Articolo 2 della Legge 3 aprile 1989, n. 147
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 aprile 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo V della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989