell' Controparte_10
e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
[...]
appellata. Con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 350 bis cpc con termine sino al 30.4.2025 per il deposito di note contenenti osservazioni anche sull'eventuale inammissibilità dell'appello ex art. 42 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Come noto, ai sensi dell'art. 42 cpc “l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”.
Quanto al “merito”, il concetto che ne viene accolto da parte della giurisprudenza di legittimità include non solo il merito della causa in senso stretto, bensì anche tutte le questioni che comprendono sia il diritto sostanziale sia il diritto formale, ancorché pregiudiziali o preliminari, purché diverse dalla competenza (C. 2458/1997; C. 5229/1996), salvo che dal contenuto complessivo della pronunzia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (C. 18425/2006). In questo senso, la giurisprudenza ha stabilito che, ai fini di escludere il regolamento necessario di competenza, deve intendersi non soltanto la risoluzione della causa nel merito, bensì anche la risoluzione di qualsivoglia questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale di rito o preliminare di merito (C. 8656/1994), purché non si tratti di questioni risolte incidentalmente, in funzione della soluzione della questione sulla competenza (C. 12905/2004). L'esame di questioni diverse dalla competenza, nel caso in cui sia meramente consequenziale rispetto alla statuizione sulla competenza stessa, non ha rilevanza (C. 2458/1997). Restano escluse le questioni che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (C.
12126/2016).
A tal riguardo, si precisa che ha rilievo soltanto il dispositivo, a prescindere dalle questioni trattate per pronunciare quella decisione (C. 3257/1994; C. 6905/1992; C. 1811/1987, con riferimento alla ipotesi pagina 7 di 9 di pronuncia che, in via incidentale ed al fine di poter statuire sulla competenza, abbia proceduto alla qualificazione ed alla interpretazione della domanda).
Quanto alla pronuncia sulle spese, la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento che pronunci sulla competenza e sulle spese di lite sia da impugnare con il regolamento necessario di competenza, con riguardo alla statuizione sulla competenza e con mezzi di impugnazione ordinari, con riguardo al capo sulle spese (C. 2050/1999). Tale ultimo principio non trova applicazione nel caso in cui il capo sulle spese di cui agli artt. 91 e 279, 2° co., n. 1, sia meramente accessorio alla pronuncia sulla competenza, posto che, in tal caso, sarà proponibile unicamente il regolamento di competenza necessario (C. 4623/2002; C. 3347/1998).
Dopo le modifiche apportate all'art. 42 c.p.c. dall'art. 45, 4° co., L. 18.6.2009, n. 69 L. 18/06/2009, n.
69, l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese (cfr. Cass. 5313/24).
Nel caso di specie il Tribunale ha deciso esclusivamente la questione sulla competenza e solo, in via incidentale ed al fine di poter statuire sulla competenza, ha proceduto alla qualificazione ed interpretazione della domanda.
La condanna alle spese risulta pertanto meramente accessoria alla pronuncia sulla competenza.
Ciò posto, avendo l'appellante censurato anche la decisione sulla competenza, l'appello è da ritenersi inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo sulla Parte_1
base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico dell'appellante.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 7712/24;
2) condanna a rifondere all' le ulteriori spese del Parte_1 Controparte_9
grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3) condanna a rifondere al le ulteriori spese del grado, che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre oneri riflessi;
4) condanna a rifondere alla le ulteriori spese del grado, che liquida Parte_1 Controparte_3
in euro 6.946,00 per compensi, oltre oneri riflessi;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 a carico dell'appellante.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
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