Art. 2.
Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro per le finanze, con sistemi di denaturazione preventivamente approvati dallo stesso Ministro di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.
Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro per le finanze, con sistemi di denaturazione preventivamente approvati dallo stesso Ministro di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.