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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1191/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1191/2024 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto
“appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”, vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cravotta e Claudia Marini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Venezia Mestre, via Torino n. 180 - e presso il suo domicilio digitale:
-, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Email_1
opposizione
OPPONENTE
E
), in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorino Ruggio - - e CP_2 Email_2
Giuseppe Dario Bruno - – ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
studio in Milano, via Ripamonti n. 66 - e domicilio digitale -, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
Controparte_3
), in persona degli avv.ti Fiorino Ruggio - - e Giuseppe Dario P.IVA_3 Email_2
Bruno - -, che lo rappresentano e difendono ex art. 86 c.p.c. Email_3
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20/5/2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 317/2024, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 8/4/2024, con cui il Tribunale le ingiunse di pagare in favore di per le causali di cui al ricorso, la somma di € Controparte_1
481.693,68, oltre interessi e spese processuali, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/9/2024 si è costituita Controparte_1
che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione spiegata “per tardività, per non essere i file allegati al messaggio pec di notifica confezionati in formato “p7m” e quindi per essere gli stessi privi della firma digitale CADES, normativamente prevista per il PCT”. L'odierna parte opposta ha, poi, contestato l'insussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito, per non essere specifico l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale e per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione tale clausola vessatoria. Nel merito l'opposta ha chiesto di rigettare l'opposizione, perché infondata e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/1/2025 è, poi, intervenuto in giudizio lo deducendo che in data 9/7/2024 la Controparte_3
società gli cedette il credito per cui è causa, oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_1
pertanto, richiamando le conclusioni già rassegnate dalla società ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
Differita la prima udienza, depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., rilevata all'udienza odierna la questione relativa alla competenza dell'intestato Tribunale in virtù del foro convenzionale stabilito dalle parti, udite le conclusioni delle parti e la discussione orale della causa, il giudice monocratico ha trattenuto la stessa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Preliminarmente, circa l'eccepita inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, va premesso in diritto che la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica di un atto, bensì – al più - la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr., su tale generale principio, Cass. ord. n. 16778/2023).
Tale è l'ipotesi del caso di specie atteso che, a tutto voler concedere, la circostanza che i files allegati al messaggio pec di notifica non abbiano un formato “p7m” e quindi siano privi della firma digitale non comporta l'inesistenza della notifica, ma - al più - la nullità della stessa. E tuttavia l'odierna parte pagina 2 di 4 opposta, costituendosi in giudizio, ha potuto verificare l'integrità del documento informatico notificatole, nonché la riferibilità dell'atto al suo autore e si è pienamente difesa nel merito, con ciò avendo la notificazione raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
2. Deve, invece, dichiararsi l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente per la controversia il Tribunale di Padova, in virtù del foro convenzionale concordato dalle parti (cfr. clausola 23.2 del contratto sub doc. 19 allegato al ricorso monitorio).
È noto che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. Cass. ord. n. 1838/2018).
Ebbene nel caso di specie la clausola n. 23.2 dell'accordo quadro di collaborazione commerciale e subappalto concluso tra le odierne parti in causa, opponente ed opposta, prevede che “ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro e/o di ciascun contratto subappalto individuale sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Padova”.
Trattasi, dunque, di una pattuizione espressa che veicola una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori diversi da quello di Padova per le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell' “accordo quadro” e di
“ciascun contratto di subappalto”.
Non può, poi, sostenersi – come eccepito dalla parte opposta - che tale pattuizione in quanto vessatoria avrebbe necessitato di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., atteso che al punto 24.8 dell'accordo quadro (doc. 19 allegato al ricorso monitorio) le parti “si danno atto e convengono che le stesse ed i propri rispettivi rappresentati hanno tutti preso parte alla negoziazione, predisposizione e redazione del presente accordo quadro, nonché di aver liberamente convenuto tra loro le disposizioni di cui allo stesso, con ciò escludendo l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, per quanto applicabile”.
Pertanto, non vertendosi nel caso di specie in materia di contratti per adesione o conclusi mediante moduli o formulari, l'eccezione d'inefficacia della previsione negoziale del foro esclusivo per mancanza di specifica approvazione sollevata da deve ritenersi infondata e va, Controparte_1
pertanto, rigettata.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opposto e, per le sole fasi “istruttoria/trattazione” e
“decisionale”, del terzo intervenuto in data 9/1/2025 (vale a dire successivamente alla consumazione delle fasi “studio” ed introduttiva”) e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al pagina 3 di 4 DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 520.000,00, valori minimi tenuto conto della scarsa complessità delle questioni fondanti la presente decisione, senza aumenti per la pluralità di parti soccombenti, atteso che tale pluralità non ha comportato un aggravio della difesa della parte opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1191/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda rigettata e disattesa come in motivazione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna, essendo competente il Tribunale di
Padova e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2024, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 8/4/2024;
2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova;
3) condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente che Controparte_1 liquida in € 634,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna lo LEGALE al CP_3 Controparte_3
al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente, in solido con Controparte_1
limitatamente alla somma di euro 8288,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ravenna, 2/4/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1191/2024 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto
“appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”, vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cravotta e Claudia Marini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Venezia Mestre, via Torino n. 180 - e presso il suo domicilio digitale:
-, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Email_1
opposizione
OPPONENTE
E
), in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorino Ruggio - - e CP_2 Email_2
Giuseppe Dario Bruno - – ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
studio in Milano, via Ripamonti n. 66 - e domicilio digitale -, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
Controparte_3
), in persona degli avv.ti Fiorino Ruggio - - e Giuseppe Dario P.IVA_3 Email_2
Bruno - -, che lo rappresentano e difendono ex art. 86 c.p.c. Email_3
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20/5/2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 317/2024, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 8/4/2024, con cui il Tribunale le ingiunse di pagare in favore di per le causali di cui al ricorso, la somma di € Controparte_1
481.693,68, oltre interessi e spese processuali, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/9/2024 si è costituita Controparte_1
che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione spiegata “per tardività, per non essere i file allegati al messaggio pec di notifica confezionati in formato “p7m” e quindi per essere gli stessi privi della firma digitale CADES, normativamente prevista per il PCT”. L'odierna parte opposta ha, poi, contestato l'insussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito, per non essere specifico l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale e per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione tale clausola vessatoria. Nel merito l'opposta ha chiesto di rigettare l'opposizione, perché infondata e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/1/2025 è, poi, intervenuto in giudizio lo deducendo che in data 9/7/2024 la Controparte_3
società gli cedette il credito per cui è causa, oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_1
pertanto, richiamando le conclusioni già rassegnate dalla società ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
Differita la prima udienza, depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., rilevata all'udienza odierna la questione relativa alla competenza dell'intestato Tribunale in virtù del foro convenzionale stabilito dalle parti, udite le conclusioni delle parti e la discussione orale della causa, il giudice monocratico ha trattenuto la stessa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Preliminarmente, circa l'eccepita inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, va premesso in diritto che la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica di un atto, bensì – al più - la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr., su tale generale principio, Cass. ord. n. 16778/2023).
Tale è l'ipotesi del caso di specie atteso che, a tutto voler concedere, la circostanza che i files allegati al messaggio pec di notifica non abbiano un formato “p7m” e quindi siano privi della firma digitale non comporta l'inesistenza della notifica, ma - al più - la nullità della stessa. E tuttavia l'odierna parte pagina 2 di 4 opposta, costituendosi in giudizio, ha potuto verificare l'integrità del documento informatico notificatole, nonché la riferibilità dell'atto al suo autore e si è pienamente difesa nel merito, con ciò avendo la notificazione raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
2. Deve, invece, dichiararsi l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente per la controversia il Tribunale di Padova, in virtù del foro convenzionale concordato dalle parti (cfr. clausola 23.2 del contratto sub doc. 19 allegato al ricorso monitorio).
È noto che la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. Cass. ord. n. 1838/2018).
Ebbene nel caso di specie la clausola n. 23.2 dell'accordo quadro di collaborazione commerciale e subappalto concluso tra le odierne parti in causa, opponente ed opposta, prevede che “ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro e/o di ciascun contratto subappalto individuale sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Padova”.
Trattasi, dunque, di una pattuizione espressa che veicola una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori diversi da quello di Padova per le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell' “accordo quadro” e di
“ciascun contratto di subappalto”.
Non può, poi, sostenersi – come eccepito dalla parte opposta - che tale pattuizione in quanto vessatoria avrebbe necessitato di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., atteso che al punto 24.8 dell'accordo quadro (doc. 19 allegato al ricorso monitorio) le parti “si danno atto e convengono che le stesse ed i propri rispettivi rappresentati hanno tutti preso parte alla negoziazione, predisposizione e redazione del presente accordo quadro, nonché di aver liberamente convenuto tra loro le disposizioni di cui allo stesso, con ciò escludendo l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, per quanto applicabile”.
Pertanto, non vertendosi nel caso di specie in materia di contratti per adesione o conclusi mediante moduli o formulari, l'eccezione d'inefficacia della previsione negoziale del foro esclusivo per mancanza di specifica approvazione sollevata da deve ritenersi infondata e va, Controparte_1
pertanto, rigettata.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opposto e, per le sole fasi “istruttoria/trattazione” e
“decisionale”, del terzo intervenuto in data 9/1/2025 (vale a dire successivamente alla consumazione delle fasi “studio” ed introduttiva”) e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al pagina 3 di 4 DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 520.000,00, valori minimi tenuto conto della scarsa complessità delle questioni fondanti la presente decisione, senza aumenti per la pluralità di parti soccombenti, atteso che tale pluralità non ha comportato un aggravio della difesa della parte opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1191/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda rigettata e disattesa come in motivazione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna, essendo competente il Tribunale di
Padova e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2024, emesso dal Tribunale di Ravenna in data 8/4/2024;
2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova;
3) condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente che Controparte_1 liquida in € 634,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna lo LEGALE al CP_3 Controparte_3
al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente, in solido con Controparte_1
limitatamente alla somma di euro 8288,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ravenna, 2/4/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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