Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05895/2025REG.PROV.COLL.
N. 03329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2025, proposto dal sig. NT RA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo Degni e Raimondo d’Aquino di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
SS AL, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o inefficacia
- della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (prot. n. CP_DEL – 0000054 – Uscita – 14/02/2025), con la quale è stato (nuovamente) dichiarato vincitore della procedura “ il Presidente di sezione SS AL per le motivazioni in premessa ”, assegnato “ nel posto di funzione di Presidente di Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello con decorrenza 18 maggio 2023 e senza soluzione di continuità ”, nel contesto della procedura disposta “ in ottemperanza ai dettami della sentenza del Consiglio di Stato ”, Sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9393 (resa nel giudizio R.G. n. 5613/2024), che in riforma della sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, 13 marzo 2024, n. 5169 ha disposto l’annullamento della “ deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (prot. n. CP_DEL – 0000041 – uscita – 16 febbraio 2023), con la quale è stata disposta l’assegnazione, mediante trasferimento, del posto di Presidente titolare della sezione prima giurisdizionale centrale d’appello al presidente SS AL ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso il verbale di adunanza, in seduta non pubblica, del Consiglio di Presidenza – Adunanza del 17-18 dicembre 2024 nella parte avente ad oggetto la “ rivalutazione della procedura concorsuale n. 80/2022 per la copertura del posto di funzione di presidente della sezione prima giurisdizionale centrale d’appello alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 9393/2024” ; - nonché per l’accertamento del diritto del Pres. RA ad assumere la funzione di Presidente della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello e per la condanna del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ad assumere le conseguenti determinazioni ovvero alla rivalutazione dei candidati;
- nonché, in subordine, a valere anche come impugnazione autonoma e previa conversione dell’azione e/o del rito ex art. 32 c.p.a., per l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello e gli Avvocati Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione il ricorso per ottemperanza con il quale l’odierno ricorrente si duole della violazione e/o elusione del giudicato della sentenza di questa Sezione n. 9393 del 22 novembre 2024, con cui il Collegio – in riforma della sentenza di rigetto del T.A.R. Lazio – aveva accolto il ricorso originario e per l’effetto annullato la delibera n. 0000041 del 16 febbraio 2023 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, che aveva nominato il presidente SS AL (anziché l’odierno ricorrente NT RA) quale candidato più meritevole per la funzione di presidente della prima sezione giurisdizionale centrale d’appello.
2. La sentenza ottemperanda ha annullato la delibera di nomina del dott. SS AL per difetto di motivazione e ha lasciato impregiudicato il potere del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti di rideterminarsi sulla valutazione dei due candidati, con il vincolo conformativo di esplicitare chiaramente le motivazioni della preferenza espressa per l’uno anziché per l’altro.
3. In particolare, la sentenza ottemperanda ha rilevato che:
- “ La delibera impugnata non contiene una esplicitazione, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il dott. AL è stato preferito all’odierno appellante principale e si limita in effetti a riprodurre, a giustificazione di tale preferenza, in parte il mero testo dell’art. 32 della delibera n. 231/CP/2019. 14.4. Maggiori lumi circa le ragioni che giustificano questa preferenza, a fronte delle puntuali contestazioni svolte dal dott. RA in ordine alla corretta applicazione della delibera n. 231/CP/2019 e pur dovendosi tener presente, e rispettare, la segretezza del voto relativo alla componente discrezionale del punteggio (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 9 dicembre 2022, n. 10830), non si traggono nemmeno dalla lettura del verbale dell’adunanza dell’11 gennaio 2023, nella quale si è svolta la comparazione, all’esito della quale è stato assegnato il punteggio, emergendo anzi da tale verbale come il dott. RA sia «il primo della graduatoria perché più anziano in ruolo anche se è stato promosso con il collega AL» (e ciò ha determinato l’attribuzione dello stesso punteggio di 2,91 per la anzianità). 14.5. Né la segretezza del voto individuale assegnato da ciascun componente del Consiglio in ordine alla componente discrezionale del punteggio complessivo né la pur comprensibile sinteticità delle motivazioni riportate nel corpus della delibera all’esito della valutazione possono giustificare una sostanziale assenza delle ragioni che giustificano la scelta la quale, diversamente, rimarrebbe imperscrutabile a chicchessia e, dunque, insindacabile dallo stesso giudice amministrativo, sottraendosi così all’indefettibile vaglio dell’autorità giurisdizionale che, va qui ricordato, «non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti» (art. 113, comma secondo, Cost.) ”;
- “ In sintesi, e concludendo, l’assenza di motivazioni che, ancorché sintetiche, rendano sindacabile il provvedimento impugnato in prime cure determina, a differenza di quanto ha statuito la sentenza impugnata, l’annullamento della delibera stessa e l’obbligo conformativo, per il Consiglio di Presidenza, di procedere ad una rinnovata, attenta, valutazione comparativa, corredata da una rigorosa e non generica motivazione ”.
4. Allo scopo di dare esecuzione al giudicato, il Consiglio di Presidenza ha successivamente rinnovato la valutazione comparativa tra il profilo del presidente AL e quello del presidente RA nelle sedute del 17-18 dicembre 2024, dal cui verbale e dalle relative schede allegate risulta che, all’esito della relazione del consigliere Caso, è stata formulata la proposta di assegnare il posto di funzione sempre al presidente AL, al quale, in seguito alla votazione a scrutinio segreto prevista dalle disposizioni di riferimento, è stato attribuito il maggior punteggio discrezionale (5 voti a fronte di 3 in favore del presidente RA e 1 astenuto).
5. A valle delle sedute del 17-18 dicembre 2024, con successiva delibera del 14 febbraio 2025, il Consiglio di Presidenza ha riconfermato AL come presidente della prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti.
6. Con l’odierno ricorso, pertanto, il sig. RA impugna la menzionata delibera consiliare del 14 febbraio 2025 avente ad oggetto la nomina del sig. AL, e ne lamenta in via principale la violazione e/o elusione del giudicato e, in via subordinata, l’illegittimità per suoi autonomi vizi (per i quali chiede la conversione del rito ex art. 32 c.p.a. e la rimessione della causa al T.A.R. per la relativa cognizione di primo grado).
La doglianza di violazione e/o elusione del giudicato poggia sull’assunto secondo cui la nuova delibera – nonostante i nuovi elementi di valutazione aventi ad oggetto l’esperienza maturata dal controinteressato quale presidente aggiunto, le funzioni di delegato al controllo ex art. 12 della legge n. 259 del 1958 e l’esperienza professionale maturata in posizione di fuori ruolo istituzionale – ricalcherebbe la formula espressa nella prima delibera che questo Consiglio di Stato ha già annullato in sede cognitoria.
Sostiene il ricorrente, in particolare, che il Consiglio di Presidenza – reiterando l’errore già commesso con la prima delibera annullata – avrebbe omesso di effettuare qualsiasi effettiva comparazione fra le esperienze professionali dei due candidati (come invece richiesto dalla sentenza ottemperanda).
7. Alla camera di consiglio del 1 luglio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
8. La domanda principale di ottemperanza del giudicato – volta ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera consiliare del 14 febbraio 2025 per violazione e/o elusione del giudicato della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 9393 del 2024 – non è fondata e deve essere rigettata nei seguenti termini.
8.1. La nuova delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti – emessa in esecuzione del dovere di riprovvedere nel merito sancito da questo Consiglio con la sentenza ottemperanda – risulta essere stata adottata a seguito di una rinnovata e autonoma sequenza istruttoria e procedimentale, nella quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha assunto le sue determinazioni facendo uso del potere attribuitogli ordinariamente dalla legge in materia.
Più in particolare, risulta smentita per tabulas la tesi attorea secondo la quale il Consiglio di Presidenza – reiterando l’errore già commesso con la prima delibera annullata – non avrebbe effettuato alcuna effettiva comparazione fra i curricula dei due candidati.
La lettura dei verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza del 17/18 dicembre 2024 e della delibera consiliare del 14 febbraio 2025, conferma che il Consiglio ha compiuto una comparazione tra i curricula dei due candidati.
8.2. Anche qualora si volessero ravvisare motivi di illegittimità in tale provvedimento, questi non sarebbero comunque coperti dal precedente giudicato, perché la nuova determinazione assunta – di segno negativo rispetto alle richieste del ricorrente – costituisce il risultato della riedizione del potere da parte dell’Amministrazione basata sulla considerazione, questa volta di merito, di ulteriori elementi rispetto a quelli precedentemente esaminati.
Tali sono, infatti, i profili valutativi di cui ora si duole l’odierno ricorrente, e cioè:
a) l’asserita erronea valutazione sulla “ sovrapponibilità dei relativi percorsi professionali quasi integralmente svolti all’interno della Corte dei conti ”;
b) l’asserita erroneità di quanto affermato dal relatore circa il fatto che “ per espresso dettato regolamentare non può essere attribuita alcuna rilevanza all’anzianità di ruolo ”;
c) l’erroneo rilievo accordato dal Consiglio di Presidenza alle “5 sentenze” presentata dal candidato AL per la valutazione delle sue attitudini professionali;
d) l’asserita erronea constatazione che le funzioni giurisdizionali svolte in via aggiuntiva presso la sezione Lombardia dal Presidente RA, non vengono computate nelle schede SIAP;
e) l’asserito mancato riconoscimento della rilevanza delle funzioni giurisdizionali svolte solo dal ricorrente presso le Sezioni Riunite (in sede giurisdizionale e in sede consultiva e deliberante);
f) l’asserito erroneo giudizio di rilevanza espresso dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti in merito agli incarichi di presidente del collegio sindacale e dei revisori di numerosi enti pubblici espletati dal controinteressato;
g) l’asserito erroneo rilievo assegnato all’esperienza professionale maturata in posizione di fuori ruolo istituzionale da parte del controinteressato;
h) l’erroneo giudizio di minor valore espresso dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti circa le funzioni di presidente aggiunto svolte dal ricorrente presso la sezione Lazio (sezione di primo grado) in rapporto a quelle svolte in appello quale presidente aggiunto, dal controinteressato.
Trattasi di valutazioni nuove , che esprimono una nuova delibazione discrezionale della vicenda procedimentale, andando ad incidere su un tratto di azione amministrativa successivo rispetto al giudicato.
8.3. Secondo il consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, dalla quale la Sezione non ha ragione di discostarsi, il giudizio di ottemperanza – nei limiti in cui è funzionalmente e strutturalmente preposto all’esecuzione del giudicato – resta assoggettato alle statuizioni costitutive, di annullamento o di condanna, ivi contenute. Da ciò discende la conseguenziale limitazione dell’ambito oggettivo di efficacia, precluso a valutazioni, considerazioni ed accertamenti giurisdizionali che da tale precisa sfera esulino.
8.4. Tali nuovi profili evidenziati dal ricorrente nel ricorso non possono, dunque, essere ritenuti cause di nullità del nuovo atto, né per diretta violazione del decisum , né per indiretta elusione dello stesso, ma potranno ben costituire eventuali autonomi motivi di illegittimità del provvedimento, deducibili secondo le regole generali con l’azione ordinaria di annullamento.
8.5. In conclusione, per le considerazioni esposte, la domanda di ottemperanza della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 9393 del 2024, deve essere respinta in quanto infondata.
9. Meritevole di accoglimento è, al contrario, l’istanza avanzata dal ricorrente in via subordinata al fine di disporre la conversione del rito da quello dell’ottemperanza al rito impugnatorio, secondo i principi affermati dalla Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, per cui “ quando l’Amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del c.p.”; ed inoltre, “ove ne sussistano i presupposti processuali, tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l’art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall’art. 41 cpa ”.
Dall’applicazione della suesposta regola al caso di specie deriva che spetterà alla parte, nei limiti del proprio interesse e ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi, riassumere entro trenta giorni il giudizio dinanzi al Tar competente, in relazione ai profili concernenti gli eventuali nuovi autonomi vizi di illegittimità dell’atto impugnato.
10. Per la particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- rigetta il ricorso per l’ottemperanza e la domanda di nullità del provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara, per il resto, l’incompetenza di questo Consiglio di Stato, a favore del T.A.R. per il Lazio, davanti al quale la causa andrà riassunta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della parte interessata, nei sensi e nei limiti illustrati in motivazione;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO