Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza cautelare 4 agosto 2022
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/02/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8524 del 2022, proposto da
LV LL e SI LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Lapenna e Simona De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-diniego serbato dal Comune di Roma Capitale circa l’istanza di accertamento di conformità presentata ex art. 36 TUE avente prot. n. CT/2022/0023659 dell’08/03/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ordinaria azione di annullamento ex art. 29, c.p.a., parte ricorrente avversava il diniego tacito opposto da Roma Capitale sull’istanza di accertamento di conformità da essa presentata, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in data 8 marzo 2022 ed avente prot. n. CT/2022/23659;
- in via di fatto essa esponeva di avere la proprietà dell’unità immobiliare sita in Roma alla via Carugate n. 59, int. 8, facente parte di un fabbricato edificato in assenza di titolo abilitativo e per il quale, con istanza n. 77721 del 28 novembre 1985, risultava presentata domanda di condono per la quale, sempre a dire della ricorrente, si sarebbe formato tacitamente il provvedimento di rilascio;
- in relazione a tale manufatto, a seguito di istanza del 28 maggio 2020 e di successiva d.d. prot. n. QI787688/2020 del 7 agosto 2020, veniva concluso, il 13 ottobre 2020, atto di cessione senza corrispettivo economico di aree con la quale le ricorrenti, in attuazione del P.P. n. 10 “Palmarola-Selva Nera”, trasferivano a Roma Capitale una porzione di terreno di 140 mq. destinata alla realizzazione di opere pubbliche così attualizzando il proprio diritto edificatorio pari a 0,8 mc/mq. che le ricorrenti utilizzavano per la regolarizzazione di interventi edilizi eseguiti nell’agosto 2007 nell’immobile per cui è causa attraverso la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità di cui sopra sulla quale, tuttavia, Roma Capitale non prendeva posizione con un provvedimento espresso e quindi, stante la formazione del diniego tacito, esse proponevano l’odierno gravame col quale, in diritto, affermavano la sussistenza dei requisiti di doppia conformità previsti dal citato art. 36 sulla scorta, principalmente, del piano particolareggiato esecutivo “Palmarola-Selva Nera” approvato con delibera di consiglio comunale n. 106 del 12 aprile 2006 e della conseguente attitudine del medesimo, previa cessione gratuita al comune di una cubatura pari a 112 mc., ad abilitare un intervento di ampliamento dell’immobile di loro proprietà anche in deroga alle destinazioni e all’indice di fabbricabilità previsto per la zona fondiaria in questione, purché nel limite di 0,8 mc/mq;
- al gravame si accompagnava un’istanza cautelare anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., respinta con decreto n. 4629 del 19 luglio 2022;
- con ordinanza n. 5219 del 4 agosto 2022, la domanda cautelare veniva anche respinta in sede collegiale;
- in prossimità della discussione nel merito del gravame in pubblica udienza, Roma Capitale depositava copia del provvedimento prot. n. CT/105544 del 23 settembre 2022 (comunicato al tecnico di fiducia delle ricorrenti con messaggio di posta elettronica certificata in pari data) con cui, a seguito della richiesta di integrazione documentale del 25 luglio precedente, l’istanza di permesso di costruire in sanatoria veniva espressamente respinta;
- all’udienza pubblica del 29 gennaio 2024, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- conformemente all’avviso reso in pubblica udienza, il gravame va definito con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
- infatti, benché oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione resistente ha definito la medesima con un provvedimento espresso con il quale ha ravvisato plurime ragioni ostative all’accoglimento della domanda di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria richiesto dalle ricorrenti;
- occorre, pertanto, fare applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ con il diniego espresso, il rigetto tacito formatosi a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (…) deve intendersi superato, con la conseguenza che l'unico atto lesivo della sfera giuridica dell'interessato resta il provvedimento espresso. Infatti, come da consolidata giurisprudenza amministrativa, anche a seguito del formarsi del silenzio rigetto sulla domanda di accertamento di conformità, l'amministrazione conserva il potere di provvedere in via esplicita in ordine alla conformità delle opere e, in ipotesi di rigetto dell'istanza medesima, l'atto in quanto emesso a seguito di istruttoria e dotato di motivazione esplicita, non può intendersi come meramente confermativo del diniego formatosi in via tacita ” (così, da ultimo, T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. V, n. 2777 del 7.10.2024. In senso del tutto analogo: T.A.R. Sicilia-Catania, sez. III, 16/02/2023, n. 475; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, n. 3127 dell’11.5.2021; Cons. St., sez. IV, n. 4575 del 2.10.2017);
- pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile;
- sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO