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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4415 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELONE DANIELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE STASIO ANNA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/03/2024, chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con a Controparte_1
NAPOLI, in data 15/07/2011 (Atto n. 52, p.II, s.A sez.S anno 2011). Aggiungeva che dall'unione tra le parti erano nati due figli: in data 26.4.2012 e il 23.1.2015; Per_1 Per_2
quanto alle condizioni accessorie della separazione, la ricorrente chiedeva:
- autorizzare la ricorrente a vivere separata dal marito con ogni pronuncia conseguenziale;
1 - l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- l'assegnazione della casa familiare in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 333;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a 700,00 € mensili (350,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- 100% dell'assegno unico al genitore collocatario;
- vittoria di spese
La parte resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1
separativa e chiedendo:
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento di euro 500 mensili per entrambi i figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie;
- ripartizione al 50% dell'assegno unico;
- vittoria di spese con attribuzione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 22/04/2025, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, il cui contenuto chiedevano fosse recepito dal Tribunale;
raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
““1- I coniugi e vivranno separatamente con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1
reciproco rispetto;
2- La casa coniugale in Napoli, Via Emilio Scaglione n. 333 - di proprietà del IG.
[...]
- identificata presso NCEU di Napoli alla Sez. SCA, fgl. 7, Part. 242, Sub 3 resta CP_1
assegnata alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente ai figli minori Parte_1 Per_1
nata a [...] il [...] ed , nato a [...] il [...]; Per_2
3- i piccoli ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi (scuola, cure mediche, sport, tempo libero etc..) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità dei figli, delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4- il IG. potrà tenere con sè i figli ed nelle forme e nei Controparte_1 Per_1 Per_2
modi che i genitori stanno già attuando di comune accordo, venendosi reciprocamente incontro anche alla luce dei loro rispettivi orari di lavoro e, comunque, per non meno di due giorni alla settimana con diritto di prelevarli e trattenerli con sé, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, salvo più ampi accordi;
5- i figli e trascorreranno con il padre almeno due weekend al mese, Per_1 Per_2 ovvero dal pomeriggio del venerdì, al termine dell'orario scolastico, alla domenica sera alle ore
21,00, salvo diversi e più ampi accordi anche compatibilmente con le eIGenze lavorative del IG.
Controparte_1
6- Le festività del Natale, intese come periodo scolastico di vacanza, salvo diversi e più ampi accordi, saranno trascorse equamente con entrambi i genitori, ossia i giorni dal 24 al 26 dicembre con un genitore ed i giorni 31 dicembre - 1° gennaio - 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni: I genitori possono di comune accordo ripartire diversamente le festività natalizie, a patto che venga rispettata l'alternanza tra un anno e l'altro. Le festività pasquali, salvo diversi e più ampi accordi, saranno divise equamente tra entrambi i genitori, con i quali i minori trascorreranno ad anni alterni la Domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro, sempre nel pieno rispetto delle loro eIGenze scolastiche, sociali, ludiche e/o sportive;
il medesimo criterio dell'alternanza ispirerà il tempo che i figli trascorreranno coi genitori in occasione dei cosiddetti “ponti” in concomitanza con le festività del 1° novembre, dell'8 dicembre, del martedì “grasso”, del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. Per le vacanze estive, i minori trascorreranno almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con il papà, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Anche per le vacanze estive vige il rispetto di
3 alternanza da un anno all'altro relativamente ai periodi prescelti, sempre nel rispetto delle eIGenze lavorative di essi coniugi e del periodo di ferie di cui ciascuno di essi gode. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
7- il IG. - che da tempo ha già lasciato il domicilio coniugale portando Controparte_1
con sé solo i propri effetti personali - lascia tutti i mobili, suppellettili e gli arredi della casa coniugale che resteranno in godimento del genitore collocatario, ossia della IG.ra Pt_1
e dei minori ed;
[...] Per_1 Per_2
8- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni contributo di carattere economico a titolo di mantenimento personale;
9- Il IG. si obbliga a versare, a titolo di assegno di mantenimento dei figli Controparte_1 minori ed , la somma di euro cinquecento (€ 500,00) pari ad € 250,00 per ogni Per_1 Per_2
figlio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito degli accordi. Il pagamento del predetto assegno di mantenimento sarà effettuato alla IG.ra Pt_1 mediante bonifico bancario;
l'importo dell'assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente in base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente a decorrere da aprile 2026;
10- l'Assegno Unico Universale di euro 360,00 complessivi sarà percepito dal genitore collocatario, IG.ra , al 100%; Parte_1
11- il IG. si obbliga, altresì, al pagamento del 50% (Cinquanta per Controparte_1
Cento) delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo le “Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli nelle cause di diritto Familiare” del CNF del 29 novembre 2017, recepite nel Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Napoli sulle spese per i figli nella cause di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 7 marzo 2018. Il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Napoli anzitutto individua quelle ordinarie, vale a dire quelle incluse nel mantenimento che il coniuge sostiene senza avere diritto a una partecipazione pro quota. Secondo la definizione contenuta nel
Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Napoli, “per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità
e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessarietà”. In relazione agli esborsi ordinari il protocollo del Tribunale di Napoli indica che “salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento a titolo esemplificativo il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali
4 da banco”. Il medesimo Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Napoli precisa che “per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà. In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno - mediche, scolastiche ed extrascolastiche - si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori”. Nel medesimo Protocollo si precisa che “le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.” Il successivo art. 5 del
Protocollo del Tribunale di Napoli di cui innanzi individua, all'interno delle spese straordinarie, quelle che non necessitano di un preventivo accordo e quelle che vanno, invece, preventivamente concordate tra gli ex coniugi. Nel novero delle spese, anche scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo rientrano: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico”. Sempre il medesimo art. 5 a queste aggiunge spese ulteriori, anche extrascolastiche, che non necessitano di accordo preventivo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente” (Protocollo del Tribunale di Napoli). Oltre a queste, il protocollo del Tribunale di Napoli tra le spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo, annovera quelle medico-sanitarie. In particolare, si indica che “tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets”. Sempre l'art. 5 del protocollo del Tribunale di Napoli in oggetto individua, quanto alle spese straordinarie, quelle che necessitano di un previo consenso tra i coniugi;
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria” (Protocollo del Tribunale di
Napoli). Sempre il medesimo art. 5 a queste spese appena menzionate aggiunge anche spese ulteriori, che si annotano qui di seguito, che necessitano di accordo preventivo: g) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre
5 ad uno all'anno; h) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
i) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
l) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
m) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
n) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
o) sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte” (Protocollo del Tribunale di Napoli). Il Protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Napoli indica anche dei criteri e delle modalità da utilizzare per il rimborso. L'art. 4, anzitutto, prevede che “i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore” (Protocollo del Tribunale di Napoli). L'art. 7, inoltre, prevede che “i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere tempestivamente, e mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture o ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa” (Protocollo del Tribunale di Napoli). 11 bis- i ricorrenti convengono, quanto alle spese straordinarie da concordare, che le spese necessarie a garantire la frequenza della TAIS (The International American School of Naples), scuola privata situata in Napoli al viale della Liberazione n. 1, frequentata già da due anni dalla primogenita e nella quale è stato iscritto, per l'anno scolastico 2025 - 2026, anche il Per_3
secondogenito , e tutto ciò che consegue alla frequentazione del predetto istituto Per_2
scolastico, sono interamente a carico della IG.ra , non avendo il IG. Parte_1 CP_1
fin da subito condiviso la decisione e manifestato alla coniuge la sua disponibilità ad
[...]
assumerla;
11 bis- i ricorrenti convengono, quanto alle spese straordinarie da concordare, che le spese necessarie a garantire la frequenza della TAIS (The International American School of
Naples), scuola privata situata in Napoli al viale della Liberazione n. 1, frequentata già da due anni dalla primogenita e nella quale è stato iscritto, per l'anno scolastico 2025 - 2026, Per_3
anche il secondogenito , e tutto ciò che consegue alla frequentazione del predetto istituto Per_2
scolastico, sono interamente a carico della IG.ra , non avendo il IG. Parte_1 CP_1
fin da subito condiviso la decisione e manifestato alla coniuge la sua disponibilità ad
[...]
assumerla;
6 12- I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i minori, ed , Per_1 Per_2
ed i nonni e, più in generale, le loro famiglie di origine, e a continuare a collaborare nella gestione delle uscite dei loro due figli nel fine settimana.
13- I coniugi hanno l'obbligo di comunicare: a) il proprio domicilio (in caso di cambio abitazione); b) recapito telefonico (qualora si dovesse cambiare il numero telefonico); c) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare l'uno all'altro, quando uno di loro ha con sé i minori, eventuali spostamenti in altre località.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti al prevalente interesse dei figli minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ritiene il
Tribunale che ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
CP_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 52, parte
II, S. A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011 ). così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 9.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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