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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice EL AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. STOPPA AMEDEO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con l'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Brescia
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.2.2025, – premesso che è dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dall'anno scolastico 2004/2005 con la con Controparte_3 qualifica di “Personale Educativo”, attualmente in servizio presso Controparte_4
AN (BS) fascia stipendiale 21 – lamenta il mancato riconoscimento da parte
[...] dell'amministrazione scolastica dell'anno 2013. Il ricorrente contesta l'interpretazione che ha fornito l'amministrazione scolastica dell'art. 9 comma 23 D.L. 78/2010, che gli ha impedito di beneficiare dell'anno 2013 ai fini della anzianità di servizio, con ingiustificato e illegittimo slittamento della progressione giuridica, e di riflesso, economica. Il ricorrente osserva che, includendo l'anno 2013 nel calcolo dell'anzianità di servizio, avrebbe dovuto essere inquadrato nell'attuale fascia stipendiale 21 trascorso il 31.8.2021 e avere il diritto alle differenze retributive per tale fascia, nei limiti della pagina 1 di 4 prescrizione quinquennale.
Il ricorrente ha così concluso:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Prof. (C.F. al Parte_1 C.F._1 riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per
(C.F. ) e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, (C.F. di includere l'anno Controparte_5 P.IVA_3
2013 nel calcolo dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive;
e di conseguenza
2) CONDANNARE il (C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) alla Controparte_5 P.IVA_3 rettifica dell'inquadramento del Ricorrente, inc includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio soli ai fini della progressione economica;
3) CONDANNARE il (C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) al Controparte_5 P.IVA_3 pagamento delle differenze retributive derivanti dall'anticipazione di uno scatto stipendiale di un anno nella fascia 21, in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, e precisamente le differenze retributive che vanno dal 01/09/2021 al 31/08/2022, nei limiti della prescrizione quinquennale, per un importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del applicabili nei periodi di riferimento, comprensivo Controparte_6 di interessi legali, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale
Docenti (RPD)
4) CONDANNARE il (C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) alla Controparte_5 P.IVA_3 regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale, relativamente alle differenze retributive maturate e non versate, 01/09/2021 al 31/08/2022, derivanti dalla ritardata progressione economica con il conseguente obbligo dell' convenuta di provvedere CP_2 all'accredito e all'aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente a seguito dell'avvenuto versamento contributivo da parte del , senza oneri o aggravi per il ricorrente. CP_3
5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7,
pagina 2 di 4 comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto) da liquidarsi al difensore antistatario.
Si è costituito il che ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_3 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituito che ha così concluso: CP_2
In caso di accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, dichiarare parte resistente tenuta a versare la contribuzione previdenziale all' oltre agli accessori di legge, nella misura che sarà CP_2 determinata in corso di causa e comunque entro i limiti prescrizionali.
In caso di mancato accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e/o disporre l'estromissione dell' in quanto soggetto estraneo al CP_2 CP_2 rapporto giuridico controverso.
- In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
La questione oggetto di causa è stata definita dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze 13618 e
13619 del 21.5.2025 con cui, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza, ha rilevato, esaminando il complessivo quadro normativo, che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Alla luce del principio sopra esposto, essendo la domanda volta ad ottenere il recupero dell'anno 2013 ai fini economici per ottenere l'accoglimento delle conseguenziali domande di condanna, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che il ricorso è stato depositato in data antecedente alle suddette sentenze della Corte di
Cassazione, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso spese compensate pagina 3 di 4 Brescia, 24 novembre 2025
La giudice
EL AC
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice EL AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. STOPPA AMEDEO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con l'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Brescia
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.2.2025, – premesso che è dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dall'anno scolastico 2004/2005 con la con Controparte_3 qualifica di “Personale Educativo”, attualmente in servizio presso Controparte_4
AN (BS) fascia stipendiale 21 – lamenta il mancato riconoscimento da parte
[...] dell'amministrazione scolastica dell'anno 2013. Il ricorrente contesta l'interpretazione che ha fornito l'amministrazione scolastica dell'art. 9 comma 23 D.L. 78/2010, che gli ha impedito di beneficiare dell'anno 2013 ai fini della anzianità di servizio, con ingiustificato e illegittimo slittamento della progressione giuridica, e di riflesso, economica. Il ricorrente osserva che, includendo l'anno 2013 nel calcolo dell'anzianità di servizio, avrebbe dovuto essere inquadrato nell'attuale fascia stipendiale 21 trascorso il 31.8.2021 e avere il diritto alle differenze retributive per tale fascia, nei limiti della pagina 1 di 4 prescrizione quinquennale.
Il ricorrente ha così concluso:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Prof. (C.F. al Parte_1 C.F._1 riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per
(C.F. ) e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, (C.F. di includere l'anno Controparte_5 P.IVA_3
2013 nel calcolo dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive;
e di conseguenza
2) CONDANNARE il (C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) alla Controparte_5 P.IVA_3 rettifica dell'inquadramento del Ricorrente, inc includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio soli ai fini della progressione economica;
3) CONDANNARE il (C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) al Controparte_5 P.IVA_3 pagamento delle differenze retributive derivanti dall'anticipazione di uno scatto stipendiale di un anno nella fascia 21, in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, e precisamente le differenze retributive che vanno dal 01/09/2021 al 31/08/2022, nei limiti della prescrizione quinquennale, per un importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del applicabili nei periodi di riferimento, comprensivo Controparte_6 di interessi legali, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale
Docenti (RPD)
4) CONDANNARE il (C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) alla Controparte_5 P.IVA_3 regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale, relativamente alle differenze retributive maturate e non versate, 01/09/2021 al 31/08/2022, derivanti dalla ritardata progressione economica con il conseguente obbligo dell' convenuta di provvedere CP_2 all'accredito e all'aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente a seguito dell'avvenuto versamento contributivo da parte del , senza oneri o aggravi per il ricorrente. CP_3
5) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7,
pagina 2 di 4 comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto) da liquidarsi al difensore antistatario.
Si è costituito il che ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_3 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituito che ha così concluso: CP_2
In caso di accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, dichiarare parte resistente tenuta a versare la contribuzione previdenziale all' oltre agli accessori di legge, nella misura che sarà CP_2 determinata in corso di causa e comunque entro i limiti prescrizionali.
In caso di mancato accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e/o disporre l'estromissione dell' in quanto soggetto estraneo al CP_2 CP_2 rapporto giuridico controverso.
- In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
La questione oggetto di causa è stata definita dalla Corte di Cassazione con le recenti sentenze 13618 e
13619 del 21.5.2025 con cui, risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza, ha rilevato, esaminando il complessivo quadro normativo, che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Alla luce del principio sopra esposto, essendo la domanda volta ad ottenere il recupero dell'anno 2013 ai fini economici per ottenere l'accoglimento delle conseguenziali domande di condanna, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto che il ricorso è stato depositato in data antecedente alle suddette sentenze della Corte di
Cassazione, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso spese compensate pagina 3 di 4 Brescia, 24 novembre 2025
La giudice
EL AC
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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