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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
CESARE MARZIALI Presidente
ANNALISA GIANFELICE Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 340/2019 RGC promossa
DA
in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., con sede legale in Ancona alla via Oberdan n. 2;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vagnoni del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara Marittima (AN) alla piazza Cesare Battisti n. 1;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CF: ; C.F._1
; Controparte_2
CF: ; C.F._2
; Controparte_3
CF: ; C.F._3
in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
CF: ; C.F._4
, nato a [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._5
, nato a [...] il [...] Parte_3
CF: ; C.F._6
tutti nella loro qualità di eredi prossimi e congiunti del sig. Persona_2
nato a [...] il [...] e residente in [...].04.2012, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Bacalini
pag. 2/11 del Foro di Fermo presso il cui studio in Fermo alla via Agnelli n. 22/24 sono elettivamente domiciliati;
(appellati)
AVVERSO la sentenza n. 118/2019 del giorno 30.01.2019 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 2136/2016;
OGGETTO: responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte l ha impugnato la Parte_4
decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni nei suoi confronti avanzata dai signori , Controparte_1 CP_3
, , ed , a seguito del
[...] Controparte_2 Per_1 Pt_2 Pt_3
decesso del sig. . Persona_2
Si sono costituiti in appello gli appellati al fine di resistere all'impugnazione e di chiedere la conferma della decisione gravata.
Con ordinanza del 14.05.2019 questa Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 3/11 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Come noto, con ordinanza del 25.05.2023 la Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica svolta in primo grado, con sostituzione dei consulenti e nomina di un collegio peritale costituito dai dott.ri e Persona_3 Persona_4
. In data 05.06.2024 il collegio peritale ha depositato l'elaborato
[...]
commissionatogli, che non solo risponde puntualmente ed esaurientemente ai quesiti postigli dalla Corte, ma motiva ed argomenta ampiamente – peraltro in maniera convincente e priva di vizi logici e/o aspetti contraddittori – le ragioni a sostegno delle conclusioni raggiunte. In considerazione di ciò, pertanto, la consulenza può legittimamente essere posta a base della decisione e alla luce della medesima va, innanzitutto, valutato il primo motivo di appello dell'
[...]
che pertanto deve ritenersi infondato. Con il motivo di impugnazione Pt_4
in esame, difatti, l'appellante evidenziava la contraddittorietà tra il risultato cui era pervenuta la consulenza medico-legale di primo grado (che profilava pag. 4/11 appunto la responsabilità medica degli operatori del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Civitanova Marche in occasione dell'occorso) e quello invece diametralmente opposto raggiunto dalla perizia commissionata in sede penale dal PM (che aveva condotto, peraltro, all'archiviazione del relativo procedimento). Inoltre, lamentava l'appellante, la consulenza di primo grado era stata svolta in considerazione di linee-guida che, in quanto pubblicate appena pochi giorni prima dell'evento, l affermava come ancora non Pt_4
conosciute ed utilizzate dal personale medico. Peraltro, continuava l'appellante,
nel caso di specie il sig. era risultato affetto da comorbilità Persona_2
importanti che avevano in qualche modo ritardato e/o ostacolato la diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale di Civitanova Marche. Ora, le risultanze della nuova consulenza tecnica – peraltro significativamente del tutto conformi a quelle raggiunte dalla CTU di primo grado – rendono definitivamente ragione delle censure dell' consentendo di escluderne radicalmente la Parte_4
rilevanza. Nel rispondere agli specifici e circostanziati quesiti posti dalla Corte,
difatti, il collegio peritale ha affermato che: “La morte improvvisa del sig.
verificatasi in data 13.04.2012 è da ritenere in correlazione Persona_2
causale con la mancata diagnosi di grave coronaropatia trivasale della quale
era affetto e che aveva già prodotto una sindrome coronarica acuta in data
30.03.2012. La diagnosi di nstemi al primo accesso al pronto soccorso era esigibile da
parte del personale medico intervenuto nell'iter diagnostico del paziente. Ulteriori
accertamenti diagnostici effettuati in occasione della prestazione del pronto
pag. 5/11 soccorso del 30.03.2012 rispetto a quelli effettuati avrebbero consentito con
criterio di elevata probabilità una differente evoluzione prognostica. L'omessa
procedura coronarografica ha amputato la possibilità per il sig. di Per_2
essere sottoposto a rivascolarizzazione miocardica e quindi di evitare l'evento
morte. Nel caso in esame è possibile affermare che la condotta omissiva abbia precluso al
paziente la garanzia di determinare una valida riperfusione coronarica che, con elevato
grado di probabilità, avrebbe impedito la morte. Il sig. , in base ai Persona_2
dati clinici disponibili in occasione del suo ricovero presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Civitanova Marche, era da ritenere affetto da cardiopatia
ischemica e, di conseguenza, in base alle linee guida all'epoca applicabili nel
concreto, doveva essere sottoposto ad ulteriori accertamenti clinico-
strumentali comprensivi di esame coronarografico”. Tali lapidarie affermazioni appaiono, comunque, frutto di una approfondita ed argomentata disamina del caso clinico di specie. Evidenziano, difatti, i consulenti che: 1) il sig. era Per_2
un paziente ad alto rischio cardiovascolare, dato riconosciuto anche dalla anamnesi condotta dai medici dell'Ospedale di Civitanova Marche;
2) il paziente giungeva in P.S. per dolore toracico e dispnea, condizione ugualmente documentata all'accesso in P.S.; 3) L'ECG condotto non aveva dato risultanze normali;
4) l'Ecocardiogramma non era valutabile;
5) gli enzimi di citonecrosi mostravano inequivocabilmente un aumento della troponina con tipico aspetto di “rise and fall” tipico delle sindromi coronariche acute, con picco di troponina al secondo campione e con valore pari a x1.867 rispetto al limite massimo pag. 6/11 stabilito per la metodica;
6) si associavano alla sintomatologia e agli indicatori del danno miocardico un aumento del BNP e versamento pleurico bilaterale,
indicatori obiettivi di scompenso cardiaco acuto a funzione ventricolare sinistra conservata;
7) le valutazioni radiologiche eseguite mostravano segni di malattia aterosclerotica multidistrettuale e soprattutto coronariche (calcificazioni coronariche). In tali condizioni, continuano i consulenti, l'ipotesi di una malattia coronarica in soggetto diabetico e con alti fattori di rischio, nonché con marker di rischio evidenziati dalle varie TAC, era molto alta, e il paziente avrebbe dovuto essere indubbiamente sottoposto a coronarografia. E se il paziente avesse effettuato la coronarografia, aggiungono i consulenti, “sarebbe stata
individuata la grave patologia coronarica trivasale con interessamento critico del tronco
comune della coronaria sinistra e si sarebbe potuto ricorrere elettivamente e in
condizioni di elevata probabilità di sopravvivenza (sicuramente superiori al 50-70%),
vista l'assenza di comorbilità significative e la giovane età del paziente”. Di nessun rilievo, al fine di contraddire l'ineccepibile ragionamento dei consulenti, risulta la considerazione su cui l' insiste, ovvero quella per cui le linee Parte_4
guida sulla base delle quali era richiesto il comportamento diagnostico alternativo individuato dalla CTU non erano ancora note e/o in uso presso gli ospedali italiani. Sul punto, difatti, i consulenti hanno espressamente puntualizzato che non solo le linee guida più recenti al momento dell'occorso,
ma anche quelle precedenti (e risalenti all'anno 2007) prescrivevano la condotta pag. 7/11 diagnostica descritta. Ciò senza dover insistere sul fatto che anche le linee guida più recenti, come evidenziato dalla consulenza, risalivano comunque (almeno nella loro pubblicazione in lingua inglese) già al 2011, e non vi è nessun dubbio che sia richiesto ad un professionista medico mediamente avveduto di un
Pronto Soccorso di un paese moderno ed avanzato, anche di conoscere le più
recenti acquisizioni scientifiche e tecniche della propria disciplina pur se (in ipotesi) pubblicate in lingua inglese (costituente notoriamente, peraltro, la lingua di elezione della scienza medica internazionale). Allo stesso modo infondata è la doglianza dell'appellante circa la mancata valutazione delle
(diverse) risultanze della perizia espletata su incarico del PM nel corso del procedimento penale (poi archiviato) a carico dei sanitari: ciò non soltanto perché, comunque, i consulenti hanno esplicitamente dato atto del fatto che l'esito diverso in quella sede è dipeso dai diversi criteri di accertamento della responsabilità, ma anche e soprattutto perché – in ogni caso – la CTU svolta nel grado ha definitivamente chiarito (peraltro confermando le conclusioni cui era pervenuta anche la precedente consulenza di primo grado) i motivi (sopra evidenziati) in base ai quali non può non essere riconosciuta la responsabilità
dei sanitari dell'Ospedale di Civitanova Marche che ebbero in cura Per_2
[...]
Passando così all'esame del secondo motivo di impugnazione, concernente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, che la sentenza di pag. 8/11 primo grado ha liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano
all'epoca vigenti (2018),
anch'esso deve ritenersi infondato. Anche volendo difatti considerare il criterio di quantificazione (in riduzione) valorizzato dall'appellante – ovvero quello della sopravvivenza, nel nucleo familiare originario, di un notevole numero di persone (dato che di per se stesso dovrebbe aver mitigato il dolore per la perdita del congiunto e, conseguentemente, dovrebbe condurre ad una riduzione della quantificazione del danno) – il punto è che la liquidazione finale operata dal Tribunale di Macerata appare ugualmente equa e da condividersi.
Valutati difatti gli altri, incontestati, elementi di giudizio richiamati dalle stesse
Tabelle del Tribunale di Milano e applicati dalla sentenza gravata (fra cui la convivenza, l'intensità accertata del vincolo affettivo, la giovane età dei superstiti etc.), la quantificazione del danno operata si pone nei valori mediani
(rispetto al minimo e al massimo di cui alle richiamate Tabelle) solo nei riguardi del coniuge superstite, mantenendosi invece in valori significativamente inferiori alla media sia per la madre, che per la sorella che, infine, per i tre figli,
di modo che non si rinvengono ragioni di sorta per modificarla nel senso richiesto dall'appellante.
Certamente infondato, poi, è anche il terzo motivo di appello nel quale l'
[...]
si duole della regolazione di primo grado delle spese di lite e di CTU, Pt_4
pag. 9/11 che invece, considerato l'esito del giudizio anche in questa sede, deve senz'altro essere confermata.
Quanto infine alle spese di lite del grado, esse seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo. Le spese di CTU in appello restano a carico esclusivo dell'appellante secondo la liquidazione operata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a sostenere in via esclusiva le spese della Parte_4
CTU svolta in secondo grado, come quantificate con separato decreto di liquidazione;
• Condanna a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_4
grado che liquida in complessivi € 15.000,00= di cui € 4.500,00= per fase di studio, € 3.000,00= per fase introduttiva, € 7.500,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 18.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
pag. 10/11 Avv. Rodolfo Giungi
Dott. Cesare Marziali
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
CESARE MARZIALI Presidente
ANNALISA GIANFELICE Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 340/2019 RGC promossa
DA
in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., con sede legale in Ancona alla via Oberdan n. 2;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vagnoni del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara Marittima (AN) alla piazza Cesare Battisti n. 1;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
CF: ; C.F._1
; Controparte_2
CF: ; C.F._2
; Controparte_3
CF: ; C.F._3
in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
CF: ; C.F._4
, nato a [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._5
, nato a [...] il [...] Parte_3
CF: ; C.F._6
tutti nella loro qualità di eredi prossimi e congiunti del sig. Persona_2
nato a [...] il [...] e residente in [...].04.2012, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Bacalini
pag. 2/11 del Foro di Fermo presso il cui studio in Fermo alla via Agnelli n. 22/24 sono elettivamente domiciliati;
(appellati)
AVVERSO la sentenza n. 118/2019 del giorno 30.01.2019 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 2136/2016;
OGGETTO: responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 24.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte l ha impugnato la Parte_4
decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni nei suoi confronti avanzata dai signori , Controparte_1 CP_3
, , ed , a seguito del
[...] Controparte_2 Per_1 Pt_2 Pt_3
decesso del sig. . Persona_2
Si sono costituiti in appello gli appellati al fine di resistere all'impugnazione e di chiedere la conferma della decisione gravata.
Con ordinanza del 14.05.2019 questa Corte ha rigettato l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 3/11 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 24.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Come noto, con ordinanza del 25.05.2023 la Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica svolta in primo grado, con sostituzione dei consulenti e nomina di un collegio peritale costituito dai dott.ri e Persona_3 Persona_4
. In data 05.06.2024 il collegio peritale ha depositato l'elaborato
[...]
commissionatogli, che non solo risponde puntualmente ed esaurientemente ai quesiti postigli dalla Corte, ma motiva ed argomenta ampiamente – peraltro in maniera convincente e priva di vizi logici e/o aspetti contraddittori – le ragioni a sostegno delle conclusioni raggiunte. In considerazione di ciò, pertanto, la consulenza può legittimamente essere posta a base della decisione e alla luce della medesima va, innanzitutto, valutato il primo motivo di appello dell'
[...]
che pertanto deve ritenersi infondato. Con il motivo di impugnazione Pt_4
in esame, difatti, l'appellante evidenziava la contraddittorietà tra il risultato cui era pervenuta la consulenza medico-legale di primo grado (che profilava pag. 4/11 appunto la responsabilità medica degli operatori del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Civitanova Marche in occasione dell'occorso) e quello invece diametralmente opposto raggiunto dalla perizia commissionata in sede penale dal PM (che aveva condotto, peraltro, all'archiviazione del relativo procedimento). Inoltre, lamentava l'appellante, la consulenza di primo grado era stata svolta in considerazione di linee-guida che, in quanto pubblicate appena pochi giorni prima dell'evento, l affermava come ancora non Pt_4
conosciute ed utilizzate dal personale medico. Peraltro, continuava l'appellante,
nel caso di specie il sig. era risultato affetto da comorbilità Persona_2
importanti che avevano in qualche modo ritardato e/o ostacolato la diagnosi da parte dei medici dell'Ospedale di Civitanova Marche. Ora, le risultanze della nuova consulenza tecnica – peraltro significativamente del tutto conformi a quelle raggiunte dalla CTU di primo grado – rendono definitivamente ragione delle censure dell' consentendo di escluderne radicalmente la Parte_4
rilevanza. Nel rispondere agli specifici e circostanziati quesiti posti dalla Corte,
difatti, il collegio peritale ha affermato che: “La morte improvvisa del sig.
verificatasi in data 13.04.2012 è da ritenere in correlazione Persona_2
causale con la mancata diagnosi di grave coronaropatia trivasale della quale
era affetto e che aveva già prodotto una sindrome coronarica acuta in data
30.03.2012. La diagnosi di nstemi al primo accesso al pronto soccorso era esigibile da
parte del personale medico intervenuto nell'iter diagnostico del paziente. Ulteriori
accertamenti diagnostici effettuati in occasione della prestazione del pronto
pag. 5/11 soccorso del 30.03.2012 rispetto a quelli effettuati avrebbero consentito con
criterio di elevata probabilità una differente evoluzione prognostica. L'omessa
procedura coronarografica ha amputato la possibilità per il sig. di Per_2
essere sottoposto a rivascolarizzazione miocardica e quindi di evitare l'evento
morte. Nel caso in esame è possibile affermare che la condotta omissiva abbia precluso al
paziente la garanzia di determinare una valida riperfusione coronarica che, con elevato
grado di probabilità, avrebbe impedito la morte. Il sig. , in base ai Persona_2
dati clinici disponibili in occasione del suo ricovero presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Civitanova Marche, era da ritenere affetto da cardiopatia
ischemica e, di conseguenza, in base alle linee guida all'epoca applicabili nel
concreto, doveva essere sottoposto ad ulteriori accertamenti clinico-
strumentali comprensivi di esame coronarografico”. Tali lapidarie affermazioni appaiono, comunque, frutto di una approfondita ed argomentata disamina del caso clinico di specie. Evidenziano, difatti, i consulenti che: 1) il sig. era Per_2
un paziente ad alto rischio cardiovascolare, dato riconosciuto anche dalla anamnesi condotta dai medici dell'Ospedale di Civitanova Marche;
2) il paziente giungeva in P.S. per dolore toracico e dispnea, condizione ugualmente documentata all'accesso in P.S.; 3) L'ECG condotto non aveva dato risultanze normali;
4) l'Ecocardiogramma non era valutabile;
5) gli enzimi di citonecrosi mostravano inequivocabilmente un aumento della troponina con tipico aspetto di “rise and fall” tipico delle sindromi coronariche acute, con picco di troponina al secondo campione e con valore pari a x1.867 rispetto al limite massimo pag. 6/11 stabilito per la metodica;
6) si associavano alla sintomatologia e agli indicatori del danno miocardico un aumento del BNP e versamento pleurico bilaterale,
indicatori obiettivi di scompenso cardiaco acuto a funzione ventricolare sinistra conservata;
7) le valutazioni radiologiche eseguite mostravano segni di malattia aterosclerotica multidistrettuale e soprattutto coronariche (calcificazioni coronariche). In tali condizioni, continuano i consulenti, l'ipotesi di una malattia coronarica in soggetto diabetico e con alti fattori di rischio, nonché con marker di rischio evidenziati dalle varie TAC, era molto alta, e il paziente avrebbe dovuto essere indubbiamente sottoposto a coronarografia. E se il paziente avesse effettuato la coronarografia, aggiungono i consulenti, “sarebbe stata
individuata la grave patologia coronarica trivasale con interessamento critico del tronco
comune della coronaria sinistra e si sarebbe potuto ricorrere elettivamente e in
condizioni di elevata probabilità di sopravvivenza (sicuramente superiori al 50-70%),
vista l'assenza di comorbilità significative e la giovane età del paziente”. Di nessun rilievo, al fine di contraddire l'ineccepibile ragionamento dei consulenti, risulta la considerazione su cui l' insiste, ovvero quella per cui le linee Parte_4
guida sulla base delle quali era richiesto il comportamento diagnostico alternativo individuato dalla CTU non erano ancora note e/o in uso presso gli ospedali italiani. Sul punto, difatti, i consulenti hanno espressamente puntualizzato che non solo le linee guida più recenti al momento dell'occorso,
ma anche quelle precedenti (e risalenti all'anno 2007) prescrivevano la condotta pag. 7/11 diagnostica descritta. Ciò senza dover insistere sul fatto che anche le linee guida più recenti, come evidenziato dalla consulenza, risalivano comunque (almeno nella loro pubblicazione in lingua inglese) già al 2011, e non vi è nessun dubbio che sia richiesto ad un professionista medico mediamente avveduto di un
Pronto Soccorso di un paese moderno ed avanzato, anche di conoscere le più
recenti acquisizioni scientifiche e tecniche della propria disciplina pur se (in ipotesi) pubblicate in lingua inglese (costituente notoriamente, peraltro, la lingua di elezione della scienza medica internazionale). Allo stesso modo infondata è la doglianza dell'appellante circa la mancata valutazione delle
(diverse) risultanze della perizia espletata su incarico del PM nel corso del procedimento penale (poi archiviato) a carico dei sanitari: ciò non soltanto perché, comunque, i consulenti hanno esplicitamente dato atto del fatto che l'esito diverso in quella sede è dipeso dai diversi criteri di accertamento della responsabilità, ma anche e soprattutto perché – in ogni caso – la CTU svolta nel grado ha definitivamente chiarito (peraltro confermando le conclusioni cui era pervenuta anche la precedente consulenza di primo grado) i motivi (sopra evidenziati) in base ai quali non può non essere riconosciuta la responsabilità
dei sanitari dell'Ospedale di Civitanova Marche che ebbero in cura Per_2
[...]
Passando così all'esame del secondo motivo di impugnazione, concernente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, che la sentenza di pag. 8/11 primo grado ha liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano
all'epoca vigenti (2018),
anch'esso deve ritenersi infondato. Anche volendo difatti considerare il criterio di quantificazione (in riduzione) valorizzato dall'appellante – ovvero quello della sopravvivenza, nel nucleo familiare originario, di un notevole numero di persone (dato che di per se stesso dovrebbe aver mitigato il dolore per la perdita del congiunto e, conseguentemente, dovrebbe condurre ad una riduzione della quantificazione del danno) – il punto è che la liquidazione finale operata dal Tribunale di Macerata appare ugualmente equa e da condividersi.
Valutati difatti gli altri, incontestati, elementi di giudizio richiamati dalle stesse
Tabelle del Tribunale di Milano e applicati dalla sentenza gravata (fra cui la convivenza, l'intensità accertata del vincolo affettivo, la giovane età dei superstiti etc.), la quantificazione del danno operata si pone nei valori mediani
(rispetto al minimo e al massimo di cui alle richiamate Tabelle) solo nei riguardi del coniuge superstite, mantenendosi invece in valori significativamente inferiori alla media sia per la madre, che per la sorella che, infine, per i tre figli,
di modo che non si rinvengono ragioni di sorta per modificarla nel senso richiesto dall'appellante.
Certamente infondato, poi, è anche il terzo motivo di appello nel quale l'
[...]
si duole della regolazione di primo grado delle spese di lite e di CTU, Pt_4
pag. 9/11 che invece, considerato l'esito del giudizio anche in questa sede, deve senz'altro essere confermata.
Quanto infine alle spese di lite del grado, esse seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo. Le spese di CTU in appello restano a carico esclusivo dell'appellante secondo la liquidazione operata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a sostenere in via esclusiva le spese della Parte_4
CTU svolta in secondo grado, come quantificate con separato decreto di liquidazione;
• Condanna a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_4
grado che liquida in complessivi € 15.000,00= di cui € 4.500,00= per fase di studio, € 3.000,00= per fase introduttiva, € 7.500,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 18.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
pag. 10/11 Avv. Rodolfo Giungi
Dott. Cesare Marziali
pag. 11/11